Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Cemento, Calce e Gesso

Ferie, permessi e ROL nel CCNL Cemento, Calce e Gesso

Quante ferie spettano, come si maturano le ore di riduzione dell’orario di lavoro e quali permessi retribuiti prevede il contratto del settore cemento, calce e gesso.

In sintesi

Il CCNL riconosce 4 settimane di ferie annuali (28 giorni), elevate a 30 giorni dopo 15 anni di anzianità. I lavoratori maturano inoltre ore di ROL e permessi per ex festività. Le ferie non possono essere monetizzate durante il rapporto e devono essere fruite entro 18 mesi dalla maturazione.

Risorsa gratuita
Minimi CCNL 2026: il punto d'ingresso settore per settore (PDF)
  • Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
  • Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Niente spam, solo lavoro e fisco utile. Inviando accetti la privacy policy. P.IVA 04180610133.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Federbeton · Feneal-UIL · Filca-CISL · Fillea-CGIL
Ultimo rinnovo
8 maggio 2025
Vigenza
1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027
Ferie base
28 giorni lavorativi annui (4 settimane)
Base legale
Art. 10 D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.

Tabella riepilogativa di ferie e permessi

Ferie, ROL e permessi – CCNL Cemento, Calce e Gesso
Istituto Entità Condizione
Ferie annuali 28 giorni lavorativi (4 settimane) Anzianità fino a 15 anni
Ferie annuali maggiorate 30 giorni lavorativi Anzianità superiore a 15 anni
ROL / riduzione orario 64 ore annue Lavoratori standard (non ciclo continuo)
ROL / riduzione ciclo continuo 76 ore annue Turnisti a ciclo continuo
Riposo compensativo vigilie 4 ore per vigilia (24/12 e 31/12) Turnisti primo e terzo turno, dal 2026
Permesso lutto parenti 1° grado 3 giorni retribuiti Genitore, figlio, coniuge/convivente
Permesso lutto altri parenti 1 giorno retribuito Suocero/a, cognato/a

Le ferie: maturazione e fruizione

Le ferie maturano proporzionalmente in base ai mesi di servizio effettivo nell’anno. Per un lavoratore in forza dall’inizio dell’anno, il monte ferie annuo è di 28 giorni (4 settimane), calcolati in giorni lavorativi (escluse le domeniche e i festivi). Chi ha superato i 15 anni di anzianità aziendale matura invece 30 giorni annui.

Il CCNL e la legge impongono che:

  • Almeno 2 settimane consecutive siano godute nell’anno di maturazione, compatibilmente con le esigenze produttive;
  • Le restanti ferie siano fruite entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione (più favorevole del termine legale di 18 mesi previsto dal D.Lgs. 66/2003);
  • Le ferie non possono essere monetizzate durante il rapporto. Solo alla cessazione si computa l’indennità sostitutiva per le ferie non godute.

La malattia insorta durante il periodo di ferie già programmato non consuma le ferie: il lavoratore ha diritto alla sospensione e al recupero dei giorni di malattia come ulteriore periodo feriale.

Le ROL: riduzione dell’orario di lavoro

Le ROL (Riduzioni dell’Orario di Lavoro) sono ore di permesso retribuito che discendono dalla riduzione contrattuale dell’orario normale. Il CCNL Cemento, Calce e Gesso prevede:

  • 64 ore annue per i lavoratori che non sono adibiti a ciclo continuo;
  • 76 ore annue per i turnisti a ciclo continuo, a compensazione del maggiore disagio derivante dall’organizzazione su tre turni senza interruzione.

Le ROL si accumulano mensilmente e possono essere fruite singolarmente o cumulativamente, di norma previa comunicazione al responsabile con un preavviso minimo concordato a livello aziendale. Non sono cumulabili indefinitamente: le ore non godute entro i termini previsti dall’eventuale accordo aziendale possono decadere o essere liquidate.

Permessi retribuiti per eventi particolari

Oltre alle ferie e alle ROL, il CCNL riconosce permessi retribuiti per specifici eventi della vita personale e familiare:

  • Lutto: 3 giorni per il decesso di genitori, figli, coniuge o convivente di fatto; 1 giorno per suocero/a e cognato/a. I giorni decorrono dalla data del decesso.
  • Matrimonio o unione civile: 15 giorni di congedo retribuito (istituto di legge ex art. 1 L. 53/2000).
  • Visite mediche: il CCNL e la legge consentono permessi per visite mediche documentate, con recupero o retribuzione secondo accordo aziendale.
  • Donazione sangue o midollo: permesso retribuito per legge (L. 219/2005) pari al giorno di donazione.

Casi pratici

Tizio – Ferie residue al cambio anno
Tizio al 31 dicembre 2025 ha ancora 8 giorni di ferie residue dell’anno 2024. Il CCNL prevede 18 mesi per fruirle: il termine è il 30 giugno 2026. A maggio 2026 l’azienda gli assegna d’ufficio la settimana dal 4 all’8 maggio per consumare 5 giorni; Tizio ne pianifica 3 ulteriori a giugno. In caso di mancata fruizione per impedimento dell’azienda, le ferie non decadono ma vengono retribuite alla cessazione.
Caio – Malattia durante le ferie
Caio è in ferie programmate dal 7 al 21 luglio 2026. Il 10 luglio si ammala con certificato medico. I giorni di malattia certificata (dal 10 luglio in poi) non vengono consumati come ferie. All’uscita dalla malattia Caio ha diritto a recuperare i giorni non goduti come ferie, previo accordo con il datore sulla nuova data di fruizione.
Sempronia – Turnista e ROL aggiuntive
Sempronia lavora su tre turni in una cementeria a ciclo continuo. Nel 2026 matura 76 ore di ROL (vs le 64 dei colleghi a orario standard). A settembre le residuano 20 ore di ROL. Con il responsabile di turno pianifica le ore da fruire in ottobre, rispettando il preavviso di 5 giorni lavorativi previsto dall’accordo aziendale.

Approfondisci con la guida pratica

Permessi ROL ed ex festivita: come maturano →

Domande frequenti

Quante ferie spettano con il CCNL Cemento, Calce e Gesso?
28 giorni lavorativi (4 settimane) per i lavoratori con anzianità fino a 15 anni; 30 giorni per chi supera i 15 anni di anzianità aziendale.
Le ferie possono essere monetizzate?
No. Durante il rapporto di lavoro le ferie non possono essere sostituite da indennità economica. Solo alla cessazione del rapporto le ferie non godute danno diritto all’indennità sostitutiva.
Entro quando devono essere fruite le ferie?
Almeno 2 settimane consecutive nell’anno di maturazione; le restanti entro 18 mesi dalla fine dell’anno in cui sono maturate.
Cosa sono le ore di ROL?
Le Riduzioni dell’Orario di Lavoro sono ore di permesso retribuito aggiuntive alle ferie. I lavoratori standard maturano 64 ore annue; i turnisti a ciclo continuo ne maturano 76.
I permessi per lutto sono retribuiti?
Sì. Il CCNL prevede 3 giorni per il decesso di parenti di primo grado (genitori, figli, coniuge/convivente) e 1 giorno per suoceri/cognati.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2025-2027, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, maternità e congedi, tredicesima, premi e fedeltà e malattia e infortunio.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate all’accordo di rinnovo dell’8 maggio 2025. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Le ferie annuali sono garantite dall'art. 36 Cost. e dall'art. 2109 c.c. nella misura minima di quattro settimane; il CCNL può prevedere periodi più ampi in funzione dell'anzianita'.
  • Le ferie sono irrinunciabili e non monetizzabili durante il rapporto: la sostituzione con indennita' e' ammessa solo alla cessazione per i giorni non goduti.
  • Quattro settimane vanno godute nell'anno di maturazione; le restanti, secondo il D.Lgs. 66/2003, entro i 18 mesi successivi.
  • I ROL (riduzione orario di lavoro) e i permessi per ex festivita' sono istituti contrattuali: maturazione, misura e modalita' di fruizione sono nel CCNL vigente.
  • I permessi retribuiti per motivi particolari (lutto, studio, ecc.) si aggiungono secondo le previsioni di legge e di contratto.
Indice dei contenuti

Nel settore del cemento, della calce e del gesso il tempo non lavorato e' regolato da un intreccio fra norme inderogabili e istituti contrattuali. Le ferie hanno radici costituzionali e codicistiche; ROL e permessi per ex festivita' nascono invece dalla contrattazione collettiva. Distinguere le due fonti aiuta a capire cosa e' garantito a tutti i lavoratori e cosa dipende invece dal CCNL vigente, dove vanno letti misura e modalita' di fruizione.

Le ferie: fonte e misura

Il diritto alle ferie e' sancito dall'art. 36 Cost. ed e' irrinunciabile; l'art. 2109 c.c. ne ribadisce la spettanza annuale. Il D.Lgs. 66/2003 fissa il minimo legale in quattro settimane. Il CCNL può migliorare questo standard, riconoscendo periodi più ampi al crescere dell'anzianita' di servizio. La misura concreta va sempre verificata nel contratto applicato.

Irrinunciabilita' e divieto di monetizzazione

Le ferie servono al recupero delle energie psicofisiche: per questo non possono essere monetizzate durante il rapporto. La sostituzione con un'indennita' e' ammessa solo alla cessazione, e limitatamente ai giorni effettivamente non goduti. In costanza di rapporto il datore deve garantire la fruizione effettiva, non il pagamento sostitutivo.

I termini di godimento

Il D.Lgs. 66/2003 impone che almeno due settimane siano godute nell'anno di maturazione e che le ulteriori due siano fruite entro i diciotto mesi successivi al termine dell'anno di riferimento. Le previsioni contrattuali più favorevoli restano valide. La programmazione delle ferie e' rimessa al datore, che deve pero' contemperare le esigenze aziendali con quelle del lavoratore.

I ROL e i permessi per ex festivita'

Le ore di riduzione dell'orario di lavoro (ROL) sono un istituto contrattuale: maturano in proporzione al servizio e si fruiscono come permessi orari o giornalieri, oppure - secondo le regole del CCNL - si liquidano se non godute. Ai ROL si affiancano i permessi per ex festivita', riconosciuti in compensazione di alcune solennita' civili soppresse. Misura e regole di fruizione sono fissate dal contratto vigente.

Permessi retribuiti per motivi particolari

Oltre a ROL ed ex festivita', il lavoratore può fruire di permessi retribuiti per situazioni specifiche - lutto, gravi motivi familiari, diritto allo studio, funzioni pubbliche - secondo le previsioni di legge e quelle di miglior favore del contratto. Si tratta di istituti distinti dalle ferie, con presupposti e modalita' proprie.

Cosa controllare in pratica

Per verificare il proprio monte ferie e permessi conviene incrociare l'anzianita' di servizio (che incide sulla misura), il prospetto di maturazione del CCNL vigente e i termini di godimento di legge. In questo modo si distingue ciò che e' ancora fruibile da ciò che, eventualmente, e' soggetto a decadenza o a liquidazione.

Domande frequenti

Quante ferie spettano nel settore cemento, calce e gesso?

Il minimo legale e' di quattro settimane (art. 36 Cost., art. 2109 c.c., D.Lgs. 66/2003). Il CCNL puo' prevedere periodi piu' ampi al crescere dell'anzianita': la misura esatta e' nel testo vigente.

Le ferie si possono pagare invece di goderle?

No, non durante il rapporto: sono irrinunciabili. La monetizzazione e' ammessa solo alla cessazione, e solo per i giorni effettivamente non goduti.

Entro quando vanno godute le ferie?

Secondo il D.Lgs. 66/2003 almeno due settimane nell'anno di maturazione e le restanti entro 18 mesi dal termine dell'anno di riferimento, salvo previsioni contrattuali piu' favorevoli.

Cosa sono i ROL?

Sono ore di riduzione dell'orario di lavoro, istituto contrattuale che matura col servizio e si fruisce come permesso o si liquida se non goduto, secondo le regole del CCNL vigente.

I permessi per ex festivita' sono uguali ai ROL?

No: sono permessi distinti, riconosciuti in compensazione di alcune solennita' civili soppresse. Misura e modalita' di fruizione sono fissate dal contratto applicato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.