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La guida

CCNL Chimica-Ceramica Artigianato

CCNL Chimica-Ceramica Artigianato: ferie, permessi e ROL

Quattro settimane di ferie garantite dalla legge, permessi aggiuntivi per anzianità e istituti di riduzione dell’orario: ecco tutto quello che lavoratori e datori di lavoro del comparto artigiano chimica-ceramica devono sapere.

In sintesi

Il CCNL garantisce 4 settimane di ferie (160 ore) con aumenti per anzianità. Il settore chimica prevede 176 ore oltre i 10 anni e 184 ore oltre i 15 anni; il settore ceramica aggiunge 8 ore oltre i 12 anni. Il periodo di preavviso non può coincidere con le ferie. I permessi retribuiti sono 16 ore all’anno, da usare nell’anno di maturazione.

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Dati contrattuali

Ferie base
4 settimane = 160 ore lavorative annue
Ferie con anzianità (chimica)
176 ore oltre 10 anni; 184 ore oltre 15 anni
Ferie con anzianità (ceramica)
168 ore oltre 12 anni
Maturazione minima legale
2 settimane consecutive nell’anno; le restanti entro 18 mesi
Ultimo rinnovo
16 luglio 2024

Tabella riepilogativa

Ferie annuali per anzianità – CCNL Chimica-Ceramica Artigianato
Settore Anzianità Ore ferie Giorni lavorativi (su 5 gg/sett.)
Chimica / Gomma / Plastica / Vetro Fino a 10 anni 160 20
Chimica / Gomma / Plastica / Vetro Oltre 10 e fino a 15 anni 176 22
Chimica / Gomma / Plastica / Vetro Oltre 15 anni 184 23
Ceramica / Terracotta / Gres Fino a 12 anni 160 20
Ceramica / Terracotta / Gres Oltre 12 anni 168 21

Nota: l’anzianità si calcola sul servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro. In caso di primo anno di servizio, le ferie maturano pro quota (1/12 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni).

Ferie: maturazione e fruizione

Le ferie maturano nel corso dell’anno solare. Per i lavoratori assunti nel corso dell’anno, la maturazione è proporzionale ai mesi lavorati: si calcola 1/12 delle ferie annue per ogni mese intero o per ogni frazione superiore a 15 giorni.

Il D.Lgs. 66/2003 – recependo la direttiva UE – impone il godimento di almeno 2 settimane continuative nel corso dell’anno di maturazione. Le restanti 2 settimane devono essere fruite entro 18 mesi dal termine dell’anno di maturazione. Il diritto alle ferie è irrinunciabile: il lavoratore non può «cedere» ferie in cambio di denaro nel corso del rapporto; l’unica eccezione è alla cessazione, quando le ferie maturate e non godute vengono indennizzate.

Permessi e ROL (ex festività)

L’art. 50 del CCNL riconosce a ogni lavoratore, in entrambi i settori, 16 ore di permessi retribuiti per anno solare, da usare singolarmente o collettivamente previa intesa con l’azienda. Maturano per dodicesimi (si conta un dodicesimo la frazione di mese superiore a 15 giorni), vanno usati nell’anno e la parte non utilizzata è pagata entro il 31 gennaio dell’anno successivo.

Oltre ai permessi dell’art. 50 il CCNL e la legge prevedono:

  • Congedo matrimoniale (15 giorni di calendario retribuiti, art. 64);
  • Permesso retribuito di 3 giorni lavorativi per grave lutto di genitore, figlio, coniuge, fratello o sorella, convivente (art. 51), e di 3 giorni lavorativi l’anno per decesso o grave infermità di coniuge, parente entro il secondo grado o convivente (art. 55);
  • Brevi permessi per giustificati motivi, da chiedere di norma nella prima ora di lavoro (art. 54);
  • Permessi per donatori di sangue (L. 584/1967).

Ferie durante il periodo di preavviso

Il CCNL stabilisce espressamente che il periodo di preavviso non può coincidere con le ferie. Se il datore concede ferie durante il periodo di preavviso o il lavoratore ne usufruisce, i giorni di ferie non sono computati come preavviso: le due istituti si escludono reciprocamente.

Banca ore solidale

Il rinnovo del 16 luglio 2024 ha introdotto la possibilità per i lavoratori di cedere volontariamente parte delle proprie ferie o permessi ai colleghi che si trovino in condizioni di necessità familiare (art. 24 D.Lgs. 151/2015). La cessione è anonima e volontaria; la gestione avviene mediante apposita «banca ore solidale» a livello aziendale.

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Casi pratici

Tizio – Operaio con 12 anni di servizio nel settore chimica
Tizio lavora da 12 anni in un’azienda artigiana di gomma-plastica. Ha superato la soglia dei 10 anni: le sue ferie annuali passano a 176 ore (22 giorni lavorativi su 5 giorni a settimana). Il datore fissa le ferie collettive di agosto per 2 settimane: Tizio ha ancora 12 giorni da fruire entro l’anno oppure entro i 18 mesi successivi.
Caia – Impiegata assunta a marzo, ferie pro quota
Caia viene assunta il 1° marzo 2026 in una manifattura ceramica artigiana. Nell’anno 2026 matura ferie per 10 mesi (marzo-dicembre). La maturazione è 160 ore × 10/12 = 133,33 ore, arrotondate a 133 ore (circa 16 giorni lavorativi). Se usufruisce di 2 settimane ad agosto, le restano circa 6 giorni da fruire entro il 30 giugno 2028.
Sempronio – Lavoratore che si dimette durante le ferie collettive
Sempronio decide di dimettersi mentre l’azienda è in ferie collettive di agosto. Invia la lettera di dimissioni telematiche il 10 agosto. Il CCNL prevede che il preavviso non può coincidere con le ferie: i giorni di ferie collettive non vengono computati nel preavviso. Il preavviso decorre dal 1° settembre, quando riprende l’attività lavorativa.

Approfondisci con la guida pratica

Permessi ROL ed ex festivita: come maturano →

Domande frequenti

Quante ferie spettano con il CCNL Chimica-Ceramica Artigianato?
Spettano 4 settimane (160 ore) per entrambi i settori chimica e ceramica. Nel settore chimica-gomma-plastica-vetro le ferie salgono a 176 ore dopo 10 anni di anzianità e a 184 ore dopo 15 anni. Nel settore ceramica si aggiungono 8 ore dopo i 12 anni di anzianità (art. 52).
Le ferie non godute si perdono?
No: le ferie sono irrinunciabili. Se non godute entro i termini di legge (2 settimane entro l’anno; le restanti entro 18 mesi), rimangono come credito del lavoratore. Vengono indennizzate solo alla cessazione del rapporto.
Il datore può imporre le ferie unilateralmente?
Sì, nell’ambito dell’organizzazione aziendale può fissare le ferie collettive con congruo preavviso. Il lavoratore può esprimere preferenze, ma la decisione finale spetta al datore.
Quanti permessi retribuiti spettano oltre alle ferie?
Il CCNL prevede 16 ore di permessi retribuiti per anno solare (art. 50): vanno usati nell’anno di maturazione e la parte non utilizzata è pagata entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
Le ferie sono retribuite?
Sì. Durante le ferie il lavoratore percepisce la retribuzione normale (minimo + scatti + superminimo continuativo). Non vengono retribuite le voci variabili come straordinari o indennità legate alla presenza effettiva.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso per licenziamento e dimissioni, maternità, paternità e congedi, tredicesima, gratifica estiva e premi e malattia, infortunio e comporto.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Area Tessile-Moda e Chimica-Ceramica Artigianato del 16 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filctem-CGIL, Femca-CISL, Uiltec-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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