Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Spedizionieri e Corrieri

Preavviso e licenziamento nel CCNL Spedizionieri e Corrieri

Da 6 giorni per gli operai a quasi 5 mesi per i dirigenti: la guida ai termini di preavviso per livello e anzianità nel CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, con le regole specifiche per autisti e corrieri.

In sintesi

Il preavviso nel CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione varia da 6 giorni lavorativi (operai) a 4 mesi e 15 giorni (Quadri e 1° livello con oltre 10 anni). Per dimissioni il preavviso è dimezzato. Il personale viaggiante ha 15 giorni di calendario. Il preavviso decorre dal 1° o dal 16° di ogni mese per gli impiegati.

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Dati contrattuali

Contratto
CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione
Parti sindacali
Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti
Rinnovo
6 dicembre 2024, vigenza fino al 31 dicembre 2027
Riferimento
Art. 113 CCNL

Tabella riepilogativa

Preavviso di licenziamento – personale impiegato (artt. 113 CCNL)
Livello Fino a 5 anni 5-10 anni Oltre 10 anni
Quadri e 1° livello 2 mesi 15 giorni 3 mesi 15 giorni 4 mesi 15 giorni
2° livello 1 mese 15 giorni 2 mesi 2 mesi 15 giorni
Altri livelli (3°, 4°, 5°) 1 mese 1 mese 15 giorni 2 mesi
Preavviso – operai e personale viaggiante
Categoria Preavviso licenziamento Preavviso dimissioni
Operai non viaggianti (5°, 6°, 4°, ecc.) 6 giorni lavorativi 6 giorni lavorativi
Personale viaggiante (3° Super, 3° SJ, 3°) 15 giorni di calendario 15 giorni di calendario

Per gli impiegati il preavviso in caso di dimissioni è ridotto alla metà. Il preavviso decorre dal 1° o dal 16° di ogni mese. Chi risolve senza rispettare il preavviso deve versare un’indennità sostitutiva.

Come funziona il preavviso

Il preavviso è il periodo di tempo che deve intercorrere tra la comunicazione della risoluzione del rapporto (da parte di datore o lavoratore) e la cessazione effettiva. La sua funzione è dare tempo alla parte «che subisce» la risoluzione di organizzarsi: il lavoratore per trovare un nuovo impiego, l’azienda per trovare un sostituto.

Durante il preavviso:

  • il rapporto di lavoro è in piena vigenza: il lavoratore deve continuare a prestare l’attività e ha diritto alla retribuzione;
  • il lavoratore ha diritto a 2 ore giornaliere (o 12 ore settimanali) di permesso retribuito per la ricerca di un nuovo impiego;
  • le assenze per malattia sospendono il preavviso se ne prolungano indebitamente la durata;
  • il preavviso si computa nel calcolo del TFR e dell’anzianità di servizio.

Il preavviso per gli impiegati: decorrenza e dimissioni

Per i lavoratori impiegati (Quadri, 1°-5° livello non operai), il preavviso decorre dal 1° o dal 16° di ogni mese. Se il licenziamento o le dimissioni sono comunicati il 20 marzo con preavviso di 1 mese, il termine non scade il 20 aprile ma il 30 aprile (il 16 marzo era già passato, quindi la comunicazione del 20 marzo decorre dal 1° aprile).

In caso di dimissioni degli impiegati, il preavviso è ridotto alla metà:

  • Quadri/1° livello fino a 5 anni: preavviso dimissioni = 1 mese 7-8 giorni (metà di 2 mesi 15 giorni);
  • 2° livello 5-10 anni: preavviso dimissioni = 1 mese (metà di 2 mesi);
  • altri livelli oltre 10 anni: preavviso dimissioni = 1 mese (metà di 2 mesi).

Il preavviso per operai e personale viaggiante

La disciplina è diversa per operai e conducenti:

  • Operai non viaggianti (livelli 4°, 5°, 6°, addetti smistamento, facchini, magazzinieri): il preavviso è di 6 giorni lavorativi sia per licenziamento sia per dimissioni. Decorre da qualsiasi giorno della settimana;
  • Personale viaggiante (autisti di livello 3° Super, 3° Super Junior, 3°): il preavviso è di 15 giorni di calendario, anch’esso valido sia per licenziamento sia per dimissioni.

L’indennità sostitutiva del preavviso

Se il datore di lavoro non vuole che il lavoratore presti servizio durante il preavviso (cd. «messa in dispensa»), oppure se il lavoratore non rispetta il preavviso in caso di dimissioni, la parte inadempiente deve versare un’indennità sostitutiva pari alla retribuzione globale per il periodo di preavviso non rispettato. L’indennità sostitutiva è imponibile fiscalmente e contribuisce al calcolo del TFR.

Casi pratici

Tizio – Spedizioniere al 2° livello con 7 anni di anzianità licenziato
Tizio (2° livello, 7 anni di anzianità) riceve il licenziamento per giustificato motivo oggettivo il 18 aprile 2026. Il preavviso per il 2° livello con anzianità 5-10 anni è di 2 mesi; decorre dal 1° maggio 2026 (la comunicazione del 18 aprile decorre dal 1° del mese successivo) e scade il 30 giugno 2026. Tizio lavora fino al 30 giugno e ha diritto a 2 ore giornaliere per la ricerca di lavoro.
Caia – Autista che dà le dimissioni
Caia (autista di livello 3° Super, personale viaggiante, 8 anni di servizio) decide di dimettersi il 3 giugno 2026. Il preavviso per il personale viaggiante è di 15 giorni di calendario, sia per licenziamento che per dimissioni. Caia deve prestare servizio fino al 18 giugno 2026. Se l’azienda la «mette in dispensa» prima, deve pagarle l’indennità sostitutiva per i giorni rimanenti.
Sempronio – Operaio che si dimette senza preavviso
Sempronio (4° livello, addetto smistamento) si dimette il 1° luglio 2026 senza rispettare i 6 giorni lavorativi di preavviso. L’azienda può trattenere dalla sua ultima busta paga un importo pari a 6 giorni di retribuzione a titolo di indennità sostitutiva per il preavviso non dato. Il TFR viene comunque liquidato integralmente (il mancato preavviso non pregiudica il TFR).

Domande frequenti

Quanti mesi di preavviso spettano a uno spedizioniere al 2° livello con 7 anni?
Per il 2° livello con anzianità tra 5 e 10 anni il preavviso di licenziamento è di 2 mesi. In caso di dimissioni si dimezza: 1 mese. Il preavviso decorre dal 1° o dal 16° di ogni mese.
Il personale viaggiante ha lo stesso preavviso degli impiegati?
No. Per il personale viaggiante (autisti dei livelli 3° Super, 3° SJ, 3°) il preavviso è di 15 giorni di calendario per licenziamento e dimissioni. Per gli operai non viaggianti è di 6 giorni lavorativi.
Cosa succede se il datore non rispetta il preavviso?
Il datore deve corrispondere un’indennità sostitutiva pari alla retribuzione globale per i giorni/mesi di preavviso non rispettati. L’indennità è imponibile e contribuisce al TFR.
Per le dimissioni il preavviso è obbligatorio?
Sì, ma per gli impiegati è ridotto alla metà rispetto al licenziamento. Per dimissioni per giusta causa (es. mancato pagamento stipendio) non è dovuto alcun preavviso.
Il preavviso viene computato nel TFR?
Sì. Il periodo lavorato durante il preavviso è retribuito e computato nel TFR. L’indennità sostitutiva del preavviso contribuisce anch’essa alla base di calcolo del TFR.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

Le informazioni hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione del 6 dicembre 2024 (art. 113). I termini di preavviso si applicano alle risoluzioni ordinarie (giustificato motivo soggettivo o oggettivo, dimissioni volontarie); il licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.) non richiede preavviso. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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In sintesi

  • Il preavviso è disciplinato dall'art. 2118 c.c.: necessario nel recesso dal rapporto a tempo indeterminato, salvo giusta causa.
  • La durata del preavviso varia per anzianità e livello secondo le tabelle del CCNL Spedizionieri e Corrieri vigente.
  • Il licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.) consente il recesso immediato senza preavviso.
  • Il licenziamento richiede forma scritta e motivazione; quello disciplinare segue l'art. 7 L. 300/1970.
  • L'indennità sostitutiva del preavviso è dovuta da chi recede senza rispettarlo.
Indice dei contenuti

Nel settore della logistica, delle spedizioni e del corriere espresso - caratterizzato da picchi stagionali e forte mobilità - le regole su preavviso e licenziamento bilanciano l'esigenza datoriale di flessibilità con la stabilità del rapporto. La disciplina generale è quella degli artt. 2118 e 2119 c.c., integrata dal CCNL e dallo Statuto.

Il preavviso e la sua funzione

L'art. 2118 c.c. impone, nel recesso da rapporto a tempo indeterminato, un periodo di preavviso che consente alla controparte di organizzarsi (al datore di sostituire, al lavoratore di ricollocarsi). La durata è fissata dal CCNL in funzione di livello e anzianità: il commento rinvia alle tabelle vigenti, senza indicare giorni o mesi specifici.

Indennità sostitutiva del preavviso

Chi recede senza rispettare il preavviso deve all'altra parte un'indennità pari alla retribuzione che sarebbe spettata nel periodo. Il datore può esonerare il lavoratore dal lavorare il preavviso pagando l'indennità; il lavoratore dimissionario che non lo rispetta ne risponde con trattenuta corrispondente.

Giusta causa e recesso immediato

L'art. 2119 c.c. consente il recesso senza preavviso per una causa che non consenta la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto. Nella logistica rilevano condotte come l'ammanco grave, la manomissione delle merci o gravi violazioni della sicurezza nella guida; la valutazione è sempre in concreto e proporzionale.

Giustificato motivo

Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo presuppone un inadempimento notevole ma non tale da impedire la prosecuzione provvisoria, e impone il preavviso; quello oggettivo si fonda su ragioni tecniche, organizzative o produttive (es. riassetto di filiale). Entrambi richiedono motivazione e, se disciplinari, la procedura dell'art. 7.

Forma e procedura

Il licenziamento deve essere intimato per iscritto, a pena di inefficacia, con specificazione dei motivi. Il disciplinare richiede la previa contestazione e il termine di difesa di almeno cinque giorni. L'inosservanza delle forme incide sulla validità e sulle tutele applicabili.

Effetti economici della cessazione

Alla cessazione spettano TFR (art. 2120 c.c.), ratei di mensilità aggiuntive e ferie non godute. In caso di licenziamento illegittimo si applicano le tutele di legge in funzione della data di assunzione e della dimensione aziendale.

Domande frequenti

Quanto dura il preavviso di licenziamento?

Dipende da livello e anzianità secondo le tabelle del CCNL Spedizionieri e Corrieri vigente. Il commento rinvia alle tabelle e non indica durate stimate.

Posso essere licenziato in tronco?

Solo per giusta causa ex art. 2119 c.c., quando un fatto grave non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto; resta necessaria la contestazione disciplinare ex art. 7.

Cos'è l'indennità sostitutiva del preavviso?

È la somma, pari alla retribuzione del periodo di preavviso, dovuta dalla parte che recede senza rispettarlo. Il datore può esonerare dal lavorarlo pagandola.

Le dimissioni richiedono preavviso?

Sì: il lavoratore dimissionario deve rispettare il preavviso di CCNL; in difetto, il datore può trattenere l'indennità sostitutiva corrispondente, salvo dimissioni per giusta causa.

Il licenziamento può essere orale?

No: deve essere intimato per iscritto con i motivi, a pena di inefficacia; il disciplinare richiede contestazione e termine difensivo ex art. 7 St. lav.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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