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La guida

CCNL Cemento, Calce e Gesso

Orario di lavoro e straordinari nel CCNL Cemento, Calce e Gesso

Regole sull’orario normale, i turni, il lavoro notturno e le maggiorazioni per straordinario nelle industrie del cemento, calce, gesso e malte, con focus sulle particolarità del ciclo continuo.

In sintesi

Il CCNL fissa 40 ore settimanali su 5 giorni (per i turnisti su tre turni in media su 8 settimane). Lo straordinario diurno è maggiorato del 30%; il notturno fuori turno del 50% per operai e intermedi e del 55% per gli impiegati. Nei turni avvicendati spetta il 42% sulle ore di notte e, sulle ore di giorno, il 6,5% dal 1° luglio 2026 e il 7% dal 1° luglio 2027.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Federbeton · Feneal-UIL · Filca-CISL · Fillea-CGIL
Ultimo rinnovo
8 maggio 2025
Vigenza
1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027
Orario normale
40 ore settimanali su 5 giorni
Base legale
D.Lgs. 66/2003 (orario di lavoro)

Tabella riepilogativa delle maggiorazioni

Maggiorazioni dell’art. 71 in vigore dal 1° gennaio 2023 – CCNL Cemento, Calce e Gesso
Tipo di prestazione Operai Intermedi Impiegati
Straordinario diurno (oltre 40 ore settimanali) 30% 30% 30%
Notturno (22-6) non compreso in turni avvicendati 50% 50% 55%
Notturno continuativo di guardiania, custodia, pulizia locali 30% — —
Straordinario notturno 60% 60% 75%
Lavoro ordinario festivo 50% 50% 55%
Straordinario festivo 60% 60% 75%
Straordinario festivo notturno 70% 70% 100%
Ordinario festivo notturno 60% 60% 75%
Turni avvicendati (art. 34): ore di notte 42%
Turni avvicendati: ore di giorno 6% (6,5% dal 1° luglio 2026, 7% dal 1° luglio 2027)
Turni avvicendati: ore di giorno la domenica 40%

Le percentuali dell’art. 71 si applicano alla retribuzione oraria, cioè alla retribuzione mensile (minimo tabellare, superminimo, ex contingenza, EDR, scatti) divisa per 175; non sono cumulabili e la maggiore assorbe la minore. Le ore di notte e di domenica comprese in regolari turni periodici non prendono le percentuali dell’art. 71 ma quelle di turno dell’art. 34. Fonte: artt. 33, 34 e 71 del CCNL 8 maggio 2025 (Feneal-Uil).

L’orario normale e la distribuzione settimanale

Il CCNL stabilisce che l’orario di lavoro normale è pari a 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni lavorativi. La distribuzione su 5 giorni è la regola generale; in alcuni stabilimenti con particolari esigenze produttive la distribuzione può essere articolata diversamente tramite accordo aziendale.

Il D.Lgs. 66/2003 fissa il limite legale di 48 ore medie settimanali (compreso lo straordinario) nel periodo di riferimento: il CCNL lo porta a sei mesi (art. 33), elevabile dalla Direzione con la RSU. Per i turnisti su tre turni le 40 ore si intendono come media su 8 settimane.

Il lavoro a turni nelle cementerie

Il settore del cemento è caratterizzato dalla presenza di impianti che operano in regime di ciclo continuo: i forni rotativi per la produzione del clinker non possono essere spenti e riaccesi frequentemente senza costi energetici e rischi tecnici enormi. Questa esigenza produttiva si traduce in una regolamentazione specifica del lavoro su turni:

  • Tre turni giornalieri coprono le 24 ore (mattina, pomeriggio, notte), ruotando su tutti i giorni della settimana incluso il sabato, la domenica e i festivi.
  • I lavoratori a ciclo continuo maturano 80 ore annue di riduzione d’orario, contro le 64 dei lavoratori giornalieri e su due turni, fruite di norma a gruppi di 8 ore; a tutti spettano inoltre 32 ore (4 gruppi di 8) per le festività soppresse.
  • Dal 2026 anche i turnisti del primo e del terzo turno (prima solo quelli del secondo turno) ricevono 4 ore di riposo compensativo per le giornate della vigilia di Natale (24 dicembre) e della vigilia di Capodanno (31 dicembre), che in regime turnistico ricadono spesso come giorni lavorativi.
  • La maggiorazione mensile del lavoro diurno per turnisti passa dal 6% al 6,5% dal 1° luglio 2026 e al 7% dal 1° luglio 2027; si applica alle ore lavorate di giorno in turno, sia su tre sia su due turni, sulla retribuzione composta da minimo, superminimo, ex contingenza, EDR e scatti.

Il lavoro notturno: definizione e tutele

Ai fini contrattuali il lavoro notturno è quello tra le 22 e le 6; ai fini di legge (D.Lgs. 66/2003) il CCNL considera la fascia 22-5. Il lavoratore notturno non può svolgere più di 8 ore nelle 24 ore in media. Il CCNL prevede:

  • Maggiorazione del 50% per operai e intermedi e del 55% per gli impiegati se il notturno non è compreso in turni avvicendati; del 42% nei turni avvicendati;
  • Visite mediche preventive e periodiche a carico del datore per i lavoratori notturni (per legge, in mancanza di regole del contratto, chi lavora almeno 3 ore di notte per almeno 80 giorni l’anno);
  • Diritto al trasferimento a lavoro diurno in caso di problemi di salute documentati dal medico competente.

Indennità per lavoratori in sottosuolo e aree disagiate

Il CCNL prevede un’indennità mensile aggiuntiva per i lavoratori addetti a mansioni in sottosuolo (gallerie, cunicoli, opere nel sottosuolo). L’art. 79 ne fissa la misura mensile: 1,19 euro per l’area direttiva (2° e 1° livello), 0,98 euro per l’area concettuale e 0,77 euro per l’area specialistica.

Casi pratici

Tizio – Conduttore forni a ciclo continuo
Tizio lavora su tre turni settimanali in una cementeria con forno rotativo sempre acceso. Dal 1° luglio 2026 sulle ore di giorno in turno riceve il 6,5% (prima il 6%) e sulle ore di notte il 42% della retribuzione oraria. Come turnista su tre turni matura 80 ore annue di riduzione d’orario, oltre alle 32 ore per le festività soppresse e alle ferie.
Caio – Impiegato tecnico e ore di straordinario
Caio è un tecnico di processo AC1 che in un mese lavora 48 ore nella settimana di messa a punto di un nuovo impianto: 8 ore in più rispetto alle 40 ordinarie. Le 8 ore di straordinario diurno sono maggiorate del 30% sulla sua retribuzione oraria (paga mensile divisa per 175, il divisore dell’art. 71). L’azienda deve erogare la maggiorazione con il cedolino del mese in cui è stata svolta la prestazione aggiuntiva.
Sempronia – Operaia in turno di notte e vigilia di Natale
Sempronia è operaia AS1 assegnata al turno di notte (22:00-06:00) del 24 dicembre 2026. Dal 2026 il CCNL riconosce anche al primo e al terzo turno 4 ore di riposo compensativo per ciascuna vigilia di Natale e Capodanno. Inoltre l’intera prestazione notturna è maggiorata del 42% sulla retribuzione oraria.

Approfondisci con la guida pratica

Lavoro notturno: tutele e maggiorazioni →

Domande frequenti

Qual è l’orario settimanale nel CCNL Cemento, Calce e Gesso?
L’orario normale è di 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni lavorativi. Accordi aziendali possono prevedere articolazioni diverse nell’ambito delle norme di legge.
Quanto è maggiorata un’ora di straordinario?
Il lavoro straordinario diurno oltre le 40 ore è maggiorato del 30% per tutte le categorie. Il notturno fuori turno è maggiorato del 50% (operai e intermedi) o 55% (impiegati), lo straordinario notturno del 60% o 75%; le percentuali non si cumulano e la maggiore assorbe la minore.
I lavoratori a ciclo continuo hanno diritti particolari?
Sì. Hanno 80 ore annue di riduzione d’orario (64 per giornalieri e due turni), il 42% sulle ore di notte in turno e, sulle ore di giorno, il 6,5% dal 1° luglio 2026 e il 7% dal 1° luglio 2027.
Quante ore di straordinario sono consentite all’anno?
Il CCNL non fissa un tetto in ore: lo straordinario deve essere eccezionale e giustificato da ragioni obiettive, indifferibili e occasionali; oltre questi casi va concordato prima con la RSU, e l’azienda comunica ogni mese alla RSU le ore svolte. Resta il limite della durata media di 48 ore settimanali, calcolata su sei mesi (art. 33).
Il lavoro festivo è obbligatorio nelle cementerie?
Le lavorazioni a ciclo continuo richiedono presenza anche nei festivi. In tal caso il lavoratore ha diritto alla maggiorazione contrattuale (50-55%) oppure, se concordato, al riposo compensativo in altra giornata.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2025-2027, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, premi e fedeltà.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate all’accordo di rinnovo dell’8 maggio 2025 e al testo del CCNL Cemento, Calce e Gesso. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →

Approfondimento

Indice dei contenuti

Produrre cemento, calce e gesso significa governare forni che non si spengono: la cottura del clinker e la calcinazione richiedono impianti a ciclo continuo, dove fermare e riavviare la produzione ha costi enormi. Questa caratteristica tecnica plasma l'intero assetto dell'orario di lavoro, che ruota attorno a turni avvicendati capaci di garantire la copertura ventiquattro ore su ventiquattro. Capire come si articola l'orario normale e come si gestisce lo straordinario è dunque centrale in un comparto dove il tempo di lavoro è un fattore produttivo critico.

L'orario normale e la distribuzione plurisettimanale

Il riferimento è il D.Lgs. 66/2003, che fissa l'orario normale in 40 ore settimanali, fatte salve le diverse articolazioni della contrattazione collettiva. Nel settore del cemento il CCNL vigente può prevedere una distribuzione plurisettimanale o multiperiodale dell'orario, in cui settimane più cariche si compensano con settimane più leggere, ferma restando la media di riferimento. Questo strumento è funzionale alla programmazione dei cicli produttivi e va sempre disciplinato per iscritto.

Il lavoro a turni avvicendati

Il ciclo continuo si regge sulla turnazione: squadre che si avvicendano su tre o più turni, coprendo notte e giorno, feriali e festivi. Il potere di organizzare i turni è prerogativa datoriale (art. 2086 e 2104 c.c.), ma incontra i limiti del D.Lgs. 66/2003 in materia di riposi e durata. La rotazione deve garantire a ciascun lavoratore il riposo giornaliero di 11 ore consecutive e il riposo settimanale, anche quando questo cade in un giorno diverso dalla domenica.

Lo straordinario: nozione, limiti, maggiorazioni

Lo straordinario è il lavoro prestato oltre l'orario normale. Il D.Lgs. 66/2003 ne fissa un limite annuo, che il CCNL vigente può modulare, e ne subordina il ricorso a esigenze tecnico-organizzative. È remunerato con le maggiorazioni dell'art. 71: 30% per lo straordinario diurno, 60% (operai e intermedi) o 75% (impiegati) per lo straordinario notturno, calcolate sulla retribuzione mensile divisa per 175. Nel ciclo continuo lo straordinario va distinto con cura dal normale lavoro a turni: non ogni prestazione notturna o festiva è straordinario, ma solo quella eccedente l'orario contrattualmente dovuto.

Il tetto delle 48 ore medie

Un vincolo spesso trascurato è quello sulla durata media: la prestazione, comprensiva di straordinario, non può superare le 48 ore settimanali calcolate come media su un periodo di riferimento fissato dalla legge e ampliabile dalla contrattazione. Nei picchi produttivi questo tetto richiede una programmazione attenta: settimane molto cariche devono essere bilanciate, entro il periodo di riferimento, da settimane più leggere, pena la violazione di un limite di matrice europea inderogabile.

Notturno, festivo e cumulo delle maggiorazioni

Poiché i forni non si fermano, notte e festivi sono ordinari nel comparto. Nei turni avvicendati le ore di notte sono maggiorate del 42% e quelle di giorno del 6,5% dal 1° luglio 2026 (7% dal 1° luglio 2027), al posto delle percentuali di notturno e festivo dell'art. 71; le percentuali dell'art. 71 non si cumulano tra loro e la maggiore assorbe la minore. La corretta liquidazione richiede di ragionare per strati - fascia oraria, giornata, eccedenza sull'orario dovuto - evitando di confondere il compenso del turno con quello dello straordinario.

Banca ore, flessibilità e tutela

Molti contratti del settore prevedono strumenti di flessibilità come la banca ore, che consente di accantonare prestazioni eccedenti per recuperarle in riposi compensativi. Nel CCNL Cemento (art. 33) la banca ore individuale raccoglie al 1° gennaio i permessi non goduti per ex festività e riduzione d'orario e le ore straordinarie compensate con riposi; vanno fruiti entro l'anno successivo con preavviso di 2 giorni, e le ore ancora accantonate al 31 dicembre vengono pagate. Per il lavoratore, la trasparenza del prospetto orario è la prima tutela: turni programmati, eccedenze tracciate e maggiorazioni esposte permettono di verificare il rispetto sia dei limiti di durata sia dei compensi dovuti, prevenendo il contenzioso sulle differenze retributive.

Ultimo aggiornamento redazionale: 21 giugno 2026
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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