Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Ortofrutticoli e Agrumari

Dimissioni nel CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: come darle, preavviso e telematiche

Quando un dipendente decide di lasciare il posto deve seguire la via telematica voluta dalla legge e rispettare il preavviso previsto dal contratto. Sapere come si compila il modulo, entro quando si può revocare e quando le dimissioni sono «per giusta causa» fa la differenza tra un’uscita ordinata e una piena di contenziosi.

In sintesi

Per dimettersi occorre il modulo telematico (art. 26 D.Lgs. 151/2015), compilabile online o tramite patronato/sindacato e revocabile entro 7 giorni. Il preavviso, la cui durata è stabilita dal CCNL, decorre di norma dal 1° o dal 16 del mese; il mancato preavviso comporta un’indennità pari alla retribuzione del periodo non lavorato. Giusta causa: niente preavviso, NASpI dovuta.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Fruitimprese · Flai-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
Istituti trattati
Dimissioni volontarie · Preavviso da CCNL · Modulo telematico · Revoca entro 7 giorni
Riferimenti
Artt. 2118-2119 c.c. · Art. 26 D.Lgs. 151/2015 (dimissioni telematiche) · Preavviso del CCNL
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

Che cosa sono le dimissioni

Le dimissioni sono l’atto con cui il lavoratore recede dal contratto. Nel rapporto a tempo indeterminato il recesso è libero, ma richiede un preavviso (art. 2118 c.c.); quando ricorre una causa che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, le dimissioni possono essere date per giusta causa senza preavviso (art. 2119 c.c.). A differenza del licenziamento, qui è il dipendente a prendere l’iniziativa: per questo la legge circonda l’atto di garanzie, per evitare dimissioni «in bianco» o estorte.

Le dimissioni telematiche: la procedura obbligatoria

Dal 2016 le dimissioni (e le risoluzioni consensuali) si comunicano solo per via telematica, a pena di inefficacia (art. 26 D.Lgs. 151/2015). Una semplice lettera o un’e-mail non bastano.

Come si fa

Il modulo si compila e si trasmette in due modi:

Modalità Come
In autonomia Sul portale Servizi Lavoro del Ministero, con identità digitale (SPID/CIE)
Con un intermediario Tramite patronato, organizzazione sindacale, consulente del lavoro, ente bilaterale o Ispettorato del lavoro
Il modulo riporta la data di decorrenza che il lavoratore sceglie: è importante indicarla coerentemente con il preavviso dovuto al CCNL.

La revoca

Entro 7 giorni dalla trasmissione le dimissioni possono essere revocate, sempre con modalità telematica: in tal caso il rapporto di lavoro prosegue normalmente.

Eccezioni alla forma telematica

Non serve il modulo telematico per le dimissioni rese durante il periodo di prova, nel lavoro domestico e nelle sedi «protette» (conciliazioni in sede sindacale o davanti all’Ispettorato). Per i neogenitori entro i 3 anni del bambino resta invece necessaria la convalida presso l’Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001).

Il preavviso e la sua durata

Il recesso del lavoratore richiede un preavviso (art. 2118 c.c.), cioè un periodo in cui si continua a lavorare prima della cessazione effettiva. La sua durata è stabilita dal CCNL e cresce, in genere, con il livello e con l’anzianità: per gli importi e i giorni precisi si rinvia alle tabelle contrattuali del settore.

Mancato preavviso

Se il dipendente lascia il lavoro senza rispettare il preavviso, deve al datore un’indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato, di norma trattenuta sul saldo finale. Il datore può comunque liberare anticipatamente il lavoratore, rinunciando al preavviso.

Quando decorre

Spesso il CCNL fa decorrere il preavviso dal 1° o dal 16 del mese: la data di consegna delle dimissioni incide quindi sul giorno effettivo di uscita.

Dimissioni volontarie e per giusta causa a confronto

Aspetto Dimissioni volontarie Dimissioni per giusta causa
Riferimento Art. 2118 c.c. Art. 2119 c.c.
Preavviso Dovuto, secondo il CCNL Non dovuto (recesso immediato)
Modulo telematico
NASpI Di regola no Sì, spetta
Esempi tipici Nuovo impiego, scelta personale Stipendi non pagati, mobbing, demansionamento grave, molestie
La «giusta causa» deve essere reale e dimostrabile: conviene indicarne i motivi nel modulo e conservare la documentazione, perché da essa dipende il diritto alla NASpI.

Dimissioni e NASpI: quando spetta la disoccupazione

La NASpI è pensata per chi perde involontariamente il lavoro: per questo, di norma, non spetta a chi si dimette. Esistono però eccezioni in cui le dimissioni sono equiparate a una perdita involontaria dell’impiego:

  • dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.);
  • dimissioni della lavoratrice madre o del lavoratore padre nel periodo tutelato (fino a 1 anno del bambino), con convalida all’Ispettorato;
  • risoluzione consensuale a seguito del rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici.

In questi casi conviene attivarsi: la domanda di NASpI va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione.

Casi pratici

Tizio — revoca delle dimissioni
Tizio invia il modulo telematico ma, due giorni dopo, ci ripensa. Essendo entro i 7 giorni, revoca le dimissioni con la stessa procedura telematica: il rapporto prosegue come se nulla fosse, senza bisogno dell’accordo del datore.
Caia — dimissioni per giusta causa
A Caia non viene pagato lo stipendio per più mesi. Si dimette per giusta causa (art. 2119 c.c.) senza preavviso, indicandone i motivi: in questo caso, pur essendo dimissioni, le viene riconosciuta la NASpI perché la cessazione non è una libera scelta.

Domande frequenti

Le dimissioni inviate per e-mail o con una lettera sono valide?
No. Dal 2016 le dimissioni del lavoratore sono efficaci solo se trasmesse con il modulo telematico previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 151/2015, in autonomia (portale Servizi Lavoro con SPID/CIE) o tramite patronato, sindacato, consulente o Ispettorato. Una lettera consegnata a mano, da sola, non basta.
Devo per forza lavorare il preavviso?
No, ma se non lo lavori devi al datore l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione del periodo non lavorato, che ti viene trattenuta dalle spettanze finali. Il datore, in alternativa, può scegliere di rinunciare al preavviso e liberarti subito.
Cosa cambia tra dimissioni e risoluzione consensuale?
Le dimissioni sono un atto unilaterale del lavoratore; la risoluzione consensuale è un accordo tra le parti per chiudere il rapporto. Entrambe passano dal modulo telematico. La risoluzione consensuale può dare diritto alla NASpI solo in casi particolari (ad esempio dopo il rifiuto di un trasferimento molto distante).
Posso ritirare le dimissioni dopo averle inviate?
Sì: hai 7 giorni di tempo dalla trasmissione del modulo per revocarle, sempre per via telematica e senza bisogno del consenso del datore. Trascorsi i 7 giorni le dimissioni diventano definitive.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2027, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (artt. 2118-2119 c.c.; art. 26 D.Lgs. 151/2015; art. 55 D.Lgs. 151/2001). La durata del preavviso e le condizioni di dettaglio sono fissate dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

In sintesi

  • Le dimissioni sono un atto unilaterale recettizio del lavoratore (art. 2118 c.c.) che richiede il rispetto del preavviso, salvo la giusta causa.
  • Dal 2016 le dimissioni vanno rassegnate in modalità telematica, a pena di inefficacia, salvo eccezioni di legge.
  • Il preavviso è quello fissato dal CCNL in base a livello e anzianità; la sua omissione comporta l'indennità sostitutiva.
  • La stagionalità del settore ortofrutticolo incide su contratti a termine e su cessazioni a fine campagna.
  • Le dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.) non richiedono preavviso e danno diritto all'indennità sostitutiva.
Indice dei contenuti

Le dimissioni dal rapporto di lavoro nel settore ortofrutticolo e agrumario seguono i principi generali del recesso del lavoratore, con alcune attenzioni legate alla forte stagionalità del comparto. Le dimissioni sono l'atto con cui il lavoratore manifesta unilateralmente la volontà di porre fine al rapporto: si tratta di un negozio recettizio, che produce effetti quando perviene a conoscenza del datore. La disciplina si compone dell'art. 2118 c.c. per il preavviso, dell'art. 2119 c.c. per la giusta causa e della procedura telematica obbligatoria.

La natura delle dimissioni e il preavviso

L'art. 2118 c.c. consente a ciascuna delle parti di recedere dal contratto a tempo indeterminato dando il preavviso. Il lavoratore che si dimette deve quindi rispettare il termine di preavviso fissato dal CCNL in funzione del livello di inquadramento e dell'anzianità di servizio. Il preavviso ha la funzione di consentire al datore di organizzare la sostituzione: la sua durata è stabilita dalle tabelle del CCNL vigente, cui si rinvia per i termini puntuali.

L'indennità sostitutiva del preavviso

Se il lavoratore cessa l'attività senza rispettare il preavviso, è tenuto a corrispondere al datore l'indennità sostitutiva, pari alla retribuzione che sarebbe spettata nel periodo di preavviso non lavorato. Specularmente, quando è il datore a rinunciare al preavviso lavorato, sorge il diritto del lavoratore alla relativa indennità. La gestione corretta richiede di verificare nel CCNL la durata del preavviso e le modalità di computo.

La procedura telematica obbligatoria

Dal 2016, le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto devono essere comunicate esclusivamente in via telematica, mediante l'apposita procedura ministeriale, a pena di inefficacia. La forma telematica costituisce un presidio contro le dimissioni in bianco e i fenomeni di coartazione. Restano escluse alcune ipotesi, come le dimissioni durante il periodo tutelato della genitorialità, soggette a convalida presso le sedi competenti.

La revoca delle dimissioni

Il lavoratore può revocare le dimissioni entro un termine breve fissato dalla legge (sette giorni) dalla data di trasmissione del modulo telematico, sempre con modalità telematica. La revoca riapre il rapporto come se le dimissioni non fossero mai state rassegnate. Questo meccanismo tutela il ripensamento, bilanciando la libertà del recesso con l'esigenza di ponderazione.

Le dimissioni per giusta causa

L'art. 2119 c.c. consente di recedere senza preavviso quando si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto. Per il lavoratore, ipotesi tipiche sono il mancato pagamento della retribuzione, gravi inadempimenti del datore o lesioni della dignità. In tali casi le dimissioni per giusta causa non richiedono preavviso e danno comunque diritto all'indennità sostitutiva, in quanto la cessazione è imputabile al datore.

Stagionalità e cessazioni nel settore ortofrutticolo

Il comparto è caratterizzato da una marcata stagionalità, con ampio ricorso a contratti a tempo determinato legati alle campagne di raccolta e lavorazione. In tali rapporti la cessazione coincide di regola con la scadenza del termine, e le dimissioni anticipate del lavoratore a termine seguono regole specifiche, dovendo ricorrere una giusta causa per il recesso ante tempus senza conseguenze risarcitorie. Occorre distinguere accuratamente la fine fisiologica del rapporto stagionale dalle dimissioni in senso proprio.

Domande frequenti

Devo rispettare il preavviso se mi dimetto?

Sì, salvo la giusta causa. Il preavviso è fissato dal CCNL in base a livello e anzianità; la sua omissione comporta l'obbligo di corrispondere al datore l'indennità sostitutiva (art. 2118 c.c.).

Come devo presentare le dimissioni?

Dal 2016 le dimissioni vanno rassegnate esclusivamente in modalità telematica, tramite la procedura ministeriale, a pena di inefficacia, salvo le eccezioni di legge come la genitorialità tutelata.

Posso ripensarci dopo aver dato le dimissioni?

Sì. È possibile revocare le dimissioni entro sette giorni dalla trasmissione del modulo telematico, con la medesima modalità telematica: la revoca riapre il rapporto.

Le dimissioni per giusta causa richiedono il preavviso?

No. Ai sensi dell'art. 2119 c.c., in presenza di una giusta causa il lavoratore può recedere senza preavviso e ha diritto all'indennità sostitutiva, essendo la cessazione imputabile al datore.

Come funziona la cessazione nei contratti stagionali?

Nei contratti a termine stagionali il rapporto cessa di regola alla scadenza; le dimissioni anticipate del lavoratore a termine richiedono una giusta causa per evitare conseguenze risarcitorie.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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