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La guida
CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: welfare e sanità integrativa
Il sistema di welfare contrattuale per i lavoratori del settore ortofrutticolo e agrumario: bilateralità, fondo sanitario integrativo, previdenza complementare e prestazioni di sostegno previste dal rinnovo 2024.
Il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari (rinnovo 19 luglio 2024, Fruitimprese · Flai-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil) prevede un welfare contrattuale fondato sull'Ente Bilaterale Ortofrutta (E.B.O., art. 6), sull'assistenza sanitaria integrativa con il fondo EST (art. 23: contributo del datore di 10 euro al mese per ogni lavoratore, 13 euro dal 1° maggio 2027) e sulla previdenza complementare con il fondo FON.TE (art. 16: 1% a carico dell'azienda e 1% del lavoratore, più il TFR). Le aziende che non versano a EST devono pagare direttamente al lavoratore la prestazione integrativa prevista dal regolamento del fondo. Il testo non prevede alcuna «erogazione economica sostitutiva» di giugno.
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Il sistema bilaterale: cos'è e come funziona
La bilateralità è il sistema di enti paritetici istituiti e finanziati congiuntamente dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali firmatarie di un CCNL. Nel settore ortofrutticolo e agrumario l'ente di riferimento è l'Ente Bilaterale Ortofrutta (E.B.O.), disciplinato dall'art. 6 del CCNL, che opera accanto alla Commissione paritetica nazionale e alla Commissione pari opportunità.
Secondo l'art. 6 del CCNL, l'E.B.O. ha questi scopi:
- promuovere studi e ricerche sul settore e sui fabbisogni di formazione, e costituire su richiesta delle parti territoriali Comitati bilaterali di bacino (politiche attive del lavoro e formazione, monitoraggio della flessibilità e del mercato del lavoro);
- promuovere iniziative di formazione continua anche attraverso il fondo FOR.TE, e attivare convenzioni per accedere ai programmi comunitari e al Fondo Sociale Europeo;
- costituire una banca dati sulle professionalità, ricevere gli accordi territoriali e aziendali e la notizia dell'elezione delle RSU;
- promuovere, anche attraverso il fondo complementare FON.TE, forme integrative di previdenza, e studi sulla salute e sicurezza sul lavoro;
- promuovere convenzioni per favorire l'integrazione di malattia, infortunio e maternità, compresi i servizi di sanità integrativa.
Per l'assistenza sanitaria integrativa l'art. 23 impone alle aziende di garantire la copertura del fondo EST. Chi non lo fa deve pagare direttamente al lavoratore la prestazione integrativa prevista dal regolamento del fondo. Il testo del CCNL non contiene alcuna «erogazione economica sostitutiva» da pagare con la mensilità di giugno: la sanzione per l'inadempimento è il pagamento diretto della prestazione.
La sanità integrativa: il fondo EST
Il fondo EST è il fondo di assistenza sanitaria integrativa che l'art. 23 del CCNL individua come cassa di assistenza sanitaria integrativa del settore. Sono coperti i lavoratori a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato e stagionali con contratto di almeno 5 mesi. A prescindere dalla durata iniziale del contratto, il diritto matura se nell'anno solare precedente il lavoratore è stato assunto per 7 mesi (210 giorni di calendario), anche non continuativi. Il contributo a carico del datore è di 10 euro al mese per ogni lavoratore, per il periodo di assunzione, oltre all'una tantum prevista dal regolamento; dal 1° maggio 2027 sale a 13 euro. A titolo volontario il lavoratore può farsi carico dell'onere dei periodi non lavorati, autorizzando la trattenuta.
Il CCNL non elenca le prestazioni, che sono definite dal regolamento di EST e comprendono in genere:
- Visite specialistiche: rimborso per visite mediche specialistiche non erogate dal SSN in tempi adeguati o non previste nei LEA;
- Esami diagnostici e di laboratorio: rimborso per esami non coperti dal SSN o soggetti a ticket elevati;
- Ricoveri ospedalieri: integrazione per ricoveri in strutture convenzionate, con copertura delle spese di degenza non rimborsate dal SSN;
- Odontoiatria: prestazioni di odontoiatria preventiva e conservativa (estrazioni, otturazioni, devitalizzazioni, protesi parziali), in misura variabile secondo il piano;
- Maternità: rimborso spese per visite ostetriche ed ecografie nel corso della gravidanza;
- Grandi interventi: copertura delle spese chirurgiche per interventi di alta complessità.
I massimali, le categorie di prestazioni rimborsabili e le procedure di rimborso sono stabiliti dal regolamento interno di EST e possono essere aggiornati annualmente. Il CCNL non riporta i massimali: l'unico dato che fissa è il contributo del datore (10 euro al mese, 13 dal 1° maggio 2027).
Tabella riepilogativa degli strumenti di welfare contrattuale
| Strumento | Finalità | Soggetto erogante | Norma di riferimento |
|---|---|---|---|
| Fondo sanitario EST | Rimborso prestazioni sanitarie integrative (visite, esami, ricoveri, odontoiatria) | EST | CCNL art. 23 |
| Ente Bilaterale Ortofrutta (E.B.O.) | Studi, formazione continua, Comitati di bacino, convenzioni per integrazione di malattia, infortunio e maternità | E.B.O. | CCNL art. 6 |
| Previdenza complementare | Integrazione pensionistica con TFR e contribuzione di azienda (1%) e lavoratore (1%) | Fondo FON.TE | CCNL art. 16; D.Lgs. 252/2005 |
| Integrazioni malattia | Integrazione dell'indennità INPS: 100% nei primi 3 giorni, 75% dal 4° al 20° giorno, 100% dal 21° al 180° | Datore di lavoro | CCNL art. 22 |
| Integrazioni maternità | Integrazione dell'indennità INPS fino al 100% della retribuzione per i 5 mesi di congedo; 13ª e 14ª al 20% per i mesi di congedo | Datore di lavoro | CCNL artt. 27, 77, 78 |
La previdenza complementare nel settore ortofrutticolo
La previdenza complementare è il secondo pilastro del sistema pensionistico italiano, disciplinato dal D.Lgs. 252/2005. Si affianca alla pensione pubblica INPS (primo pilastro) e consente di accumulare un capitale previdenziale aggiuntivo attraverso versamenti del TFR e contributi volontari.
L'art. 16 del CCNL Ortofrutticoli e Agrumari assicura la previdenza integrativa a tutti i lavoratori (tempo indeterminato, part-time, tempo determinato, apprendisti, stagionali) con l'adesione al fondo FON.TE. La contribuzione è formata da: 1% a carico dell'azienda e 1% a carico del lavoratore, commisurati alla retribuzione utile per il TFR; una quota di TFR pari al 50% (o l'intero TFR maturando) per i lavoratori a tempo indeterminato già occupati al 28 aprile 1993; il 100% del TFR maturato dopo l'iscrizione per gli assunti dopo quella data e per tutte le altre tipologie (tempo determinato, apprendistato, stagionale). Il lavoratore può versare, per la quota a suo carico, un contributo più elevato. Il meccanismo del silenzio-assenso opera nel modo seguente:
- Il lavoratore neo-assunto ha 6 mesi dalla data di assunzione per scegliere dove indirizzare il TFR maturando;
- Se sceglie di aderire a un fondo pensione, il TFR futuro viene versato al fondo scelto (collettivo o individuale), con eventuale contribuzione aggiuntiva del datore e del lavoratore secondo le condizioni del fondo;
- Se non effettua alcuna scelta entro i 6 mesi, il TFR viene destinato automaticamente al fondo pensione collettivo di riferimento, che per questo CCNL è FON.TE; in assenza di fondo collettivo, al Fondo di Tesoreria INPS;
- Il TFR già maturato prima della scelta rimane in azienda (o al Fondo di Tesoreria INPS per le aziende con più di 49 dipendenti) e non viene trasferito al fondo pensione.
I contributi versati al fondo pensione sono deducibili dal reddito imponibile IRPEF fino al limite annuo di 5.164,57 € (art. 8, D.Lgs. 252/2005). Il rendimento del fondo sostituisce la rivalutazione legale dell'1,5% + 75% ISTAT prevista per il TFR in azienda.
Le quote del CCNL (1% azienda e 1% lavoratore) valgono anche per i periodi coperti da indennità INPS e INAIL (art. 16). Al momento dell'assunzione l'azienda deve fornire un'informativa scritta sul fondo FON.TE.
Le integrazioni contrattuali durante malattia, maternità e congedi
Il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari migliora, in alcuni casi, le tutele di legge durante periodi di assenza dal lavoro:
Malattia
La legge (art. 2110 c.c.) garantisce la conservazione del posto durante il periodo di comporto e il trattamento economico a carico dell'INPS (indennità di malattia). L'art. 22 del CCNL prevede un'integrazione a carico del datore: 100% della retribuzione nei primi 3 giorni, 75% dal 4° al 20° giorno e 100% dal 21° al 180° (queste ultime solo per il personale a tempo indeterminato). Il dettaglio è nella pagina su malattia e infortunio.
Maternità e congedi parentali
Il D.Lgs. 151/2001 fissa i diritti minimi di legge per la maternità (congedo obbligatorio di 5 mesi con indennità INPS all'80%). Il CCNL aggiunge, a carico del datore, l'integrazione fino al 100% della retribuzione lorda per i 5 mesi (art. 27) e, per i mesi di congedo, la tredicesima e la quattordicesima nella misura del 20% (artt. 77 e 78); l'aliquota del 20% per la quattordicesima è la novità del rinnovo 2024. Vedi la pagina su maternità e congedi.
Congedo parentale
I congedi parentali sono disciplinati dal D.Lgs. 151/2001 (come modificato dal D.Lgs. 105/2022 in attuazione della Direttiva UE 2019/1158), con indennità INPS le cui percentuali sono fissate dalla legge e aumentate dalle ultime leggi di bilancio per i primi mesi. Il CCNL (art. 26) aggiunge il preavviso al datore di almeno 15 giorni (2 giorni per il congedo a ore), l'anticipo del TFR anche senza i requisiti di legge e la conversione in part-time dopo la maternità nelle imprese con più di 20 dipendenti.
Welfare aziendale e fiscalità
La legge consente alle aziende di erogare benefit di welfare ai dipendenti in forma non monetaria (o monetaria entro i limiti di franchigia) con vantaggi fiscali sia per il datore sia per il lavoratore. I benefit più diffusi nel settore sono:
- Buoni pasto: esenti da contribuzione e tassazione fino a 8 € per buono pasto elettronico (art. 51, comma 2, lett. c, TUIR);
- Rimborsi chilometrici per lavoratori che utilizzano il mezzo proprio per trasferte: non imponibili nei limiti delle tariffe ACI;
- Polizze assicurative sulla vita e infortuni extra-professionali: i premi pagati dal datore non concorrono al reddito del lavoratore (art. 51, comma 2, lett. f, TUIR);
- Contribuzioni a fondi sanitari (come EST): non concorrono al reddito imponibile del lavoratore fino al limite di 3.615,20 € annui;
- Welfare premiale aziendale: i premi di risultato possono essere convertiti in benefit di welfare con tassazione agevolata (L. 208/2015 e ss.mm.ii.), se previsto dall'accordo di secondo livello.
Casi pratici
Domande frequenti
Esiste un fondo sanitario integrativo per i lavoratori del settore ortofrutticolo?
Cosa copre il fondo sanitario integrativo EST?
Il datore deve versare contributi per il welfare contrattuale?
Posso destinare il TFR a un fondo pensione nel settore ortofrutticolo?
Il CCNL prevede prestazioni di sostegno al reddito per i lavoratori stagionali?
Le prestazioni di welfare aziendale sono tassate?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie del 19 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027), siglato da Fruitimprese, Flai-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Le prestazioni del fondo EST e dell'ente bilaterale sono soggette a variazioni: consultare EST e gli enti bilaterali per i massimali aggiornati. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali (Flai-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o all'Ispettorato Territoriale del Lavoro.