Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Ortofrutticoli e Agrumari

CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: tabelle retributive e minimi 2024-2027

Guida ai minimi tabellari del CCNL per i dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie: struttura dei 9 livelli, aumenti programmati in quattro tranche e componenti della busta paga.

In sintesi

Il rinnovo del 19 luglio 2024 fissa un aumento complessivo di 165 € per il livello 6 (11,04%), distribuito in quattro tranche: 65 € dal 1° settembre 2024, 20 € dal 1° giugno 2025, 20 € dal 1° giugno 2026, 60 € dal 1° agosto 2027. I minimi dal 1° giugno 2026 vanno da 1.538,27 € (livello 7) a 2.396,58 € (Quadri, più 154,93 € di indennità di funzione, cioè 2.551,51 €). I lavoratori stagionali hanno diritto agli stessi minimi tabellari dei colleghi a tempo indeterminato.

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  • Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Fruitimprese · Flai-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
Ultimo rinnovo
19 luglio 2024
Vigenza
1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027
Platea
circa 60.000 lavoratori
Ambito
Aziende ortofrutticole e agrumarie: lavorazione, condizionamento, commercio all’ingrosso e import-export di prodotti ortofrutticoli e agrumi

Tabella riepilogativa dei minimi tabellari

Minimi tabellari mensili lordi – CCNL Ortofrutticoli e Agrumari (in euro)
Livello Dal 01/09/2024 Dal 01/06/2025 Dal 01/06/2026 Dal 01/08/2027
Quadro (Q)* 2.336,65 2.366,62 2.396,58 2.486,48
1 2.229,65 2.258,24 2.286,84 2.372,62
2 1.970,16 1.995,43 2.020,70 2.096,50
3 1.883,91 1.908,07 1.932,23 2.004,71
4 1.706,24 1.728,13 1.750,01 1.815,65
5 1.632,77 1.653,71 1.674,65 1.737,47
6 Super (6S) 1.597,91 1.618,40 1.638,89 1.700,37
6 1.559,53 1.579,53 1.599,53 1.659,53
7 1.499,80 1.519,03 1.538,27 1.595,97

* I Quadri percepiscono, in aggiunta al minimo tabellare, un’indennità di funzione di 154,93 € lorde per 14 mensilità (art. 30), assorbibile al 40% da indennità similari e superminimi: dal 1° giugno 2026 la retribuzione base del Quadro è 2.396,58 + 154,93 = 2.551,51 €. I minimi sono quelli dell’Allegato 1 del CCNL (testo pubblicato dalla Flai-Cgil). Tutti gli importi sono lordi mensili, da cui si detraggono contributi previdenziali e IRPEF.

Come si calcola la struttura retributiva

Il minimo tabellare (o paga nazionale conglobata) costituisce la base della busta paga. Al minimo si aggiungono ulteriori componenti che compongono la retribuzione complessiva:

  • Scatti di anzianità: maturano ogni tre anni di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro, fino a un massimo di 13 scatti nel corso dell’intero rapporto (art. 81). L’importo varia per livello, da 25,20 € (6° Super, 6° e 7°) a 30,45 € (Quadri) al mese; vedi la pagina sugli scatti.
  • Indennità di funzione: riservata ai Quadri (154,93 € lorde per 14 mensilità), riconosce la responsabilità gestionale del ruolo.
  • Indennità per lavori disagiati (art. 84): 10% della paga giornaliera per chi lavora ogni giorno nelle celle frigorifere; 10% della retribuzione oraria («disagio caldo», novità del testo 2024-2027) per chi opera a stretto contatto con fiamme vive, a meno di 3 metri dall’impianto e con temperatura superiore di oltre 10° a quella ambientale.
  • Tredicesima e quattordicesima mensilità: la prima alla vigilia di Natale, la seconda entro il mese di luglio (vedi articolo dedicato).
  • Superminimo individuale: importo aggiuntivo concordato con il singolo datore, assorbibile o non assorbibile dagli aumenti contrattuali.
  • Premi di risultato aziendali: eventuali accordi di secondo livello possono prevedere erogazioni legate alla produttività.

Aumenti programmati 2024-2027

Il rinnovo del 19 luglio 2024 ha stabilito un piano di aumenti scaglionato su quattro tranche, calcolate sul livello 6 come parametro di riferimento:

Piano degli aumenti per il livello 6 – CCNL Ortofrutticoli e Agrumari
Decorrenza Aumento mensile (liv. 6) Cumulato
1° settembre 2024 + 65,00 € + 65,00 €
1° giugno 2025 + 20,00 € + 85,00 €
1° giugno 2026 + 20,00 € + 105,00 €
1° agosto 2027 + 60,00 € + 165,00 €

L’incremento complessivo sull’intero quadriennio è di 165 € lordi mensili per il livello 6, pari all’11,04% della retribuzione tabellare di partenza. Gli aumenti degli altri livelli, a regime dal 1° agosto 2027 rispetto alla tabella del 31 dicembre 2023, sono: Quadri 247,22 €; 1° livello 235,90 €; 2° 208,45 €; 3° 199,32 €; 4° 180,52 €; 5° 172,75 €; 6° Super 169,06 €; 6° 165,00 €; 7° 158,68 €.

Retribuzione dei lavoratori stagionali

Il settore ortofrutticolo e agrumario è caratterizzato da un’intensa presenza di lavoro stagionale: campagne di raccolta, lavorazione e condizionamento hanno picchi nelle stagioni di produzione (primavera-estate per frutta estiva, autunno per agrumi e mele, ecc.). Il CCNL stabilisce che:

  • I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato stagionale hanno diritto agli stessi minimi tabellari dei colleghi a tempo indeterminato, per il periodo di effettiva prestazione.
  • La paga oraria si calcola dividendo il minimo mensile per 173 ore (orario standard mensile su 40 ore settimanali).
  • Le mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima) maturano pro rata temporis anche per i lavoratori stagionali: l’art. 72 le include (8,33% ciascuna) nell’indennità del 34,45% pagata con la retribuzione.
  • Per l’art. 35 i lavoratori stagionali hanno il diritto di precedenza alla riassunzione nella stessa azienda per le stesse lavorazioni, se comunicano la volontà entro 45 giorni dall’ultima cessazione del rapporto.

Casi pratici

Tizio – Addetto alla cernita, livello 6, prima stagione
Tizio viene assunto per la campagna di lavorazione delle arance (novembre-marzo) con contratto a tempo determinato stagionale al livello 6. Dal 1° giugno 2026 il suo minimo tabellare è 1.599,53 € mensili lordi. Lavora 5 mesi: tredicesima e quattordicesima gli sono pagate mese per mese nell’indennità del 34,45% (8,33% ciascuna), cioè 5/12 di ciascuna. La paga oraria è di circa 9,25 € (1.599,53 ÷ 173).
Caia – Impiegata amministrativa a tempo indeterminato, livello 3
Caia è assunta stabilmente da un’azienda di commercio ortofrutticolo all’ingrosso, con inquadramento al livello 3. Dal 1° giugno 2026 il suo minimo è 1.932,23 € lordi. Dopo 3 anni di servizio matura il primo scatto di anzianità (27,30 € al mese per il livello 3). La quattordicesima, pari a un’intera mensilità, le è pagata entro luglio.
Sempronio – Quadro responsabile di magazzino
Sempronio è inquadrato come Quadro in una centrale ortofrutticola con oltre 80 dipendenti. Il suo minimo tabellare dal 1° giugno 2026 è 2.396,58 € più 154,93 € di indennità di funzione, per un totale base di 2.551,51 € lordi mensili. Lavora ogni giorno in celle frigorifere: gli spetta la maggiorazione del 10% sulla paga giornaliera, che si aggiunge alla retribuzione base.

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Domande frequenti

Quanto guadagna un lavoratore al livello 6 nel 2026?
Dal 1° giugno 2026 il minimo tabellare del livello 6 è di 1.599,53 € lordi mensili, che salgono a 1.659,53 € dal 1° agosto 2027 con l’ultima tranche di aumento.
Quanti livelli ha il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari?
Il CCNL prevede 9 livelli: Quadro (Q), 1, 2, 3, 4, 5, 6 Super (6S), 6 e 7. I Quadri percepiscono in aggiunta un’indennità di funzione di 154,93 € lorde per 14 mensilità.
Quando vengono erogati gli aumenti contrattuali 2024-2027?
Gli aumenti sono distribuiti in quattro tranche: 65 € dal 1° settembre 2024, 20 € dal 1° giugno 2025, 20 € dal 1° giugno 2026 e 60 € dal 1° agosto 2027 (riferimento livello 6).
I lavoratori stagionali hanno gli stessi minimi dei colleghi fissi?
Sì, il principio di non discriminazione (D.Lgs. 81/2015) impone l’applicazione degli stessi minimi tabellari a prescindere dalla tipologia contrattuale, per il periodo di effettiva prestazione.
Gli scatti di anzianità sono previsti per i lavoratori stagionali?
L’art. 81 riconosce i tredici scatti triennali al personale a tempo indeterminato, compreso quello a prestazione ridotta (stagionali con oltre 190 giornate in un anno che chiedono la trasformazione, art. 31): per loro il triennio si calcola sommando i periodi effettivamente lavorati (art. 71). Lo stagionale puro riceve la paga conglobata, l’indennità del 34,45% e il TFR (art. 72), senza scatti.
Cosa succede se il datore paga meno del minimo tabellare?
Il pagamento sotto il minimo tabellare costituisce inadempimento contrattuale. Il lavoratore può rivolgersi a Flai-Cgil, Fisascat-Cisl o Uiltucs-Uil, all’Ispettorato Territoriale del Lavoro per una conciliazione, o al Giudice del Lavoro per recuperare la differenza retributiva con interessi e rivalutazione.

Stesso CCNL: consulta anche come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie del 19 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027), siglato da Fruitimprese, Flai-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (Flai-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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