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Orario di lavoro e straordinari nel CCNL Spedizionieri e Corrieri
39 ore settimanali, banca ore, maggiorazioni per turni e festivi, e i limiti speciali del Regolamento CE 561/2006 per i conducenti: la disciplina completa dell’orario nel settore spedizioni e corrieri.
Il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione prevede 39 ore settimanali per personale non viaggiante e viaggiante. Le maggiorazioni per straordinario vanno dal 30% (feriale diurno) al 75% (festivo notturno). I conducenti di veicoli sopra 3,5 t sono soggetti anche ai limiti di guida del Reg. CE 561/2006.
Tabella riepilogativa
| Tipologia prestazione | Maggiorazione | Applicazione |
|---|---|---|
| Straordinario feriale diurno | +30% | Personale non viaggiante e viaggiante |
| Straordinario feriale notturno | +50% | Personale non viaggiante |
| Sesta giornata lavorativa | +50% | Personale non viaggiante |
| Straordinario sabato/domenica | +30% | Personale viaggiante |
| Straordinario festivo diurno | +65% | Tutti |
| Straordinario festivo notturno | +75% | Tutti |
Le maggiorazioni si calcolano sulla retribuzione oraria ordinaria (minimo tabellare + EPA + scatti di anzianità divisi per le ore mensili contrattuali). Non si cumulano tra loro: si applica la maggiorazione più favorevole al lavoratore.
L’orario ordinario: 39 ore per tutti
Il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione fissa l’orario di lavoro ordinario in 39 ore settimanali sia per il personale non viaggiante (impiegati, operatori spedizioni, addetti magazzino di transito) sia per il personale viaggiante (autisti, corrieri).
Per il personale non viaggiante le 39 ore si distribuiscono su 5 o 6 giorni lavorativi, con la domenica come giorno di riposo ordinario. L’orario effettivo si calcola su un periodo di quattro mesi, al netto dei giorni non lavorati ma retribuiti (festività, ferie, permessi). Questo meccanismo consente una certa flessibilità nella distribuzione settimanale.
Per il personale viaggiante l’orario di 39 ore comprende il tempo di guida, il carico e scarico della merce, la manutenzione ordinaria del veicolo e le operazioni accessorie al trasporto. La media settimanale, compreso lo straordinario, non può superare le 48 ore su un periodo di quattro mesi.
Lo straordinario: limiti e compensazione
Il CCNL prevede un doppio sistema di gestione dello straordinario:
- Banca ore: le ore di straordinario (fino a 165 ore annue per lavoratore) possono essere accantonate e recuperate come riposi compensativi entro l’anno. Le ore non recuperate entro il 31 dicembre vengono liquidate con la maggiorazione prevista;
- Liquidazione immediata: in alternativa, le ore straordinarie vengono retribuite nel cedolino del mese in cui sono state prestate, con le maggiorazioni indicate in tabella.
Il limite massimo assoluto di straordinario è di 250 ore annue. Lo straordinario non può essere imposto unilateralmente dal datore di lavoro se supera i limiti contrattuali: richiede il consenso del lavoratore.
I limiti speciali per i conducenti: Reg. CE 561/2006
Per i conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci con massa massima autorizzata superiore a 3,5 t (autisti di corrieri, spedizionieri con autocarri pesanti, autisti di autotreni) si applicano obbligatoriamente i limiti del Regolamento CE 561/2006 e del d.lgs. 234/2007. Questi limiti si affiancano — e talvolta si sovrappongono — alle regole contrattuali, prevalendo quando sono più restrittivi:
- Guida giornaliera: massimo 9 ore (estendibili a 10 non più di 2 volte a settimana);
- Guida settimanale: massimo 56 ore; in due settimane consecutive non oltre 90 ore;
- Pausa obbligatoria: 45 minuti dopo 4,5 ore di guida continuativa (frazionabile in 15 + 30 minuti);
- Riposo giornaliero: almeno 11 ore consecutive (riducibile a 9 ore non più di 3 volte tra due riposi settimanali, con compensazione);
- Riposo settimanale: almeno 45 ore consecutive (riducibile a 24 ore ogni due settimane, con compensazione).
I corrieri con furgoni fino a 3,5 t (patente B) non sono soggetti al Reg. CE 561/2006 né all’obbligo di tachigrafo, ma rientrano nella disciplina del d.lgs. 234/2007 sull’orario nelle attività di trasporto, con massimo 60 ore di lavoro settimanale e 10 ore di lavoro notturno.
Il lavoro notturno e nei giorni festivi
Il settore spedizioni e corrieri opera frequentemente in turni notturni e nei giorni festivi (hub di smistamento h24, consegne urgenti). Il CCNL disciplina queste situazioni con:
- Maggiorazioni retributive specifiche (vedi tabella sopra);
- Diritto al riposo compensativo per il lavoratore che lavora nella giornata festiva;
- Comunicazione preventiva ai sindacati in caso di attivazione sistematica del lavoro notturno o festivo (art. 73 CCNL).
Casi pratici
Domande frequenti
Quante ore settimanali prevede il CCNL per i corrieri?
Qual è la maggiorazione per lo straordinario feriale?
I corrieri con camion sono soggetti al tachigrafo?
Quante ore di straordinario si possono fare all’anno?
Cos’è la banca ore nel CCNL Logistica?
Le informazioni hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione del 6 dicembre 2024. I limiti del Reg. CE 561/2006 sono norme di legge UE direttamente applicabili e prevalenti sulle disposizioni contrattuali meno restrittive. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Quante ore settimanali prevede il CCNL per i corrieri?
Sia per il personale viaggiante (corrieri, autisti) che per il personale non viaggiante (impiegati, operatori spedizioni) l'orario ordinario è di 39 ore settimanali. Per il personale viaggiante la media settimanale, includendo lo straordinario, non può superare le 48 ore su un periodo di riferimento di quattro mesi.
Qual è la maggiorazione per lo straordinario feriale?
Lo straordinario feriale diurno è maggiorato del 30% sulla retribuzione oraria ordinaria. Le percentuali salgono al 50% per il lavoro notturno feriale, al 65% per il festivo diurno e al 75% per il festivo notturno. La sesta giornata lavorativa per il personale non viaggiante è maggiorata del 50%.
I corrieri con camion sono soggetti al tachigrafo?
I corrieri con veicoli superiori a 3,5 t che effettuano trasporti su strada sono soggetti al Regolamento CE 561/2006: obbligo di tachigrafo digitale, massimo 9 ore di guida giornaliera (estendibili a 10 due volte a settimana), pausa obbligatoria di 45 minuti ogni 4,5 ore di guida, riposo giornaliero di almeno 11 ore. I corrieri con furgoni fino a 3,5 t (patente B) non sono soggetti al Reg. 561/2006 ma devono rispettare il d.lgs. 234/2007.
Quante ore di straordinario si possono fare all'anno?
Il CCNL prevede un limite individuale di 165 ore annue per il meccanismo della banca ore. Il limite massimo assoluto è di 250 ore annue. Oltre il limite ordinario, lo straordinario richiede il consenso del lavoratore e non può essere imposto unilateralmente dal datore di lavoro.
Cosa è la banca ore nel CCNL Logistica?
La banca ore è un istituto contrattuale che consente di accantonare le ore di straordinario effettuate (fino a 165 ore annue) e recuperarle come riposi compensativi invece di monetizzarle. Il lavoratore può scegliere tra il pagamento con maggiorazione o il recupero in riposi. Le ore maturate e non recuperate entro l'anno vengono liquidate.
Vedi anche