Indice
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  2. Vedi anche

La guida

CCNL Cemento, Calce e Gesso

Maternità e congedi nel CCNL Cemento, Calce e Gesso

Tutto ciò che lavoratrici e lavoratori del settore cemento, calce e gesso devono sapere su maternità, paternità, congedo parentale e le novità introdotte dal rinnovo contrattuale del 2025.

In sintesi

Durante il congedo di maternità (o di paternità alternativo) il CCNL integra l’indennità INPS fino al 100% della retribuzione mensile netta di fatto. Per il congedo parentale integra fino all’80% della retribuzione globale per i primi 5 mesi; al genitore solo riconosce 2 mesi in più retribuiti entro gli 8 anni del figlio. Il padre ha 10 giorni di congedo obbligatorio più 1 giorno facoltativo, retribuiti, anche nelle coppie omogenitoriali.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Federbeton · Feneal-UIL · Filca-CISL · Fillea-CGIL
Ultimo rinnovo
8 maggio 2025
Vigenza
1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027
Integrazione maternità
Fino al 100% della retribuzione mensile netta di fatto (art. 58)
Base legale
D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico maternità)

Tabella riepilogativa dei congedi

Maternità e congedi parentali – CCNL Cemento, Calce e Gesso
Tipo di congedo Durata Trattamento economico
Congedo di maternità obbligatorio 5 mesi (2 pre-parto + 3 post-parto) 80% INPS, integrato dall’azienda fino al 100% della retribuzione mensile netta di fatto
Congedo di paternità obbligatorio 10 giorni lavorativi (legge) + 1 giorno facoltativo (CCNL) 100% (legge); retribuito anche il giorno facoltativo
Congedo parentale facoltativo Fino a 6 mesi ciascun genitore (fino ai 14 anni del figlio) Legge: 30%, elevato all’80% per 3 mesi entro i 6 anni del figlio; CCNL: integrazione fino all’80% della retribuzione globale per i primi 5 mesi
Congedo aggiuntivo monoparentale +2 mesi entro l’8° anno del figlio Retribuiti (art. 58 CCNL)
Congedo del padre nelle coppie omogenitoriali I 10 giorni per nascita o adozione valgono anche per le coppie omogenitoriali Retribuiti (art. 58 CCNL)

Il D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico maternità) è la base legale per tutti gli istituti. L’art. 58 del CCNL migliora la legge: integrazione fino al 100% della retribuzione netta durante il congedo di maternità e fino all’80% della retribuzione globale per i primi 5 mesi di congedo parentale. Fonte: art. 58 del CCNL 8 maggio 2025 (Feneal-Uil); D.Lgs. 151/2001 su Normattiva.

Congedo di maternità obbligatorio: diritti e integrazione

Il congedo obbligatorio di maternità è un diritto indisponibile sancito dal D.Lgs. 151/2001: dura 5 mesi (di norma 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo, salvo opzione flessibilità che consente di anticipare a 1 mese prima e 4 dopo). Durante questo periodo:

  • L’INPS eroga l’indennità di maternità pari all’80% della retribuzione media giornaliera (art. 22 D.Lgs. 151/2001);
  • Il CCNL (art. 58) prevede l’integrazione dell’azienda fino al 100% della retribuzione mensile di fatto netta: in pratica la lavoratrice riceve per i 5 mesi lo stesso netto che avrebbe lavorando. La stessa integrazione spetta al padre che fruisce del congedo alternativo (art. 28 D.Lgs. 151/2001).

Il divieto di licenziamento decorre dall’inizio accertato della gravidanza fino al compimento di 1 anno di vita del bambino (art. 54 D.Lgs. 151/2001). Il CCNL non deroga a questo termine.

Congedo di paternità obbligatorio

Il D.Lgs. 105/2022 ha reso strutturale il congedo obbligatorio di paternità di 10 giorni lavorativi (anche non consecutivi) da fruire tra i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e i 5 mesi successivi (art. 27-bis D.Lgs. 151/2001), con indennità INPS al 100% della retribuzione (art. 29). Il CCNL Cemento aggiunge un giorno di astensione facoltativa retribuito, in sostituzione di un giorno di astensione obbligatoria della madre, da fruire entro i 5 mesi dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del figlio adottato; i giorni festivi e non lavorativi non si contano.

Cosa aggiunge il CCNL: genitore solo e coppie omogenitoriali

L’art. 58 del testo dell’8 maggio 2025 contiene due tutele in più rispetto alla legge:

  • Genitori monoparentali: al genitore unico (madre o padre senza l’altro genitore) vengono riconosciuti 2 mesi aggiuntivi di congedo retribuito entro l’ottavo anno di vita del figlio, in aggiunta al congedo parentale facoltativo ordinario. Questa misura riconosce il carico di cura esclusivo del genitore solo.
  • Coppie omogenitoriali: i 10 giorni di congedo retribuito in occasione della nascita o dell’adozione di un figlio valgono anche per le coppie omogenitoriali.

Congedo parentale facoltativo

Il congedo parentale facoltativo (ex legge 53/2000, ora D.Lgs. 151/2001 e successive modifiche) consente a ciascun genitore di assentarsi fino a 6 mesi nei primi 14 anni di vita del figlio (complessivamente i genitori non possono superare 10 mesi, elevabili a 11 mesi se il padre fruisce di almeno 3 mesi). L’indennità di legge è il 30% della retribuzione, elevata all’80% per 3 mesi complessivi (in alternativa tra i genitori) fino ai 6 anni del figlio (art. 34 D.Lgs. 151/2001).

Il CCNL Cemento integra il congedo parentale fino all’80% della retribuzione globale di fatto per i primi 5 mesi, per la madre e per il padre. Il congedo si può prendere anche a ore, per un massimo di metà dell’orario medio giornaliero (per i non turnisti almeno 2 ore al giorno), con un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi e allegando la domanda INPS; la fruizione oraria non si cumula con altri permessi o riposi per la genitorialità.

Casi pratici

Tizia – Lavoratrice AS2 in maternità
Tizia è operatrice di impianto AS2, . Durante i 5 mesi di congedo obbligatorio l’INPS le paga l’80% della retribuzione media giornaliera e l’azienda integra la differenza fino al 100% della sua retribuzione mensile netta di fatto: il netto in busta paga resta lo stesso.
Caio – Padre solo e congedo aggiuntivo
Caio è un impiegato tecnico AC1 con un figlio di 3 anni di cui è l’unico genitore legale. In base all’art. 58 del CCNL può richiedere 2 mesi aggiuntivi di congedo retribuito entro l’ottavo anno del figlio, in aggiunta ai mesi di congedo parentale facoltativo già fruiti parzialmente. Presenta la domanda all’ufficio HR con documentazione dello stato di monoparentalità.
Sempronia – Congedo parentale dopo i 5 mesi
Sempronia (AC2) vuole stare a casa altri 3 mesi dopo la fine del congedo obbligatorio. Fruisce del congedo parentale facoltativo: per legge i 3 mesi possono essere indennizzati all’80% (se non già usati dall’altro genitore) e il CCNL integra comunque fino all’80% della retribuzione globale per i primi 5 mesi di congedo. Può anche prenderlo a ore, con preavviso di almeno 2 giorni lavorativi.

Approfondisci con la guida pratica

Permessi Legge 104: requisiti, domanda e casi →

Domande frequenti

Quanto percepisce una lavoratrice del settore cemento durante la maternità?
L’INPS paga l’80% della retribuzione media giornaliera e l’azienda integra fino al 100% della retribuzione mensile di fatto netta (art. 58 CCNL): nei 5 mesi di congedo obbligatorio il netto resta quello abituale.
Cosa prevede il CCNL per i genitori monoparentali?
L’art. 58 del CCNL riconosce 2 mesi aggiuntivi di congedo retribuito per i lavoratori monoparentali, fruibili entro l’ottavo anno di vita del figlio, in aggiunta al congedo parentale ordinario.
Il congedo parentale è retribuito nel CCNL Cemento?
Sì: per i primi 5 mesi l’azienda integra fino all’80% della retribuzione globale di fatto (art. 58). Per legge l’indennità è del 30%, elevata all’80% per 3 mesi entro i 6 anni del figlio.
Quanto dura il divieto di licenziamento per maternità?
Per legge (D.Lgs. 151/2001) dall’inizio della gravidanza fino al compimento di 1 anno di vita del bambino.
Il congedo del padre vale anche per le coppie omogenitoriali?
Sì. L’art. 58 del CCNL stabilisce che i 10 giorni di congedo retribuito per la nascita o l’adozione di un figlio valgono anche per le coppie omogenitoriali.

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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate all’accordo di rinnovo dell’8 maggio 2025. Il D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico maternità) costituisce la base normativa di riferimento. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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