Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Cemento, Calce e Gesso

Tredicesima, premi e fedeltà nel CCNL Cemento, Calce e Gesso

Mensilità aggiuntive, elemento di garanzia retributiva e premi di anzianità nel contratto collettivo del settore: quando maturano, come si calcolano e chi ne ha diritto.

In sintesi

Il CCNL prevede la tredicesima mensilità (erogata a dicembre), nessuna quattordicesima generale, un premio di fedeltà di una mensilità al 15° anno (esteso al 23° anno dal 2027) e l’elemento di garanzia retributiva di 300 euro annui per le aziende prive di contrattazione aziendale.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Federbeton · Feneal-UIL · Filca-CISL · Fillea-CGIL
Ultimo rinnovo
8 maggio 2025
Vigenza
1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027
Tredicesima
1 mensilità a dicembre
EGR (2026)
300 euro annui lordi (elevato da 170)

Tabella riepilogativa delle mensilità aggiuntive

Mensilità aggiuntive e premi – CCNL Cemento, Calce e Gesso
Istituto Importo Scadenza erogazione Condizioni
Tredicesima mensilità 1 mensilità piena Dicembre (entro 24/12) Tutti i lavoratori
Premio di fedeltà (1°) 1 mensilità aggiuntiva Al compimento del 15° anno Anzianità aziendale 15 anni
Premio di fedeltà (2°) 1 mensilità aggiuntiva Al compimento del 23° anno (dal 1/1/2027) Anzianità aziendale 23 anni
EGR (Elemento di garanzia retributiva) 300 euro lordi annui Giugno (dal 2026) Aziende senza contrattazione di 2° livello

Il CCNL Cemento, Calce e Gesso non prevede una quattordicesima mensilità generalizzata. Eventuali quattordicesime presenti in alcune aziende derivano da accordi di secondo livello o da usi aziendali consolidati, non dal CCNL nazionale.

La tredicesima mensilità

La tredicesima mensilità è un istituto presente in quasi tutti i CCNL italiani. Nel CCNL Cemento, Calce e Gesso è pari a una mensilità piena di retribuzione globale di fatto, erogata con il cedolino di dicembre. Concorrono al calcolo tutte le voci retributive continuative: paga tabellare, scatti di anzianità, indennità di turno continuativa, eventuali superminimi fissi.

Per il lavoratore assunto o cessato nel corso dell’anno, la tredicesima viene proporzionata ai mesi di servizio (si conteggiano frazioni di mese superiori a 15 giorni come mese intero). Allo stesso modo, i periodi di sospensione totale del rapporto (es. cassa integrazione a zero ore) possono incidere sulla maturazione.

L’assenza di una quattordicesima nazionale

A differenza di altri contratti (commercio, turismo, artigianato), il CCNL Cemento, Calce e Gesso non prevede la quattordicesima mensilità per tutti i lavoratori. Ciò riflette la tradizione contrattuale del settore industriale pesante, dove la componente variabile della retribuzione è affidata a premi di risultato aziendali e all’elemento di garanzia retributiva.

Il premio di fedeltà

Il CCNL valorizza la fidelizzazione con un sistema di premi di anzianità:

  • Al compimento del 15° anno di anzianità presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore riceve una mensilità aggiuntiva di retribuzione globale;
  • Dal 1° gennaio 2027, grazie a quanto concordato nel rinnovo del maggio 2025, anche al raggiungimento del 23° anno viene corrisposta un’ulteriore mensilità aggiuntiva. Questa misura è stata estesa a tutti i lavoratori, non solo alle categorie già previste in passato.

Questi premi non concorrono al calcolo del TFR come da previsione contrattuale; si verifichi nel testo ufficiale.

L’elemento di garanzia retributiva (EGR)

L’EGR è uno strumento di equità introdotto dal Patto per la Fabbrica del 9 marzo 2018 tra Confindustria e le confederazioni sindacali. Il CCNL Cemento, Calce e Gesso lo prevede per i lavoratori di aziende che non hanno sottoscritto un accordo aziendale di secondo livello (piano di partecipazione agli utili, premi di risultato, ecc.).

Il rinnovo dell’8 maggio 2025 ha elevato l’EGR da 170 a 300 euro lordi annui, erogati con la busta paga di giugno a partire dal 2026. L’EGR non sostituisce il premio di risultato ma ne costituisce il sostituto minimo garantito per i dipendenti privi di contrattazione aziendale.

Casi pratici

Tizio – Calcolo della tredicesima con anzianità
Tizio è un conduttore impianti AS2 con retribuzione globale mensile di 1.870 euro (minimo tabellare + scatti + indennità turno). A dicembre 2026 riceve la tredicesima di 1.870 euro lordi, proporzionata ai 12 mesi di servizio. Il suo cedolino di dicembre sarà quindi di circa 3.740 euro lordi complessivi.
Caio – Premio di fedeltà al 15° anno
Caio compie 15 anni di anzianità aziendale il 10 settembre 2026. Al suo livello AC2 la retribuzione globale mensile è di 2.100 euro. Riceve il premio di fedeltà di una mensilità (2.100 euro lordi) nella busta paga di settembre, separato dalla normale retribuzione e sottoposto a tassazione ordinaria.
Sempronia – EGR in azienda senza accordo aziendale
Sempronia lavora in un piccolo impianto di produzione di malte che non ha mai attivato un accordo aziendale sul premio di risultato. A giugno 2026 riceve l’EGR di 300 euro lordi (circa 210-220 euro netti, in base alla sua aliquota). Per ricevere l’EGR non deve fare richiesta: l’azienda è obbligata a erogarla automaticamente.

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Domande frequenti

Il CCNL Cemento, Calce e Gesso prevede la quattordicesima?
No. Il CCNL non prevede una quattordicesima mensilità generalizzata. Solo la tredicesima è obbligatoria per tutti. Alcune aziende possono riconoscerla per contrattazione aziendale.
Quando viene erogata la tredicesima?
Con la retribuzione del mese di dicembre, entro il 24 dicembre. L’importo è pari a una mensilità piena, proporzionata ai mesi di servizio nell’anno.
Cos’è il premio di fedeltà?
Una mensilità aggiuntiva al raggiungimento di 15 anni di anzianità aziendale. Dal 1° gennaio 2027, un’ulteriore mensilità al raggiungimento del 23° anno, estesa a tutti i lavoratori.
Cos’è l’elemento di garanzia retributiva e a chi spetta?
300 euro lordi annui erogati a giugno per i lavoratori di aziende senza accordo di secondo livello. Importo elevato da 170 a 300 euro dal rinnovo 2025.
Il premio di risultato è previsto dal CCNL?
Il CCNL non fissa un premio aziendale uniforme: rimanda alla contrattazione aziendale. Nelle aziende prive di accordo si applica l’EGR da 300 euro.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2025-2027, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e malattia e infortunio.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate all’accordo di rinnovo dell’8 maggio 2025. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • La tredicesima è una mensilità aggiuntiva corrisposta di norma a dicembre, prevista dal CCNL e ormai consolidata come retribuzione differita.
  • Nel comparto cemento, calce e gesso si affiancano premi di risultato e, talora, premi di fedeltà legati all'anzianità.
  • La tredicesima matura per dodicesimi e va riproporzionata in caso di part-time, assunzione o cessazione in corso d'anno.
  • Il premio di risultato è una voce variabile legata a obiettivi di produttività e qualità definiti dalla contrattazione di secondo livello.
  • Maturazione e calcolo si ancorano alla corrispettività della prestazione (art. 2099 c.c.) e incidono su TFR e istituti differiti.
Indice dei contenuti

Nel settore del cemento, della calce e del gesso - produzione pesante, a ciclo continuo e fortemente standardizzata - la struttura retributiva non si esaurisce nella paga base e nelle mensilità ordinarie. Accanto alla tredicesima, mensilità aggiuntiva ormai parte stabile del trattamento, il CCNL e la contrattazione aziendale prevedono premi di risultato e, in alcune realtà, riconoscimenti legati alla fedeltà e all'anzianità di servizio.

La tredicesima come retribuzione differita

La tredicesima è una mensilità aggiuntiva di fonte contrattuale, corrisposta di regola in prossimità delle festività natalizie. Si è consolidata come retribuzione differita: matura mese per mese, in ragione di dodicesimi, ed è dovuta in proporzione al servizio prestato. Il suo importo è agganciato alla retribuzione mensile lorda secondo le voci indicate dal contratto.

Maturazione per dodicesimi e riproporzionamento

Chi è assunto o cessa in corso d'anno ha diritto alla tredicesima per i soli dodicesimi maturati; analogamente il part-time la percepisce riproporzionata all'orario svolto. Le assenze tutelate (malattia, maternità, infortunio) incidono sulla maturazione nei limiti previsti dalla legge e dal CCNL, da verificare caso per caso.

Il premio di risultato

Il premio di risultato è una componente variabile, tipicamente definita dalla contrattazione di secondo livello, legata al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità o efficienza misurabili. Non è un importo fisso garantito: dipende dagli indicatori concordati e può beneficiare, alle condizioni di legge, della tassazione agevolata sui premi di produttività.

Premio di fedeltà e anzianità

Alcune previsioni contrattuali riconoscono premi una tantum legati al raggiungimento di determinate soglie di anzianità, come riconoscimento della continuità del rapporto. Si tratta di istituti la cui esistenza, misura e periodicità vanno verificate sul CCNL e sugli accordi aziendali vigenti, senza assumere importi non confermati.

Effetti su TFR e istituti collegati

La tredicesima rientra nella retribuzione utile ai fini del TFR, accantonato secondo l'art. 2120 c.c. (quota annua pari alla retribuzione utile divisa per 13,5, rivalutata dell'1,5% più il 75% dell'indice ISTAT). I premi variabili incidono sul TFR nei limiti in cui siano corrisposti in dipendenza del rapporto e non a titolo occasionale, secondo i criteri di computo del contratto.

Trasparenza in busta paga

Tutte queste voci devono risultare in modo distinto nel prospetto paga, così da consentire al lavoratore la verifica della corretta maturazione. La chiarezza nella rappresentazione delle mensilità aggiuntive e dei premi è anche presidio contro contestazioni: il riferimento resta sempre alle tabelle e agli accordi vigenti.

Domande frequenti

Come matura la tredicesima nel cemento?

Per dodicesimi, mese per mese, in proporzione al servizio prestato; va riproporzionata per part-time e per rapporti iniziati o cessati in corso d'anno.

Il premio di risultato è garantito?

No: è una voce variabile legata a obiettivi di produttività e qualità definiti dalla contrattazione di secondo livello, non un importo fisso.

Esiste un premio di fedeltà?

Alcuni accordi prevedono riconoscimenti legati all'anzianità: esistenza e misura vanno verificate sul CCNL e sugli accordi aziendali vigenti.

La tredicesima conta per il TFR?

Sì: rientra nella retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR secondo l'art. 2120 c.c.

Le assenze riducono la tredicesima?

Le assenze tutelate incidono sulla maturazione nei limiti previsti da legge e contratto; vanno valutate caso per caso.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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