← Torna a CCNL — Contratti Collettivi
Ultimo aggiornamento: 3 Marzo 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il rinnovo del 2025 ha esteso il comporto da 12 a 18 mesi e prevede il 100% della retribuzione per i primi 10 mesi di malattia, poi il 50% per altri 6 mesi. Per l'infortunio sul lavoro le tutele INAIL si integrano con l'intervento contrattuale per garantire la continuità del reddito.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Cemento, Calce e Gesso

Malattia e infortunio nel CCNL Cemento, Calce e Gesso

Comporto, trattamento economico e tutele per i lavoratori delle industrie del cemento, calce e gesso assenti per malattia o infortunio, con le novità del rinnovo 2025.

In sintesi

Il rinnovo del 2025 ha esteso il comporto da 12 a 18 mesi e prevede il 100% della retribuzione per i primi 10 mesi di malattia, poi il 50% per altri 6 mesi. Per l’infortunio sul lavoro le tutele INAIL si integrano con l’intervento contrattuale per garantire la continuità del reddito.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Federbeton · Feneal-UIL · Filca-CISL · Fillea-CGIL
Ultimo rinnovo
8 maggio 2025
Vigenza
1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027
Comporto (nuovo)
18 mesi (era 12 mesi)
Base legale
Art. 2110 c.c.; D.Lgs. 38/2000 (INAIL)

Tabella riepilogativa del trattamento economico

Trattamento economico per malattia – CCNL Cemento, Calce e Gesso (rinnovo 2025)
Periodo % retribuzione globale Fonte
Mesi 1-10 di malattia 100% Integrazione INPS + datore
Mesi 11-16 di malattia 50% Integrazione INPS + datore (ridotta)
Dal 17° mese (fine comporto) Rapporto risolvibile dal datore

I valori si riferiscono alla retribuzione globale di fatto (paga tabellare + indennità continuative). L’INPS eroga la propria indennità di malattia (in genere al 50-66,66% della retribuzione tabellare); il datore di lavoro integra la differenza sino a raggiungere le percentuali contrattuali. Verificare le clausole specifiche del testo contrattuale per le singole categorie.

Il comporto: cos’è e come funziona

Il periodo di comporto è il periodo massimo durante il quale il lavoratore assente per malattia conserva il posto. È fissato dall’art. 2110 del Codice Civile come diritto inderogabile, e il CCNL ne determina la durata in senso migliorativo rispetto alla legge.

Il rinnovo dell’8 maggio 2025 ha portato il comporto da 12 a 18 mesi, migliorando significativamente la tutela dei lavoratori del settore. Questo significa che il datore non può licenziare per superamento del comporto prima che siano trascorsi 18 mesi di assenza (anche non continuativi, nell’arco di un certo periodo: verificare nel testo contrattuale se il comporto è secco o per somma).

Il computo del comporto può escludere le assenze causate da malattie oncologiche, dialisi o altre patologie gravi particolarmente invalidanti, secondo quanto eventualmente previsto dal contratto o dalla contrattazione aziendale.

Obblighi di certificazione

Il lavoratore assente per malattia è tenuto a:

  • Inviare il certificato medico telematico al datore tramite il sistema INPS (il medico lo trasmette direttamente) entro il primo giorno di assenza o comunque nei termini di legge;
  • Rispettare le fasce orarie di reperibilità per le visite fiscali INPS (10:00-12:00 e 17:00-19:00, tutti i giorni inclusi i festivi);
  • Comunicare tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo di reperibilità.

L’irreperibilità ingiustificata alla visita fiscale comporta la decadenza dal diritto all’indennità per il periodo di comporto.

Infortunio sul lavoro e malattia professionale

L’infortunio sul lavoro e la malattia professionale sono gestiti dall’INAIL ai sensi del D.Lgs. 38/2000. Le tutele di legge garantiscono:

  • Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta (ITA): 60% della retribuzione media giornaliera nei primi 90 giorni, poi 75% dal 91° giorno;
  • Rendita per inabilità permanente se residua menomazione;
  • Copertura delle spese sanitarie.

Il CCNL integra l’indennità INAIL per garantire al lavoratore una copertura economica superiore alla sola prestazione pubblica. Il comporto per infortunio sul lavoro non si cumula generalmente con quello per malattia comune nel conteggio dei 18 mesi; tuttavia le specifiche clausole vanno verificate nel testo contrattuale.

Rilevanza del Fondo Altea per la salute

Dal 1° gennaio 2026 i lavoratori iscritti al Fondo Altea (fondo sanitario integrativo di settore) possono beneficiare di rimborsi per prestazioni specialistiche, accertamenti diagnostici e ricoveri, riducendo i costi out-of-pocket durante la malattia. Il contributo aziendale al fondo è di 18 euro mensili per lavoratore iscritto (vedi articolo dedicato al welfare).

Casi pratici

Tizio – Malattia lunga e tutela del posto
Tizio, operaio AS2 con 10 anni di anzianità, si ammala gravemente nel febbraio 2026. Grazie al rinnovo 2025 il suo comporto è di 18 mesi (anziché 12). Nei primi 10 mesi riceve il 100% della retribuzione globale. Dal 12° al 16° mese riceve il 50%. Il datore non può licenziarlo per malattia prima di agosto 2027. Tizio contatta anche il Fondo Altea per il rimborso delle spese specialistiche non coperte dal SSN.
Caio – Infortunio sul lavoro in cementeria
Caio si infortuna alla mano operando macchinari di confezionamento il 5 marzo 2026. L’INAIL riconosce l’inabilità temporanea: nei primi 3 giorni (carenza INAIL) è a carico del datore; dal 4° giorno l’INAIL eroga il 60% e il datore integra. Caio rientra dopo 60 giorni con piena retribuzione garantita contrattualmente. Il periodo di inabilità non si somma al comporto per malattia comune.
Sempronia – Superamento del comporto
Sempronia è assente per malattia da 18 mesi. Il datore, dopo avere accertato il superamento del comporto, le notifica la risoluzione del rapporto per giustificato motivo oggettivo, con riconoscimento del preavviso contrattuale (o indennità sostitutiva) e del TFR maturato. Sempronia si rivolge al sindacato per verificare che i calcoli siano corretti e che non vi siano elementi di sospensione del comporto non considerati.

Domande frequenti

Quanto dura il periodo di comporto nel CCNL Cemento, Calce e Gesso?
Il rinnovo dell’8 maggio 2025 ha esteso il comporto a 18 mesi (era 12 mesi). Durante questo periodo il lavoratore non può essere licenziato per malattia.
Quanta retribuzione riceve il lavoratore malato?
Il CCNL prevede il 100% della retribuzione globale per i primi 10 mesi di malattia, poi il 50% per i successivi 6 mesi. L’indennità INPS si integra con il contributo del datore.
L’infortunio sul lavoro è trattato diversamente dalla malattia comune?
Sì. L’infortunio riconosciuto dall’INAIL dà diritto all’indennità INAIL; il CCNL integra questa indennità. Il comporto per infortunio non si cumula generalmente con quello per malattia comune.
La malattia sospende il comporto?
Per patologie gravi (oncologiche, dialisi) la legge e alcuni contratti prevedono la sospensione. Verificare le clausole specifiche del CCNL o rivolgersi al sindacato per i casi particolari.
Cosa succede se supero il comporto?
Superato il comporto, il datore può risolvere il contratto con preavviso contrattuale. Il lavoratore percepisce TFR e indennità di preavviso. Non si tratta di licenziamento disciplinare ma di risoluzione per giustificato motivo oggettivo.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate all’accordo di rinnovo dell’8 maggio 2025. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Le tutele INAIL sono disciplinate dal D.Lgs. 38/2000 e dalle norme previdenziali vigenti.

Domande frequenti

Quanto dura il periodo di comporto nel CCNL Cemento, Calce e Gesso?

Il rinnovo dell'8 maggio 2025 ha esteso il comporto da 12 a 18 mesi. Durante questo periodo il lavoratore non può essere licenziato per malattia. Superato il comporto, il datore può risolvere il rapporto con il preavviso contrattuale.

Quanta retribuzione riceve il lavoratore malato?

Il CCNL prevede il 100% della retribuzione globale per i primi 10 mesi di malattia, poi il 50% per i successivi 6 mesi. L'indennità INPS/INAIL si integra con il contributo a carico del datore per raggiungere questi livelli.

L'infortunio sul lavoro è trattato diversamente dalla malattia comune?

Sì. L'infortunio sul lavoro (riconosciuto dall'INAIL) garantisce l'indennità INAIL per l'intera durata dell'inabilità temporanea. Il CCNL può integrare l'indennità INAIL per raggiungere il trattamento pieno; il comporto per infortunio sul lavoro non si cumula generalmente con quello per malattia comune.

La malattia sospende il comporto?

Sì, se l'assenza è causata da patologie gravi e particolarmente invalidanti (oncologiche, dialisi, ecc.), la legge e alcuni contratti prevedono la sospensione del comporto. Il CCNL Cemento, Calce e Gesso può prevedere clausole specifiche; per casi particolari è consigliabile consultare il sindacato.

Cosa succede se supero il comporto?

Superato il periodo di comporto, il datore può risolvere il contratto con preavviso (o indennità sostitutiva). Il lavoratore percepisce il TFR e le eventuali indennità contrattuali. Non si tratta di licenziamento disciplinare, ma di risoluzione per giustificato motivo oggettivo.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.