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Ultimo aggiornamento: 24 Marzo 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari fissa l'orario normale a 40 ore settimanali su 5 o 6 giorni. Lo straordinario diurno è maggiorato del 35%, notturno del 50%, festivo del 42%, festivo notturno del 60%. Il limite annuo è 250 ore. Il rinnovo 2024 ha introdotto l'indennità di disagio termico (freddo e caldo) del 10% per i lavoratori delle celle frigorifere e degli impianti di riscaldamento.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Ortofrutticoli e Agrumari

CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: orario di lavoro e straordinari

Orario settimanale, maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo, flessibilità stagionale e le nuove indennità di disagio termico: la guida completa per lavoratori e aziende del settore ortofrutticolo.

In sintesi

L’orario normale è di 40 ore settimanali su 5 o 6 giorni. Il limite annuo dello straordinario è 250 ore. Le maggiorazioni variano dal 35% (ordinario diurno) al 60% (festivo notturno). Il lavoro notturno ordinario è maggiorato del 15%. Il rinnovo 2024 ha introdotto l’indennità di disagio termico (freddo in cella frigorifica, caldo da impianti) del 10% sulla quota oraria.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Fruitimprese · Flai-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
Ultimo rinnovo
19 luglio 2024
Vigenza
1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027
Ambito
Lavorazione, condizionamento e commercio di prodotti ortofrutticoli e agrumi

Tabella riepilogativa delle maggiorazioni

Maggiorazioni orarie per tipologia di lavoro – CCNL Ortofrutticoli e Agrumari
Tipologia Maggiorazione Limite annuo
Straordinario diurno (feriale) + 35% 250 ore/anno
Straordinario notturno + 50%
Straordinario festivo / domenicale + 42%
Straordinario festivo notturno + 60%
Lavoro notturno ordinario (turni) + 15%
Part-time: clausole elastiche / flessibili + 10%
Part-time: ore supplementari festive o notturne + 42% / 60%
Indennità disagio freddo (celle frigorifere) + 10% sulla quota oraria
Indennità disagio caldo (impianti) + 10% sulla quota oraria

Le maggiorazioni si calcolano sulla quota oraria del minimo tabellare, salvo diversa previsione del contratto individuale o degli accordi di secondo livello.

L’orario normale di lavoro

Il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari fissa l’orario normale a 40 ore settimanali, distribuite su 5 o 6 giorni lavorativi. La scelta della distribuzione (lunedì-venerdì o lunedì-sabato) è rimessa all’accordo aziendale o alla prassi dell’azienda.

Il D.Lgs. 66/2003 (recepimento della direttiva europea sull’orario di lavoro) fissa i limiti inderogabili di legge:

  • durata massima media di 48 ore settimanali (incluso lo straordinario) calcolata su un periodo di 4 mesi (estendibile a 6 o 12 mesi con accordo collettivo);
  • riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore;
  • riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive (di norma la domenica).

Straordinario: autorizzazione e limiti

Il lavoro straordinario è la prestazione svolta oltre le 40 ore settimanali. Nel CCNL Ortofrutticoli il limite massimo è fissato a 250 ore annue per lavoratore. Ogni ora di straordinario deve essere retribuita con la maggiorazione prevista.

Il CCNL prevede che lo straordinario sia:

  • preventivamente autorizzato dal datore di lavoro o dal responsabile di reparto;
  • comunicato con congruo anticipo al lavoratore, salvo casi di urgenza;
  • registrato nel libro unico del lavoro.

Flessibilità stagionale dell’orario

Il settore ortofrutticolo e agrumario è strutturalmente soggetto a forti oscillazioni dei volumi di lavoro in base alle campagne di raccolta e ai picchi commerciali. Il CCNL consente la modulazione multiperiodale dell’orario:

  • Nelle settimane di punta (es. campagna raccolta, conferimento, confezionamento pre-natale degli agrumi) l’orario può salire fino a 48 ore settimanali.
  • Le ore eccedenti le 40 settimanali maturate nei periodi di punta vengono recuperate nelle settimane di minor carico, entro 52 settimane dall’accumulo.
  • Se il recupero non avviene entro il termine previsto, le ore vengono retribuite come straordinario.

Questo meccanismo consente alle aziende di gestire i picchi senza dover ricorrere sistematicamente allo straordinario retribuito, a condizione che sia disciplinato da accordo aziendale o territoriale.

Indennità di disagio termico: la novità del rinnovo 2024

Il rinnovo del 19 luglio 2024 ha introdotto due nuove indennità a tutela della salute dei lavoratori esposti a condizioni termiche gravose:

  • Disagio freddo: si applica ai lavoratori che operano stabilmente in celle frigorifere o ambienti a temperatura controllata molto bassa (lavorazione e stoccaggio di frutta e agrumi refrigerati). La maggiorazione è del 10% sulla quota oraria della retribuzione.
  • Disagio caldo: si applica ai lavoratori esposti in modo prolungato a calore proveniente da impianti di lavorazione (es. pastorizzatori, linee di confetture, essiccatori). La maggiorazione è identica: 10% sulla quota oraria.

Le due indennità non sono cumulabili sulla stessa ora di lavoro e presuppongono che l’esposizione sia effettiva e documentabile. Il datore di lavoro deve indicare le posizioni lavorative interessate nel documento di valutazione dei rischi (DVR, ai sensi del D.Lgs. 81/2008).

Casi pratici

Tizio – Operaio in cella frigorifera, calcolo dell’indennità disagio freddo
Tizio (livello 5, minimo 1.674,95 € mensili dal 1° giugno 2026) lavora 160 ore mensili in celle frigorifere a temperatura di 2°C. La quota oraria base è 1.674,95 ÷ 173 = circa 9,68 €. L’indennità disagio freddo del 10% aggiunge 0,97 € per ogni ora lavorata in cella: su 160 ore mensili, il bonus mensile è circa 155 € in più in busta paga.
Caia – Straordinario festivo durante la campagna natalizia degli agrumi
Caia (livello 6, minimo 1.599,95 €) viene chiamata a lavorare la domenica durante il picco della campagna arance (dicembre). La quota oraria è circa 9,25 €. Lo straordinario festivo domenicale è maggiorato del 42%: ogni ora domenicale vale 9,25 × 1,42 = circa 13,13 €. Per 8 ore domenicali, Caia incassa 105 € lordi aggiuntivi.
Sempronio – Recupero ore accumulate in alta stagione
Sempronio (livello 4, tempo indeterminato) accumula 40 ore straordinarie durante i 3 mesi di campagna intensa (settembre-novembre). L’accordo aziendale prevede il recupero entro marzo dell’anno successivo: Sempronio prende 5 giorni liberi aggiuntivi. Se l’accordo non fosse stato rispettato, quelle 40 ore sarebbero state retribuite come straordinario diurno al 35% in più.

Domande frequenti

Qual è l’orario settimanale nel CCNL Ortofrutticoli?
L’orario normale è di 40 ore settimanali, distribuibili su 5 o 6 giorni secondo le esigenze organizzative aziendali.
Quanto vale lo straordinario festivo notturno?
Lo straordinario festivo notturno è maggiorato del 60% sulla quota oraria della retribuzione. È la maggiorazione più elevata prevista dal CCNL.
Cos’è l’indennità di disagio termico?
Introdotta dal rinnovo 2024, è una maggiorazione del 10% sulla quota oraria riconosciuta ai lavoratori in celle frigorifere (disagio freddo) o esposti a calore da impianti (disagio caldo). Le due indennità non sono cumulabili sulla stessa ora.
Un lavoratore stagionale può fare straordinari?
Sì, nel rispetto del limite annuo di 250 ore e con le stesse maggiorazioni previste per i lavoratori a tempo indeterminato.
Come funziona la flessibilità stagionale dell’orario?
Il CCNL consente settimane fino a 48 ore nei periodi di punta con recupero entro 52 settimane. In mancanza di recupero, le ore vengono retribuite come straordinario.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie del 19 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027), siglato da Fruitimprese, Flai-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Flai-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Qual è l'orario settimanale nel CCNL Ortofrutticoli e Agrumari?

L'orario normale è di 40 ore settimanali, distribuibili su 5 o 6 giorni lavorativi secondo le esigenze organizzative dell'azienda.

Quanto vale lo straordinario festivo notturno nel CCNL Ortofrutticoli?

Lo straordinario festivo notturno è maggiorato del 60% sulla quota oraria della retribuzione. È la maggiorazione più elevata prevista dal contratto.

Cos'è l'indennità di disagio termico?

Introdotta con il rinnovo 2024, è una maggiorazione del 10% sulla quota oraria riconosciuta ai lavoratori che operano nelle celle frigorifere (disagio freddo) o esposti a calore prolungato da impianti di lavorazione (disagio caldo).

Un lavoratore stagionale può fare straordinari?

Sì, i lavoratori stagionali a tempo determinato possono svolgere lavoro straordinario nel rispetto del limite annuo di 250 ore, con le stesse maggiorazioni previste per i lavoratori a tempo indeterminato.

Come funziona la flessibilità dell'orario in alta stagione?

Il CCNL consente la modulazione dell'orario con settimane di lavoro fino a 48 ore nei periodi di punta (campagne), con recupero delle ore eccedenti in periodi di minore attività, nell'arco di 52 settimane.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.