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La guida
Maternità e congedi nel CCNL Cemento, Calce e Gesso
Tutto ciò che lavoratrici e lavoratori del settore cemento, calce e gesso devono sapere su maternità, paternità, congedo parentale e le novità introdotte dal rinnovo contrattuale del 2025.
Durante il congedo di maternità (o di paternità alternativo) il CCNL integra l’indennità INPS fino al 100% della retribuzione mensile netta di fatto. Per il congedo parentale integra fino all’80% della retribuzione globale per i primi 5 mesi; al genitore solo riconosce 2 mesi in più retribuiti entro gli 8 anni del figlio. Il padre ha 10 giorni di congedo obbligatorio più 1 giorno facoltativo, retribuiti, anche nelle coppie omogenitoriali.
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Tabella riepilogativa dei congedi
| Tipo di congedo | Durata | Trattamento economico |
|---|---|---|
| Congedo di maternità obbligatorio | 5 mesi (2 pre-parto + 3 post-parto) | 80% INPS, integrato dall’azienda fino al 100% della retribuzione mensile netta di fatto |
| Congedo di paternità obbligatorio | 10 giorni lavorativi (legge) + 1 giorno facoltativo (CCNL) | 100% (legge); retribuito anche il giorno facoltativo |
| Congedo parentale facoltativo | Fino a 6 mesi ciascun genitore (fino ai 14 anni del figlio) | Legge: 30%, elevato all’80% per 3 mesi entro i 6 anni del figlio; CCNL: integrazione fino all’80% della retribuzione globale per i primi 5 mesi |
| Congedo aggiuntivo monoparentale | +2 mesi entro l’8° anno del figlio | Retribuiti (art. 58 CCNL) |
| Congedo del padre nelle coppie omogenitoriali | I 10 giorni per nascita o adozione valgono anche per le coppie omogenitoriali | Retribuiti (art. 58 CCNL) |
Il D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico maternità) è la base legale per tutti gli istituti. L’art. 58 del CCNL migliora la legge: integrazione fino al 100% della retribuzione netta durante il congedo di maternità e fino all’80% della retribuzione globale per i primi 5 mesi di congedo parentale. Fonte: art. 58 del CCNL 8 maggio 2025 (Feneal-Uil); D.Lgs. 151/2001 su Normattiva.
Congedo di maternità obbligatorio: diritti e integrazione
Il congedo obbligatorio di maternità è un diritto indisponibile sancito dal D.Lgs. 151/2001: dura 5 mesi (di norma 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo, salvo opzione flessibilità che consente di anticipare a 1 mese prima e 4 dopo). Durante questo periodo:
- L’INPS eroga l’indennità di maternità pari all’80% della retribuzione media giornaliera (art. 22 D.Lgs. 151/2001);
- Il CCNL (art. 58) prevede l’integrazione dell’azienda fino al 100% della retribuzione mensile di fatto netta: in pratica la lavoratrice riceve per i 5 mesi lo stesso netto che avrebbe lavorando. La stessa integrazione spetta al padre che fruisce del congedo alternativo (art. 28 D.Lgs. 151/2001).
Il divieto di licenziamento decorre dall’inizio accertato della gravidanza fino al compimento di 1 anno di vita del bambino (art. 54 D.Lgs. 151/2001). Il CCNL non deroga a questo termine.
Congedo di paternità obbligatorio
Il D.Lgs. 105/2022 ha reso strutturale il congedo obbligatorio di paternità di 10 giorni lavorativi (anche non consecutivi) da fruire tra i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e i 5 mesi successivi (art. 27-bis D.Lgs. 151/2001), con indennità INPS al 100% della retribuzione (art. 29). Il CCNL Cemento aggiunge un giorno di astensione facoltativa retribuito, in sostituzione di un giorno di astensione obbligatoria della madre, da fruire entro i 5 mesi dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del figlio adottato; i giorni festivi e non lavorativi non si contano.
Cosa aggiunge il CCNL: genitore solo e coppie omogenitoriali
L’art. 58 del testo dell’8 maggio 2025 contiene due tutele in più rispetto alla legge:
- Genitori monoparentali: al genitore unico (madre o padre senza l’altro genitore) vengono riconosciuti 2 mesi aggiuntivi di congedo retribuito entro l’ottavo anno di vita del figlio, in aggiunta al congedo parentale facoltativo ordinario. Questa misura riconosce il carico di cura esclusivo del genitore solo.
- Coppie omogenitoriali: i 10 giorni di congedo retribuito in occasione della nascita o dell’adozione di un figlio valgono anche per le coppie omogenitoriali.
Congedo parentale facoltativo
Il congedo parentale facoltativo (ex legge 53/2000, ora D.Lgs. 151/2001 e successive modifiche) consente a ciascun genitore di assentarsi fino a 6 mesi nei primi 14 anni di vita del figlio (complessivamente i genitori non possono superare 10 mesi, elevabili a 11 mesi se il padre fruisce di almeno 3 mesi). L’indennità di legge è il 30% della retribuzione, elevata all’80% per 3 mesi complessivi (in alternativa tra i genitori) fino ai 6 anni del figlio (art. 34 D.Lgs. 151/2001).
Il CCNL Cemento integra il congedo parentale fino all’80% della retribuzione globale di fatto per i primi 5 mesi, per la madre e per il padre. Il congedo si può prendere anche a ore, per un massimo di metà dell’orario medio giornaliero (per i non turnisti almeno 2 ore al giorno), con un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi e allegando la domanda INPS; la fruizione oraria non si cumula con altri permessi o riposi per la genitorialità.
Casi pratici
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Domande frequenti
Quanto percepisce una lavoratrice del settore cemento durante la maternità?
Cosa prevede il CCNL per i genitori monoparentali?
Il congedo parentale è retribuito nel CCNL Cemento?
Quanto dura il divieto di licenziamento per maternità?
Il congedo del padre vale anche per le coppie omogenitoriali?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2025-2027, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, tredicesima, premi e fedeltà e malattia e infortunio.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate all’accordo di rinnovo dell’8 maggio 2025. Il D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico maternità) costituisce la base normativa di riferimento. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.