Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Chimica-Ceramica Artigianato

Indennità di turno, trasferta e reperibilità nel CCNL Chimica-Ceramica Artigianato

Nel CCNL Chimica-Ceramica Artigianato i turni sono compensati con maggiorazioni percentuali (art. 43) e la trasferta con rimborsi e indennità giornaliere (art. 85); una vera indennità di reperibilità non è prevista dal testo nazionale e dipende dagli accordi aziendali o regionali. Le voci hanno regimi fiscali diversi.

In sintesi

I turni avvicendati sono compensati con le maggiorazioni dell’art. 43, distinte da quelle per notturno e festivo; la trasferta con il rimborso delle spese e un’indennità del 50% della retribuzione giornaliera per gli operai della chimica (40% per gli impiegati). Il testo nazionale non prevede un importo di reperibilità. Le voci hanno regimi fiscali differenti e incidono su TFR e mensilità aggiuntive.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Confartigianato · CNA · Casartigiani · CLAAI · Filctem-CGIL · Femca-CISL · Uiltec-UIL
Istituti trattati
Maggiorazioni di turno · Trasferta e rimborsi · Reperibilità
Riferimenti
Art. 51, commi 5 e 6, TUIR (regime fiscale) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · Artt. 43 e 85 del CCNL
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

Le voci in sintesi

Le indennità legate alla mobilità e alla disponibilità hanno natura e trattamento fiscale diversi. La tabella riepiloga le principali, distinguendo la voce dal suo regime contributivo e fiscale.

Indennità legate a trasferta e disponibilità — quadro generale
Voce Quando spetta Regime fiscale (regola di legge)
Indennità di trasferta (fuori Comune) Prestazione temporanea fuori dal territorio comunale della sede Esente fino a 46,48 €/giorno in Italia e 77,47 €/giorno all’estero (art. 51 c. 5 TUIR)
Rimborso analitico (a piè di lista) Spese di vitto, alloggio e viaggio documentate Non imponibile se documentato; le soglie forfettarie si riducono se cumulato
Indennità per trasferta nel Comune Spostamenti entro il territorio comunale della sede Imponibile per intero, salvo rimborsi di trasporto documentati
Indennità di reperibilità Obbligo di restare disponibile a intervenire fuori orario (nessun importo nel CCNL nazionale) Imponibile (retribuzione a tutti gli effetti)
Maggiorazione di turno (art. 43) Articolazione del lavoro su turni avvicendati Imponibile; chimica: +3% turni diurni, +40% ciclo continuo notturno; ceramica: +10% turni notturni, +10% o +20% la domenica
Indennità di trasfertismo Lavoratori abitualmente in trasferta (importo fisso e continuativo) Imponibile al 50% (art. 51 c. 6 TUIR)
Trasferta (art. 85), settore chimica-gomma-plastica-vetro: rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio e delle spese vive; per gli operai un’indennità del 50% della retribuzione giornaliera (mensile ÷ 25) se la missione dura da 12 a 24 ore, moltiplicata per i giorni oltre le 24 ore, ridotta al 35% dopo il primo mese e al 20% dopo il secondo, e al 20% se i viaggi sono la caratteristica delle mansioni; per gli impiegati il 40% della retribuzione giornaliera (minimo tabellare più contingenza ÷ 25) fino a 6 giorni, il 25% da 7 a 30 giorni, il 20% dal secondo mese. Ceramica: rimborso delle spese vive, ore di viaggio pagate come lavorative se nell’orario, indennità chilometrica da convenire. Le soglie di esenzione fiscale sono invece di legge e valgono per tutti i settori.

Turni: maggiorazioni dell’art. 43

Per il lavoro a turni il CCNL non prevede un’indennità fissa, ma maggiorazioni percentuali sulla retribuzione oraria. Nel settore chimica-gomma-plastica-vetro: +3% per i turni diurni avvicendati, +40% per i turni a ciclo continuo notturni, +65% per lo straordinario notturno. Nella ceramica: +10% per il lavoro notturno nei turni avvicendati, +10% per le domeniche nei turni diurni e +20% nei turni notturni. Le percentuali non sono cumulabili: si applica la maggiore.

Turni e maggiorazioni

Le maggiorazioni sono percentuali sulla retribuzione oraria individuale (più l’utile di cottimo per i cottimisti) e si applicano alle ore effettivamente prestate in turno, in fascia notturna o festiva. Poiché il CCNL stabilisce che la maggiore assorbe la minore, due maggiorazioni non si sommano.

Turni e riposi

La programmazione dei turni deve rispettare i vincoli del D.Lgs. 66/2003: riposo giornaliero di 11 ore consecutive ogni 24, riposo settimanale e limiti alla durata media dell’orario. Per il lavoro notturno il decreto pone tutele aggiuntive, tra cui la sorveglianza sanitaria.

Effetti sulla retribuzione differita

Avendo natura retributiva continuativa, le maggiorazioni di turno rientrano di norma nella base di calcolo del TFR e delle mensilità aggiuntive. Per le ore di lavoro notturno la maggiorazione è considerata anche per il calcolo delle ferie e della tredicesima, in dodicesimi, nell’Area Tessile-Moda (art. 43); per l’Area Chimica/Ceramica non abbiamo trovato una regola analoga nel testo.

I tre sistemi di rimborso: forfettario, analitico, misto

La normativa fiscale (art. 51, comma 5, TUIR) prevede tre modalità di trattamento della trasferta fuori dal Comune, che il CCNL e la prassi aziendale possono combinare.

1. Rimborso forfettario

Al lavoratore è riconosciuta un’indennità giornaliera fissa. È esente da imposte e contributi fino a 46,48 € al giorno per le trasferte in Italia e 77,47 € al giorno per quelle all’estero; la parte eccedente concorre al reddito.

2. Rimborso analitico (a piè di lista)

Vengono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate (vitto, alloggio, viaggio). Tali rimborsi, se giustificati, non sono imponibili. È possibile riconoscere in piè una piccola indennità non documentata, esente entro un limite ridotto.

3. Rimborso misto

Si combinano indennità forfettaria e rimborso analitico. In questo caso le soglie di esenzione forfettaria si riducono: di un terzo se è rimborsato analiticamente il vitto oppure l’alloggio, di due terzi se sono rimborsati entrambi.

Trasfertisti: il regime dell’art. 51, comma 6 TUIR

È trasfertista chi, per la natura della mansione, lavora abitualmente fuori dalla sede e percepisce un’indennità fissa e continuativa, non legata alla singola missione. Per questi lavoratori non vale la soglia piena di esenzione della trasferta occasionale: le indennità e maggiorazioni concorrono al reddito imponibile nella misura del 50%. La distinzione tra trasferta occasionale e trasfertismo va valutata sulla base delle concrete modalità di svolgimento del rapporto ed è fonte frequente di contenzioso.

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Casi pratici

Tizio — turno notturno in ciclo avvicendato
Tizio lavora in una ceramica artigiana nei turni avvicendati e questa settimana è di notte. In busta paga trova la maggiorazione del 10% prevista per il lavoro notturno nei turni avvicendati; se un giorno fa invece straordinario notturno, la maggiorazione è del 45%. Le percentuali non si sommano: si applica la maggiore.
Caia — corso di formazione fuori sede
Caia, impiegata, è inviata due giorni a un corso in un’altra città. È una trasferta fuori Comune: l’azienda rimborsa viaggio e pernottamento a piè di lista (non imponibili) e, per l’impiegato in missione, il CCNL prevede un’indennità giornaliera del 40% della retribuzione giornaliera (minimo tabellare più contingenza ÷ 25) se la missione dura oltre 12 ore. Se riceve anche un’indennità forfettaria, questa è esente solo nei limiti ridotti previsti per il rimborso misto.

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Reperibilita: indennita e obblighi →

Domande frequenti

L’indennità di trasferta è sempre esente da tasse?
No. È esente solo entro le soglie di legge (46,48 €/giorno in Italia, 77,47 €/giorno all’estero) e solo per le trasferte fuori dal Comune della sede. La parte eccedente, e l’indennità per spostamenti dentro il Comune, sono imponibili.
Le voci di trasferta e reperibilità entrano nel calcolo del TFR?
Le voci a carattere retributivo e continuativo rientrano nella base di calcolo del TFR e delle mensilità aggiuntive nei limiti previsti dal CCNL. Per le voci occasionali occorre verificare la clausola contrattuale specifica.
Dove trovo gli importi esatti previsti dal mio contratto?
Per i turni nell’art. 43 (maggiorazioni percentuali) e per la trasferta nell’art. 85 (per esempio 50% della retribuzione giornaliera per gli operai della chimica, 40% per gli impiegati). Per la reperibilità il CCNL nazionale non fissa un importo: dipende dagli accordi aziendali o regionali. Le soglie di esenzione fiscale sono invece di legge.
Maggiorazione di turno e maggiorazione notturna sono la stessa cosa?
No: la maggiorazione di turno (per esempio +3% per i turni diurni avvicendati nella chimica, +10% per il notturno nei turni avvicendati nella ceramica) compensa l’inserimento nella rotazione; la maggiorazione notturna è una percentuale sulle ore di notte. Per l’art. 43 le percentuali non si cumulano: si applica la maggiore.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso per licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, gratifica estiva e premi.

Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge. Gli importi e le percentuali sono quelli degli artt. 43 e 85 del CCNL Area Tessile-Moda e Chimica-Ceramica Artigianato (testo 14 dicembre 2017); la reperibilità, non disciplinata dal testo nazionale, dipende dagli accordi aziendali o regionali applicabili.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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