Indice
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La guida

CCNL Aziende Termali

Mensa aziendale, buoni pasto e indennità nel CCNL Aziende Termali

Dove esistono mense aziendali o grandi siti produttivi, il servizio sostitutivo del pasto può assumere forme diverse — mensa interna, convenzioni, buoni pasto, indennità sostitutiva — ciascuna con un proprio trattamento fiscale. Capire quale spetta e quanto è esente da imposte evita sorprese in busta paga.

In sintesi

La somministrazione di vitto tramite mensa aziendale o convenzioni non concorre al reddito (art. 51 TUIR). I buoni pasto sono esenti fino a 4 €/giorno se cartacei e 10 €/giorno se elettronici (dal 1° gennaio 2026; fino al 2025: 8 €); l’indennità sostitutiva è di regola imponibile, salvo un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione. Il CCNL (art. 54) non fissa né spettanza né importi: rinvia alle situazioni contrattuali o di fatto esistenti e agli accordi locali.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Federterme Confindustria · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
Istituti trattati
Mensa aziendale · Buoni pasto · Indennità sostitutiva · Regime fiscale
Riferimenti
Art. 51, comma 2, TUIR (regime fiscale di mensa e buoni pasto) · Art. 54 del CCNL (mense aziendali)
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

Le forme del servizio pasto a confronto

Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme principali, con trattamenti fiscali differenti. Il CCNL Aziende Termali non riconosce un diritto generale alla mensa o al buono pasto: l’art. 54 rinvia alle situazioni contrattuali o di fatto esistenti e agli accordi locali. Le soglie di esenzione sono invece fissate dalla legge.

Servizio pasto — forme e regime fiscale (art. 51 TUIR)
Forma In che cosa consiste Regime fiscale
Mensa aziendale / convenzioni Somministrazione di vitto gestita dal datore o da terzi Non concorre al reddito (esente, senza limite)
Buono pasto cartaceo Ticket cartaceo spendibile nella ristorazione convenzionata Esente fino a 4,00 €/giorno; eccedenza imponibile
Buono pasto elettronico Ticket su card/app Esente fino a 10,00 €/giorno; eccedenza imponibile
Indennità sostitutiva di mensa Somma in denaro al posto del servizio Imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione
Di norma spetta un solo beneficio per giornata lavorativa. Il CCNL non fissa importi di buoni pasto o indennità: il valore dipende dall’accordo aziendale, dalla prassi o dalla lettera di assunzione.

Mensa aziendale e forme alternative

Nei grandi siti produttivi il pasto può essere garantito in più modi, fiscalmente non equivalenti.

La mensa aziendale e le convenzioni

La somministrazione di vitto in una mensa gestita direttamente dal datore o da terzi, e le convenzioni con esercizi di ristorazione, non concorrono al reddito del lavoratore (art. 51, comma 2, TUIR): è la forma fiscalmente più vantaggiosa, senza limiti di importo.

I buoni pasto

Dove la mensa non c’è, il datore può riconoscere buoni pasto: esenti fino a 4 €/giorno se cartacei e 10 €/giorno se elettronici, con imponibile sull’eccedenza.

L’indennità sostitutiva

La somma in denaro erogata al posto del servizio mensa è di norma imponibile, salvo l’esenzione fino a 5,29 €/giorno riservata agli addetti ai cantieri e alle strutture lavorative a carattere temporaneo o in zone prive di ristorazione.

Cosa dice il CCNL su mensa e pasti

Né il buono pasto né la mensa sono un diritto previsto dalla legge: la legge stabilisce solo fino a quando questi benefici sono esenti da imposte. Nel CCNL Aziende Termali l’art. 54 dice soltanto che, per le mense aziendali, «si fa riferimento alle situazioni contrattuali o di fatto esistenti», salvo accordi locali per sostituire le mense con particolari indennità e per la partecipazione dei lavoratori al costo: non ci sono importi né un obbligo generale. Dove il beneficio esiste, spetta di regola per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dà titolo al pasto.

Il contratto disciplina invece la pausa e alcune indennità collegate (testo 2004 modificato nel 2018):

  • Art. 25, riposo per i pasti: con orario in due riprese l’intervallo non può essere inferiore a un’ora; chi fa l’orario continuativo può consumare il pasto sul luogo di lavoro. Per le donne e i minori su turni avvicendati dalle 6 alle 22 o con orario continuativo il riposo è di mezz’ora, con una maggiorazione del 6,50% sulla retribuzione; la stessa percentuale spetta agli uomini che lavorano tra le 6 e le 22 in turni avvicendati con orario continuativo o in prestazioni non avvicendate ma continuative, e assorbe altri compensi già riconosciuti in azienda.
  • Art. 49, indennità maneggio denaro: per l’impiegato che maneggia denaro con responsabilità è pari al 7% del minimo di stipendio e della contingenza.
  • Artt. 50 e 52: indennizzo se manca alloggio e trasporto e la località dista oltre 5 km dal centro abitato; indennità mensile, da concordare, per chi usa il proprio mezzo su richiesta dell’azienda.

Casi pratici

Tizio — mensa aziendale interna
Tizio lavora in uno stabilimento con mensa interna. Il valore del pasto consumato in mensa non concorre al suo reddito: è integralmente esente, senza limiti di importo. Se in alcune giornate la mensa è chiusa e riceve un buono pasto elettronico, quel buono è esente fino a 10 €.
Caia — indennità sostitutiva in una località senza ristoranti
Caia lavora in uno stabilimento ubicato in una zona priva di ristoranti e percepisce un’indennità sostitutiva di mensa. Ricorrendo i presupposti di legge, l’indennità è esente fino a 5,29 €/giorno; l’eventuale eccedenza è imponibile.

Domande frequenti

Il buono pasto spetta anche nei giorni di ferie o malattia?
No. Il buono pasto è collegato alla presenza effettiva e alla prestazione che dà titolo al pasto: non matura nelle giornate di assenza, ferie, malattia o permesso. Il CCNL non le fissa: contano l’accordo aziendale o la prassi.
Posso ricevere insieme mensa, buono pasto e indennità?
Di norma no: per ciascuna giornata lavorativa spetta un solo beneficio sostitutivo del pasto. Quale spetta dipende dall’accordo aziendale o dalla situazione di fatto richiamata dall’art. 54 del CCNL, in base alla sede e all’organizzazione del lavoro.
Il valore del buono pasto entra nel calcolo del TFR o della tredicesima?
Per il TFR no: l’art. 43 del CCNL elenca in modo tassativo le voci utili (minimo tabellare, contingenza, scatti, superminimi, 13ª e 14ª e altre) e i buoni pasto non ne fanno parte. Per 13ª e 14ª l’art. 37 usa la retribuzione mensile di fatto; per un buono riconosciuto dall’azienda come voce continuativa va chiesto all’ufficio paghe come è inquadrato.
Il pasto consumato nella mensa aziendale è tassato?
No. La somministrazione di vitto tramite mensa aziendale o convenzioni non concorre al reddito (art. 51 TUIR), senza limiti di importo. È la forma più vantaggiosa rispetto a buoni pasto e indennità.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, congedi e tutele parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 51 TUIR). Il CCNL non fissa importi di mensa o buoni pasto: la spettanza dipende da accordi aziendali e da situazioni di fatto (art. 54, testo 2004 modificato nel 2018; il consolidato 2024 non è consultabile liberamente).

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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