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Ultimo aggiornamento: 9 Febbraio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il CCNL Chimica-Ceramica Artigianato prevede 4 settimane di ferie annuali (160 ore), con un giorno aggiuntivo oltre i 12 anni di anzianità per il settore ceramica e ulteriori giorni per il settore chimica oltre i 10 anni. Il periodo di preavviso non può coincidere con le ferie. Le ferie maturano pro quota in caso di rapporto inferiore all'anno.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Chimica-Ceramica Artigianato

CCNL Chimica-Ceramica Artigianato: ferie, permessi e ROL

Quattro settimane di ferie garantite dalla legge, permessi aggiuntivi per anzianità e istituti di riduzione dell’orario: ecco tutto quello che lavoratori e datori di lavoro del comparto artigiano chimica-ceramica devono sapere.

In sintesi

Il CCNL garantisce 4 settimane di ferie (160 ore) con aumenti per anzianità. Il settore chimica prevede 168 ore oltre i 10 anni e 184 ore oltre i 15 anni; il settore ceramica aggiunge 8 ore oltre i 12 anni. Il periodo di preavviso non può coincidere con le ferie. I permessi ROL ed ex festività devono essere fruiti nell’anno di maturazione.

Dati contrattuali

Ferie base
4 settimane = 160 ore lavorative annue
Ferie con anzianità (chimica)
168 ore oltre 10 anni; 184 ore oltre 15 anni
Ferie con anzianità (ceramica)
168 ore oltre 12 anni
Maturazione minima legale
2 settimane consecutive nell’anno; le restanti entro 18 mesi
Ultimo rinnovo
16 luglio 2024

Tabella riepilogativa

Ferie annuali per anzianità — CCNL Chimica-Ceramica Artigianato
Settore Anzianità Ore ferie Giorni lavorativi (su 5 gg/sett.)
Chimica / Gomma / Plastica / Vetro Fino a 10 anni 160 20
Chimica / Gomma / Plastica / Vetro 10-15 anni 168 21
Chimica / Gomma / Plastica / Vetro Oltre 15 anni 184 23
Ceramica / Terracotta / Gres Fino a 12 anni 160 20
Ceramica / Terracotta / Gres Oltre 12 anni 168 21

Nota: l’anzianità si calcola sul servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro. In caso di primo anno di servizio, le ferie maturano pro quota (1/12 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni).

Ferie: maturazione e fruizione

Le ferie maturano nel corso dell’anno solare. Per i lavoratori assunti nel corso dell’anno, la maturazione è proporzionale ai mesi lavorati: si calcola 1/12 delle ferie annue per ogni mese intero o per ogni frazione superiore a 15 giorni.

Il D.Lgs. 66/2003 — recependo la direttiva UE — impone il godimento di almeno 2 settimane continuative nel corso dell’anno di maturazione. Le restanti 2 settimane devono essere fruite entro 18 mesi dal termine dell’anno di maturazione. Il diritto alle ferie è irrinunciabile: il lavoratore non può «cedere» ferie in cambio di denaro nel corso del rapporto; l’unica eccezione è alla cessazione, quando le ferie maturate e non godute vengono indennizzate.

Permessi e ROL (ex festività)

Con la soppressione di alcune festività civili negli anni Ottanta (L. 54/1977 e successive modifiche), i contratti collettivi hanno compensato i lavoratori con permessi aggiuntivi denominati «ex festività» o ROL (Riduzione Orario di Lavoro). Il CCNL Chimica-Ceramica Artigianato conserva questo istituto: i permessi devono essere fruiti nell’anno di maturazione e, se non goduti, vengono monetizzati alla scadenza dell’anno o alla cessazione del rapporto.

Permessi aggiuntivi previsti dal CCNL o dalla contrattazione decentrata possono includere:

  • Permessi per matrimonio (generalmente 15 giorni retribuiti, fissati dalla legge e migliorabili dal contratto);
  • Permessi per lutto familiare (3 giorni per coniuge, figli, genitori);
  • Permessi per visite mediche documentate;
  • Permessi per donatori di sangue (L. 584/1967).

Ferie durante il periodo di preavviso

Il CCNL stabilisce espressamente che il periodo di preavviso non può coincidere con le ferie. Se il datore concede ferie durante il periodo di preavviso o il lavoratore ne usufruisce, i giorni di ferie non sono computati come preavviso: le due istituti si escludono reciprocamente.

Banca ore solidale

Il rinnovo del 16 luglio 2024 ha introdotto la possibilità per i lavoratori di cedere volontariamente parte delle proprie ferie o permessi ai colleghi che si trovino in condizioni di necessità familiare (art. 24 D.Lgs. 151/2015). La cessione è anonima e volontaria; la gestione avviene mediante apposita «banca ore solidale» a livello aziendale.

Casi pratici

Tizio — Operaio con 12 anni di servizio nel settore chimica
Tizio lavora da 12 anni in un’azienda artigiana di gomma-plastica. Ha superato la soglia dei 10 anni: le sue ferie annuali passano a 168 ore (21 giorni lavorativi su base quindicinale). Il datore fissa le ferie collettive di agosto per 2 settimane: Tizio ha ancora 5 giorni aggiuntivi da fruire entro l’anno oppure entro i 18 mesi successivi.
Caia — Impiegata assunta a marzo, ferie pro quota
Caia viene assunta il 1° marzo 2026 in una manifattura ceramica artigiana. Nell’anno 2026 matura ferie per 10 mesi (marzo-dicembre). La maturazione è 160 ore × 10/12 = 133,33 ore, arrotondate a 133 ore (circa 16 giorni lavorativi). Se usufruisce di 2 settimane ad agosto, le restano circa 6 giorni da fruire entro il 30 giugno 2028.
Sempronio — Lavoratore che si dimette durante le ferie collettive
Sempronio decide di dimettersi mentre l’azienda è in ferie collettive di agosto. Invia la lettera di dimissioni telematiche il 10 agosto. Il CCNL prevede che il preavviso non può coincidere con le ferie: i giorni di ferie collettive non vengono computati nel preavviso. Il preavviso decorre dal 1° settembre, quando riprende l’attività lavorativa.

Domande frequenti

Quante ferie spettano con il CCNL Chimica-Ceramica Artigianato?
Spettano 4 settimane (160 ore) per entrambi i settori chimica e ceramica. Nel settore chimica-gomma-plastica-vetro le ferie aumentano a 168 ore dopo 10 anni e a 184 ore dopo 15 anni. Nel settore ceramica si aggiungono 8 ore dopo i 12 anni di anzianità.
Le ferie non godute si perdono?
No: le ferie sono irrinunciabili. Se non godute entro i termini di legge (2 settimane entro l’anno; le restanti entro 18 mesi), rimangono come credito del lavoratore. Vengono indennizzate solo alla cessazione del rapporto.
Il datore può imporre le ferie unilateralmente?
Sì, nell’ambito dell’organizzazione aziendale può fissare le ferie collettive con congruo preavviso. Il lavoratore può esprimere preferenze, ma la decisione finale spetta al datore.
Cosa sono i permessi ROL o ex festività?
Sono permessi retribuiti che compensano la soppressione di festività civili avvenuta negli anni Ottanta. Devono essere fruiti nell’anno di maturazione; se non goduti vengono monetizzati alla fine dell’anno o alla cessazione del rapporto.
Le ferie sono retribuite?
Sì. Durante le ferie il lavoratore percepisce la retribuzione normale (minimo + scatti + superminimo continuativo). Non vengono retribuite le voci variabili come straordinari o indennità legate alla presenza effettiva.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Area Tessile-Moda e Chimica-Ceramica Artigianato del 16 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filctem-CGIL, Femca-CISL, Uiltec-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Quante ferie spettano con il CCNL Chimica-Ceramica Artigianato?

Spettano 4 settimane di ferie annuali (160 ore lavorative) per entrambi i settori chimica e ceramica. Nel settore chimica-gomma-plastica-vetro le ferie aumentano a 168 ore (4 settimane + 2 giorni) dopo 10 anni di anzianità e a 184 ore (4 settimane + 3 giorni) oltre i 15 anni. Nel settore ceramica si aggiunge 1 giorno (8 ore) oltre i 12 anni di anzianità.

Quando devono essere fruite le ferie?

Le ferie devono essere godute nel corso dell'anno di maturazione. La legge (art. 10 D.Lgs. 66/2003) impone il godimento di almeno 2 settimane continuative nel corso dell'anno e delle restanti 2 settimane entro i 18 mesi successivi all'anno di maturazione. Le ferie non godute entro questi termini non si monetizzano ma rimangono un credito del lavoratore, salvo cessazione del rapporto.

Il datore può imporre le ferie unilateralmente?

Sì, nell'ambito dell'organizzazione aziendale il datore può fissare il periodo di ferie collettive, con preavviso adeguato ai lavoratori. Il lavoratore può esprimere le proprie preferenze ma la decisione finale spetta al datore, purché le ferie siano effettivamente godute nei termini di legge.

Cosa sono i permessi ROL o ex festività?

I permessi ROL (Riduzione Orario di Lavoro) o ex festività sono giornate di permesso retribuito che derivano dalla soppressione di alcune festività civili avvenuta negli anni Ottanta. Il CCNL Chimica-Ceramica Artigianato prevede permessi aggiuntivi di questo tipo, da fruire nell'anno di maturazione, altrimenti monetizzabili alla scadenza contrattuale o alla cessazione del rapporto.

Le ferie sono retribuite?

Sì, durante le ferie il lavoratore percepisce la retribuzione normale comprensiva di minimo tabellare, scatti di anzianità e superminimo non assorbito. Non vengono invece corrisposte le voci variabili (straordinari, indennità legate alla presenza effettiva).

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.