Indice
La guida
CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: tabelle retributive e minimi 2024-2027
Guida ai minimi tabellari del CCNL per i dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie: struttura dei 9 livelli, aumenti programmati in quattro tranche e componenti della busta paga.
Il rinnovo del 19 luglio 2024 fissa un aumento complessivo di 165 € per il livello 6 (11,04%), distribuito in quattro tranche: 65 € dal 1° settembre 2024, 20 € dal 1° giugno 2025, 20 € dal 1° giugno 2026, 60 € dal 1° agosto 2027. I minimi dal 1° giugno 2026 vanno da 1.538,27 € (livello 7) a 2.396,58 € (Quadri, più 154,93 € di indennità di funzione, cioè 2.551,51 €). I lavoratori stagionali hanno diritto agli stessi minimi tabellari dei colleghi a tempo indeterminato.
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Tabella riepilogativa dei minimi tabellari
| Livello | Dal 01/09/2024 | Dal 01/06/2025 | Dal 01/06/2026 | Dal 01/08/2027 |
|---|---|---|---|---|
| Quadro (Q)* | 2.336,65 | 2.366,62 | 2.396,58 | 2.486,48 |
| 1 | 2.229,65 | 2.258,24 | 2.286,84 | 2.372,62 |
| 2 | 1.970,16 | 1.995,43 | 2.020,70 | 2.096,50 |
| 3 | 1.883,91 | 1.908,07 | 1.932,23 | 2.004,71 |
| 4 | 1.706,24 | 1.728,13 | 1.750,01 | 1.815,65 |
| 5 | 1.632,77 | 1.653,71 | 1.674,65 | 1.737,47 |
| 6 Super (6S) | 1.597,91 | 1.618,40 | 1.638,89 | 1.700,37 |
| 6 | 1.559,53 | 1.579,53 | 1.599,53 | 1.659,53 |
| 7 | 1.499,80 | 1.519,03 | 1.538,27 | 1.595,97 |
* I Quadri percepiscono, in aggiunta al minimo tabellare, un’indennità di funzione di 154,93 € lorde per 14 mensilità (art. 30), assorbibile al 40% da indennità similari e superminimi: dal 1° giugno 2026 la retribuzione base del Quadro è 2.396,58 + 154,93 = 2.551,51 €. I minimi sono quelli dell’Allegato 1 del CCNL (testo pubblicato dalla Flai-Cgil). Tutti gli importi sono lordi mensili, da cui si detraggono contributi previdenziali e IRPEF.
Come si calcola la struttura retributiva
Il minimo tabellare (o paga nazionale conglobata) costituisce la base della busta paga. Al minimo si aggiungono ulteriori componenti che compongono la retribuzione complessiva:
- Scatti di anzianità: maturano ogni tre anni di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro, fino a un massimo di 13 scatti nel corso dell’intero rapporto (art. 81). L’importo varia per livello, da 25,20 € (6° Super, 6° e 7°) a 30,45 € (Quadri) al mese; vedi la pagina sugli scatti.
- Indennità di funzione: riservata ai Quadri (154,93 € lorde per 14 mensilità), riconosce la responsabilità gestionale del ruolo.
- Indennità per lavori disagiati (art. 84): 10% della paga giornaliera per chi lavora ogni giorno nelle celle frigorifere; 10% della retribuzione oraria («disagio caldo», novità del testo 2024-2027) per chi opera a stretto contatto con fiamme vive, a meno di 3 metri dall’impianto e con temperatura superiore di oltre 10° a quella ambientale.
- Tredicesima e quattordicesima mensilità: la prima alla vigilia di Natale, la seconda entro il mese di luglio (vedi articolo dedicato).
- Superminimo individuale: importo aggiuntivo concordato con il singolo datore, assorbibile o non assorbibile dagli aumenti contrattuali.
- Premi di risultato aziendali: eventuali accordi di secondo livello possono prevedere erogazioni legate alla produttività.
Aumenti programmati 2024-2027
Il rinnovo del 19 luglio 2024 ha stabilito un piano di aumenti scaglionato su quattro tranche, calcolate sul livello 6 come parametro di riferimento:
| Decorrenza | Aumento mensile (liv. 6) | Cumulato |
|---|---|---|
| 1° settembre 2024 | + 65,00 € | + 65,00 € |
| 1° giugno 2025 | + 20,00 € | + 85,00 € |
| 1° giugno 2026 | + 20,00 € | + 105,00 € |
| 1° agosto 2027 | + 60,00 € | + 165,00 € |
L’incremento complessivo sull’intero quadriennio è di 165 € lordi mensili per il livello 6, pari all’11,04% della retribuzione tabellare di partenza. Gli aumenti degli altri livelli, a regime dal 1° agosto 2027 rispetto alla tabella del 31 dicembre 2023, sono: Quadri 247,22 €; 1° livello 235,90 €; 2° 208,45 €; 3° 199,32 €; 4° 180,52 €; 5° 172,75 €; 6° Super 169,06 €; 6° 165,00 €; 7° 158,68 €.
Retribuzione dei lavoratori stagionali
Il settore ortofrutticolo e agrumario è caratterizzato da un’intensa presenza di lavoro stagionale: campagne di raccolta, lavorazione e condizionamento hanno picchi nelle stagioni di produzione (primavera-estate per frutta estiva, autunno per agrumi e mele, ecc.). Il CCNL stabilisce che:
- I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato stagionale hanno diritto agli stessi minimi tabellari dei colleghi a tempo indeterminato, per il periodo di effettiva prestazione.
- La paga oraria si calcola dividendo il minimo mensile per 173 ore (orario standard mensile su 40 ore settimanali).
- Le mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima) maturano pro rata temporis anche per i lavoratori stagionali: l’art. 72 le include (8,33% ciascuna) nell’indennità del 34,45% pagata con la retribuzione.
- Per l’art. 35 i lavoratori stagionali hanno il diritto di precedenza alla riassunzione nella stessa azienda per le stesse lavorazioni, se comunicano la volontà entro 45 giorni dall’ultima cessazione del rapporto.
Casi pratici
Quanto prendi netto in busta paga?
Calcola lo stipendio netto dal lordo con IRPEF, addizionali e contributi, partendo dal tuo livello CCNL.
Domande frequenti
Quanto guadagna un lavoratore al livello 6 nel 2026?
Quanti livelli ha il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari?
Quando vengono erogati gli aumenti contrattuali 2024-2027?
I lavoratori stagionali hanno gli stessi minimi dei colleghi fissi?
Gli scatti di anzianità sono previsti per i lavoratori stagionali?
Cosa succede se il datore paga meno del minimo tabellare?
Stesso CCNL: consulta anche come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie del 19 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027), siglato da Fruitimprese, Flai-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (Flai-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.