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La guida

CCNL Ortofrutticoli e Agrumari

Buoni pasto e indennità sostitutiva di mensa nel CCNL Ortofrutticoli e Agrumari

Dove il lavoro si svolge in cantiere, in mobilità o in luoghi privi di strutture di ristorazione, al posto della mensa o del buono pasto può essere riconosciuta un’indennità sostitutiva di mensa. Il suo trattamento fiscale è particolare e va conosciuto per non confonderlo con quello del buono pasto.

In sintesi

L’indennità sostitutiva di mensa è una somma in denaro erogata in alternativa al servizio mensa. È di regola imponibile, salvo un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per gli addetti a cantieri e a unità produttive in zone prive di strutture di ristorazione. I buoni pasto seguono invece le soglie di 4 € (cartaceo) e 10 € (elettronico; dal 1° gennaio 2026; fino al 2025: 8 €). Il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari non prevede mensa, buoni pasto né indennità sostitutiva: prevede il refettorio (art. 19-bis) e il vitto e alloggio per chi lavora fuori residenza (artt. 85-87).

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Fruitimprese · Flai-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
Istituti trattati
Indennità sostitutiva di mensa · Buoni pasto · Regime fiscale
Riferimenti
Art. 51, comma 2, TUIR (regime fiscale di mensa e buoni pasto) · CCNL artt. 19-bis, 85, 86, 87 e 88
Fonte
Testo del CCNL 2024-2027 pubblicato dalla Flai-Cgil, artt. 19-bis, 85-88 (PDF)

Le forme del servizio pasto a confronto

Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme principali, con trattamenti fiscali differenti. Nel CCNL Ortofrutticoli e Agrumari non c’è un diritto a mensa, buono pasto o indennità sostitutiva: l’eventuale beneficio nasce dall’accordo aziendale o dal contratto individuale; le soglie di esenzione sono invece fissate dalla legge.

Servizio pasto — forme e regime fiscale (art. 51 TUIR)
Forma In che cosa consiste Regime fiscale
Mensa aziendale / convenzioni Somministrazione di vitto gestita dal datore o da terzi Non concorre al reddito (esente, senza limite)
Buono pasto cartaceo Ticket cartaceo spendibile nella ristorazione convenzionata Esente fino a 4,00 €/giorno; eccedenza imponibile
Buono pasto elettronico Ticket su card/app Esente fino a 10,00 €/giorno; eccedenza imponibile
Indennità sostitutiva di mensa Somma in denaro al posto del servizio Imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione
Di norma spetta un solo beneficio per giornata lavorativa. Il CCNL prevede soltanto: l’obbligo per le aziende di avere uno o più ambienti destinati a refettorio, con sedili e tavoli, ben illuminati, aerati e riscaldati (art. 19-bis); per i lavoratori assunti fuori residenza con pernottamento sul posto, un’indennità di vitto e alloggio pari al 25% della retribuzione complessiva giornaliera, salvo che l’impresa non provveda direttamente (art. 87); per il lavoro fuori sede, il rimborso delle spese di trasporto, vitto e pernottamento (art. 86). Importi di mensa o buoni pasto, se esistono, derivano dagli accordi aziendali.

Indennità sostitutiva di mensa: quando e quanto

Dove il servizio mensa non è praticabile — cantieri, lavoro itinerante, sedi isolate — al lavoratore può essere riconosciuta una somma in denaro in sostituzione del pasto.

Il regime fiscale

L’indennità sostitutiva di mensa è in linea generale imponibile, perché erogata in denaro. La legge prevede però un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per gli addetti a cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone prive di strutture di ristorazione (art. 51, comma 2, TUIR).

La differenza con il buono pasto

È importante non confondere le due voci: il buono pasto gode delle soglie di 4 € (cartaceo) e 10 € (elettronico); l’indennità sostitutiva in denaro segue invece il regime sopra descritto. Anche la mensa aziendale, dove presente, resta integralmente esente.

Un diritto contrattuale

Il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari non contiene un’indennità sostitutiva di mensa. Prevede per i lavoratori fuori residenza (art. 87) un’indennità di vitto e alloggio del 25% della retribuzione complessiva giornaliera, salvo vitto e alloggio forniti direttamente dall’impresa. In mancanza di norme locali, per il valore convenzionale del vitto l’art. 85 indica: vitto e alloggio metà della normale retribuzione complessiva, due pasti un terzo, un pasto un quarto, alloggio un quinto. Per le missioni l’art. 88 riconosce il rimborso delle spese e la diaria.

Un diritto contrattuale, non di legge

È bene chiarire un punto spesso frainteso: né il buono pasto né la mensa sono un diritto generale previsto dalla legge. La legge si limita a stabilire fino a quando questi benefici sono esenti da imposte; la loro spettanza dipende dal CCNL o dalla contrattazione aziendale. Il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari non prevede un buono pasto né una mensa: l’eventuale beneficio dipende dagli accordi aziendali. Dove esiste, il beneficio spetta di regola per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dà titolo al pasto, e non matura nei giorni di assenza, ferie o malattia.

Casi pratici

Tizio — indennità sostitutiva in cantiere isolato
Tizio lavora a tempo pieno in un cantiere in zona priva di ristoranti e percepisce un’indennità sostitutiva di mensa. Ricorrendo i presupposti dell’art. 51 TUIR, l’indennità è esente fino a 5,29 €/giorno; oltre tale soglia diventa imponibile.
Caia — buono pasto al posto dell’indennità
Per alcune giornate in sede, a Caia viene dato un buono pasto cartaceo da 5 €. Non si applica la soglia dei 5,29 € dell’indennità sostitutiva: il buono cartaceo è esente fino a 4 €, quindi 1 € concorre al reddito. Le due voci seguono regole distinte.
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Domande frequenti

Il buono pasto spetta anche nei giorni di ferie o malattia?
No. Il buono pasto è collegato alla presenza effettiva e alla prestazione che dà titolo al pasto: non matura nelle giornate di assenza, ferie, malattia o permesso. Le regole di dettaglio, se il buono è previsto, sono fissate dall’accordo aziendale: il CCNL non lo prevede.
Posso ricevere insieme mensa, buono pasto e indennità?
Di norma no: per ciascuna giornata lavorativa spetta un solo beneficio sostitutivo del pasto. Eventuali accordi aziendali individuano quale spetta in base alla sede e all’organizzazione del lavoro; il CCNL non prevede nessuno dei tre.
Il valore del buono pasto entra nel calcolo del TFR o della tredicesima?
No: i buoni pasto e i servizi sostitutivi del pasto hanno natura non retributiva e, di regola, non rientrano nella base di calcolo di TFR e mensilità aggiuntive. Fa eventualmente eccezione la quota imponibile eccedente le soglie, secondo la disciplina applicabile.
L’indennità sostitutiva di mensa è esente come il buono pasto?
No. È di regola imponibile perché in denaro, salvo un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per addetti a cantieri e a zone prive di ristorazione. Il buono pasto segue invece le soglie di 4 € (cartaceo) e 10 € (elettronico).

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 51 TUIR) e al testo del CCNL 2024-2027, che non prevede mensa, buoni pasto o indennità sostitutiva: eventuali benefici derivano dagli accordi aziendali.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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