Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Cemento, Calce e Gesso

TFR e fine rapporto nel CCNL Cemento, Calce e Gesso

Trattamento di fine rapporto, destinazione al Fondo Concreto, anticipazioni e liquidazione finale per i lavoratori delle industrie del cemento, calce e gesso.

In sintesi

Il TFR matura secondo la formula legale (art. 2120 c.c.) e può essere destinato al Fondo Concreto o lasciato in azienda. L’anticipazione è possibile dopo 8 anni. Il CCNL non eleva la quota legale di accantonamento ma disciplina la destinazione e le anticipazioni aggiuntive.

Risorsa gratuita
Minimi CCNL 2026: il punto d'ingresso settore per settore (PDF)
  • Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
  • Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Niente spam, solo lavoro e fisco utile. Inviando accetti la privacy policy. P.IVA 04180610133.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Federbeton · Feneal-UIL · Filca-CISL · Fillea-CGIL
Ultimo rinnovo
8 maggio 2025
Vigenza
1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027
Fondo pensione di settore
Fondo Concreto
Base legale TFR
Art. 2120 c.c.; D.Lgs. 252/2005

Come si calcola il TFR: la regola dell’art. 2120 c.c.

Il Trattamento di Fine Rapporto è disciplinato dall’art. 2120 del Codice Civile, norma inderogabile che si applica a tutti i lavoratori dipendenti indipendentemente dal CCNL applicato. Il meccanismo è il seguente:

  • Ogni anno il datore accantona una quota pari alla retribuzione annua lorda divisa per 13,5;
  • L’importo accantonato viene rivalutato al 31 dicembre di ogni anno applicando un tasso pari all’1,5% fisso più il 75% dell’inflazione ISTAT (indice FOI) rilevata a novembre;
  • La rivalutazione è soggetta a un’imposta sostitutiva dell’11% (a carico del datore) sul montante maturato.

Nella retribuzione annua lorda che costituisce la base di calcolo rientrano tutte le voci continuative: paga tabellare, scatti di anzianità, indennità di turno (se percepita con continuità), tredicesima mensilità e superminimi fissi. Non rientrano invece le somme occasionali (straordinario variabile, rimborsi spese, premi una tantum).

Il CCNL Cemento, Calce e Gesso non incrementa la quota di accantonamento rispetto alla misura legale di 1/13,5, ma chiarisce — coerentemente con la struttura retributiva di settore — quali voci continuative concorrono alla base di calcolo.

Dove finisce il TFR: le scelte a disposizione del lavoratore

Dal 1° gennaio 2007, in applicazione del D.Lgs. 252/2005 (riforma della previdenza complementare), ogni lavoratore può scegliere la destinazione del TFR maturando:

  1. Fondo Concreto (fondo pensione negoziale di settore): il TFR è versato al fondo, che lo investe in linee di gestione (garantita, bilanciata, azionaria) a seconda dell’orizzonte temporale del lavoratore. In aggiunta al TFR, il lavoratore versa un contributo a proprio carico (indicativamente l’1% della retribuzione utile ai fini TFR) e il datore integra con un contributo aggiuntivo. Le prestazioni finali (rendita o capitale) godono di tassazione agevolata;
  2. Mantenimento in azienda (o al Fondo di Tesoreria INPS per le imprese con più di 50 dipendenti): il TFR rimane accantonato secondo la formula dell’art. 2120 c.c. e viene liquidato integralmente alla cessazione del rapporto.

Se il lavoratore non esprime alcuna scelta entro 6 mesi dall’assunzione, il TFR confluisce al Fondo Concreto in via di silenzio-assenso (c.d. adesione tacita), salvo che il CCNL non preveda una diversa modalità residuale: verificare le indicazioni ricevute all’assunzione e la documentazione consegnata dal datore.

Fondo Concreto: caratteristiche e contribuzione

Fondo Concreto è il fondo pensione complementare negoziale istituito nell’ambito del CCNL Cemento, Calce e Gesso. È autorizzato dalla COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) e opera in regime di contribuzione definita. Le sue caratteristiche principali sono:

  • Aderisce al fondo chi lavora nel settore disciplinato dal CCNL Cemento, Calce e Gesso;
  • Il contributo datoriale aggiuntivo (nella misura stabilita dal CCNL) spetta solo ai lavoratori che aderiscono esplicitamente o per silenzio-assenso: chi sceglie di mantenere il TFR in azienda perde il contributo del datore;
  • I contributi versati dal lavoratore sono deducibili dal reddito imponibile IRPEF fino a 5.164,57 euro annui (limite di legge, art. 8 D.Lgs. 252/2005);
  • Le prestazioni pensionistiche sono tassate con aliquota agevolata del 15%, che si riduce dello 0,30% per ogni anno di partecipazione oltre il 15°, fino al minimo del 9% dopo 35 anni;
  • Il fondo offre anticipazioni per spese sanitarie, acquisto/ristrutturazione prima casa e altri motivi, con regole proprie che si aggiungono a quelle legali del TFR.

Per informazioni aggiornate su linee di investimento, rendimenti storici e modulistica, consultare il sito ufficiale del Fondo Concreto o richiedere il Documento sul Regime Fiscale al fondo stesso. I dati sopra riportati riflettono la disciplina di legge vigente; le condizioni specifiche del fondo possono differire nei dettagli.

Anticipazione del TFR

L’art. 2120, comma 6, del Codice Civile consente al lavoratore di richiedere un’anticipazione del TFR maturato, alle seguenti condizioni:

  • Anzianità minima: almeno 8 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore;
  • Importo massimo: 70% del TFR maturato alla data della richiesta;
  • Frequenza: una sola volta nell’intera vita lavorativa con lo stesso datore;
  • Motivazioni ammesse: spese sanitarie documentate per sé o per il coniuge/figli (incluse terapie oncologiche, interventi, invalidità), acquisto della prima casa di abitazione (anche per i figli), congedo parentale o formativo.

L’anticipazione è tassata con la stessa aliquota media degli ultimi 5 anni applicata al TFR (tassazione separata). Se il TFR è stato conferito a Fondo Concreto, il fondo stesso disciplina le anticipazioni secondo il proprio statuto, spesso con condizioni parzialmente più favorevoli di quelle legali.

Liquidazione del TFR alla cessazione del rapporto

Alla cessazione del rapporto di lavoro — per qualsiasi causa (dimissioni, licenziamento, pensionamento, scadenza del termine, decesso) — il datore deve corrispondere il TFR maturato entro i termini previsti dal contratto e dalla prassi, in genere entro il mese successivo alla cessazione.

La tassazione del TFR è separata rispetto alle ordinarie buste paga: si applica l’aliquota media degli ultimi 5 anni (c.d. tassazione separata ex art. 17 TUIR). L’Agenzia delle Entrate può riliquidare l’imposta in sede di conguaglio.

In caso di insolvenza del datore di lavoro (fallimento, liquidazione, ecc.), il Fondo di Garanzia INPS (istituito dall’art. 2 della L. 297/1982) interviene pagando direttamente al lavoratore il TFR maturato e non corrisposto, previa presentazione della domanda all’INPS.

Tabella riepilogativa: TFR in azienda vs Fondo Concreto

Confronto tra le opzioni di destinazione del TFR – CCNL Cemento, Calce e Gesso
Aspetto TFR in azienda / INPS Fondo Concreto
Rivalutazione 1,5% + 75% ISTAT (garantita per legge) Dipende dalla linea di investimento scelta
Contributo datoriale aggiuntivo Non spetta Sì, nella misura contrattuale
Deducibilità contributi volontari Non applicabile Sì, fino a 5.164,57 euro/anno
Tassazione prestazione finale Tassazione separata IRPEF (aliquota media 5 anni) Aliquota agevolata 15%-9%
Anticipazione possibile Sì, dopo 8 anni (70% max, una volta) Sì, secondo statuto del fondo
Tutela in caso di insolvenza Fondo di Garanzia INPS (L. 297/1982) COVIP + patrimonio separato del fondo

Il confronto è indicativo. La convenienza dipende dall’età del lavoratore, dall’orizzonte temporale, dall’aliquota marginale IRPEF e dall’andamento dei mercati finanziari. Per una valutazione personalizzata rivolgersi a un consulente previdenziale o al sindacato di categoria.

Casi pratici

Tizio – Scelta della destinazione del TFR all’assunzione
Tizio viene assunto come conduttore forni (AS2) nel gennaio 2026. L’azienda gli consegna il modulo TFR entro il primo mese di lavoro. Tizio, 32 anni, sceglie di aderire a Fondo Concreto versando il TFR maturando e un contributo proprio dell’1% della retribuzione. L’azienda aggiunge il contributo datoriale contrattuale. In questo modo Tizio beneficia della deducibilità fiscale e del contributo aggiuntivo del datore, che non avrebbe in caso di mantenimento del TFR in azienda.
Caio – Anticipazione per acquisto prima casa
Caio lavora da 10 anni nello stesso stabilimento di produzione calce (inquadrato AC1). Ha maturato un TFR di circa 18.000 euro. Vuole acquistare la prima casa e richiede un’anticipazione del 70% del TFR (circa 12.600 euro). Il datore la eroga dopo aver verificato la documentazione (compromesso di acquisto, dichiarazione di prima casa). Caio non potrà richiedere una seconda anticipazione in futuro. L’importo sarà tassato con tassazione separata, applicando l’aliquota media degli ultimi 5 anni.
Sempronia – Liquidazione del TFR a fine carriera
Sempronia, impiegata tecnica AC3 con 30 anni di anzianità, va in pensione nel 2026. Ha mantenuto il TFR in azienda per tutta la vita lavorativa. Il datore le liquida il TFR totale (circa 65.000 euro rivalutati) applicando la tassazione separata; l’aliquota media degli ultimi 5 anni è del 23%. L’Agenzia delle Entrate effettuerà il conguaglio definitivo entro 4 anni. Sempronia avrebbe potuto risparmiare diversi punti percentuali di tassazione se avesse conferito il TFR a Fondo Concreto fin dall’inizio.

Quanto TFR hai maturato?

Calcola il TFR netto: accantonamento annuo, rivalutazione ISTAT e tassazione separata, partendo dalla retribuzione del tuo CCNL.

Apri il calcolatore del TFR →

Domande frequenti

Come si calcola il TFR nel settore cemento, calce e gesso?
Il TFR si calcola secondo l’art. 2120 c.c.: la retribuzione annua lorda (paga tabellare, scatti, indennità continuative, tredicesima) viene divisa per 13,5 e rivalutata dell’1,5% fisso più il 75% dell’inflazione ISTAT. Il CCNL non modifica la quota di accantonamento.
Posso chiedere l’anticipazione del TFR?
Sì, dopo almeno 8 anni di anzianità presso lo stesso datore, una sola volta, fino al 70% del TFR maturato. Le motivazioni ammesse sono spese sanitarie straordinarie, acquisto della prima casa e congedo parentale (art. 2120 c.c., comma 6).
Conviene aderire al Fondo Concreto?
In generale sì, soprattutto per i lavoratori più giovani: si beneficia del contributo aggiuntivo del datore (che non spetta se il TFR rimane in azienda), della deducibilità dei contributi volontari e della tassazione agevolata sulle prestazioni finali (15%-9%). La scelta dipende comunque dall’orizzonte temporale e dalla propensione al rischio del singolo.
Cosa succede al TFR se l’azienda ha più di 50 dipendenti?
Per le aziende con più di 50 addetti, il TFR lasciato in azienda confluisce al Fondo di Tesoreria INPS. Il lavoratore mantiene il diritto al TFR maturato, che l’INPS eroga direttamente alla cessazione del rapporto.
Il TFR viene erogato anche in caso di licenziamento?
Sì. Il TFR maturato viene liquidato alla cessazione per qualsiasi causa: dimissioni, licenziamento, pensionamento o decesso. In caso di insolvenza del datore, il Fondo di Garanzia INPS (art. 2 L. 297/1982) interviene in sostituzione.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2025-2027, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, premi e fedeltà.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate all’accordo di rinnovo dell’8 maggio 2025. La disciplina del TFR è fissata dall’art. 2120 del Codice Civile e dal D.Lgs. 252/2005; il Fondo Concreto è vigilato dalla COVIP. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il TFR matura secondo la formula legale inderogabile dell'art. 2120 c.c., applicabile a tutti i dipendenti a prescindere dal CCNL.
  • La quota annua si determina dividendo la retribuzione utile per il coefficiente di legge e rivalutando l'accantonato con l'indice previsto dall'art. 2120 c.c.
  • Il lavoratore puo destinare il TFR alla previdenza complementare di settore (Fondo Concreto) oppure mantenerlo in azienda.
  • E ammessa l'anticipazione del TFR al ricorrere delle condizioni di legge, tra cui l'anzianita minima di servizio.
  • Il CCNL non eleva la quota legale di accantonamento ma disciplina destinazione e anticipazioni nel comparto.
Indice dei contenuti

Il trattamento di fine rapporto e una delle voci piu rilevanti del rapporto di lavoro, perche accompagna il lavoratore fino alla cessazione e ne rappresenta una forma di retribuzione differita. Nel comparto del cemento, calce e gesso il TFR poggia interamente sulla disciplina generale dell'art. 2120 c.c., mentre il contratto collettivo interviene non sulla misura dell'accantonamento, bensi sulle scelte di destinazione e sulle anticipazioni. Comprendere questa ripartizione tra regola legale e disciplina contrattuale e essenziale per orientarsi correttamente.

La regola inderogabile dell'art. 2120 c.c.

Il TFR e disciplinato dall'art. 2120 del Codice Civile, norma inderogabile che si applica a tutti i lavoratori dipendenti indipendentemente dal CCNL. Il meccanismo prevede un accantonamento annuale della retribuzione utile diviso per il coefficiente di legge, e la rivalutazione progressiva dell'importo accumulato secondo l'indice stabilito dalla norma, composto da una parte fissa e da una quota legata all'andamento dell'inflazione rilevata dall'ISTAT. Si tratta di parametri di legge certi, uguali per tutti i comparti.

La destinazione del TFR: Fondo Concreto o azienda

Il punto su cui interviene la contrattazione di settore e la destinazione del TFR. Il lavoratore puo scegliere di conferire il proprio TFR alla previdenza complementare, rappresentata nel comparto dal Fondo Concreto, oppure di mantenerlo in azienda. La scelta non e neutra: il conferimento al fondo trasforma il TFR in una posizione di previdenza complementare soggetta alla relativa disciplina e ai vantaggi fiscali, mentre il mantenimento in azienda lascia operare il meccanismo di rivalutazione dell'art. 2120 c.c.

Le anticipazioni del TFR

L'art. 2120 c.c. consente, al ricorrere di determinate condizioni, di richiedere un'anticipazione del TFR maturato. Tra i presupposti vi e un'anzianita minima di servizio e la sussistenza di esigenze tipizzate dalla norma, come spese sanitarie o l'acquisto della prima casa. Il CCNL puo disciplinare ulteriori profili delle anticipazioni nel comparto, ma la cornice resta quella legale. Per il calcolo della quota anticipabile occorre fare riferimento all'accantonamento maturato e ai limiti previsti.

Il ruolo del CCNL: destinazione e anticipazioni, non la quota

Un equivoco diffuso e ritenere che il contratto di settore aumenti la quota di TFR accantonata. Non e cosi: la misura dell'accantonamento e fissata dalla legge ed e inderogabile. Il CCNL del cemento, calce e gesso interviene sugli aspetti di gestione, in particolare sulla destinazione al fondo di settore e sulle modalita delle anticipazioni aggiuntive, senza modificare il coefficiente legale. Questa distinzione e fondamentale per non confondere cio che deriva dalla legge con cio che deriva dal contratto.

Come ricostruire il TFR alla cessazione

Alla fine del rapporto la liquidazione del TFR richiede di considerare gli accantonamenti annuali, le rivalutazioni progressive secondo l'indice di legge, le eventuali anticipazioni gia percepite e l'eventuale conferimento al Fondo Concreto. Solo ricostruendo questi elementi nel loro ordine si ottiene il quadro corretto della spettanza. Per i profili di dettaglio del comparto e per le anticipazioni occorre sempre leggere il CCNL vigente, mantenendo come base la regola generale dell'art. 2120 c.c.

TFR in azienda o nel fondo: due regimi a confronto

La scelta sulla destinazione del TFR non e reversibile a piacimento e merita una valutazione consapevole. Mantenuto in azienda, il TFR e rivalutato secondo l'indice legale e resta una somma liquidata alla cessazione; conferito al Fondo Concreto, diventa una posizione di previdenza complementare il cui rendimento dipende dalla gestione del fondo e che gode di una fiscalita di favore sulle prestazioni. Si tratta di due logiche diverse, una di garanzia e una di investimento previdenziale: la decisione va presa valutando orizzonte temporale, propensione al rischio ed esigenze personali.

Domande frequenti

Come si calcola il TFR nel CCNL cemento, calce e gesso?

Il TFR si calcola secondo la formula inderogabile dell'art. 2120 c.c., uguale per tutti i comparti: accantonamento annuale della retribuzione utile diviso per il coefficiente di legge e rivalutazione progressiva dell'accumulato con l'indice previsto dalla norma.

Il CCNL aumenta la quota di TFR accantonata?

No: la misura dell'accantonamento e fissata dalla legge ed e inderogabile. Il CCNL del comparto interviene sulla destinazione del TFR e sulle anticipazioni, non sul coefficiente legale di accantonamento.

Dove posso destinare il TFR?

Il lavoratore puo conferire il TFR alla previdenza complementare di settore, rappresentata dal Fondo Concreto, oppure mantenerlo in azienda; il conferimento al fondo trasforma il TFR in una posizione previdenziale con la relativa disciplina e i vantaggi fiscali.

Quando e possibile chiedere l'anticipazione del TFR?

L'art. 2120 c.c. consente l'anticipazione al ricorrere di condizioni come un'anzianita minima di servizio e specifiche esigenze tipizzate, ad esempio spese sanitarie o acquisto della prima casa; il CCNL puo disciplinare ulteriori profili nel comparto.

Cosa devo considerare per la liquidazione del TFR a fine rapporto?

Occorre considerare gli accantonamenti annuali, le rivalutazioni progressive secondo l'indice di legge, le eventuali anticipazioni gia percepite e l'eventuale conferimento al Fondo Concreto, ricostruendo questi elementi nel loro ordine.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.