Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Cemento, Calce e Gesso

Malattia e infortunio nel CCNL Cemento, Calce e Gesso

Comporto, trattamento economico e tutele per i lavoratori delle industrie del cemento, calce e gesso assenti per malattia o infortunio, con le novità del rinnovo 2025.

In sintesi

Il rinnovo del 2025 ha esteso il comporto da 12 a 18 mesi e prevede il 100% della retribuzione per i primi 10 mesi di malattia, poi il 50% per altri 6 mesi. Per l’infortunio sul lavoro le tutele INAIL si integrano con l’intervento contrattuale per garantire la continuità del reddito.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Federbeton · Feneal-UIL · Filca-CISL · Fillea-CGIL
Ultimo rinnovo
8 maggio 2025
Vigenza
1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027
Comporto (nuovo)
18 mesi (era 12 mesi)
Base legale
Art. 2110 c.c.; D.Lgs. 38/2000 (INAIL)

Tabella riepilogativa del trattamento economico

Trattamento economico per malattia – CCNL Cemento, Calce e Gesso (rinnovo 2025)
Periodo % retribuzione globale Fonte
Mesi 1-10 di malattia 100% Integrazione INPS + datore
Mesi 11-16 di malattia 50% Integrazione INPS + datore (ridotta)
Dal 17° mese (fine comporto) Rapporto risolvibile dal datore

I valori si riferiscono alla retribuzione globale di fatto (paga tabellare + indennità continuative). L’INPS eroga la propria indennità di malattia (in genere al 50-66,66% della retribuzione tabellare); il datore di lavoro integra la differenza sino a raggiungere le percentuali contrattuali. Verificare le clausole specifiche del testo contrattuale per le singole categorie.

Il comporto: cos’è e come funziona

Il periodo di comporto è il periodo massimo durante il quale il lavoratore assente per malattia conserva il posto. È fissato dall’art. 2110 del Codice Civile come diritto inderogabile, e il CCNL ne determina la durata in senso migliorativo rispetto alla legge.

Il rinnovo dell’8 maggio 2025 ha portato il comporto da 12 a 18 mesi, migliorando significativamente la tutela dei lavoratori del settore. Questo significa che il datore non può licenziare per superamento del comporto prima che siano trascorsi 18 mesi di assenza (anche non continuativi, nell’arco di un certo periodo: verificare nel testo contrattuale se il comporto è secco o per somma).

Il computo del comporto può escludere le assenze causate da malattie oncologiche, dialisi o altre patologie gravi particolarmente invalidanti, secondo quanto eventualmente previsto dal contratto o dalla contrattazione aziendale.

Obblighi di certificazione

Il lavoratore assente per malattia è tenuto a:

  • Inviare il certificato medico telematico al datore tramite il sistema INPS (il medico lo trasmette direttamente) entro il primo giorno di assenza o comunque nei termini di legge;
  • Rispettare le fasce orarie di reperibilità per le visite fiscali INPS (10:00-12:00 e 17:00-19:00, tutti i giorni inclusi i festivi);
  • Comunicare tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo di reperibilità.

L’irreperibilità ingiustificata alla visita fiscale comporta la decadenza dal diritto all’indennità per il periodo di comporto.

Infortunio sul lavoro e malattia professionale

L’infortunio sul lavoro e la malattia professionale sono gestiti dall’INAIL ai sensi del D.Lgs. 38/2000. Le tutele di legge garantiscono:

  • Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta (ITA): 60% della retribuzione media giornaliera nei primi 90 giorni, poi 75% dal 91° giorno;
  • Rendita per inabilità permanente se residua menomazione;
  • Copertura delle spese sanitarie.

Il CCNL integra l’indennità INAIL per garantire al lavoratore una copertura economica superiore alla sola prestazione pubblica. Il comporto per infortunio sul lavoro non si cumula generalmente con quello per malattia comune nel conteggio dei 18 mesi; tuttavia le specifiche clausole vanno verificate nel testo contrattuale.

Rilevanza del Fondo Altea per la salute

Dal 1° gennaio 2026 i lavoratori iscritti al Fondo Altea (fondo sanitario integrativo di settore) possono beneficiare di rimborsi per prestazioni specialistiche, accertamenti diagnostici e ricoveri, riducendo i costi out-of-pocket durante la malattia. Il contributo aziendale al fondo è di 18 euro mensili per lavoratore iscritto (vedi articolo dedicato al welfare).

Casi pratici

Tizio – Malattia lunga e tutela del posto
Tizio, operaio AS2 con 10 anni di anzianità, si ammala gravemente nel febbraio 2026. Grazie al rinnovo 2025 il suo comporto è di 18 mesi (anziché 12). Nei primi 10 mesi riceve il 100% della retribuzione globale. Dal 12° al 16° mese riceve il 50%. Il datore non può licenziarlo per malattia prima di agosto 2027. Tizio contatta anche il Fondo Altea per il rimborso delle spese specialistiche non coperte dal SSN.
Caio – Infortunio sul lavoro in cementeria
Caio si infortuna alla mano operando macchinari di confezionamento il 5 marzo 2026. L’INAIL riconosce l’inabilità temporanea: nei primi 3 giorni (carenza INAIL) è a carico del datore; dal 4° giorno l’INAIL eroga il 60% e il datore integra. Caio rientra dopo 60 giorni con piena retribuzione garantita contrattualmente. Il periodo di inabilità non si somma al comporto per malattia comune.
Sempronia – Superamento del comporto
Sempronia è assente per malattia da 18 mesi. Il datore, dopo avere accertato il superamento del comporto, le notifica la risoluzione del rapporto per giustificato motivo oggettivo, con riconoscimento del preavviso contrattuale (o indennità sostitutiva) e del TFR maturato. Sempronia si rivolge al sindacato per verificare che i calcoli siano corretti e che non vi siano elementi di sospensione del comporto non considerati.

Domande frequenti

Quanto dura il periodo di comporto nel CCNL Cemento, Calce e Gesso?
Il rinnovo dell’8 maggio 2025 ha esteso il comporto a 18 mesi (era 12 mesi). Durante questo periodo il lavoratore non può essere licenziato per malattia.
Quanta retribuzione riceve il lavoratore malato?
Il CCNL prevede il 100% della retribuzione globale per i primi 10 mesi di malattia, poi il 50% per i successivi 6 mesi. L’indennità INPS si integra con il contributo del datore.
L’infortunio sul lavoro è trattato diversamente dalla malattia comune?
Sì. L’infortunio riconosciuto dall’INAIL dà diritto all’indennità INAIL; il CCNL integra questa indennità. Il comporto per infortunio non si cumula generalmente con quello per malattia comune.
La malattia sospende il comporto?
Per patologie gravi (oncologiche, dialisi) la legge e alcuni contratti prevedono la sospensione. Verificare le clausole specifiche del CCNL o rivolgersi al sindacato per i casi particolari.
Cosa succede se supero il comporto?
Superato il comporto, il datore può risolvere il contratto con preavviso contrattuale. Il lavoratore percepisce TFR e indennità di preavviso. Non si tratta di licenziamento disciplinare ma di risoluzione per giustificato motivo oggettivo.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2025-2027, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, premi e fedeltà.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate all’accordo di rinnovo dell’8 maggio 2025. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Le tutele INAIL sono disciplinate dal D.Lgs. 38/2000 e dalle norme previdenziali vigenti.

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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • In caso di malattia e infortunio l'art. 2110 c.c. garantisce la conservazione del posto per un periodo di comporto e il diritto a retribuzione o indennita.
  • Il CCNL Cemento, Calce e Gesso fissa la durata del comporto e l'integrazione a carico del datore rispetto all'indennita INPS o INAIL.
  • Durante la malattia il lavoratore deve rispettare gli obblighi di comunicazione, certificazione e reperibilita per le visite di controllo.
  • L'infortunio sul lavoro e la malattia professionale sono indennizzati dall'INAIL e seguono un regime distinto da quello della malattia comune.
  • Superato il periodo di comporto, il datore puo recedere dal rapporto, ma solo nel rispetto delle regole sul licenziamento.
Indice dei contenuti

Il comparto del cemento, calce e gesso e un settore industriale a forte componente manifatturiera, con esposizione a polveri, carichi e macchinari: la disciplina di malattia e infortunio vi assume rilievo concreto. Il riferimento cardine e l'art. 2110 c.c., che bilancia la tutela della salute del lavoratore con l'interesse dell'impresa alla continuita produttiva attraverso l'istituto del comporto.

L'art. 2110 c.c. e la sospensione del rapporto

In caso di malattia o infortunio la prestazione e sospesa, ma il rapporto prosegue. L'art. 2110 c.c. garantisce al lavoratore la conservazione del posto per la durata stabilita da legge, contratto o usi, e il diritto alla retribuzione o a un'indennita nella misura ivi prevista. E la traduzione concreta del principio costituzionale di tutela della salute e del lavoro.

Il periodo di comporto

Il comporto e l'arco temporale durante il quale il posto e conservato nonostante l'assenza. Il CCNL ne fissa la durata, spesso differenziata per anzianita e modulata tra comporto secco (un unico evento) e comporto per sommatoria (piu episodi in un periodo di osservazione). Per la durata esatta e le modalita di calcolo si rinvia alle tabelle del CCNL vigente.

Trattamento economico e integrazione

Durante la malattia l'INPS eroga un'indennita per i lavoratori aventi diritto; il CCNL prevede tipicamente un'integrazione a carico del datore, fino al raggiungimento di una percentuale della retribuzione. Per gli infortuni e le malattie professionali interviene l'INAIL. Gli importi e le percentuali di integrazione vanno verificati sulle tabelle del contratto e sulle circolari INPS e INAIL aggiornate.

Obblighi del lavoratore: comunicazione e reperibilita

Il lavoratore deve comunicare tempestivamente l'assenza, trasmettere la certificazione medica e rendersi reperibile nelle fasce orarie previste per le visite di controllo. L'inosservanza ingiustificata di questi obblighi puo comportare la perdita di trattamenti economici e, nei casi piu gravi, conseguenze disciplinari.

Infortunio e malattia professionale

L'infortunio sul lavoro e la malattia professionale, particolarmente rilevanti in un settore con esposizione a polveri e movimentazione di carichi, seguono il regime INAIL, con tutele specifiche e copertura assicurativa obbligatoria. Il datore ha precisi obblighi di prevenzione ex art. 2087 c.c. e di denuncia dell'evento.

Superamento del comporto e licenziamento

Esaurito il periodo di comporto senza che il lavoratore sia rientrato, il datore puo recedere dal rapporto. Il licenziamento per superamento del comporto e tuttavia soggetto a regole precise: corretto computo dei giorni, rispetto del preavviso e, secondo gli orientamenti, oneri informativi verso il lavoratore. Un calcolo errato del comporto puo rendere illegittimo il recesso.

Domande frequenti

Cosa garantisce l'art. 2110 c.c. in caso di malattia?

La conservazione del posto per il periodo di comporto e il diritto alla retribuzione o a un'indennita nella misura prevista da legge, contratto o usi.

Cos'e il periodo di comporto?

E l'intervallo durante il quale il posto e conservato nonostante l'assenza per malattia. La durata, anche per sommatoria di piu episodi, e fissata dal CCNL vigente.

L'infortunio sul lavoro segue le stesse regole della malattia comune?

No: l'infortunio e la malattia professionale sono coperti dall'INAIL con un regime distinto, accanto agli obblighi di prevenzione e denuncia a carico del datore.

Devo essere reperibile durante la malattia?

Si, nelle fasce orarie previste per le visite mediche di controllo. L'assenza ingiustificata alla visita puo comportare la perdita di trattamenti economici.

Posso essere licenziato dopo una lunga malattia?

Solo dopo il superamento del periodo di comporto e nel rispetto delle regole sul licenziamento; un computo errato dei giorni puo rendere illegittimo il recesso.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.