Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Aziende Termali

Orario di lavoro e straordinari nel CCNL Aziende Termali

Il settore termale è profondamente stagionale: le terme raggiungono il picco di attività tra primavera e autunno, con riflessi diretti sull’organizzazione degli orari. Il CCNL disciplina l’orario ordinario, la distribuzione su 5 o 6 giorni, lo straordinario e le relative maggiorazioni.

In sintesi

Il CCNL Aziende Termali fissa 40 ore settimanali su 5 giorni. In stagione (maggio-ottobre) è possibile la distribuzione su 6 giorni. Lo straordinario è limitato a 175 ore annue, con maggiorazioni dal 40% al 100% (tabella dell’art. 24 qui sotto). I lavoratori maturano 64 ore annue di riduzione d’orario (ROL).

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Federterme Confindustria · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
Orario normale
40 ore settimanali
Distribuzione
5 giorni (6 giorni maggio-ottobre)
Straordinario massimo
175 ore annue per lavoratore

Tabella riepilogativa delle maggiorazioni

Maggiorazioni del CCNL Aziende Termali (art. 24)
Tipo di prestazione Operai e intermedi Impiegati
Straordinario diurno 40% 40%
Lavoro festivo (domenica o giorno di riposo compensativo) 50% 65%
Straordinario festivo oltre le 8 ore 65% 90%
Straordinario nelle festività nazionali e infrasettimanali 50% 65%
Lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turno 45% 50%
Straordinario notturno 55% 65%
Straordinario festivo notturno (oltre le 8 ore) 100% 100%
Lavoro a turni notturni 15% 15%
Straordinario dei turnisti, in aggiunta al notturno di 8 ore iniziato alle 22 50% 50%

Le percentuali si applicano sulla quota oraria della retribuzione mensile, cioè (minimo tabellare + eventuale superminimo + eventuali scatti + terzo elemento + contingenza) diviso 173,33. Non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minore. Esempio con il 2° livello (retribuzione tabellare di 1.955,44 € dal 1° giugno 2026: 1.423,64 + 521,47 + 10,33): quota oraria 11,28 €, un’ora di straordinario diurno vale 11,28 + 40% = 15,79 €. Le domeniche non festive (con riposo compensativo in altro giorno) danno diritto a un’indennità del 10% della quota oraria di paga base e contingenza per ogni ora lavorata. Fonte: art. 24 del CCNL Federterme (testo 2004 modificato nel 2018); le righe dello straordinario coincidono con la sintesi dell’art. 24 del testo consolidato 2024 su ilccnl.it. Importi per livello: tabelle retributive CCNL Aziende Termali.

Orario normale e distribuzione stagionale

L’orario normale contrattuale è di 40 ore settimanali, distribuito di norma su 5 giorni lavorativi. Il sesto giorno resta di norma non lavorato.

Tuttavia, la peculiarità del settore termale impone flessibilità: nel periodo maggio-ottobre, quando le strutture termali sono pienamente operative (stagione delle cure idrotermali, fanghi, idropiniche), il contratto consente la distribuzione dell’orario su 6 giorni settimanali. In questo caso le ore giornaliere si riducono proporzionalmente e il lavoratore ha diritto a un giorno di riposo settimanale garantito.

Fuori da questo periodo la distribuzione su 6 giorni è ammessa solo per particolari esigenze tecnico-organizzative e per il personale necessario; l’azienda la attua previa intesa con la RSU/RSA o, in assenza, con i sindacati territoriali (art. 18).

Straordinario: limiti e procedure

Il CCNL fissa un tetto di 175 ore annue di lavoro straordinario per ciascun lavoratore. Il ricorso allo straordinario deve rispettare i limiti di legge previsti dal D.Lgs. 66/2003: nessun lavoratore può superare le 48 ore settimanali medie calcolate su un periodo di quattro mesi (salvo accordo collettivo che estenda il periodo di riferimento a sei o dodici mesi).

Prima di richiedere lo straordinario, il datore di lavoro deve:

  1. Verificare che il lavoratore non abbia già raggiunto il limite delle 175 ore;
  2. Ottenere la preventiva autorizzazione della Direzione (art. 24) e informare ogni trimestre la RSU/RSA sulle ore di straordinario effettuate;
  3. Registrare le ore straordinarie nel libro unico del lavoro.

Riduzione d’orario (ROL): le 64 ore annue

Il CCNL Aziende Termali prevede una riduzione dell’orario di lavoro pari a 64 ore annue, da fruire come riposi individuali retribuiti, a giornate intere, mezze giornate o gruppi di ore, di norma nei periodi di minore attività (art. 18, punto 4). Maturano un dodicesimo per ogni mese intero di servizio e non maturano nei periodi di assenza senza retribuzione; possono essere fruite anche collettivamente, previo accordo aziendale. Per i lavoratori a tempo parziale la maturazione è proporzionale.

Personale sanitario e orari speciali

Il personale sanitario (medici, infermieri, fisioterapisti) che opera in strutture termali con attività in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale può essere soggetto a turni e organizzazione degli orari più articolati. Il CCNL consente la contrattazione aziendale di turni, riposi e orari flessibili per il personale sanitario, nel rispetto dei limiti di orario di legge e delle specifiche normative sanitarie applicabili. Il personale che effettua turni notturni ha diritto ai riposi compensativi previsti dal D.Lgs. 66/2003 oltre alle maggiorazioni contrattuali.

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Casi pratici

Tizio — Addetto cure, straordinario in alta stagione
Tizio lavora come addetto fanghi (livello 4) e in luglio, a causa dell’alto afflusso di curisti, viene chiamato a fare straordinari. Le ore oltre le 40 settimanali sono straordinario diurno: la maggiorazione è del 40% sulla quota oraria. Tizio ha già effettuato 60 ore di straordinario da inizio anno: ne rimangono disponibili 115 prima di raggiungere il tetto annuale di 175.
Caia — Receptionist, turno domenicale
Caia (livello 3) viene programmata per una domenica lavorativa in agosto (apertura dello stabilimento per i curisti in soggiorno). Se la domenica coincide con il suo giorno di riposo settimanale, il lavoro è festivo e la maggiorazione per le impiegate è del 65% (50% per operai e intermedi). Se invece Caia ha il riposo compensativo in un altro giorno, la domenica non è festiva e spetta un’indennità pari al 10% della quota oraria di paga base e contingenza per ogni ora lavorata.
Sempronio — Manutentore, orario su 6 giorni
Sempronio è manutentore (livello 4) e nel mese di maggio il datore lo informa che, per la riapertura della stagione, l’orario settimanale sarà distribuito su 6 giorni (6 ore e 40 minuti al giorno). Le 40 ore settimanali rimangono invariate; il sabato non costituisce straordinario in sé, ma se viene superata la quarantesima ora scatta la maggiorazione contrattuale.

Approfondisci con la guida pratica

Lavoro notturno: tutele e maggiorazioni →

Domande frequenti

Quante ore si lavora la settimana nel CCNL Terme?
L’orario normale è di 40 ore settimanali, di norma distribuite su 5 giorni. In stagione (maggio-ottobre) è possibile la distribuzione su 6 giorni.
Come sono calcolate le maggiorazioni per lo straordinario?
Straordinario diurno 40%; lavoro festivo 50% (operai e intermedi) o 65% (impiegati); straordinario festivo oltre le 8 ore 65% o 90%; straordinario notturno 55% o 65%; festivo notturno oltre le 8 ore 100%. Si applicano sulla quota oraria della retribuzione mensile (divisore 173,33): vedi la tabella sopra.
Quante ore di straordinario si possono fare in un anno?
Il limite contrattuale è 175 ore annue per lavoratore. Oltre questo limite occorre un accordo specifico, sempre nel rispetto del massimale di legge (D.Lgs. 66/2003).
Cosa sono le 64 ore di riduzione d’orario?
Sono ore di riposo aggiuntive (ROL) maturate ogni anno, equivalenti a circa 8 giornate lavorative, fruibili come permessi individuali o collettivi.
Il lavoro notturno ha un trattamento speciale?
Sì: la maggiorazione contrattuale per il notturno non in turno è del 45% (operai e intermedi) o del 50% (impiegati), 55% o 65% se in straordinario, 15% per i turni notturni. I lavoratori notturni abituali hanno anche tutele specifiche previste dal D.Lgs. 66/2003 (limiti di orario, sorveglianza sanitaria).

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, congedi e tutele parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

Guida a finalità divulgativa, aggiornata al rinnovo del CCNL Aziende Termali dell’8 ottobre 2024 (vigenza 1° ottobre 2024 – 31 dicembre 2027). Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le sigle sindacali (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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