Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Cemento, Calce e Gesso

Malattia e infortunio nel CCNL Cemento, Calce e Gesso

Comporto, trattamento economico e tutele per i lavoratori delle industrie del cemento, calce e gesso assenti per malattia o infortunio, con le novità del rinnovo 2025.

In sintesi

Il CCNL conserva il posto per 14 mesi di malattia (anche in più periodi) nell’arco di 30 mesi, 24 mesi per le terapie salvavita. L’azienda integra l’indennità INPS fino al 100% della retribuzione per i primi 8 mesi e al 50% per altri 4 (salvavita: 10 mesi al 100% e 6 al 50%). In caso di infortunio sul lavoro integra l’INAIL fino al 100% per un massimo di 18 mesi.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Federbeton · Feneal-UIL · Filca-CISL · Fillea-CGIL
Ultimo rinnovo
8 maggio 2025
Vigenza
1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027
Comporto
14 mesi nell’arco di 30 (24 per le terapie salvavita), art. 55
Base legale
Art. 2110 c.c.; D.Lgs. 38/2000 (INAIL)

Tabella riepilogativa del trattamento economico

Malattia e infortunio non sul lavoro – CCNL Cemento, Calce e Gesso (art. 55, testo 8 maggio 2025)
Voce Malattia ordinaria Terapie salvavita (oncologiche, emodialisi, intensive)
Conservazione del posto 14 mesi di calendario, anche in più periodi, nei 30 mesi precedenti 24 mesi di calendario nei 30 mesi precedenti
Trattamento al 100% Primi 8 mesi Primi 10 mesi
Trattamento al 50% Ulteriori 4 mesi Ulteriori 6 mesi
Dopo il comporto L’azienda può risolvere il rapporto pagando TFR e indennità sostitutiva del preavviso; per neoplasie, emodialisi e gravi malattie cardiocircolatorie il lavoratore può chiedere per iscritto un’aspettativa non retribuita fino a 24 mesi

Le percentuali si applicano a minimo tabellare, superminimo, ex contingenza, EDR, scatti, ex premio di produzione e maggiorazione media di turno per i turnisti continui; l’azienda paga la differenza tra queste misure e l’indennità INPS. Il trattamento al 100% ricomincia da capo dopo 6 mesi senza malattie, dal 30° giorno di ricovero e per le malattie iniziate 12 mesi dopo la fine del 100%, ma non può superare 8 mesi nell’anno solare. Fonte: art. 55 del CCNL 8 maggio 2025 (Feneal-Uil).

Il comporto: cos’è e come funziona

Il periodo di comporto è il periodo massimo durante il quale il lavoratore assente per malattia conserva il posto. È fissato dall’art. 2110 del Codice Civile come diritto inderogabile, e il CCNL ne determina la durata in senso migliorativo rispetto alla legge.

Nel CCNL Cemento il comporto è per sommatoria: il posto è conservato per 14 mesi di calendario, raggiunti anche con più assenze, nell’arco dei 30 mesi precedenti. Su richiesta l’azienda fornisce ogni anno (o in caso di malattia lunga) il conteggio del comporto già utilizzato.

Le assenze per terapie salvavita (oncologiche, emodialisi, terapie intensive) certificate da strutture pubbliche o convenzionate portano il comporto a 24 mesi nei 30 mesi precedenti. Anche il congedo per le donne vittime di violenza prolunga il comporto.

Obblighi di certificazione

Il lavoratore assente per malattia è tenuto a:

  • Inviare il certificato medico telematico al datore tramite il sistema INPS (il medico lo trasmette direttamente) entro il primo giorno di assenza o comunque nei termini di legge;
  • Rispettare le fasce orarie di reperibilità per le visite fiscali INPS (10:00-12:00 e 17:00-19:00, tutti i giorni inclusi i festivi);
  • Comunicare tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo di reperibilità.

L’irreperibilità ingiustificata alla visita fiscale comporta la decadenza dal diritto all’indennità per il periodo di comporto.

Infortunio sul lavoro e malattia professionale

L’infortunio sul lavoro e la malattia professionale sono gestiti dall’INAIL ai sensi del D.P.R. 1124/1965 e del D.Lgs. 38/2000. Le tutele di legge garantiscono:

  • Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta (ITA): 60% della retribuzione media giornaliera nei primi 90 giorni, poi 75% dal 91° giorno;
  • Rendita per inabilità permanente se residua menomazione;
  • Copertura delle spese sanitarie.

L’art. 56 del CCNL prevede che l’azienda paghi la retribuzione piena per il giorno dell’infortunio e il 100% per i 3 giorni successivi di carenza INAIL; poi integra l’indennità INAIL fino al 100% della retribuzione per un massimo di 18 mesi. Il posto è conservato fino alla guarigione clinica (infortunio) o per il periodo in cui si riceve l’indennità di inabilità temporanea (malattia professionale); queste assenze hanno una disciplina propria, distinta dal comporto per malattia comune dell’art. 55.

Rilevanza del Fondo Altea per la salute

Dal 1° gennaio 2026 i lavoratori iscritti al Fondo Altea (fondo sanitario integrativo di settore) possono beneficiare di rimborsi per prestazioni specialistiche, accertamenti diagnostici e ricoveri, riducendo i costi out-of-pocket durante la malattia. Il contributo aziendale al fondo è di 18 euro mensili per lavoratore iscritto (vedi articolo dedicato al welfare).

Casi pratici

Tizio – Malattia lunga e tutela del posto
Tizio, operaio AS2 con 10 anni di anzianità, si ammala gravemente nel febbraio 2026. Il CCNL gli conserva il posto per 14 mesi nell’arco di 30. Nei primi 8 mesi l’azienda integra l’indennità INPS fino al 100% della retribuzione, nei 4 mesi successivi fino al 50%. Se la malattia richiede terapie salvavita (ad esempio oncologiche), il comporto sale a 24 mesi, con 10 mesi al 100% e 6 al 50%. Tizio contatta anche il Fondo Altea per il rimborso delle spese specialistiche non coperte dal SSN.
Caio – Infortunio sul lavoro in cementeria
Caio si infortuna alla mano operando macchinari di confezionamento il 5 marzo 2026. L’INAIL riconosce l’inabilità temporanea: l’azienda paga il giorno dell’infortunio e i 3 giorni di carenza al 100%; dal 4° giorno l’INAIL eroga il 60% e l’azienda integra fino al 100%. Caio rientra dopo 60 giorni senza perdite di retribuzione (l’integrazione dura al massimo 18 mesi). Il periodo di inabilità non si somma al comporto per malattia comune.
Sempronia – Superamento del comporto
Sempronia ha sommato 14 mesi di assenza per malattia negli ultimi 30. Il datore, dopo avere accertato il superamento del comporto, le notifica la risoluzione del rapporto per giustificato motivo oggettivo, con riconoscimento del preavviso contrattuale (o indennità sostitutiva) e del TFR maturato. Sempronia si rivolge al sindacato per verificare che i calcoli siano corretti e che non vi siano elementi di sospensione del comporto non considerati.

Domande frequenti

Quanto dura il periodo di comporto nel CCNL Cemento, Calce e Gesso?
14 mesi di calendario, anche con più assenze, nell’arco dei 30 mesi precedenti (art. 55); 24 mesi per le terapie salvavita. Durante il comporto il lavoratore non può essere licenziato per la malattia.
Quanta retribuzione riceve il lavoratore malato?
L’azienda integra l’indennità INPS fino al 100% della retribuzione per i primi 8 mesi e fino al 50% per altri 4 mesi; per le terapie salvavita 10 mesi al 100% e 6 al 50%.
L’infortunio sul lavoro è trattato diversamente dalla malattia comune?
Sì. L’infortunio riconosciuto dall’INAIL dà diritto all’indennità INAIL; il CCNL integra questa indennità. Il comporto per infortunio non si cumula generalmente con quello per malattia comune.
La malattia sospende il comporto?
Il CCNL Cemento non sospende il comporto ma lo allunga: le assenze per terapie salvavita (oncologiche, emodialisi, intensive) portano la conservazione del posto a 24 mesi nei 30 precedenti. Al termine, per neoplasie, emodialisi e gravi malattie cardiocircolatorie si può chiedere un’aspettativa non retribuita fino a 24 mesi.
Cosa succede se supero il comporto?
Superato il comporto, il datore può risolvere il contratto con preavviso contrattuale. Il lavoratore percepisce TFR e indennità di preavviso. Non si tratta di licenziamento disciplinare ma di risoluzione per giustificato motivo oggettivo.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2025-2027, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, premi e fedeltà.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate all’accordo di rinnovo dell’8 maggio 2025. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Le tutele INAIL sono disciplinate dal D.Lgs. 38/2000 e dalle norme previdenziali vigenti.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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