Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Cemento, Calce e Gesso

Orario di lavoro e straordinari nel CCNL Cemento, Calce e Gesso

Regole sull’orario normale, i turni, il lavoro notturno e le maggiorazioni per straordinario nelle industrie del cemento, calce, gesso e malte, con focus sulle particolarità del ciclo continuo.

In sintesi

Il CCNL fissa 40 ore settimanali su 5 giorni. Lo straordinario è maggiorato del 30%; il lavoro notturno del 42-55% in base alla categoria. I lavoratori turnisti di cementerie a ciclo continuo godono di riduzioni annue compensate e, dal luglio 2026, di una maggiorazione del 6,5% (7% dal luglio 2027) sulla retribuzione mensile.

Risorsa gratuita
Minimi CCNL 2026: il punto d'ingresso settore per settore (PDF)
  • Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
  • Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Niente spam, solo lavoro e fisco utile. Inviando accetti la privacy policy. P.IVA 04180610133.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Federbeton · Feneal-UIL · Filca-CISL · Fillea-CGIL
Ultimo rinnovo
8 maggio 2025
Vigenza
1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027
Orario normale
40 ore settimanali su 5 giorni
Base legale
D.Lgs. 66/2003 (orario di lavoro)

Tabella riepilogativa delle maggiorazioni

Maggiorazioni retributive per tipo di prestazione – CCNL Cemento, Calce e Gesso
Tipo di prestazione Operai Intermedi Impiegati
Straordinario diurno (oltre 40 h/settimana) 30% 30% 30%
Lavoro notturno (22:00–06:00) 42% 50% 55%
Lavoro festivo (domenica/festivi) 50% 55% 55%
Straordinario notturno 55% 55% 55%
Maggiorazione turnisti (mensile, dal lug. 2026) 6,5% (7% dal lug. 2027)

Le percentuali si calcolano sulla retribuzione mensile di fatto del lavoratore. Le maggiorazioni non sono cumulabili: si applica la percentuale più alta. Verificare eventuali integrazioni nei contratti di secondo livello aziendali.

L’orario normale e la distribuzione settimanale

Il CCNL stabilisce che l’orario di lavoro normale è pari a 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni lavorativi. La distribuzione su 5 giorni è la regola generale; in alcuni stabilimenti con particolari esigenze produttive la distribuzione può essere articolata diversamente tramite accordo aziendale.

Il D.Lgs. 66/2003 fissa il limite legale di 48 ore medie settimanali (compreso lo straordinario) nel periodo di riferimento di quattro mesi. Il CCNL non supera questo limite e anzi, per l’orario ordinario, lo comprime a 40 ore.

Il lavoro a turni nelle cementerie

Il settore del cemento è caratterizzato dalla presenza di impianti che operano in regime di ciclo continuo: i forni rotativi per la produzione del clinker non possono essere spenti e riaccesi frequentemente senza costi energetici e rischi tecnici enormi. Questa esigenza produttiva si traduce in una regolamentazione specifica del lavoro su turni:

  • Tre turni giornalieri coprono le 24 ore (mattina, pomeriggio, notte), ruotando su tutti i giorni della settimana incluso il sabato, la domenica e i festivi.
  • I lavoratori a ciclo continuo maturano 76 ore annue di riduzione compensata (ore di riposo aggiuntivo rispetto ai 64 ore spettanti ai lavoratori standard), da fruire come permessi o riposi aggiuntivi.
  • Dal 1° luglio 2026 i turnisti del primo (notte) e terzo turno (sera/notte) ricevono 4 ore di riposo compensativo per le giornate della vigilia di Natale (24 dicembre) e della vigilia di Capodanno (31 dicembre), che in regime turnistico ricadono spesso come giorni lavorativi.
  • La maggiorazione mensile del lavoro diurno per turnisti passa dal 6% precedente al 6,5% dal 1° luglio 2026 e al 7% dal 1° luglio 2027, calcolata sulla retribuzione tabellare mensile.

Il lavoro notturno: definizione e tutele

Ai sensi del D.Lgs. 66/2003, il lavoro notturno si svolge tra le 22:00 e le 06:00. Il lavoratore notturno non può svolgere più di 8 ore nelle 24 ore in media. Il CCNL prevede:

  • Maggiorazione del 40-55% a seconda della categoria (operai, intermedi, impiegati);
  • Visite mediche preventive e periodiche a carico del datore per i notturni abituali (almeno 3 notti a settimana per 3 mesi l’anno);
  • Diritto al trasferimento a lavoro diurno in caso di problemi di salute documentati dal medico competente.

Indennità per lavoratori in sottosuolo e aree disagiate

Il CCNL prevede un’indennità mensile aggiuntiva per i lavoratori addetti a mansioni in sottosuolo (gallerie, cunicoli, opere nel sottosuolo). L’importo varia in base all’area di inquadramento. Questa indennità si aggiunge alla retribuzione tabellare e non è computabile nel TFR se espressamente esclusa dal contratto.

Casi pratici

Tizio – Conduttore forni a ciclo continuo
Tizio lavora su tre turni settimanali in una cementeria con forno rotativo sempre acceso. A partire da luglio 2026 riceve la maggiorazione mensile del 6,5% sulla sua paga tabellare AS2 (1.676,77 euro): ciò aggiunge circa 109 euro lordi mensili. Inoltre matura 76 ore di riposo annuo compensativo in aggiunta alle ferie ordinarie.
Caio – Impiegato tecnico e ore di straordinario
Caio è un tecnico di processo AC1 che in un mese lavora 48 ore nella settimana di messa a punto di un nuovo impianto: 8 ore in più rispetto alle 40 ordinarie. Le 8 ore di straordinario diurno sono maggiorate del 30% sulla sua retribuzione oraria (paga mensile divisa per 173,33 ore). L’azienda deve erogare la maggiorazione con il cedolino del mese in cui è stata svolta la prestazione aggiuntiva.
Sempronia – Operaia in turno di notte e vigilia di Natale
Sempronia è operaia AS1 assegnata al turno di notte (22:00-06:00) del 24 dicembre 2026. Dal rinnovo 2025 ha diritto a 4 ore di riposo compensativo per quella giornata, aggiuntive rispetto alle ferie ordinarie. Inoltre l’intera prestazione notturna è maggiorata del 42% sulla retribuzione oraria.

Approfondisci con la guida pratica

Lavoro notturno: tutele e maggiorazioni →

Domande frequenti

Qual è l’orario settimanale nel CCNL Cemento, Calce e Gesso?
L’orario normale è di 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni lavorativi. Accordi aziendali possono prevedere articolazioni diverse nell’ambito delle norme di legge.
Quanto è maggiorata un’ora di straordinario?
Il lavoro straordinario diurno oltre le 40 ore è maggiorato del 30% per tutte le categorie. Il lavoro notturno arriva al 42-55% e quello straordinario notturno al 55%.
I lavoratori a ciclo continuo hanno diritti particolari?
Sì. Ricevono 76 ore annue di riduzione compensata (vs 64 dei lavoratori standard) e dal luglio 2026 una maggiorazione mensile del 6,5% (7% dal 2027) sulla retribuzione tabellare.
Quante ore di straordinario sono consentite all’anno?
Il limite legale fissato dal D.Lgs. 66/2003 è di 250 ore annue per lavoratore. Il CCNL non supera questo limite; il superamento richiede comunicazione alle RSU e all’Ispettorato.
Il lavoro festivo è obbligatorio nelle cementerie?
Le lavorazioni a ciclo continuo richiedono presenza anche nei festivi. In tal caso il lavoratore ha diritto alla maggiorazione contrattuale (50-55%) oppure, se concordato, al riposo compensativo in altra giornata.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2025-2027, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, premi e fedeltà.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate all’accordo di rinnovo dell’8 maggio 2025 e al testo del CCNL Cemento, Calce e Gesso. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

In sintesi

  • Nell'industria del cemento, calce e gesso l'orario si confronta con impianti a ciclo continuo (forni di cottura) che impongono turni avvicendati e regimi multiperiodali.
  • L'orario normale di lavoro resta ancorato al D.Lgs. 66/2003 (40 ore settimanali di norma), con possibile distribuzione plurisettimanale prevista dal CCNL vigente.
  • Lo straordinario è la prestazione eccedente l'orario normale: è remunerato con le maggiorazioni di tabella e soggetto a limiti annui di legge e contratto.
  • Il ciclo continuo comporta lavoro notturno e festivo strutturale, con maggiorazioni cumulabili e rispetto del riposo di 11 ore e del riposo settimanale.
  • La durata media della prestazione, comprensiva di straordinario, non puo superare 48 ore settimanali su periodo di riferimento (D.Lgs. 66/2003).
Indice dei contenuti

Produrre cemento, calce e gesso significa governare forni che non si spengono: la cottura del clinker e la calcinazione richiedono impianti a ciclo continuo, dove fermare e riavviare la produzione ha costi enormi. Questa caratteristica tecnica plasma l'intero assetto dell'orario di lavoro, che ruota attorno a turni avvicendati capaci di garantire la copertura ventiquattro ore su ventiquattro. Capire come si articola l'orario normale e come si gestisce lo straordinario è dunque centrale in un comparto dove il tempo di lavoro è un fattore produttivo critico.

L'orario normale e la distribuzione plurisettimanale

Il riferimento è il D.Lgs. 66/2003, che fissa l'orario normale in 40 ore settimanali, fatte salve le diverse articolazioni della contrattazione collettiva. Nel settore del cemento il CCNL vigente può prevedere una distribuzione plurisettimanale o multiperiodale dell'orario, in cui settimane più cariche si compensano con settimane più leggere, ferma restando la media di riferimento. Questo strumento è funzionale alla programmazione dei cicli produttivi e va sempre disciplinato per iscritto.

Il lavoro a turni avvicendati

Il ciclo continuo si regge sulla turnazione: squadre che si avvicendano su tre o più turni, coprendo notte e giorno, feriali e festivi. Il potere di organizzare i turni è prerogativa datoriale (art. 2086 e 2104 c.c.), ma incontra i limiti del D.Lgs. 66/2003 in materia di riposi e durata. La rotazione deve garantire a ciascun lavoratore il riposo giornaliero di 11 ore consecutive e il riposo settimanale, anche quando questo cade in un giorno diverso dalla domenica.

Lo straordinario: nozione, limiti, maggiorazioni

Lo straordinario è il lavoro prestato oltre l'orario normale. Il D.Lgs. 66/2003 ne fissa un limite annuo, che il CCNL vigente può modulare, e ne subordina il ricorso a esigenze tecnico-organizzative. È remunerato con maggiorazioni indicate nelle tabelle del CCNL vigente, da calcolare sulla retribuzione oraria. Nel ciclo continuo lo straordinario va distinto con cura dal normale lavoro a turni: non ogni prestazione notturna o festiva è straordinario, ma solo quella eccedente l'orario contrattualmente dovuto.

Il tetto delle 48 ore medie

Un vincolo spesso trascurato è quello sulla durata media: la prestazione, comprensiva di straordinario, non può superare le 48 ore settimanali calcolate come media su un periodo di riferimento fissato dalla legge e ampliabile dalla contrattazione. Nei picchi produttivi questo tetto richiede una programmazione attenta: settimane molto cariche devono essere bilanciate, entro il periodo di riferimento, da settimane più leggere, pena la violazione di un limite di matrice europea inderogabile.

Notturno, festivo e cumulo delle maggiorazioni

Poiché i forni non si fermano, notte e festivi sono ordinari nel comparto. Le relative maggiorazioni, fissate dalle tabelle del CCNL vigente, si applicano alle prestazioni rese in tali fasce e possono cumularsi tra loro e, ove ricorra, con la maggiorazione per straordinario. La corretta liquidazione richiede di ragionare per strati - fascia oraria, giornata, eccedenza sull'orario dovuto - evitando di confondere il compenso del turno con quello dello straordinario.

Banca ore, flessibilità e tutela

Molti contratti del settore prevedono strumenti di flessibilità come la banca ore, che consente di accantonare prestazioni eccedenti per recuperarle in riposi compensativi. Anche qui le regole vanno lette nel CCNL vigente. Per il lavoratore, la trasparenza del prospetto orario è la prima tutela: turni programmati, eccedenze tracciate e maggiorazioni esposte permettono di verificare il rispetto sia dei limiti di durata sia dei compensi dovuti, prevenendo il contenzioso sulle differenze retributive.

Domande frequenti

Qual e l'orario normale nel settore cemento?

Di norma 40 ore settimanali (D.Lgs. 66/2003), ma il CCNL vigente puo prevedere una distribuzione plurisettimanale o multiperiodale, in cui le settimane piu cariche si compensano con quelle piu leggere sulla media di riferimento.

Tutto il lavoro notturno a ciclo continuo e straordinario?

No. Lo straordinario e solo la prestazione eccedente l'orario normale dovuto. Il lavoro a turni notturni e festivi e ordinario nel comparto e da titolo alle proprie maggiorazioni, distinte da quella per straordinario.

C'e un limite alle ore di straordinario?

Si. Il D.Lgs. 66/2003 fissa un limite annuo modulabile dal CCNL vigente. Inoltre la durata media, comprensiva di straordinario, non puo superare 48 ore settimanali su un periodo di riferimento.

Le maggiorazioni per notturno e straordinario si sommano?

Si, secondo le regole di cumulo del CCNL vigente, quando una prestazione e contemporaneamente eccedente l'orario dovuto e resa in fascia notturna o festiva. Le aliquote vanno lette nelle tabelle aggiornate.

Cos'e la banca ore?

Uno strumento di flessibilita che consente di accantonare ore eccedenti per recuperarle come riposi compensativi, in luogo o in parziale sostituzione del pagamento. Le regole specifiche sono nel CCNL vigente.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.