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Welfare, Fondo Altea e Fondo Concreto nel CCNL Cemento, Calce e Gesso
Sanità integrativa, previdenza complementare e bilateralità per i lavoratori delle industrie del cemento, calce e gesso: come funzionano Fondo Altea e Fondo Concreto, a chi spettano e cosa coprono.
Il CCNL Cemento, Calce e Gesso prevede il Fondo Altea per la sanità integrativa (contributo datoriale di 18 euro mensili dal 2026) e il Fondo Concreto per la previdenza complementare. Entrambi i fondi operano nell’ambito della bilateralità di settore e garantiscono prestazioni aggiuntive rispetto al SSN e all’INPS.
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La bilateralità nel settore cemento, calce e gesso
La bilateralità è il sistema di enti e fondi gestiti pariteticamente da datori di lavoro e sindacati per erogare prestazioni di welfare ai lavoratori del settore. Nel CCNL Cemento, Calce e Gesso il sistema bilaterale si articola principalmente intorno a due pilastri:
- Fondo Altea: fondo di assistenza sanitaria integrativa, che integra le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale per ridurre i costi out-of-pocket dei lavoratori e dei loro familiari;
- Fondo Concreto: fondo pensione negoziale complementare, che raccoglie il TFR maturando e i contributi volontari per costruire una pensione integrativa rispetto a quella INPS.
L’adesione ai fondi bilaterali è parte integrante del contratto: il datore che applica il CCNL Cemento, Calce e Gesso è tenuto a iscrivere i propri dipendenti e a versare i contributi previsti. La mancata iscrizione o il mancato versamento dei contributi costituisce inadempimento contrattuale.
Fondo Altea: sanità integrativa di settore
Fondo Altea è il fondo di assistenza sanitaria integrativa previsto dal CCNL Cemento, Calce e Gesso per integrare le prestazioni del SSN. La sua funzione è rimborsare le spese sanitarie sostenute dai lavoratori (e, in molti casi, dai loro familiari a carico) per prestazioni non coperte o solo parzialmente coperte dal Servizio Sanitario Nazionale.
A seguito del rinnovo dell’8 maggio 2025, il contributo datoriale al Fondo Altea è stato aumentato a 18 euro mensili per lavoratore iscritto, con decorrenza dal 1° gennaio 2026. Questo incremento riflette l’ampliamento del piano prestazioni e la volontà delle parti di rafforzare il welfare di settore in risposta all’aumento dei costi sanitari.
Il contributo è a carico del datore di lavoro; il lavoratore non sostiene oneri aggiuntivi obbligatori per mantenere la copertura base. I lavoratori possono tuttavia optare per contributi volontari aggiuntivi per accedere a piani di copertura più ampi (es. estensione ai familiari non a carico, aumento dei massimali di rimborso).
Prestazioni del Fondo Altea
Il piano prestazioni del Fondo Altea copre tipicamente le seguenti aree:
- Specialistica ambulatoriale: visite mediche specialistiche (cardiologia, ortopedia, dermatologia, ecc.) presso strutture convenzionate o in regime di rimborso;
- Diagnostica: esami ematochimici, radiografie, ecografie, TAC, risonanza magnetica, MOC, Holter;
- Ricoveri: quota di compartecipazione per ricoveri in regime ordinario, day-hospital e day-surgery (quota fissa SSN e franchigia a carico del paziente);
- Odontoiatria: trattamenti di odontoiatria di base (devitalizzazioni, otturazioni, estrazioni); i grandi interventi (protesi, ortodonzia adulti) dipendono dal piano prescelto;
- Fisioterapia e riabilitazione: cicli di fisioterapia prescritti dal medico curante;
- Oculistica: esame della vista e contributo per occhiali o lenti a contatto.
Il piano prestazioni e i massimali di rimborso vengono aggiornati periodicamente dalla commissione bilaterale. Per le condizioni aggiornate e la lista delle strutture convenzionate sul proprio territorio consultare il portale ufficiale del Fondo Altea. I dati sopra riportati riflettono le tipologie generalmente previste dai fondi sanitari industriali di settore.
Fondo Concreto: previdenza complementare di settore
Fondo Concreto è il fondo pensione negoziale di riferimento per i lavoratori del settore cemento, calce e gesso. È autorizzato e vigilato dalla COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) e opera in regime di contribuzione definita: ciò significa che l’importo della pensione complementare dipende dai contributi versati e dai rendimenti delle linee di investimento scelte.
La contribuzione al Fondo Concreto si compone di tre flussi:
- TFR maturando: il trattamento di fine rapporto che matura dall’adesione in poi è versato al fondo anziché restare in azienda o al Fondo di Tesoreria INPS. Chi non effettua la scelta entro 6 mesi dall’assunzione aderisce per silenzio-assenso;
- Contributo del lavoratore: generalmente nella misura di circa l’1% della retribuzione utile ai fini TFR (verificare la misura aggiornata nel CCNL);
- Contributo del datore: spetta soltanto se il lavoratore versa il proprio contributo (adesione esplicita o per silenzio-assenso con contributo volontario). Chi mantiene il TFR in azienda non ha diritto al contributo datoriale aggiuntivo.
Le prestazioni del Fondo Concreto includono la pensione complementare (in capitale, in rendita o in combinazione), anticipazioni per spese sanitarie gravi e per acquisto della prima casa, e le cosiddette prestazioni in caso di inoccupazione prolungata o invalidità.
Fiscalità del welfare: cosa è esente, cosa è deducibile
Il welfare di settore beneficia di un trattamento fiscale di favore:
- Il contributo datoriale al Fondo Altea non concorre alla formazione del reddito imponibile del lavoratore, nei limiti di 3.615,20 euro annui per comparto (D.P.R. 917/1986, art. 51, comma 2, lett. a): si tratta di un beneficio reale per il lavoratore, che riceve una prestazione sanitaria senza che il contributo venga tassato come reddito;
- I contributi volontari del lavoratore al Fondo Concreto sono deducibili dall’imponibile IRPEF fino al limite complessivo di 5.164,57 euro annui (art. 8 D.Lgs. 252/2005), includendo anche il contributo del datore se concorre alla base di deducibilità;
- Le prestazioni pensionistiche del Fondo Concreto sono tassate con aliquota agevolata del 15%, che si riduce dello 0,30% per ogni anno di partecipazione oltre il 15°, fino al minimo del 9% dopo 35 anni di partecipazione.
Tabella riepilogativa del welfare di settore
| Fondo | Tipologia | Contributo datoriale | Contributo lavoratore | Regime fiscale |
|---|---|---|---|---|
| Fondo Altea | Sanità integrativa | 18 €/mese (dal 01/01/2026) | Non obbligatorio (volontario per upgrade) | Esente IRPEF entro 3.615,20 €/anno |
| Fondo Concreto | Previdenza complementare | Misura contrattuale (solo se lavoratore aderisce) | ~1% retribuzione utile TFR | Deducibile IRPEF fino a 5.164,57 €/anno |
I valori si riferiscono alle condizioni in vigore dopo il rinnovo dell’8 maggio 2025. La misura esatta del contributo datoriale a Fondo Concreto e le percentuali di contribuzione del lavoratore devono essere verificate nel testo contrattuale aggiornato e nel regolamento del fondo. Le soglie fiscali (3.615,20 € e 5.164,57 €) sono fissate dalla legge e possono essere aggiornate da provvedimenti normativi successivi.
Come aderire e come utilizzare i fondi
Per il Fondo Altea non è necessaria alcuna azione da parte del lavoratore: l’iscrizione è automatica per effetto del CCNL a partire dalla data di assunzione. Il datore comunica al fondo l’elenco dei dipendenti e versa mensilmente i contributi. Il lavoratore riceve le credenziali di accesso al portale e la tessera sanitaria del fondo, con la quale può prenotare visite nelle strutture convenzionate o richiedere rimborsi per le spese sostenute. La procedura di rimborso prevede in genere: accesso al portale online, caricamento della documentazione (fattura o scontrino parlante, prescrizione medica) e ricevimento del bonifico entro 20-30 giorni.
Per il Fondo Concreto, il lavoratore deve esprimere la scelta entro 6 mesi dall’assunzione mediante il modulo TFR. In caso di silenzio-assenso il TFR confluisce al fondo automaticamente. L’aderente sceglie la linea di investimento in base all’orizzonte temporale e alla propensione al rischio (linea garantita, bilanciata, obbligazionaria, azionaria). È possibile cambiare linea di investimento e richiedere anticipazioni secondo le regole dello statuto del fondo.
Casi pratici
Domande frequenti
Cos’è il Fondo Altea e a chi spetta?
Quanto versa il datore per il Fondo Altea?
Qual è la differenza tra Fondo Altea e Fondo Concreto?
Cosa rimborsa il Fondo Altea?
Il contributo al Fondo Altea viene tassato come reddito?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2025-2027, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, premi e fedeltà.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate all’accordo di rinnovo dell’8 maggio 2025. Le prestazioni e i regolamenti del Fondo Altea e del Fondo Concreto sono definiti dai rispettivi statuti e possono essere aggiornati in qualsiasi momento dalla commissione bilaterale. Per informazioni accurate sulle prestazioni disponibili consultare direttamente i siti ufficiali dei fondi, il sindacato di categoria (Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL) o un consulente del lavoro.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il sistema di welfare contrattuale del comparto cemento, calce e gesso traduce in prestazioni concrete il principio di bilateralità: imprese e sindacati gestiscono congiuntamente enti e fondi che integrano la tutela pubblica, affiancando al Servizio Sanitario Nazionale e alla previdenza obbligatoria INPS strumenti aggiuntivi di protezione. Comprendere come si articola questo sistema aiuta il lavoratore a far valere prestazioni cui ha diritto ma che spesso restano inutilizzate per scarsa informazione.
La logica della bilateralità di settore
La bilateralità è il modello in cui datori di lavoro e organizzazioni sindacali costituiscono organismi paritetici per erogare prestazioni di welfare ai lavoratori di un comparto. Nel cemento, calce e gesso questo assetto si concretizza in un fondo dedicato alla sanità integrativa e in un fondo per la previdenza complementare, ciascuno con propria governance e regolamento. La fonte di tali strumenti è il contratto collettivo nazionale, che ne disciplina l'adesione e il finanziamento.
La sanità integrativa
Il fondo sanitario di settore eroga rimborsi e prestazioni che si aggiungono a quelle del SSN: visite specialistiche, accertamenti diagnostici, pacchetti di prevenzione e coperture per eventi gravi rientrano tipicamente tra le garanzie. Il finanziamento è assicurato da un contributo a carico del datore, il cui importo è fissato dal CCNL vigente; per conoscere l'entità aggiornata e il catalogo delle prestazioni occorre fare riferimento al testo contrattuale e al nomenclatore del fondo in vigore.
La previdenza complementare
Il fondo pensione negoziale di settore consente al lavoratore di costruire una rendita integrativa rispetto alla pensione pubblica, alimentata dai contributi del datore, da quelli volontari del lavoratore e, su opzione, dal trattamento di fine rapporto. Si tratta di un fondo vigilato dalla COVIP, con la disciplina fiscale agevolata propria della previdenza complementare. L'adesione è una scelta che incide sul tenore di vita futuro e va valutata con attenzione al profilo personale.
Il trattamento fiscale del welfare
I contributi versati agli enti bilaterali e ai fondi di assistenza sanitaria godono, entro le soglie e alle condizioni stabilite dall'art. 51 del TUIR, di un regime di esclusione dal reddito di lavoro dipendente. Analogamente, la contribuzione alla previdenza complementare beneficia della deducibilità prevista dalla disciplina di settore. Questi vantaggi rendono il welfare contrattuale una componente della retribuzione spesso più efficiente di un equivalente aumento monetario.
Adesione e attivazione delle prestazioni
L'iscrizione ai fondi avviene di norma in automatico per i lavoratori cui si applica il contratto, ma l'attivazione concreta delle prestazioni richiede al lavoratore di registrarsi alle piattaforme dei fondi e di presentare la documentazione richiesta. Conoscere le procedure e i termini è essenziale per non perdere coperture già finanziate dal proprio datore.
Come verificare i propri diritti
Per accertare cosa spetti in concreto è opportuno partire dal CCNL applicato in busta paga, verificare l'iscrizione ai fondi e consultare i regolamenti aggiornati, che definiscono prestazioni, massimali e procedure. In caso di incertezze, gli sportelli sindacali e gli enti bilaterali offrono assistenza informativa specifica per il comparto.
Domande frequenti
Quali fondi di welfare prevede il CCNL cemento, calce e gesso?
Il contratto prevede un fondo per la sanità integrativa e un fondo per la previdenza complementare, entrambi gestiti nell'ambito della bilateralità paritetica di settore tra imprese e sindacati.
La sanità integrativa sostituisce il Servizio Sanitario Nazionale?
No. Le prestazioni del fondo si aggiungono a quelle del SSN; non lo sostituiscono. Coprono tipicamente visite, accertamenti e pacchetti di prevenzione, secondo il nomenclatore del fondo vigente.
Chi paga la contribuzione al fondo sanitario?
Il finanziamento è a carico del datore di lavoro nella misura fissata dal CCNL vigente. Per l'importo aggiornato occorre consultare il testo contrattuale in vigore e il regolamento del fondo.
Conviene aderire alla previdenza complementare?
L'adesione consente di costruire una rendita integrativa con i vantaggi fiscali della previdenza complementare e l'apporto del contributo datoriale. La convenienza va valutata sul profilo personale, ma il contributo del datore è un incentivo significativo.
Come attivo le prestazioni a cui ho diritto?
Occorre verificare l'iscrizione ai fondi, registrarsi alle relative piattaforme e presentare la documentazione richiesta. Gli sportelli sindacali e l'ente bilaterale forniscono assistenza nelle procedure.