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La guida
Dimissioni nel CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: come darle, preavviso e telematiche
Quando un dipendente decide di lasciare il posto deve seguire la via telematica voluta dalla legge e rispettare il preavviso previsto dal contratto. Sapere come si compila il modulo, entro quando si può revocare e quando le dimissioni sono «per giusta causa» fa la differenza tra un’uscita ordinata e una piena di contenziosi.
Per dimettersi occorre il modulo telematico (art. 26 D.Lgs. 151/2015), compilabile online o tramite patronato/sindacato e revocabile entro 7 giorni. Il preavviso va da 15 a 120 giorni di calendario secondo livello e anzianità (art. 94 del CCNL) e decorre dal 1° o dal 16 del mese; se non lo rispetti, il datore può trattenere dalle competenze nette una somma pari alla retribuzione complessiva di fatto del periodo, ratei di tredicesima e quattordicesima compresi (art. 92). Giusta causa: niente preavviso, NASpI dovuta.
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Che cosa sono le dimissioni
Le dimissioni sono l’atto con cui il lavoratore recede dal contratto. Nel rapporto a tempo indeterminato il recesso è libero, ma richiede un preavviso (art. 2118 c.c.); quando ricorre una causa che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, le dimissioni possono essere date per giusta causa senza preavviso (art. 2119 c.c.). A differenza del licenziamento, qui è il dipendente a prendere l’iniziativa: per questo la legge circonda l’atto di garanzie, per evitare dimissioni «in bianco» o estorte.
Le dimissioni telematiche: la procedura obbligatoria
Dal 2016 le dimissioni (e le risoluzioni consensuali) si comunicano solo per via telematica, a pena di inefficacia (art. 26 D.Lgs. 151/2015). Una semplice lettera o un’e-mail non bastano.
Come si fa
Il modulo si compila e si trasmette in due modi:
| Modalità | Come |
|---|---|
| In autonomia | Sul portale Servizi Lavoro del Ministero, con identità digitale (SPID/CIE) |
| Con un intermediario | Tramite patronato, organizzazione sindacale, consulente del lavoro, ente bilaterale o Ispettorato del lavoro |
La revoca
Entro 7 giorni dalla trasmissione le dimissioni possono essere revocate, sempre con modalità telematica: in tal caso il rapporto di lavoro prosegue normalmente.
Eccezioni alla forma telematica
Non serve il modulo telematico per le dimissioni rese durante il periodo di prova, nel lavoro domestico e nelle sedi «protette» (conciliazioni in sede sindacale o davanti all’Ispettorato). Per i neogenitori entro i 3 anni del bambino resta invece necessaria la convalida presso l’Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001).
Il preavviso e la sua durata
Il recesso del lavoratore richiede un preavviso (art. 2118 c.c.), cioè un periodo in cui si continua a lavorare prima della cessazione effettiva. La sua durata è stabilita dall’art. 94 del CCNL Ortofrutticoli e Agrumari e cresce con il livello e con l’anzianità. Per il personale a tempo indeterminato valgono questi termini, in giorni di calendario:
| Livello | Fino a 5 anni | Oltre 5 e fino a 10 anni | Oltre 10 anni |
|---|---|---|---|
| Quadri e 1° livello | 60 | 90 | 120 |
| 2° e 3° livello | 30 | 45 | 60 |
| 4° e 5° livello | 20 | 30 | 45 |
| 6° Super, 6° e 7° livello | 15 | 20 | 20 |
Per il personale a tempo determinato e stagionale il preavviso di dimissioni è pari al periodo di prova dell’art. 38: per gli stagionali 3 giorni di lavoro effettivo per periodi fino a 1 mese e 6 giorni per periodi superiori. Per i tempi indeterminati valgono gli stessi termini anche per il licenziamento.
Mancato preavviso
Se il dipendente lascia il lavoro senza rispettare il preavviso, deve al datore un’indennità sostitutiva pari alla retribuzione complessiva di fatto del periodo non lavorato, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima (art. 94), che il datore può trattenere dalle competenze nette (art. 92). Su richiesta del dimissionario il datore può rinunciare al preavviso, facendo cessare subito il rapporto; se invece è il datore a chiudere prima, deve pagare l’indennità sostitutiva per il periodo di anticipata risoluzione.
Quando decorre
Per l’art. 94 i termini di preavviso hanno inizio dal 1° o dal 16° giorno di ciascun mese: la data di consegna delle dimissioni incide quindi sul giorno effettivo di uscita. Esempio: livello 5 con 7 anni di servizio, dimissioni comunicate il 20 marzo; preavviso di 30 giorni dal 1° aprile, rapporto che termina il 30 aprile.
Dimissioni volontarie e per giusta causa a confronto
| Aspetto | Dimissioni volontarie | Dimissioni per giusta causa |
|---|---|---|
| Riferimento | Art. 2118 c.c. | Art. 2119 c.c. |
| Preavviso | Dovuto: da 15 a 120 giorni secondo l’art. 94 | Non dovuto (recesso immediato) |
| Modulo telematico | Sì | Sì |
| NASpI | Di regola no | Sì, spetta |
| Esempi tipici | Nuovo impiego, scelta personale | Stipendi non pagati, mobbing, demansionamento grave, molestie |
Dimissioni e NASpI: quando spetta la disoccupazione
La NASpI è pensata per chi perde involontariamente il lavoro: per questo, di norma, non spetta a chi si dimette. Esistono però eccezioni in cui le dimissioni sono equiparate a una perdita involontaria dell’impiego:
- dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.);
- dimissioni della lavoratrice madre o del lavoratore padre nel periodo tutelato (fino a 1 anno del bambino), con convalida all’Ispettorato;
- risoluzione consensuale a seguito del rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici.
In questi casi conviene attivarsi: la domanda di NASpI va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione.
Casi pratici
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Domande frequenti
Le dimissioni inviate per e-mail o con una lettera sono valide?
Devo per forza lavorare il preavviso?
Cosa cambia tra dimissioni e risoluzione consensuale?
Posso ritirare le dimissioni dopo averle inviate?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2027, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.
Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (artt. 2118-2119 c.c.; art. 26 D.Lgs. 151/2015; art. 55 D.Lgs. 151/2001). La durata del preavviso (da 15 a 120 giorni di calendario per i tempi indeterminati) e le regole su dimissioni e trattenute sono quelle degli artt. 92 e 94 del CCNL 2024-2027.