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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il CCNL Terme fissa 40 ore settimanali su 5 giorni. In stagione (maggio-ottobre) è possibile la distribuzione su 6 giorni. Straordinario: limite 175 ore annue, maggiorazioni dal 25% al 100%. I lavoratori maturano 64 ore annue di ROL.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Aziende Termali

Orario di lavoro e straordinari nel CCNL Aziende Termali

Il settore termale è profondamente stagionale: le terme raggiungono il picco di attività tra primavera e autunno, con riflessi diretti sull’organizzazione degli orari. Il CCNL disciplina l’orario ordinario, la distribuzione su 5 o 6 giorni, lo straordinario e le relative maggiorazioni.

In sintesi

Il CCNL Aziende Termali fissa 40 ore settimanali su 5 giorni. In stagione (maggio-ottobre) è possibile la distribuzione su 6 giorni. Lo straordinario è limitato a 175 ore annue con maggiorazioni dal 25% al 100%. I lavoratori maturano 64 ore annue di riduzione d’orario (ROL).

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Federterme Confindustria · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
Orario normale
40 ore settimanali
Distribuzione
5 giorni (6 giorni maggio-ottobre)
Straordinario massimo
175 ore annue per lavoratore

Tabella riepilogativa delle maggiorazioni

Maggiorazioni sul lavoro straordinario, festivo e notturno
Tipo di prestazione Maggiorazione Note
Straordinario diurno (con preavviso) 25% Su quota oraria normale
Straordinario diurno (senza preavviso) 40% Lavoro richiesto con breve anticipo
Lavoro festivo 50% Domenica o festività contrattuale
Lavoro festivo (impiegati) 90% Per impiegati e personale sanitario
Lavoro notturno 45%–50% Nella fascia oraria notturna
Straordinario festivo notturno 100% Massima maggiorazione contrattuale

Le percentuali di maggiorazione si applicano sulla quota oraria della retribuzione normale (divisore orario: 173,33). Non è cumulabile la maggiorazione festiva con quella notturna salvo il caso dello straordinario festivo notturno.

Orario normale e distribuzione stagionale

L’orario normale contrattuale è di 40 ore settimanali, distribuito di norma su 5 giorni lavorativi. Il sesto giorno è di riposo compensativo.

Tuttavia, la peculiarità del settore termale impone flessibilità: nel periodo maggio-ottobre, quando le strutture termali sono pienamente operative (stagione delle cure idrotermali, fanghi, idropiniche), il contratto consente la distribuzione dell’orario su 6 giorni settimanali. In questo caso le ore giornaliere si riducono proporzionalmente e il lavoratore ha diritto a un giorno di riposo settimanale garantito.

La modalità di distribuzione su 6 giorni deve essere comunicata ai lavoratori con adeguato preavviso e può formare oggetto di accordo a livello aziendale.

Straordinario: limiti e procedure

Il CCNL fissa un tetto di 175 ore annue di lavoro straordinario per ciascun lavoratore. Il ricorso allo straordinario deve rispettare i limiti di legge previsti dal D.Lgs. 66/2003: nessun lavoratore può superare le 48 ore settimanali medie calcolate su un periodo di quattro mesi (salvo accordo collettivo che estenda il periodo di riferimento a sei o dodici mesi).

Prima di richiedere lo straordinario, il datore di lavoro deve:

  1. Verificare che il lavoratore non abbia già raggiunto il limite delle 175 ore;
  2. Comunicare la richiesta con il preavviso previsto (che incide sulla misura della maggiorazione);
  3. Registrare le ore straordinarie nel libro unico del lavoro.

Riduzione d’orario (ROL): le 64 ore annue

Il CCNL Aziende Termali prevede una riduzione dell’orario di lavoro pari a 64 ore annue, da fruire come riposi individuali retribuiti (permessi aggiuntivi) o come ore di formazione, o ancora attraverso accordo collettivo aziendale in forma di giornate di chiusura. Le 64 ore maturano per i lavoratori a tempo pieno nell’intero anno solare; per i lavoratori a tempo parziale la maturazione è proporzionale.

Personale sanitario e orari speciali

Il personale sanitario (medici, infermieri, fisioterapisti) che opera in strutture termali con attività in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale può essere soggetto a turni e organizzazione degli orari più articolati. Il CCNL consente la contrattazione aziendale di turni, riposi e orari flessibili per il personale sanitario, nel rispetto dei limiti di orario di legge e delle specifiche normative sanitarie applicabili. Il personale che effettua turni notturni ha diritto ai riposi compensativi previsti dal D.Lgs. 66/2003 oltre alle maggiorazioni contrattuali.

Casi pratici

Tizio — Addetto cure, straordinario in alta stagione
Tizio lavora come addetto fanghi (livello 4) e in luglio, a causa dell’alto afflusso di curisti, viene chiamato a fare straordinari. L’azienda lo avvisa con meno di 24 ore di anticipo: la maggiorazione applicata è del 40%. Tizio ha già effettuato 60 ore di straordinario da inizio anno: ne rimangono disponibili 115 prima di raggiungere il tetto annuale di 175.
Caia — Receptionist, turno domenicale
Caia (livello 3) viene programmata per una domenica lavorativa in agosto (apertura dello stabilimento per i curisti in soggiorno). Essendo un giorno festivo, la maggiorazione applicata è del 90% (impiegata). Caia ha anche diritto a un giorno di riposo compensativo nell’arco della settimana successiva.
Sempronio — Manutentore, orario su 6 giorni
Sempronio è manutentore (livello 4) e nel mese di maggio il datore lo informa che, per la riapertura della stagione, l’orario settimanale sarà distribuito su 6 giorni (6 ore e 40 minuti al giorno). Le 40 ore settimanali rimangono invariate; il sabato non costituisce straordinario in sé, ma se viene superata la quarantesima ora scatta la maggiorazione contrattuale.

Approfondisci con la guida pratica

Lavoro notturno: tutele e maggiorazioni →

Domande frequenti

Quante ore si lavora la settimana nel CCNL Terme?
L’orario normale è di 40 ore settimanali, di norma distribuite su 5 giorni. In stagione (maggio-ottobre) è possibile la distribuzione su 6 giorni.
Come sono calcolate le maggiorazioni per lo straordinario?
Dipende dal tipo: diurno con preavviso 25%, senza preavviso 40%, festivo 50-90%, notturno 45-50%, festivo notturno 100%. Si applicano sulla quota oraria della retribuzione normale.
Quante ore di straordinario si possono fare in un anno?
Il limite contrattuale è 175 ore annue per lavoratore. Oltre questo limite occorre un accordo specifico, sempre nel rispetto del massimale di legge (D.Lgs. 66/2003).
Cosa sono le 64 ore di riduzione d’orario?
Sono ore di riposo aggiuntive (ROL) maturate ogni anno, equivalenti a circa 8 giornate lavorative, fruibili come permessi individuali o collettivi.
Il lavoro notturno ha un trattamento speciale?
Sì: la maggiorazione contrattuale per il notturno è del 45-50%. I lavoratori notturni abituali hanno anche tutele specifiche previste dal D.Lgs. 66/2003 (limiti di orario, sorveglianza sanitaria).

Guida a finalità divulgativa, aggiornata al rinnovo del CCNL Aziende Termali dell’8 ottobre 2024 (vigenza 1° ottobre 2024 – 31 dicembre 2027). Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le sigle sindacali (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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