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CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: tredicesima, quattordicesima e premi
Due mensilità aggiuntive garantite dal CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: tredicesima a dicembre e quattordicesima a giugno. Come si calcolano, quando si pagano e come si applicano ai lavoratori stagionali.
Il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari garantisce la tredicesima mensilità (erogata a dicembre) e la quattordicesima (erogata a giugno). L’importo di ciascuna equivale a una mensilità di retribuzione (minimo tabellare più scatti). I lavoratori stagionali le maturano pro rata. Il rinnovo 2024 ha introdotto il riconoscimento del 20% della quattordicesima durante il congedo obbligatorio di maternità.
Tabella riepilogativa delle mensilità aggiuntive
| Livello | Minimo mensile | Tredicesima / quattordicesima (intera) | Pro rata 5 mesi |
|---|---|---|---|
| Q (Quadro) | 2.397,00 € + 160 € ind. | 2.557,00 € | 1.065,42 € |
| 1 | 2.287,15 € | 2.287,15 € | 952,98 € |
| 2 | 2.021,00 € | 2.021,00 € | 841,67 € |
| 3 | 1.932,55 € | 1.932,55 € | 805,23 € |
| 4 | 1.750,40 € | 1.750,40 € | 729,33 € |
| 5 | 1.674,95 € | 1.674,95 € | 697,90 € |
| 6 | 1.599,95 € | 1.599,95 € | 666,65 € |
| 7 | 1.538,55 € | 1.538,55 € | 641,06 € |
La pro rata indicata si riferisce a 5 mesi di lavoro (5/12 dell’importo intero). L’importo effettivo dipende anche dagli scatti di anzianità maturati e da eventuali superminimi. Tutti i valori sono lordi, soggetti a ritenute previdenziali e fiscali.
La tredicesima mensilità
La tredicesima mensilità è una mensilità aggiuntiva che il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari prevede per tutti i lavoratori, erogata in corrispondenza della vigilia di Natale (24 dicembre) o con il cedolino di dicembre. Il diritto alla tredicesima è oggi universalmente riconosciuto dalla contrattazione collettiva, anche se non è previsto da una specifica norma di legge per tutti i lavoratori del settore privato: è il CCNL a garantirlo.
Elementi che compongono la base di calcolo della tredicesima:
- Minimo tabellare del livello di inquadramento;
- Scatti di anzianità maturati;
- Eventuali superminimi non assorbibili;
- Indennità di funzione per i Quadri.
Non rientrano di norma nella base di calcolo della tredicesima le voci variabili della retribuzione (straordinari, indennità di disagio termico maturate nel mese, premi una tantum).
La quattordicesima mensilità
Il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari prevede anche una quattordicesima mensilità, erogata nel mese di giugno. Si tratta di un ulteriore vantaggio economico rispetto alla sola tredicesima, molto diffuso nei CCNL del settore terziario e commerciale a cui questo contratto è assimilabile per la filiera del commercio ortofrutticolo.
La quattordicesima ha la stessa base di calcolo della tredicesima: una mensilità di retribuzione (minimo tabellare + scatti + eventuali voci fisse).
Il rinnovo 2024 ha introdotto un’importante novità: durante il congedo obbligatorio di maternità, la lavoratrice ha diritto al riconoscimento del 20% della quattordicesima a carico del datore di lavoro, in aggiunta all’indennità INPS dell’80% sulla retribuzione ordinaria.
Maturazione pro rata per i lavoratori stagionali
Le mensilità aggiuntive sono un elemento di grande interesse per i lavoratori stagionali del settore ortofrutticolo. La formula di calcolo è:
- Tredicesima pro rata: (retribuzione mensile × mesi lavorati) ÷ 12.
- Quattordicesima pro rata: stessa formula.
- La frazione di mese superiore a 15 giorni si conta come mese intero; quella inferiore a 15 giorni non si conta.
Se la campagna stagionale non include il mese di dicembre (tredicesima) o giugno (quattordicesima), le quote maturate vengono liquidate con l’ultimo cedolino del contratto a tempo determinato.
Premi di risultato e contrattazione di secondo livello
Il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari non prevede un premio di produttività (o di risultato) a livello nazionale. Eventuali premi sono rimessi alla contrattazione aziendale o territoriale di secondo livello. Alcune aziende di medie o grandi dimensioni hanno accordi integrativi che prevedono premi legati a parametri come volume produttivo, riduzione degli scarti, assiduità o redditività aziendale.
I premi di risultato che soddisfano determinati requisiti (legati a incrementi di produttività, qualità, efficienza, redditività) possono beneficiare del regime fiscale agevolato previsto dalla L. 208/2015 e ss.mm.ii. (tassazione separata al 10% fino a 3.000 € annui per lavoratori con reddito fino a 80.000 €). Per i dettagli e le condizioni è opportuno rivolgersi al consulente del lavoro aziendale o al sindacato.
Casi pratici
Domande frequenti
Quando viene pagata la tredicesima nel CCNL Ortofrutticoli?
Quando viene pagata la quattordicesima nel CCNL Ortofrutticoli?
Un lavoratore stagionale ha diritto alla tredicesima e quattordicesima?
Come si calcola la tredicesima per un contratto stagionale di 4 mesi?
Il datore può ritardare il pagamento della tredicesima?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie del 19 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027), siglato da Fruitimprese, Flai-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Flai-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Quando viene pagata la tredicesima nel CCNL Ortofrutticoli?
La tredicesima viene erogata in corrispondenza della vigilia di Natale (24 dicembre) o comunque nel cedolino del mese di dicembre, in base agli usi aziendali.
Quando viene pagata la quattordicesima nel CCNL Ortofrutticoli?
La quattordicesima viene erogata nel mese di giugno (di norma con il cedolino di giugno), in corrispondenza delle festività estive.
Un lavoratore stagionale ha diritto alla tredicesima e quattordicesima?
Sì, entrambe le mensilità maturano pro rata temporis anche per i lavoratori stagionali, in proporzione ai mesi lavorati. Se la campagna non comprende il mese di dicembre o giugno, le mensilità aggiuntive maturate vengono liquidate alla fine del contratto.
Come si calcola la tredicesima per un contratto stagionale di 4 mesi?
La tredicesima è pari a 1/12 della retribuzione mensile per ogni mese lavorato. Per 4 mesi di campagna: 4/12 × retribuzione mensile = 1/3 della mensilità. Es.: livello 6, retribuzione 1.599,95 € → tredicesima = 533,32 € lordi.
Il datore può ritardare il pagamento della tredicesima?
No, i termini di pagamento della tredicesima e quattordicesima sono fissati dal CCNL. Un ritardo costituisce inadempimento contrattuale con obbligo di pagamento degli interessi legali e rivalutazione monetaria.
Vedi anche