Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Spedizionieri e Corrieri

Orario di lavoro e straordinari nel CCNL Spedizionieri e Corrieri

39 ore settimanali, banca ore, maggiorazioni per turni e festivi, e i limiti speciali del Regolamento CE 561/2006 per i conducenti: la disciplina completa dell’orario nel settore spedizioni e corrieri.

In sintesi

Il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione prevede 39 ore settimanali per personale non viaggiante e viaggiante. Le maggiorazioni per straordinario vanno dal 30% (feriale diurno) al 75% (festivo notturno). I conducenti di veicoli sopra 3,5 t sono soggetti anche ai limiti di guida del Reg. CE 561/2006.

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Dati contrattuali

Contratto
CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione
Parti sindacali
Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti
Rinnovo
6 dicembre 2024, vigenza fino al 31 dicembre 2027
Riferimento
Artt. 63-74 CCNL; Reg. CE 561/2006; d.lgs. 234/2007

Tabella riepilogativa

Orario e maggiorazioni straordinario – CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione
Tipologia prestazione Maggiorazione Applicazione
Straordinario feriale diurno +30% Personale non viaggiante e viaggiante
Straordinario feriale notturno +50% Personale non viaggiante
Sesta giornata lavorativa +50% Personale non viaggiante
Straordinario sabato/domenica +30% Personale viaggiante
Straordinario festivo diurno +65% Tutti
Straordinario festivo notturno +75% Tutti

Le maggiorazioni si calcolano sulla retribuzione oraria ordinaria (minimo tabellare + EPA + scatti di anzianità divisi per le ore mensili contrattuali). Non si cumulano tra loro: si applica la maggiorazione più favorevole al lavoratore.

L’orario ordinario: 39 ore per tutti

Il CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione fissa l’orario di lavoro ordinario in 39 ore settimanali sia per il personale non viaggiante (impiegati, operatori spedizioni, addetti magazzino di transito) sia per il personale viaggiante (autisti, corrieri).

Per il personale non viaggiante le 39 ore si distribuiscono su 5 o 6 giorni lavorativi, con la domenica come giorno di riposo ordinario. L’orario effettivo si calcola su un periodo di quattro mesi, al netto dei giorni non lavorati ma retribuiti (festività, ferie, permessi). Questo meccanismo consente una certa flessibilità nella distribuzione settimanale.

Per il personale viaggiante l’orario di 39 ore comprende il tempo di guida, il carico e scarico della merce, la manutenzione ordinaria del veicolo e le operazioni accessorie al trasporto. La media settimanale, compreso lo straordinario, non può superare le 48 ore su un periodo di quattro mesi.

Lo straordinario: limiti e compensazione

Il CCNL prevede un doppio sistema di gestione dello straordinario:

  • Banca ore: le ore di straordinario (fino a 165 ore annue per lavoratore) possono essere accantonate e recuperate come riposi compensativi entro l’anno. Le ore non recuperate entro il 31 dicembre vengono liquidate con la maggiorazione prevista;
  • Liquidazione immediata: in alternativa, le ore straordinarie vengono retribuite nel cedolino del mese in cui sono state prestate, con le maggiorazioni indicate in tabella.

Il limite massimo assoluto di straordinario è di 250 ore annue. Lo straordinario non può essere imposto unilateralmente dal datore di lavoro se supera i limiti contrattuali: richiede il consenso del lavoratore.

I limiti speciali per i conducenti: Reg. CE 561/2006

Per i conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci con massa massima autorizzata superiore a 3,5 t (autisti di corrieri, spedizionieri con autocarri pesanti, autisti di autotreni) si applicano obbligatoriamente i limiti del Regolamento CE 561/2006 e del d.lgs. 234/2007. Questi limiti si affiancano – e talvolta si sovrappongono – alle regole contrattuali, prevalendo quando sono più restrittivi:

  • Guida giornaliera: massimo 9 ore (estendibili a 10 non più di 2 volte a settimana);
  • Guida settimanale: massimo 56 ore; in due settimane consecutive non oltre 90 ore;
  • Pausa obbligatoria: 45 minuti dopo 4,5 ore di guida continuativa (frazionabile in 15 + 30 minuti);
  • Riposo giornaliero: almeno 11 ore consecutive (riducibile a 9 ore non più di 3 volte tra due riposi settimanali, con compensazione);
  • Riposo settimanale: almeno 45 ore consecutive (riducibile a 24 ore ogni due settimane, con compensazione).

I corrieri con furgoni fino a 3,5 t (patente B) non sono soggetti al Reg. CE 561/2006 né all’obbligo di tachigrafo, ma rientrano nella disciplina del d.lgs. 234/2007 sull’orario nelle attività di trasporto, con massimo 60 ore di lavoro settimanale e 10 ore di lavoro notturno.

Il lavoro notturno e nei giorni festivi

Il settore spedizioni e corrieri opera frequentemente in turni notturni e nei giorni festivi (hub di smistamento h24, consegne urgenti). Il CCNL disciplina queste situazioni con:

  • Maggiorazioni retributive specifiche (vedi tabella sopra);
  • Diritto al riposo compensativo per il lavoratore che lavora nella giornata festiva;
  • Comunicazione preventiva ai sindacati in caso di attivazione sistematica del lavoro notturno o festivo (art. 73 CCNL).

Casi pratici

Tizio – Operatore spedizioni con 10 ore di straordinario feriale
Tizio (2° livello, retribuzione oraria di circa 13,50 euro) effettua 10 ore di straordinario feriale diurno in un mese di picco (es. periodo natalizio). La maggiorazione è del 30%: per ogni ora straordinaria percepisce 13,50 × 1,30 = 17,55 euro. Il totale straordinario del mese è 175,50 euro lordi aggiuntivi. Se l’azienda ha attivato la banca ore, Tizio può scegliere di maturare 10 ore di riposo compensativo invece della monetizzazione.
Caia – Autista con violazione del Reg. CE 561/2006
Caia guida un autocarro da 12 t per consegne nazionali. L’azienda le chiede di effettuare 11 ore di guida in un giorno per rispettare una consegna urgente. Il Reg. CE 561/2006 consente al massimo 10 ore (estensione eccezionale), non 11. Se l’azienda insiste, Caia ha diritto a rifiutare perché la violazione dei tempi di guida espone lei stessa a sanzioni amministrative e penali. L’azienda non può imporle di violare le norme di legge UE.
Sempronio – Lavoratore in turno notturno fisso
Sempronio è addetto smistamento (4° livello) in un hub che opera 24 ore su 24. Il suo turno ordinario è notturno (dalle 22 alle 6). Questo non è «straordinario notturno» ma orario ordinario in turno notturno. L’azienda deve pagare l’eventuale maggiorazione per lavoro notturno ordinario prevista dalla contrattazione aziendale (ove applicata) o concordare con le rappresentanze sindacali le condizioni del turno notturno fisso.

Approfondisci con la guida pratica

Lavoro notturno: tutele e maggiorazioni →

Domande frequenti

Quante ore settimanali prevede il CCNL per i corrieri?
Sia per il personale viaggiante che non viaggiante l’orario ordinario è di 39 ore settimanali. Per il personale viaggiante la media settimanale includendo lo straordinario non può superare le 48 ore su quattro mesi.
Qual è la maggiorazione per lo straordinario feriale?
Lo straordinario feriale diurno è maggiorato del 30%. Le percentuali salgono al 50% per il lavoro notturno feriale (personale non viaggiante), al 65% per il festivo diurno e al 75% per il festivo notturno.
I corrieri con camion sono soggetti al tachigrafo?
I corrieri con veicoli superiori a 3,5 t che effettuano trasporti su strada sono soggetti al Reg. CE 561/2006 e all’obbligo di tachigrafo digitale. I corrieri con furgoni fino a 3,5 t (patente B) non sono soggetti al Reg. 561/2006 ma devono rispettare il d.lgs. 234/2007.
Quante ore di straordinario si possono fare all’anno?
Il CCNL prevede un limite individuale di 165 ore annue per il meccanismo della banca ore. Il limite massimo assoluto è di 250 ore annue. Lo straordinario non può essere imposto unilateralmente oltre questi limiti.
Cos’è la banca ore nel CCNL Logistica?
La banca ore consente di accantonare le ore di straordinario (fino a 165 ore annue) e recuperarle come riposi compensativi. Le ore non recuperate entro l’anno vengono liquidate con le maggiorazioni contrattuali.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

Le informazioni hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione del 6 dicembre 2024. I limiti del Reg. CE 561/2006 sono norme di legge UE direttamente applicabili e prevalenti sulle disposizioni contrattuali meno restrittive. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • L'orario nel settore spedizioni e corrieri segue la cornice del D.Lgs. 66/2003: durata media settimanale calcolata su un periodo di riferimento, riposo giornaliero di 11 ore ogni 24 e riposo settimanale.
  • Lo straordinario e le maggiorazioni per turni, notturno e festivi sono regolati dal CCNL, spesso con il meccanismo della banca ore per il recupero compensativo.
  • Per i conducenti di veicoli oltre 3,5 t valgono i limiti speciali di guida e riposo del Reg. CE 561/2006, che si sovrappongono alla disciplina contrattuale.
  • Le percentuali esatte di maggiorazione e i tetti di straordinario vanno letti nelle tabelle del CCNL vigente, distinte tra personale viaggiante e non viaggiante.
  • Il superamento dei limiti dà diritto a recupero o compenso; il mancato rispetto dei riposi è sanzionabile a prescindere dal consenso del lavoratore.
Indice dei contenuti

L'orario di lavoro nel comparto spedizioni, logistica e corrieri vive di una doppia anima: da un lato la disciplina generale del rapporto subordinato, dall'altro la regolazione europea della guida su strada. Comprendere dove finisce il CCNL e dove inizia il Reg. CE 561/2006 e' la chiave per leggere correttamente turni, riposi e straordinari del personale viaggiante.

La cornice legale dell'orario

Il D.Lgs. 66/2003 fissa i paletti inderogabili: la durata media dell'orario settimanale, comprensiva dello straordinario, e' calcolata su un periodo di riferimento e non può superare il limite di legge; il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 e a un riposo settimanale. Il CCNL può modulare la distribuzione, articolare turni e introdurre flessibilita', ma non può comprimere i riposi minimi.

Banca ore e flessibilita' multiperiodale

Nel settore logistico la domanda e' fortemente stagionale e variabile. Il contratto introduce tipicamente la banca ore: le ore eccedenti l'orario ordinario non vengono pagate subito come straordinario, ma accantonate e recuperate con riposi compensativi entro un orizzonte definito. E' uno strumento che richiede tracciabilita' rigorosa, perché al termine del periodo le ore non recuperate vanno comunque liquidate secondo le tabelle contrattuali.

Straordinario, notturno e festivo

Le prestazioni eccedenti l'orario normale, quelle notturne e quelle rese in giornate festive danno luogo a maggiorazioni differenziate. Il principio e' che più la prestazione e' disagevole, più alta e' la maggiorazione; le percentuali concrete vanno verificate nelle tabelle del CCNL vigente, che distinguono il personale d'ufficio e di magazzino dal personale viaggiante.

Il personale viaggiante e il Reg. CE 561/2006

Per i conducenti di mezzi oltre 3,5 tonnellate la disciplina dell'orario cede il passo, sul piano della sicurezza stradale, ai tempi di guida e riposo europei: durata massima di guida giornaliera e settimanale, interruzioni obbligatorie, riposi giornalieri e settimanali. Sono limiti di ordine pubblico, registrati dal cronotachigrafo, che convivono con il CCNL ma rispondono a una logica diversa, la prevenzione degli incidenti da affaticamento.

Tempi di disponibilita' e tempo di lavoro

Per gli autotrasportatori il D.Lgs. 234/2007 distingue il tempo di lavoro effettivo dai tempi di disponibilita', durante i quali il lavoratore non e' alla guida ma resta a disposizione (attese, carico/scarico non a suo carico). Questa distinzione incide sul computo dell'orario e sul trattamento economico, ed e' fonte frequente di contenzioso quando i tempi morti non vengono correttamente qualificati.

Tutele e rimedi

Il rispetto dei riposi e dei limiti di guida non e' rinunciabile: il consenso del lavoratore non sana lo sforamento. In caso di superamento sistematico il lavoratore può pretendere il recupero o il compenso e segnalare le irregolarita' agli organi di vigilanza. Per il calcolo puntuale delle somme spettanti restano determinanti le tabelle del CCNL vigente e i prospetti del cronotachigrafo.

Domande frequenti

Qual e' l'orario settimanale ordinario nel settore spedizioni e corrieri?

L'orario ordinario e' fissato dal CCNL entro la cornice del D.Lgs. 66/2003, che pone limiti alla durata media settimanale e impone riposi minimi. Il valore esatto va letto nelle tabelle del CCNL vigente, distinte tra personale viaggiante e non viaggiante.

Come funziona la banca ore?

Le ore eccedenti l'orario ordinario vengono accantonate e recuperate con riposi compensativi entro un periodo definito dal contratto. Le ore non recuperate al termine del periodo vanno comunque liquidate come straordinario secondo le tabelle del CCNL.

I corrieri sono soggetti ai limiti europei di guida?

I conducenti di veicoli oltre 3,5 tonnellate rientrano nel Reg. CE 561/2006, che fissa tempi massimi di guida, interruzioni e riposi obbligatori registrati dal cronotachigrafo. Sono limiti inderogabili che si aggiungono alla disciplina contrattuale.

I tempi di attesa per carico e scarico contano come lavoro?

Dipende dalla qualificazione: il D.Lgs. 234/2007 distingue il tempo di lavoro effettivo dai tempi di disponibilita'. La corretta classificazione incide sul computo dell'orario e sul trattamento economico; in caso di dubbio e' frequente il ricorso agli organi di vigilanza.

Posso rinunciare ai riposi minimi se mi vengono pagati di piu'?

No. I riposi giornaliero e settimanale e i limiti di guida sono di ordine pubblico e non rinunciabili: il consenso del lavoratore non sana lo sforamento, che resta sanzionabile.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.