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La guida
Malattia e infortunio nel CCNL Cemento, Calce e Gesso
Comporto, trattamento economico e tutele per i lavoratori delle industrie del cemento, calce e gesso assenti per malattia o infortunio, con le novità del rinnovo 2025.
Il CCNL conserva il posto per 14 mesi di malattia (anche in più periodi) nell’arco di 30 mesi, 24 mesi per le terapie salvavita. L’azienda integra l’indennità INPS fino al 100% della retribuzione per i primi 8 mesi e al 50% per altri 4 (salvavita: 10 mesi al 100% e 6 al 50%). In caso di infortunio sul lavoro integra l’INAIL fino al 100% per un massimo di 18 mesi.
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Tabella riepilogativa del trattamento economico
| Voce | Malattia ordinaria | Terapie salvavita (oncologiche, emodialisi, intensive) |
|---|---|---|
| Conservazione del posto | 14 mesi di calendario, anche in più periodi, nei 30 mesi precedenti | 24 mesi di calendario nei 30 mesi precedenti |
| Trattamento al 100% | Primi 8 mesi | Primi 10 mesi |
| Trattamento al 50% | Ulteriori 4 mesi | Ulteriori 6 mesi |
| Dopo il comporto | L’azienda può risolvere il rapporto pagando TFR e indennità sostitutiva del preavviso; per neoplasie, emodialisi e gravi malattie cardiocircolatorie il lavoratore può chiedere per iscritto un’aspettativa non retribuita fino a 24 mesi | |
Le percentuali si applicano a minimo tabellare, superminimo, ex contingenza, EDR, scatti, ex premio di produzione e maggiorazione media di turno per i turnisti continui; l’azienda paga la differenza tra queste misure e l’indennità INPS. Il trattamento al 100% ricomincia da capo dopo 6 mesi senza malattie, dal 30° giorno di ricovero e per le malattie iniziate 12 mesi dopo la fine del 100%, ma non può superare 8 mesi nell’anno solare. Fonte: art. 55 del CCNL 8 maggio 2025 (Feneal-Uil).
Il comporto: cos’è e come funziona
Il periodo di comporto è il periodo massimo durante il quale il lavoratore assente per malattia conserva il posto. È fissato dall’art. 2110 del Codice Civile come diritto inderogabile, e il CCNL ne determina la durata in senso migliorativo rispetto alla legge.
Nel CCNL Cemento il comporto è per sommatoria: il posto è conservato per 14 mesi di calendario, raggiunti anche con più assenze, nell’arco dei 30 mesi precedenti. Su richiesta l’azienda fornisce ogni anno (o in caso di malattia lunga) il conteggio del comporto già utilizzato.
Le assenze per terapie salvavita (oncologiche, emodialisi, terapie intensive) certificate da strutture pubbliche o convenzionate portano il comporto a 24 mesi nei 30 mesi precedenti. Anche il congedo per le donne vittime di violenza prolunga il comporto.
Obblighi di certificazione
Il lavoratore assente per malattia è tenuto a:
- Inviare il certificato medico telematico al datore tramite il sistema INPS (il medico lo trasmette direttamente) entro il primo giorno di assenza o comunque nei termini di legge;
- Rispettare le fasce orarie di reperibilità per le visite fiscali INPS (10:00-12:00 e 17:00-19:00, tutti i giorni inclusi i festivi);
- Comunicare tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo di reperibilità.
L’irreperibilità ingiustificata alla visita fiscale comporta la decadenza dal diritto all’indennità per il periodo di comporto.
Infortunio sul lavoro e malattia professionale
L’infortunio sul lavoro e la malattia professionale sono gestiti dall’INAIL ai sensi del D.P.R. 1124/1965 e del D.Lgs. 38/2000. Le tutele di legge garantiscono:
- Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta (ITA): 60% della retribuzione media giornaliera nei primi 90 giorni, poi 75% dal 91° giorno;
- Rendita per inabilità permanente se residua menomazione;
- Copertura delle spese sanitarie.
L’art. 56 del CCNL prevede che l’azienda paghi la retribuzione piena per il giorno dell’infortunio e il 100% per i 3 giorni successivi di carenza INAIL; poi integra l’indennità INAIL fino al 100% della retribuzione per un massimo di 18 mesi. Il posto è conservato fino alla guarigione clinica (infortunio) o per il periodo in cui si riceve l’indennità di inabilità temporanea (malattia professionale); queste assenze hanno una disciplina propria, distinta dal comporto per malattia comune dell’art. 55.
Rilevanza del Fondo Altea per la salute
Dal 1° gennaio 2026 i lavoratori iscritti al Fondo Altea (fondo sanitario integrativo di settore) possono beneficiare di rimborsi per prestazioni specialistiche, accertamenti diagnostici e ricoveri, riducendo i costi out-of-pocket durante la malattia. Il contributo aziendale al fondo è di 18 euro mensili per lavoratore iscritto (vedi articolo dedicato al welfare).
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Quanto dura il periodo di comporto nel CCNL Cemento, Calce e Gesso?
Quanta retribuzione riceve il lavoratore malato?
L’infortunio sul lavoro è trattato diversamente dalla malattia comune?
La malattia sospende il comporto?
Cosa succede se supero il comporto?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2025-2027, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, premi e fedeltà.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate all’accordo di rinnovo dell’8 maggio 2025. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Le tutele INAIL sono disciplinate dal D.Lgs. 38/2000 e dalle norme previdenziali vigenti.