Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Cemento, Calce e Gesso

Maternità e congedi nel CCNL Cemento, Calce e Gesso

Tutto ciò che lavoratrici e lavoratori del settore cemento, calce e gesso devono sapere su maternità, paternità, congedo parentale e le novità introdotte dal rinnovo contrattuale del 2025.

In sintesi

Il CCNL integra l’indennità INPS di maternità fino all’80% della retribuzione globale per i 5 mesi del congedo obbligatorio. Il rinnovo 2025 riconosce 2 mesi aggiuntivi retribuiti per i genitori monoparentali e tutele per le coppie dello stesso sesso adottive.

Risorsa gratuita
Minimi CCNL 2026: il punto d'ingresso settore per settore (PDF)
  • Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
  • Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Niente spam, solo lavoro e fisco utile. Inviando accetti la privacy policy. P.IVA 04180610133.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Federbeton · Feneal-UIL · Filca-CISL · Fillea-CGIL
Ultimo rinnovo
8 maggio 2025
Vigenza
1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027
Integrazione maternità
80% retribuzione globale per 5 mesi
Base legale
D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico maternità)

Tabella riepilogativa dei congedi

Maternità e congedi parentali – CCNL Cemento, Calce e Gesso
Tipo di congedo Durata Trattamento economico
Congedo di maternità obbligatorio 5 mesi (2 pre-parto + 3 post-parto) 80% retribuzione globale (integrazione CCNL)
Congedo di paternità obbligatorio 10 giorni (legge; dal 2022) 100% (legge)
Congedo parentale facoltativo Fino a 6 mesi ciascun genitore (fino ai 12 anni del figlio) 30% base; 80% primo mese (legge)
Congedo aggiuntivo monoparentale +2 mesi entro l’8° anno del figlio Retribuiti (novità rinnovo 2025)
Congedo adottivo coppie stesso sesso Equiparato al congedo di maternità Stesse tutele (rinnovo 2025)

Il D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico maternità) è la base legale per tutti gli istituti. Il CCNL migliora il trattamento economico rispetto alla legge per il congedo obbligatorio (portando l’integrazione all’80% della retribuzione globale). Per il congedo parentale facoltativo si applicano le percentuali di legge, salvo miglioramenti aziendali.

Congedo di maternità obbligatorio: diritti e integrazione

Il congedo obbligatorio di maternità è un diritto indisponibile sancito dal D.Lgs. 151/2001: dura 5 mesi (di norma 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo, salvo opzione flessibilità che consente di anticipare a 1 mese prima e 4 dopo). Durante questo periodo:

  • L’INPS eroga l’indennità di maternità pari all’80% della retribuzione tabellare media;
  • Il CCNL prevede l’integrazione del datore fino all’80% della retribuzione globale di fatto, ossia comprensiva delle indennità continuative. In pratica la lavoratrice riceve l’80% dell’intero pacchetto retributivo (minimo + indennità di turno, ecc.).

Il divieto di licenziamento decorre dall’inizio accertato della gravidanza fino al compimento di 1 anno di vita del bambino (art. 54 D.Lgs. 151/2001). Il CCNL non deroga a questo termine.

Congedo di paternità obbligatorio

Il D.Lgs. 105/2022 ha reso strutturale il congedo obbligatorio di paternità di 10 giorni (anche non consecutivi) nei primi 2 mesi dalla nascita o dall’adozione. Il trattamento è al 100% della retribuzione ed è a carico dell’INPS. Il CCNL non peggiora questo diritto e non vi impone condizioni ulteriori.

Novità del rinnovo 2025: monoparentali e coppie dello stesso sesso

L’accordo dell’8 maggio 2025 ha introdotto due significative novità normative:

  • Genitori monoparentali: al genitore unico (madre o padre senza l’altro genitore) vengono riconosciuti 2 mesi aggiuntivi di congedo retribuito entro l’ottavo anno di vita del figlio, in aggiunta al congedo parentale facoltativo ordinario. Questa misura riconosce il carico di cura esclusivo del genitore solo.
  • Coppie dello stesso sesso adottive: le tutele per congedo adottivo vengono esplicitamente estese alle coppie formate da persone dello stesso sesso, in allineamento con l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale e della normativa sulle adozioni.

Congedo parentale facoltativo

Il congedo parentale facoltativo (ex legge 53/2000, ora D.Lgs. 151/2001 e successive modifiche) consente a ciascun genitore di assentarsi fino a 6 mesi nei primi 12 anni di vita del figlio (complessivamente i genitori non possono superare 10 mesi, elevabili a 11 mesi se il padre fruisce di almeno 3 mesi). Il trattamento economico di legge è il 30% della retribuzione; il D.Lgs. 105/2022 ha elevato all’80% il primo mese di congedo.

Il CCNL può prevedere integrazioni aggiuntive per specifici periodi del congedo parentale; si rimanda al testo contrattuale ufficiale per le clausole di dettaglio.

Casi pratici

Tizio – Lavoratrice AS2 in maternità
Tizia è operatrice di impianto AS2, con retribuzione globale mensile di 1.750 euro lordi (minimo + indennità di turno). Durante i 5 mesi di congedo obbligatorio l’INPS eroga l’80% del tabellare; il datore integra fino all’80% della retribuzione globale (1.400 euro al mese). Tizia non subisce una riduzione rilevante rispetto alla normale busta paga nei 5 mesi di maternità.
Caio – Padre solo e congedo aggiuntivo
Caio è un impiegato tecnico AC1 con un figlio di 3 anni di cui è l’unico genitore legale. Grazie al rinnovo 2025 può richiedere 2 mesi aggiuntivi di congedo retribuito entro l’ottavo anno del figlio, in aggiunta ai mesi di congedo parentale facoltativo già fruiti parzialmente. Presenta la domanda all’ufficio HR con documentazione dello stato di monoparentalità.
Sempronia – Congedo parentale dopo i 5 mesi
Sempronia (AC2) vuole stare a casa altri 3 mesi dopo la fine del congedo obbligatorio. Fruisce del congedo parentale facoltativo: il primo mese è all’80% della retribuzione (D.Lgs. 105/2022); i successivi 2 mesi al 30%. Per i 3 mesi complessivi si apre anche la possibilità di fruire parzialmente a ore, previo accordo con il datore.

Approfondisci con la guida pratica

Permessi Legge 104: requisiti, domanda e casi →

Domande frequenti

Quanto percepisce una lavoratrice del settore cemento durante la maternità?
L’INPS eroga l’80% della retribuzione tabellare; il CCNL integra fino all’80% della retribuzione globale di fatto (comprensiva delle indennità continuative). La lavoratrice riceve quindi circa l’80% dell’intera busta paga nei 5 mesi di congedo obbligatorio.
Cosa prevede il CCNL per i genitori monoparentali?
Il rinnovo del 2025 riconosce 2 mesi aggiuntivi di congedo retribuito per i lavoratori monoparentali, fruibili entro l’ottavo anno di vita del figlio, in aggiunta al congedo parentale ordinario.
Il congedo parentale è retribuito nel CCNL Cemento?
Il congedo parentale facoltativo è al 30% per legge (80% il primo mese da riforme recenti). Il CCNL può prevedere integrazioni; per i dettagli consultare il testo contrattuale o il sindacato.
Quanto dura il divieto di licenziamento per maternità?
Per legge (D.Lgs. 151/2001) dall’inizio della gravidanza fino al compimento di 1 anno di vita del bambino.
Le coppie dello stesso sesso adottive hanno le stesse tutele?
Sì. Il rinnovo 2025 ha espressamente esteso le tutele per congedo adottivo alle coppie dello stesso sesso.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2025-2027, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, tredicesima, premi e fedeltà e malattia e infortunio.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate all’accordo di rinnovo dell’8 maggio 2025. Il D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico maternità) costituisce la base normativa di riferimento. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

In sintesi

  • Il CCNL integra l'indennita' INPS di maternita' fino a una quota più alta della retribuzione per i mesi del congedo obbligatorio, secondo le tabelle del contratto.
  • Congedo di maternita', paternita' e parentale poggiano sul D.Lgs. 151/2001, che il CCNL può solo migliorare.
  • I rinnovi recenti hanno ampliato le tutele per genitori monoparentali e per le famiglie con diverse configurazioni.
  • Il congedo obbligatorio comporta divieto di adibizione al lavoro e tutela contro il licenziamento nel primo anno di vita del bambino.
  • Importi, integrazioni e durate aggiuntive vanno verificati sulle tabelle del CCNL vigente e sulle circolari INPS aggiornate.
Indice dei contenuti

La tutela della genitorialita' nel settore cemento, calce e gesso e' un settore particolarmente sensibile, perché si tratta di un comparto industriale con lavorazioni gravose dove la protezione della maternita' assume rilievo anche sotto il profilo della salute. Il CCNL si innesta sull'impianto inderogabile del D.Lgs. 151/2001, il Testo Unico a tutela della maternita' e paternita', migliorandone in più punti le condizioni economiche.

Il congedo di maternita' e il divieto di lavoro

Il congedo di maternita' (l'astensione obbligatoria) copre di norma i due mesi precedenti e i tre successivi al parto, con la possibilita' della flessibilita' che consente di posticipare l'inizio. Durante questo periodo opera il divieto di adibire la lavoratrice al lavoro, sancito dal D.Lgs. 151/2001 a tutela della salute di madre e bambino. In un settore con lavorazioni pesanti, il divieto può anticiparsi quando le mansioni sono incompatibili con lo stato di gravidanza.

L'integrazione dell'indennita' INPS

Durante il congedo obbligatorio l'INPS eroga un'indennita' pari a una percentuale della retribuzione. Il CCNL del settore prevede un'integrazione a carico del datore che eleva il trattamento complessivo: il valore esatto della percentuale integrata si legge sulle tabelle del contratto vigente. E' uno dei profili di miglior favore tipici della contrattazione industriale, che porta la copertura economica oltre il minimo di legge.

Congedo parentale e paternita'

Accanto alla maternita' obbligatoria, il D.Lgs. 151/2001 disciplina il congedo parentale, fruibile da entrambi i genitori entro i limiti di eta' del figlio, e il congedo di paternita' obbligatorio. Le indennita' e i periodi indennizzabili seguono la legge, con possibili miglioramenti contrattuali su durata o integrazione economica. Le riforme recenti hanno rafforzato la quota di congedo parentale meglio indennizzata, secondo le circolari INPS aggiornate.

Le novita' dei rinnovi recenti

I rinnovi contrattuali del settore hanno introdotto tutele aggiuntive: periodi retribuiti ulteriori per i genitori monoparentali e protezioni estese alle diverse configurazioni familiari, comprese le coppie dello stesso sesso nei casi di adozione. Sono clausole di miglior favore che ampliano la platea e la profondita' della tutela rispetto alla base legale. Durate e condizioni puntuali si leggono sul testo del rinnovo vigente.

La tutela contro il licenziamento

Il D.Lgs. 151/2001 vieta il licenziamento della lavoratrice dall'inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di eta' del bambino, salvo ipotesi tassative (giusta causa, cessazione dell'attività, esito negativo della prova). Il divieto e' una garanzia forte: un licenziamento intimato in questo periodo, fuori dai casi consentiti, e' nullo. La tutela si estende, nei limiti di legge, anche al padre che fruisca del congedo.

Come far valere i propri diritti

La lavoratrice o il lavoratore del settore deve comunicare tempestivamente lo stato di gravidanza o la nascita per attivare congedi e tutele, e verificare in busta paga la corretta applicazione dell'integrazione contrattuale. Importi, percentuali di integrazione e durate aggiuntive cambiano con i rinnovi: vanno letti sulle tabelle del CCNL vigente e sulle circolari INPS aggiornate, senza basarsi su valori generici.

Domande frequenti

Quanto dura il congedo di maternita' obbligatorio?

Di norma copre i due mesi prima e i tre mesi dopo il parto, secondo il D.Lgs. 151/2001, con la possibilita' della flessibilita' per posticiparne l'inizio. In presenza di mansioni gravose puo' essere anticipato a tutela della salute.

Il CCNL Cemento integra l'indennita' INPS di maternita'?

Si. Al trattamento INPS si aggiunge un'integrazione a carico del datore che eleva la copertura economica durante il congedo obbligatorio. La percentuale esatta si legge sulle tabelle del CCNL vigente.

Quali novita' hanno introdotto i rinnovi recenti?

Tutele aggiuntive per i genitori monoparentali (periodi retribuiti ulteriori) e protezioni estese alle diverse configurazioni familiari, comprese le coppie dello stesso sesso nei casi di adozione. Durate e condizioni si leggono sul testo del rinnovo.

Posso essere licenziata durante la maternita'?

No, salvo casi tassativi. Il D.Lgs. 151/2001 vieta il licenziamento dall'inizio della gravidanza fino a un anno di eta' del bambino, eccetto giusta causa, cessazione dell'attivita' o esito negativo della prova. Un licenziamento illegittimo in questo periodo e' nullo.

Anche il padre ha diritto a congedi?

Si. Il D.Lgs. 151/2001 prevede il congedo di paternita' obbligatorio e il congedo parentale fruibile da entrambi i genitori. Indennita' e periodi seguono la legge, con possibili miglioramenti contrattuali; verificare le circolari INPS aggiornate.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.