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La guida

CCNL Cemento, Calce e Gesso

Reperibilità, trasferta e indennità nel CCNL Cemento, Calce e Gesso

Dove il servizio non può fermarsi — impianti, assistenza, soccorso, presidio continuo — la reperibilità è un istituto centrale: compensa la disponibilità a intervenire fuori orario, mentre l’eventuale chiamata genera lavoro effettivo da retribuire a parte. A questo si affiancano trasferta e rimborsi spese.

In sintesi

La reperibilità compensa con un’indennità il vincolo di restare disponibili a intervenire fuori orario; l’intervento effettivo è lavoro a tutti gli effetti, da retribuire a parte e nel rispetto del riposo minimo di legge. A questo si aggiungono trasferta e rimborsi spese, con le soglie di esenzione dell’art. 51 TUIR.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Federbeton · Feneal-UIL · Filca-CISL · Fillea-CGIL
Istituti trattati
Reperibilità e interventi · Trasferta e rimborsi · Indennità di turno
Riferimenti
Art. 51, commi 5 e 6, TUIR (regime fiscale) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per importi e maggiorazioni
Fonte
Testo del CCNL 8 maggio 2025 (artt. 34, 71, 75)

Le voci in sintesi

Le indennità legate alla mobilità e alla disponibilità hanno natura e trattamento fiscale diversi. La tabella riepiloga le principali, distinguendo la voce dal suo regime contributivo e fiscale.

Indennità legate a trasferta e disponibilità — quadro generale
Voce Quando spetta Regime fiscale (regola di legge)
Indennità di trasferta (fuori Comune) Prestazione temporanea fuori dal territorio comunale della sede Esente fino a 46,48 €/giorno in Italia e 77,47 €/giorno all’estero (art. 51 c. 5 TUIR)
Rimborso analitico (a piè di lista) Spese di vitto, alloggio e viaggio documentate Non imponibile se documentato; le soglie forfettarie si riducono se cumulato
Indennità per trasferta nel Comune Spostamenti entro il territorio comunale della sede Imponibile per intero, salvo rimborsi di trasporto documentati
Indennità di reperibilità Obbligo di restare disponibile a intervenire fuori orario Imponibile (retribuzione a tutti gli effetti)
Indennità di turno Articolazione del lavoro su turni avvicendati Imponibile; misura fissata dal CCNL
Indennità di trasfertismo Lavoratori abitualmente in trasferta (importo fisso e continuativo) Imponibile al 50% (art. 51 c. 6 TUIR)
Nel CCNL Cemento la trasferta è regolata dall’art. 75 (rimborso a piè di lista di vitto e alloggio, viaggio al costo effettivo e un’indennità del 22% o del 10% della retribuzione giornaliera); le maggiorazioni di turno dall’art. 34 (42% sulle ore di notte, 6,5% sulle ore di giorno dal 1° luglio 2026); la reperibilità non ha un importo nazionale ed è regolata dagli accordi aziendali. Le soglie di esenzione fiscale, invece, sono fissate dalla legge e valgono per tutti i settori.

Reperibilità: disponibilità, chiamata e riposo

Dove il servizio è continuo, la reperibilità è l’istituto attorno a cui ruota l’organizzazione fuori orario. È bene distinguere con precisione le sue tre fasi, perché ciascuna ha un trattamento proprio.

La disponibilità

È il solo vincolo di restare raggiungibili e pronti a intervenire. Non è lavoro effettivo: viene compensata da un’indennità di reperibilità, il cui importo nel settore è fissato dagli accordi aziendali: il CCNL nazionale non ne stabilisce la misura e richiama i servizi di reperibilità «regolamentati aziendalmente» (art. 71).

L’intervento

Se la chiamata arriva, le ore effettivamente lavorate sono retribuite a parte come lavoro prestato, con le maggiorazioni che ricorrono (notturne, festive). L’indennità di disponibilità non assorbe il compenso per l’intervento.

Il riposo

L’intervento incide sul riposo giornaliero: l’art. 7 del D.Lgs. 66/2003 garantisce 11 ore consecutive ogni 24. Quando la chiamata notturna comprime questo riposo, va riconosciuto un riposo compensativo. Anche il riposo settimanale e i limiti di durata massima vanno rispettati nella programmazione dei turni di reperibilità.

La trasferta nel CCNL Cemento, Calce e Gesso (art. 75)

Al lavoratore comandato occasionalmente e temporaneamente fuori sede l’azienda rimborsa:

  • vitto e alloggio a piè di lista, entro i limiti della normalità;
  • viaggio al costo effettivo;
  • un’indennità per ogni giorno fuori sede pari al 22% della retribuzione giornaliera se la trasferta richiede il pernottamento, al 10% se, senza pernottamento, la permanenza fuori sede supera l’orario normale. La retribuzione giornaliera è pari a 8/175 di minimo tabellare, superminimo, ex contingenza, EDR, scatti ed ex premio di produzione.

L’azienda può sostituire rimborsi e indennità con una diaria forfettaria adeguata al costo della vita del luogo, e per trasferte lunghe le parti possono concordare un forfait per tutto il periodo. Spettano un anticipo adeguato e un preavviso di 48 ore (salvo casi eccezionali e trasferte con rientro in giornata); il trattamento vale anche nei festivi trascorsi fuori sede.

I tre sistemi di rimborso: forfettario, analitico, misto

La normativa fiscale (art. 51, comma 5, TUIR) prevede tre modalità di trattamento della trasferta fuori dal Comune, che il CCNL e la prassi aziendale possono combinare.

1. Rimborso forfettario

Al lavoratore è riconosciuta un’indennità giornaliera fissa. È esente da imposte e contributi fino a 46,48 € al giorno per le trasferte in Italia e 77,47 € al giorno per quelle all’estero; la parte eccedente concorre al reddito.

2. Rimborso analitico (a piè di lista)

Vengono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate (vitto, alloggio, viaggio). Tali rimborsi, se giustificati, non sono imponibili. È possibile riconoscere in piè una piccola indennità non documentata, esente entro un limite ridotto.

3. Rimborso misto

Si combinano indennità forfettaria e rimborso analitico. In questo caso le soglie di esenzione forfettaria si riducono: di un terzo se è rimborsato analiticamente il vitto oppure l’alloggio, di due terzi se sono rimborsati entrambi.

Trasfertisti: il regime dell’art. 51, comma 6 TUIR

È trasfertista chi, per la natura della mansione, lavora abitualmente fuori dalla sede e percepisce un’indennità fissa e continuativa, non legata alla singola missione. Per questi lavoratori non vale la soglia piena di esenzione della trasferta occasionale: le indennità e maggiorazioni concorrono al reddito imponibile nella misura del 50%. La distinzione tra trasferta occasionale e trasfertismo va valutata sulla base delle concrete modalità di svolgimento del rapporto ed è fonte frequente di contenzioso.

Casi pratici

Tizio — reperibilità nel weekend con chiamata notturna
Tizio è in reperibilità da sabato a domenica e percepisce la relativa indennità. Alle 2 di notte viene chiamato e lavora due ore. Quelle ore non sono coperte dalla sola indennità: vanno retribuite come lavoro effettivo, con la maggiorazione notturna del CCNL. Se l’intervento gli ha tolto parte del riposo, ha diritto a un riposo compensativo a tutela delle 11 ore di legge.
Caia — settimana di reperibilità senza interventi
Caia è reperibile per un’intera settimana ma non viene mai chiamata. Le spetta comunque l’indennità di reperibilità per ciascun giorno di disponibilità, feriali e festivi, negli importi fissati dall’accordo aziendale: l’indennità remunera il vincolo, non l’effettivo intervento.

Approfondisci con la guida pratica

Reperibilita: indennita e obblighi →

Domande frequenti

L’indennità di trasferta è sempre esente da tasse?
No. È esente solo entro le soglie di legge (46,48 €/giorno in Italia, 77,47 €/giorno all’estero) e solo per le trasferte fuori dal Comune della sede. La parte eccedente, e l’indennità per spostamenti dentro il Comune, sono imponibili.
Le voci di trasferta e reperibilità entrano nel calcolo del TFR?
Le voci a carattere retributivo e continuativo rientrano nella base di calcolo del TFR e delle mensilità aggiuntive nei limiti previsti dal CCNL. Per le voci occasionali occorre verificare la clausola contrattuale specifica.
Dove trovo gli importi esatti previsti dal mio contratto?
Nel CCNL Cemento la trasferta dà il 22% della retribuzione giornaliera con pernottamento e il 10% senza (art. 75), oltre ai rimborsi; il turno dà il 42% sulle ore di notte e il 6,5% sulle ore di giorno dal 1° luglio 2026 (art. 34); l’indennità di reperibilità è fissata dall’accordo aziendale. Le soglie di esenzione fiscale qui citate sono invece di legge e valgono per tutti i settori.
Se durante la reperibilità non vengo chiamato, mi spetta comunque qualcosa?
Sì: l’indennità di reperibilità remunera il vincolo di disponibilità, non l’intervento. Spetta per ogni giorno di reperibilità anche in assenza di chiamate, negli importi previsti dall’accordo aziendale.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2025-2027, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, premi e fedeltà.

Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge. Percentuali di trasferta e di turno dagli artt. 34 e 75 del CCNL 8 maggio 2025; gli importi della reperibilità dipendono dagli accordi aziendali.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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