Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Ortofrutticoli e Agrumari

CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: tredicesima, quattordicesima e premi

Due mensilità aggiuntive garantite dal CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: tredicesima a dicembre e quattordicesima a giugno. Come si calcolano, quando si pagano e come si applicano ai lavoratori stagionali.

In sintesi

Il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari garantisce la tredicesima mensilità (erogata a dicembre) e la quattordicesima (erogata a giugno). L’importo di ciascuna equivale a una mensilità di retribuzione (minimo tabellare più scatti). I lavoratori stagionali le maturano pro rata. Il rinnovo 2024 ha introdotto il riconoscimento del 20% della quattordicesima durante il congedo obbligatorio di maternità.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Fruitimprese · Flai-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
Ultimo rinnovo
19 luglio 2024
Vigenza
1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027
Tredicesima
Erogazione a dicembre (vigilia di Natale)
Quattordicesima
Erogazione a giugno

Tabella riepilogativa delle mensilità aggiuntive

Tredicesima e quattordicesima – importi indicativi per livello dal 01/06/2026
Livello Minimo mensile Tredicesima / quattordicesima (intera) Pro rata 5 mesi
Q (Quadro) 2.397,00 € + 160 € ind. 2.557,00 € 1.065,42 €
1 2.287,15 € 2.287,15 € 952,98 €
2 2.021,00 € 2.021,00 € 841,67 €
3 1.932,55 € 1.932,55 € 805,23 €
4 1.750,40 € 1.750,40 € 729,33 €
5 1.674,95 € 1.674,95 € 697,90 €
6 1.599,95 € 1.599,95 € 666,65 €
7 1.538,55 € 1.538,55 € 641,06 €

La pro rata indicata si riferisce a 5 mesi di lavoro (5/12 dell’importo intero). L’importo effettivo dipende anche dagli scatti di anzianità maturati e da eventuali superminimi. Tutti i valori sono lordi, soggetti a ritenute previdenziali e fiscali.

La tredicesima mensilità

La tredicesima mensilità è una mensilità aggiuntiva che il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari prevede per tutti i lavoratori, erogata in corrispondenza della vigilia di Natale (24 dicembre) o con il cedolino di dicembre. Il diritto alla tredicesima è oggi universalmente riconosciuto dalla contrattazione collettiva, anche se non è previsto da una specifica norma di legge per tutti i lavoratori del settore privato: è il CCNL a garantirlo.

Elementi che compongono la base di calcolo della tredicesima:

  • Minimo tabellare del livello di inquadramento;
  • Scatti di anzianità maturati;
  • Eventuali superminimi non assorbibili;
  • Indennità di funzione per i Quadri.

Non rientrano di norma nella base di calcolo della tredicesima le voci variabili della retribuzione (straordinari, indennità di disagio termico maturate nel mese, premi una tantum).

La quattordicesima mensilità

Il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari prevede anche una quattordicesima mensilità, erogata nel mese di giugno. Si tratta di un ulteriore vantaggio economico rispetto alla sola tredicesima, molto diffuso nei CCNL del settore terziario e commerciale a cui questo contratto è assimilabile per la filiera del commercio ortofrutticolo.

La quattordicesima ha la stessa base di calcolo della tredicesima: una mensilità di retribuzione (minimo tabellare + scatti + eventuali voci fisse).

Il rinnovo 2024 ha introdotto un’importante novità: durante il congedo obbligatorio di maternità, la lavoratrice ha diritto al riconoscimento del 20% della quattordicesima a carico del datore di lavoro, in aggiunta all’indennità INPS dell’80% sulla retribuzione ordinaria.

Maturazione pro rata per i lavoratori stagionali

Le mensilità aggiuntive sono un elemento di grande interesse per i lavoratori stagionali del settore ortofrutticolo. La formula di calcolo è:

  • Tredicesima pro rata: (retribuzione mensile × mesi lavorati) ÷ 12.
  • Quattordicesima pro rata: stessa formula.
  • La frazione di mese superiore a 15 giorni si conta come mese intero; quella inferiore a 15 giorni non si conta.

Se la campagna stagionale non include il mese di dicembre (tredicesima) o giugno (quattordicesima), le quote maturate vengono liquidate con l’ultimo cedolino del contratto a tempo determinato.

Premi di risultato e contrattazione di secondo livello

Il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari non prevede un premio di produttività (o di risultato) a livello nazionale. Eventuali premi sono rimessi alla contrattazione aziendale o territoriale di secondo livello. Alcune aziende di medie o grandi dimensioni hanno accordi integrativi che prevedono premi legati a parametri come volume produttivo, riduzione degli scarti, assiduità o redditività aziendale.

I premi di risultato che soddisfano determinati requisiti (legati a incrementi di produttività, qualità, efficienza, redditività) possono beneficiare del regime fiscale agevolato previsto dalla L. 208/2015 e ss.mm.ii. (tassazione separata al 10% fino a 3.000 € annui per lavoratori con reddito fino a 80.000 €). Per i dettagli e le condizioni è opportuno rivolgersi al consulente del lavoro aziendale o al sindacato.

Casi pratici

Tizio – Stagionale di 4 mesi (settembre-dicembre): tredicesima inclusa
Tizio lavora da settembre a dicembre (4 mesi). Matura la tredicesima intera o pro rata? Lavorando 4 mesi su 12, la tredicesima pro rata è 4/12 della mensilità. Al livello 6 (1.599,95 €): tredicesima = 533,32 € lordi. Poiché il contratto include dicembre, può essere erogata direttamente nel cedolino di dicembre o nell’ultimo cedolino del contratto.
Caia – Stagionale campagna agrumi ottobre-marzo: quattordicesima pro rata a fine contratto
Caia lavora da ottobre a marzo (6 mesi). La quattordicesima si eroga normalmente a giugno, ma il contratto scade a marzo. La quota maturata (6/12 = 50% della quattordicesima) viene liquidata nell’ultimo cedolino di marzo. Al livello 5 (1.674,95 €): quattordicesima pro rata = 837,48 € lordi.
Sempronia – A tempo indeterminato in congedo maternità: 20% della quattordicesima
Sempronia (livello 3, minimo 1.932,55 €) è in congedo obbligatorio di maternità da maggio a settembre. In giugno viene erogata la quattordicesima. Il CCNL le riconosce il 20% della quattordicesima = 386,51 € a carico del datore, in aggiunta all’indennità INPS dell’80% sulla retribuzione ordinaria.

Quanta tredicesima ti spetta?

Calcola il rateo di tredicesima maturato in base ai mesi lavorati e alla retribuzione.

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Domande frequenti

Quando viene pagata la tredicesima nel CCNL Ortofrutticoli?
La tredicesima viene erogata a dicembre, in corrispondenza della vigilia di Natale (24 dicembre) o con il cedolino di dicembre.
Quando viene pagata la quattordicesima nel CCNL Ortofrutticoli?
La quattordicesima viene erogata nel mese di giugno.
Un lavoratore stagionale ha diritto alla tredicesima e quattordicesima?
Sì, entrambe maturano pro rata temporis. Se il contratto scade prima dei mesi di erogazione, vengono liquidate nell’ultimo cedolino.
Come si calcola la tredicesima per un contratto stagionale di 4 mesi?
4/12 della retribuzione mensile. Esempio livello 6 (1.599,95 €): tredicesima = 533,32 € lordi.
Il datore può ritardare il pagamento della tredicesima?
No. I termini sono fissati dal CCNL. Un ritardo costituisce inadempimento contrattuale con obbligo di interessi legali e rivalutazione monetaria.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e malattia e infortunio.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie del 19 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027), siglato da Fruitimprese, Flai-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Flai-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • La tredicesima è una mensilità aggiuntiva di matrice contrattuale, ormai generalizzata, erogata di norma in prossimità delle festività di fine anno.
  • La quattordicesima, dove prevista dal CCNL del comparto, è una ulteriore mensilità aggiuntiva, tipicamente corrisposta a metà anno.
  • Le mensilità aggiuntive maturano in proporzione ai mesi di servizio prestati e si riproporzionano nei rapporti part-time e nelle assunzioni o cessazioni in corso d'anno.
  • Premi e una tantum hanno natura variabile e dipendono dalle clausole del CCNL vigente e dalla contrattazione di secondo livello.
  • Nel comparto ortofrutticolo-agrumario assume rilievo la stagionalità, che incide sulla maturazione proporzionale dei ratei.
Indice dei contenuti

Le mensilità aggiuntive e i premi nel comparto ortofrutticolo e agrumario vanno letti tenendo presente una caratteristica strutturale del settore: la forte stagionalità, con assunzioni concentrate nei periodi di raccolta e lavorazione. Tredicesima, eventuale quattordicesima e premi non sono erogazioni discrezionali, ma voci retributive la cui disciplina nasce dalla contrattazione collettiva e si innesta sulla nozione di retribuzione dell'art. 2099 c.c.

La natura della tredicesima

La gratifica natalizia è una mensilità aggiuntiva ormai consolidata in tutti i comparti. Pur avendo origine contrattuale, è entrata stabilmente nel trattamento retributivo: matura mese per mese e viene corrisposta, di regola, in prossimità delle festività di fine anno. Concorre alla base di calcolo di altri istituti nei limiti previsti dal CCNL.

La quattordicesima dove prevista

La quattordicesima non è generalizzata: spetta quando il CCNL del settore la contempla. In tal caso costituisce una ulteriore mensilità aggiuntiva, tipicamente erogata a metà anno, con le stesse logiche di maturazione proporzionale della tredicesima. La sua esistenza e misura vanno verificate nel testo del CCNL vigente.

La maturazione proporzionale e la stagionalità

Il tratto distintivo del comparto è che molti rapporti sono a termine, legati alle campagne di raccolta. In questi casi i ratei di tredicesima e quattordicesima maturano in proporzione ai mesi (e alle frazioni di mese) effettivamente lavorati. Lo stesso vale per il part-time, dove l'importo si riproporziona all'orario ridotto.

Premi e una tantum

Accanto alle mensilità aggiuntive, il settore può prevedere premi di risultato, una tantum in occasione dei rinnovi o premi legati a obiettivi di produttività definiti dalla contrattazione di secondo livello. Si tratta di voci a natura variabile, la cui spettanza e quantificazione dipendono dalle condizioni stabilite nei rispettivi accordi.

Effetti su assenze e cessazione

Le assenze non retribuite e i periodi non computabili riducono proporzionalmente i ratei maturati. In caso di cessazione del rapporto in corso d'anno, al lavoratore spettano i ratei maturati fino alla data di uscita, da liquidare con le competenze di fine rapporto.

Importi e rinvio alle tabelle

Misure, decorrenze e modalità di erogazione di mensilità aggiuntive e premi variano nel tempo: per i valori puntuali è corretto rinviare alle tabelle del CCNL vigente e agli accordi di secondo livello, evitando di indicare importi soggetti ai periodici rinnovi contrattuali.

Domande frequenti

Un lavoratore stagionale ha diritto alla tredicesima?

Sì, in misura proporzionale ai mesi e alle frazioni di mese effettivamente lavorati: i ratei maturano anche nei rapporti a termine tipici delle campagne di raccolta.

La quattordicesima spetta sempre nel comparto ortofrutticolo?

Solo se il CCNL applicato la prevede. A differenza della tredicesima, la quattordicesima non è generalizzata e va verificata nel testo del CCNL vigente.

Come si calcola la tredicesima nel part-time?

Si riproporziona all'orario ridotto: l'importo segue la stessa logica della retribuzione ordinaria, ridotta in proporzione alle ore lavorate.

Se mi licenzio a metà anno perdo i ratei di mensilità aggiuntiva?

No. Alla cessazione spettano i ratei maturati fino alla data di uscita, liquidati insieme alle altre competenze di fine rapporto.

I premi di produttività sono dovuti per legge?

No, hanno natura variabile e dipendono dalle clausole del CCNL vigente e dalla contrattazione di secondo livello che ne fissa presupposti e misura.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.