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CCNL Chimica-Ceramica Artigianato: malattia, infortunio e comporto
La tutela della salute del lavoratore artigiano si articola tra le garanzie di legge (INPS e INAIL) e le integrazioni contrattuali. Il rinnovo del 2024 ha ampliato il periodo di riferimento per il calcolo del comporto, rafforzando la stabilità del posto di lavoro.
Il CCNL prevede la conservazione del posto per 12 mesi di malattia, calcolati nell’arco di riferimento di 24 mesi (aggiornato dal rinnovo 2024, prima era 21 mesi). Per i lavoratori con disabilità certificata ex L. 68/99 sono previsti 90 giorni aggiuntivi. L’indennità INPS è integrata contrattualmente. L’infortunio INAIL non confluisce nel comporto per malattia comune.
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Tabella riepilogativa
| Periodo malattia | Trattamento legale (INPS) | Integrazione CCNL | Conservazione posto |
|---|---|---|---|
| 1°-3° giorno (carenza) | Nessuna indennità INPS | A carico del datore secondo le tabelle contrattuali | Sì |
| 4°-20° giorno | 50% della retribuzione giornaliera (INPS) | Integrazione contrattuale fino a percentuale più elevata | Sì |
| 21°-180° giorno | 66,67% della retribuzione (INPS) | Possibile ulteriore integrazione contrattuale | Sì (entro il comporto) |
| Oltre 180 giorni (entro comporto) | 66,67% (INPS) | Secondo tabelle contrattuali | Sì (entro 12 mesi in 24) |
| Superamento del comporto | Indennità INPS fino a guarigione | Cessa obbligo datoriale | No: licenziamento possibile |
Nota: gli importi esatti dell’integrazione contrattuale sono definiti dalle tabelle allegate al CCNL. La base di calcolo dell’indennità INPS è la retribuzione media giornaliera convenzionale. Per le malattie oncologiche il CCNL può prevedere tutele aggiuntive: verificare il testo contrattuale aggiornato.
Il comporto: cos’è e come si calcola
Il comporto è il periodo massimo durante il quale il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto al lavoratore malato. La legge non fissa una durata minima: la fonte principale è il contratto collettivo. Il CCNL Chimica-Ceramica Artigianato, con il rinnovo del 16 luglio 2024, ha ampliato da 21 a 24 mesi l’arco di riferimento entro il quale si contano i periodi di malattia, mantenendo a 12 mesi la conservazione del posto.
In concreto:
- Si considerano tutti gli eventi di malattia verificatisi negli ultimi 24 mesi;
- Se la somma complessiva di questi eventi supera i 12 mesi, il datore può procedere al licenziamento per superamento del comporto;
- Gli eventi morbosi più vecchi di 24 mesi non vengono conteggiati (si prescrivono).
Certificazione e obblighi del lavoratore
In caso di malattia il lavoratore ha precisi obblighi di comunicazione e certificazione:
- Comunicazione immediata: avvisare il datore di lavoro (di norma entro l’inizio del turno del primo giorno di assenza o appena possibile).
- Certificazione medica telematica: il medico curante trasmette telematicamente all’INPS il certificato; il lavoratore comunica al datore il numero di protocollo del certificato.
- Reperibilità: il lavoratore deve essere presente al proprio domicilio (o alla diversa dimora comunicata) nelle fasce orarie stabilite dalla legge per le visite fiscali INPS: 10-12 e 17-19.
Infortunio sul lavoro e malattia professionale
L’infortunio sul lavoro e la malattia professionale sono eventi distinti dalla malattia comune e gestiti dall’INAIL:
- Il giorno dell’infortunio è a carico del datore al 100%;
- Dal 4° al 90° giorno l’INAIL eroga il 60% della retribuzione media giornaliera;
- Dal 91° giorno in poi l’INAIL eroga il 75%.
I periodi di assenza per infortunio INAIL non si sommano al comporto per malattia comune. Il posto è conservato per tutta la durata dell’inabilità temporanea assoluta certificata dall’INAIL.
Nel settore chimica-ceramica artigiano, la presenza di agenti chimici, polveri e rischi specifici rende particolarmente rilevante la prevenzione degli infortuni: il datore è obbligato al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
Tutele per i lavoratori con disabilità
Il rinnovo del 2024 ha confermato la disposizione che riconosce ai lavoratori con disabilità certificata ai sensi della L. 68/99 un prolungamento del comporto di ulteriori 90 giorni, per un totale massimo di 12 mesi + 90 giorni di conservazione del posto nel periodo di riferimento di 24 mesi.
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Per quanti mesi il datore conserva il posto in caso di malattia?
Come si certifica la malattia al datore di lavoro artigiano?
L’infortunio sul lavoro conta nel comporto per malattia?
Cosa succede dopo il superamento del comporto?
Il lavoratore deve stare a casa durante la malattia?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso per licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, gratifica estiva e premi.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Area Tessile-Moda e Chimica-Ceramica Artigianato del 16 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filctem-CGIL, Femca-CISL, Uiltec-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Nelle lavorazioni chimiche e ceramiche artigiane l'esposizione a sostanze, polveri e processi a caldo rende la tutela della salute particolarmente sentita. La disciplina combina la garanzia generale dell'art. 2110 c.c. con la copertura previdenziale (INPS per la malattia, INAIL per l'infortunio e la malattia professionale) e con le integrazioni del CCNL.
La conservazione del posto e il comporto
L'art. 2110 c.c. stabilisce che, in caso di malattia o infortunio, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo determinato dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equita: in concreto e il CCNL a fissare la durata del periodo di comporto. Entro questo arco il rapporto resta sospeso ma stabile, e il licenziamento intimato per la sola malattia e di norma illegittimo. La durata esatta del comporto, secco o per sommatoria, e indicata nelle tabelle del CCNL Chimica-Ceramica Artigianato vigente.
Malattia comune e indennita
Durante la malattia comune spetta l'indennita economica a carico dell'INPS secondo le regole previdenziali, spesso con un'integrazione a carico del datore prevista dal contratto, fino a una percentuale della retribuzione. Il trattamento puo variare in base alla durata dell'assenza e all'anzianita. Le percentuali e i periodi indennizzabili sono soggetti ad aggiornamento: vanno verificati sulle circolari INPS aggiornate e sul testo del CCNL vigente.
Infortunio sul lavoro e malattia professionale
L'infortunio e la malattia professionale sono coperti dall'INAIL, che eroga l'indennita per inabilita temporanea e le prestazioni per i postumi permanenti. In un comparto con rischi specifici (agenti chimici, polveri ceramiche, alte temperature) la corretta denuncia e la sorveglianza sanitaria sono essenziali. Anche in caso di infortunio il CCNL puo prevedere integrazioni dell'indennita INAIL, da consultare nel contratto.
Obblighi di comunicazione e certificazione
Il lavoratore deve avvisare tempestivamente il datore dell'assenza e far trasmettere la certificazione medica per via telematica; il certificato e inviato direttamente dall'INPS al datore, ma resta a carico del lavoratore comunicare l'assenza e rispettare le fasce di reperibilita per le visite di controllo. L'inosservanza di questi obblighi puo avere conseguenze sull'indennita e, nei casi gravi, sul piano disciplinare.
Il superamento del comporto
Esaurito il periodo di comporto, il datore puo recedere dal rapporto: si tratta di un licenziamento legato all'eccessiva morbilita, non disciplinare. Prima di procedere e prudente verificare l'esatto computo dei giorni, soprattutto nel comporto per sommatoria, e considerare eventuali periodi che la legge o il contratto escludono dal calcolo. Il lavoratore puo chiedere, se previsto, la fruizione di ferie o aspettativa per evitare il superamento.
Specificita e cautele del settore
Per le patologie potenzialmente correlate all'attivita (esposizione a sostanze, processi ceramici) e importante distinguere la malattia comune dalla malattia professionale, perche cambia il regime di tutela e di calcolo del comporto. Per ogni dettaglio su durata, integrazioni e periodi computabili il riferimento sono le tabelle del CCNL Chimica-Ceramica Artigianato vigente e le circolari INPS aggiornate.
Domande frequenti
Per quanto tempo conservo il posto se mi ammalo?
Per il periodo di comporto, fissato dal CCNL ai sensi dell'art. 2110 c.c. Entro questo arco il rapporto resta sospeso ma stabile e il licenziamento per la sola malattia e di norma illegittimo. La durata e nelle tabelle del CCNL vigente.
Chi paga durante la malattia?
La malattia comune e indennizzata dall'INPS, spesso con un'integrazione a carico del datore prevista dal CCNL. L'infortunio e la malattia professionale sono coperti dall'INAIL. Percentuali e periodi vanno verificati sulle circolari INPS aggiornate.
Come devo comunicare l'assenza per malattia?
Devi avvisare tempestivamente il datore e farti rilasciare il certificato medico telematico, che l'INPS trasmette al datore. Devi inoltre rispettare le fasce di reperibilita per le visite di controllo.
Cosa succede se supero il periodo di comporto?
Il datore puo recedere dal rapporto per eccessiva morbilita: non e un licenziamento disciplinare. E prudente verificare l'esatto computo dei giorni, specie nel comporto per sommatoria, ed eventuali periodi esclusi dal calcolo.
L'infortunio in azienda e trattato come la malattia?
No. L'infortunio sul lavoro e la malattia professionale rientrano nella tutela INAIL, con regole e prestazioni proprie. Il CCNL puo prevedere integrazioni, da verificare nel testo vigente.