← Torna a CCNL — Contratti Collettivi
Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari prevede welfare contrattuale sulla bilateralita del terziario: fondo sanitario EST (visite, esami, ricoveri, odontoiatria), ente bilaterale per formazione e sostegno al reddito, previdenza complementare (D.Lgs. 252/2005). Le aziende non aderenti erogano una indennita sostitutiva.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Ortofrutticoli e Agrumari

CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: welfare e sanità integrativa

Il sistema di welfare contrattuale per i lavoratori del settore ortofrutticolo e agrumario: bilateralità, fondo sanitario integrativo, previdenza complementare e prestazioni di sostegno previste dal rinnovo 2024.

In sintesi

Il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari (rinnovo 19 luglio 2024, Fruitimprese · Flai-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil) prevede un welfare contrattuale fondato sulla bilateralità del terziario: accesso al fondo sanitario integrativo EST per visite, esami e ricoveri non coperti dal SSN, contributi all'ente bilaterale per formazione e sostegno al reddito, e possibilità di destinare il TFR a previdenza complementare (D.Lgs. 252/2005). Il rinnovo 2024 ha rafforzato le prestazioni per maternità e congedi parentali. Le aziende che non aderiscono alla bilateralità devono corrispondere un'erogazione economica sostitutiva.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Fruitimprese · Flai-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
Ultimo rinnovo
19 luglio 2024
Vigenza
1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027
Fondo sanitario integrativo
EST (Ente bilaterale del terziario per lo sviluppo)
Previdenza complementare
D.Lgs. 252/2005; fondo di settore indicato dal CCNL

Il sistema bilaterale: cos'è e come funziona

La bilateralità è il sistema di enti paritetici istituiti e finanziati congiuntamente dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali firmatarie di un CCNL. Nel settore ortofrutticolo e agrumario, la struttura bilaterale fa riferimento al più ampio sistema del terziario/commercio, a cui il settore è collegato attraverso le sigle sindacali Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil e l'associazione datoriale Fruitimprese.

Gli enti bilaterali svolgono funzioni che la legge non garantisce direttamente:

  • Erogazione di prestazioni sanitarie integrative attraverso il fondo EST;
  • Formazione professionale continua e aggiornamento dei lavoratori;
  • Sostegno al reddito nei periodi di inattività o difficoltà occupazionale, con particolare attenzione ai lavoratori stagionali;
  • Conciliazione delle controversie di lavoro in sede stragiudiziale;
  • Informazione e assistenza su diritti e doveri contrattuali.

La partecipazione al sistema bilaterale si attiva con la contribuzione del datore di lavoro (e, in parte, del lavoratore) agli enti competenti. Le aziende che applicano il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari e non aderiscono agli enti bilaterali sono tenute a riconoscere ai lavoratori un'erogazione economica sostitutiva (EES), stabilita dal CCNL in sostituzione delle prestazioni bilaterali, da erogarsi con la mensilità di giugno di ogni anno.

La sanità integrativa: il fondo EST

Il fondo EST (Ente bilaterale del terziario per lo sviluppo) è il fondo sanitario integrativo di riferimento per i lavoratori del terziario, del commercio e dei settori affini, incluse le aziende ortofrutticole e agrumarie che applicano il CCNL in esame. EST è un fondo sanitario integrativo riconosciuto ai sensi del D.Lgs. 502/1992 e iscritto all'Anagrafe dei fondi sanitari del Ministero della Salute.

Le prestazioni erogate da EST includono tipicamente:

  • Visite specialistiche: rimborso per visite mediche specialistiche non erogate dal SSN in tempi adeguati o non previste nei LEA;
  • Esami diagnostici e di laboratorio: rimborso per esami non coperti dal SSN o soggetti a ticket elevati;
  • Ricoveri ospedalieri: integrazione per ricoveri in strutture convenzionate, con copertura delle spese di degenza non rimborsate dal SSN;
  • Odontoiatria: prestazioni di odontoiatria preventiva e conservativa (estrazioni, otturazioni, devitalizzazioni, protesi parziali), in misura variabile secondo il piano;
  • Maternità: rimborso spese per visite ostetriche ed ecografie nel corso della gravidanza;
  • Grandi interventi: copertura delle spese chirurgiche per interventi di alta complessità.

I massimali, le categorie di prestazioni rimborsabili e le procedure di rimborso sono stabiliti dal regolamento interno di EST e possono essere aggiornati annualmente. Per informazioni aggiornate sui massimali e sulle strutture convenzionate, è necessario consultare direttamente il sito o gli uffici di EST, oppure le organizzazioni sindacali di categoria.

Tabella riepilogativa degli strumenti di welfare contrattuale

Welfare contrattuale – CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: strumenti e finalità
Strumento Finalità Soggetto erogante Norma di riferimento
Fondo sanitario EST Rimborso prestazioni sanitarie integrative (visite, esami, ricoveri, odontoiatria) EST (Ente bilaterale terziario) CCNL; D.Lgs. 502/1992
Ente bilaterale di settore Formazione, sostegno al reddito, conciliazione Ente bilaterale territorialmente competente CCNL; accordi bilaterali
Previdenza complementare Integrazione pensionistica attraverso il TFR futuro e contribuzione aggiuntiva Fondo pensione indicato dal CCNL D.Lgs. 252/2005
Integrazioni contrattuali malattia Integrazione dell'indennià INPS durante la malattia (comporto) Datore di lavoro CCNL (art. sul comporto)
Integrazioni maternità Quota aggiuntiva CCNL durante congedo obbligatorio (es. 20% della quattordicesima) Datore di lavoro CCNL rinnovo 2024
EES (erogazione economica sostitutiva) Alternativa monetaria alle prestazioni bilaterali per aziende non aderenti Datore di lavoro CCNL

La previdenza complementare nel settore ortofrutticolo

La previdenza complementare è il secondo pilastro del sistema pensionistico italiano, disciplinato dal D.Lgs. 252/2005. Si affianca alla pensione pubblica INPS (primo pilastro) e consente di accumulare un capitale previdenziale aggiuntivo attraverso versamenti del TFR e contributi volontari.

Il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari prevede la possibilità per i lavoratori di destinare il TFR futuro a un fondo pensione. Il meccanismo del silenzio-assenso opera nel modo seguente:

  • Il lavoratore neo-assunto ha 6 mesi dalla data di assunzione per scegliere dove indirizzare il TFR maturando;
  • Se sceglie di aderire a un fondo pensione, il TFR futuro viene versato al fondo scelto (collettivo o individuale), con eventuale contribuzione aggiuntiva del datore e del lavoratore secondo le condizioni del fondo;
  • Se non effettua alcuna scelta entro i 6 mesi, il TFR viene destinato automaticamente al fondo pensione collettivo indicato dal CCNL; in assenza di tale indicazione, al Fondo di Tesoreria INPS;
  • Il TFR già maturato prima della scelta rimane in azienda (o al Fondo di Tesoreria INPS per le aziende con più di 49 dipendenti) e non viene trasferito al fondo pensione.

I contributi versati al fondo pensione sono deducibili dal reddito imponibile IRPEF fino al limite annuo di 5.164,57 € (art. 8, D.Lgs. 252/2005). Il rendimento del fondo sostituisce la rivalutazione legale dell'1,5% + 75% ISTAT prevista per il TFR in azienda.

Per conoscere il fondo pensione di riferimento specificamente indicato dal CCNL per il settore ortofrutticolo e agrumario, è opportuno rivolgersi a Flai-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil o all'ente bilaterale di settore.

Le integrazioni contrattuali durante malattia, maternità e congedi

Il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari migliora, in alcuni casi, le tutele di legge durante periodi di assenza dal lavoro:

Malattia

La legge (art. 2110 c.c.) garantisce la conservazione del posto durante il periodo di comporto e il trattamento economico a carico dell'INPS (indennià di malattia). Il CCNL può prevedere un'integrazione del trattamento INPS a carico del datore, in modo che la retribuzione netta del lavoratore malato si avvicini alla retribuzione ordinaria. Le modalità e i limiti dell'integrazione sono disciplinati nell'articolo specifico del CCNL sulla malattia.

Maternità e congedi parentali

Il D.Lgs. 151/2001 fissa i diritti minimi di legge per la maternità (congedo obbligatorio 5 mesi con indennià INPS all'80%) e per i congedi parentali. Il rinnovo 2024 ha introdotto un'integrazione specifica: durante il congedo obbligatorio di maternità, la lavoratrice ha diritto al riconoscimento del 20% della quattordicesima mensilità a carico del datore, in aggiunta all'indennià INPS. Questa misura riduce la perdita economica durante il periodo di assenza obbligatoria.

Congedo parentale

I congedi parentali sono disciplinati dal D.Lgs. 151/2001 (come modificato dal D.Lgs. 105/2022 in attuazione della Direttiva UE 2019/1158): il padre può astenersi per 10 giorni obbligatori pagati al 100% e il congedo parentale è retribuito al 30% o, per i primi 3 mesi, all'80% se fruiti entro i 6 anni del figlio. Il CCNL non peggiorative queste tutele e può prevedere condizioni migliorative in sede di contrattazione aziendale.

Welfare aziendale e fiscalità

La legge consente alle aziende di erogare benefit di welfare ai dipendenti in forma non monetaria (o monetaria entro i limiti di franchigia) con vantaggi fiscali sia per il datore sia per il lavoratore. I benefit più diffusi nel settore sono:

  • Buoni pasto: esenti da contribuzione e tassazione fino a 8 € per buono pasto elettronico (art. 51, comma 2, lett. c, TUIR);
  • Rimborsi chilometrici per lavoratori che utilizzano il mezzo proprio per trasferte: non imponibili nei limiti delle tariffe ACI;
  • Polizze assicurative sulla vita e infortuni extra-professionali: i premi pagati dal datore non concorrono al reddito del lavoratore (art. 51, comma 2, lett. f, TUIR);
  • Contribuzioni a fondi sanitari (come EST): non concorrono al reddito imponibile del lavoratore fino al limite di 3.615,20 € annui;
  • Welfare premiale aziendale: i premi di risultato possono essere convertiti in benefit di welfare con tassazione agevolata (L. 208/2015 e ss.mm.ii.), se previsto dall'accordo di secondo livello.

Casi pratici

Tizio – Iscrizione al fondo EST e rimborso visita specialistica
Tizio è assunto a tempo indeterminato al livello 5 in una centrale ortofrutticola. Il datore è regolarmente iscritto al sistema bilaterale del terziario e versa i contributi a EST. Tizio deve sottoporsi a una visita ortopedica specialistica: i tempi del SSN sono lunghi. Prenotando il medico tramite una struttura convenzionata EST, ottiene il rimborso nei limiti del massimale previsto dal piano EST (da verificare nella guida aggiornata di EST). La documentazione di spesa viene inviata al fondo entro i termini previsti.
Caia – Silenzio-assenso e destinazione del TFR al fondo pensione
Caia è assunta a febbraio 2026. Entro agosto 2026 (6 mesi dall'assunzione) non effettua alcuna comunicazione sulla destinazione del TFR. Il datore applica il silenzio-assenso: il TFR futuro viene versato al fondo pensione collettivo indicato dal CCNL applicato. Caia riceve comunicazione scritta dell'avvenuta iscrizione. Da quel momento, per ogni anno di lavoro, il TFR maturando viene versato al fondo invece di essere accantonato in azienda. Caia può scegliere di versare contributi aggiuntivi per aumentare la propria posizione previdenziale.
Sempronio – Datore non aderente alla bilateralità: erogazione economica sostitutiva
Sempronio è assunto al livello 4 da un'azienda agrumaria che non ha aderito agli enti bilaterali. Il CCNL prevede che in questo caso il datore eroghi un'erogazione economica sostitutiva (EES) con la mensilità di giugno, in sostituzione delle prestazioni che Sempronio avrebbe avuto diritto a ricevere tramite EST e l'ente bilaterale. Sempronio non avrà accesso alle prestazioni sanitarie integrative di EST, ma riceverà un compenso economico sostitutivo. È opportuno verificare l'importo aggiornato dell'EES con il sindacato o il consulente del lavoro.

Domande frequenti

Esiste un fondo sanitario integrativo per i lavoratori del settore ortofrutticolo?
Sì. Il CCNL fa riferimento al sistema bilaterale del terziario, che comprende il fondo EST per le prestazioni sanitarie integrative. La copertura è subordinata all'iscrizione del datore agli enti bilaterali competenti.
Cosa copre il fondo sanitario integrativo EST?
EST copre visite specialistiche, esami diagnostici, ricoveri ospedalieri, prestazioni odontoiatriche, spese di maternità e altri servizi sanitari non coperti o coperti solo parzialmente dal SSN, nei limiti dei massimali stabiliti dal piano vigente.
Il datore deve versare contributi per il welfare contrattuale?
Sì. Il mancato versamento priva il lavoratore delle prestazioni bilaterali. Le aziende non aderenti devono erogare un'erogazione economica sostitutiva (EES) di pari valore.
Posso destinare il TFR a un fondo pensione nel settore ortofrutticolo?
Sì, in base al D.Lgs. 252/2005. Se non effettui scelta entro 6 mesi dall'assunzione, il TFR viene destinato automaticamente al fondo indicato dal CCNL o al Fondo di Tesoreria INPS.
Il CCNL prevede prestazioni di sostegno al reddito per i lavoratori stagionali?
Sì. L'ente bilaterale può attivare prestazioni di integrazione al reddito per i lavoratori stagionali nei periodi di inattività tra una campagna e l'altra. Le modalità vanno verificate con le organizzazioni sindacali o l'ente bilaterale territorialmente competente.
Le prestazioni di welfare aziendale sono tassate?
I benefit di welfare in conformità all'art. 51 TUIR non concorrono al reddito imponibile del lavoratore entro i limiti di franchigia (1.000 € annui in via generale, 2.000 € per chi ha figli a carico). Le erogazioni in denaro sono invece imponibili ordinariamente.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie del 19 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027), siglato da Fruitimprese, Flai-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Le prestazioni del fondo EST e dell'ente bilaterale sono soggette a variazioni: consultare EST e gli enti bilaterali per i massimali aggiornati. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali (Flai-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o all'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Esiste un fondo sanitario integrativo per i lavoratori del settore ortofrutticolo?

Sì. Il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari, siglato da Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil per la parte sindacale, rinvia al sistema bilaterale del terziario che comprende il fondo EST (Ente bilaterale del terziario per lo sviluppo) per le prestazioni sanitarie integrative. La copertura effettiva dipende dall'iscrizione del datore e del lavoratore all'ente bilaterale competente.

Cosa copre il fondo sanitario integrativo EST?

Il fondo EST eroga rimborsi per visite specialistiche, esami diagnostici, ricoveri ospedalieri, odontoiatria, maternità e altre prestazioni sanitarie non coperte (o coperte parzialmente) dal Servizio Sanitario Nazionale. I massimali e le categorie di prestazioni dipendono dalla convenzione attiva e possono variare nel tempo.

Il datore deve versare contributi per il welfare contrattuale?

Sì. Il CCNL prevede contributi all'ente bilaterale a carico del datore (e in quota ridotta del lavoratore). Il mancato versamento priva il lavoratore delle prestazioni bilaterali. Le aziende che non aderiscono devono erogare al lavoratore un'erogazione economica sostitutiva (EES) di pari valore, come da previsione contrattuale.

Posso destinare il TFR a un fondo pensione nel settore ortofrutticolo?

Sì. Il D.Lgs. 252/2005 consente di destinare il TFR futuro a un fondo di previdenza complementare. Se il lavoratore non effettua scelta entro 6 mesi dalla prima assunzione, il TFR viene destinato al fondo indicato dal CCNL applicato oppure al Fondo di Tesoreria INPS (per aziende con più di 49 dipendenti). Per informazioni sul fondo di settore, rivolgersi a Flai-Cgil, Fisascat-Cisl o Uiltucs-Uil.

Il CCNL prevede prestazioni di sostegno al reddito per i lavoratori stagionali?

Sì. L'ente bilaterale di settore può attivare prestazioni di integrazione al reddito per i lavoratori stagionali nei periodi di inattività tra una campagna e l'altra, nel rispetto delle condizioni fissate dagli accordi bilaterali. Le modalità operative vanno verificate con le organizzazioni sindacali o l'ente bilaterale territorialmente competente.

Le prestazioni di welfare aziendale sono tassate?

I benefit di welfare aziendale erogati in conformità all'art. 51, comma 2 e 3, del TUIR non concorrono a formare il reddito imponibile del lavoratore, nel rispetto dei limiti di franchigia previsti dalla legge (1.000 € annui in via generale, elevabili a 2.000 € per lavoratori con figli fiscalmente a carico). Le erogazioni in denaro, invece, sono imponibili.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.