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La guida

CCNL Spedizionieri e Corrieri

Lavoro notturno, festivo e domenicale nel CCNL Spedizionieri e Corrieri: turni e maggiorazioni

Nei cicli produttivi su turni il lavoro di notte, di domenica e nei giorni festivi è spesso la regola. La legge fissa limiti e tutele (durata, riposi, sorveglianza sanitaria), mentre la maggiorazione economica di queste prestazioni è stabilita dal CCNL. Vediamo cosa spetta e quali sono i paletti invalicabili.

In sintesi

Il lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003) è quello svolto nel periodo di almeno 7 ore tra le 24 e le 5; per i lavoratori notturni l’orario medio non supera le 8 ore nelle 24 e spetta la sorveglianza sanitaria. Restano fermi il riposo di 11 ore al giorno e di 24 ore a settimana, di regola di domenica. Nel CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione il notturno va dalle 22 alle 6 ed è maggiorato del 15% se compreso in turni e del 25% se non compreso in turni; il lavoro nelle festività è maggiorato del 50% (art. 12).

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
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Stipula e vigenza
Rinnovo del 6 dicembre 2024; scadenza 31 dicembre 2027 (art. 1)
Istituti trattati
Lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003) · Maggiorazioni di turno · Festività · Riposo settimanale
Riferimenti
D.Lgs. 66/2003 (orario, notturno, riposi) · Art. 2109 c.c. · D.Lgs. 151/2001 (tutela maternità) · Maggiorazioni del CCNL
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

Che cosa è il lavoro notturno per la legge

Il D.Lgs. 66/2003 dà due definizioni che conviene tenere distinte. Il lavoro notturno è l’attività svolta in un periodo di almeno 7 ore consecutive che comprende l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino. Il lavoratore notturno è invece chi svolge, in via non occasionale, almeno 3 ore di lavoro notturno per una parte rilevante dell’anno, secondo i criteri fissati dal CCNL. Questa qualifica fa scattare tutele aggiuntive.

Limiti e tutele del lavoratore notturno

  • l’orario di lavoro non può superare, in media, le 8 ore nell’arco di 24 ore;
  • il lavoratore ha diritto a sorveglianza sanitaria periodica e gratuita;
  • se sopravviene un’inidoneità al notturno certificata, deve essere adibito, ove possibile, a mansioni diurne.
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Le maggiorazioni: lo schema e i valori del CCNL

La legge non fissa l’importo della maggiorazione per il lavoro «disagiato»: lo fa il CCNL, che riconosce percentuali sulla retribuzione oraria diverse a seconda del tipo di prestazione. Nel CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione:

Tipo di prestazione Cosa riconosce di norma il CCNL
Lavoro notturno (22-6) +15% se compreso in turni, +25% se non compreso in turni, +20% per il guardiano (art. 12)
Lavoro festivo +50% nell’orario normale; per il viaggiante +50% di domenica e nei festivi
Lavoro domenicale con riposo compensativo +20% di giorno, +50% di notte (escluso il viaggiante)
Festivo notturno Le maggiorazioni non si cumulano: la maggiore assorbe la minore (art. 13 c. 7)

Le maggiorazioni nel CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione

Le schede «Spedizionieri e Corrieri» fanno riferimento al CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione del 6 dicembre 2024, che scade il 31 dicembre 2027 (art. 1). Il contratto fissa un proprio orario notturno: per l’art. 12, comma 2, «è considerato lavoro notturno quello compiuto dalle ore 22,00 alle 6,00»; nei magazzini generali situati entro un recinto portuale il notturno va dalle 20 alle 24 e dall’1 alle 5.

Le maggiorazioni dell’art. 12, comma 4, si calcolano sulla retribuzione globale (artt. 61 e 74 del CCNL):

  • lavoro notturno del personale non viaggiante: 20% se compiuto dal guardiano, 15% se compreso in turni, 25% se non compreso in turni;
  • lavoro domenicale con riposo compensativo del personale non viaggiante: 20% se diurno, 50% se notturno;
  • lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali, nell’orario normale: 50%;
  • personale viaggiante: 50% per il lavoro prestato di domenica e/o nei festivi.

Se la prestazione è anche straordinaria si applicano le percentuali dell’art. 13: 50% per lo straordinario feriale notturno, 65% per il festivo diurno, 75% per il festivo notturno. Le percentuali «non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore», salvo che per il guardiano (art. 13, comma 7). Per la quota oraria la retribuzione mensile si divide per 168 (art. 13, comma 8).

Per il personale viaggiante l’art. 16 prevede inoltre un’indennità di lavoro notturno di 0,93 euro per ciascuna indennità di trasferta da 18 a 24 ore, oppure per ogni trasferta dovuta per un’assenza che coincide, anche in parte, con l’orario notturno; è computata solo ai fini del TFR.

Fonte: testo unico del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione del 6 dicembre 2024, artt. 1, 12, 13 e 16 (pp. 15, 38-40).

Turni e rotazioni

Nei cicli continui il personale ruota su turni (mattina, pomeriggio, notte). Per chi lavora in turni continui sulle 24 ore, ogni turno notturno dura al massimo 8 ore e l’orario è ridotto di 15 minuti; per ogni turno di 8 ore è prevista una pausa retribuita di 30 minuti (art. 9 c. 10 e 11). Il testo non fissa un’indennità di turno nazionale: la maggiorazione del notturno in turni è quella dell’art. 12.

I riposi: i paletti che restano sempre

Qualunque sia l’organizzazione dei turni, due diritti non si toccano:

Riposo Durata minima di legge Fonte
Riposo giornaliero 11 ore consecutive ogni 24 ore Art. 7 D.Lgs. 66/2003
Riposo settimanale 24 ore consecutive ogni 7 giorni, di regola di domenica Art. 9 D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.

Il riposo settimanale può essere calcolato come media su un periodo non superiore a 14 giorni: nei settori a ciclo aperto questo consente di concentrare i turni e spostare il riposo, ma il diritto al recupero resta.

Casi pratici

Tizio — turno notturno abituale
Tizio lavora stabilmente sul turno di notte in un ciclo continuo. Oltre alla maggiorazione del 15% per il notturno compreso in turni (art. 12), il suo turno dura al massimo 8 ore con orario ridotto di 15 minuti; la sua media oraria resta entro le 8 ore nelle 24 e viene sottoposto a sorveglianza sanitaria periodica.
Caia — festivo lavorato
Caia è chiamata a lavorare in un giorno festivo per un’urgenza di produzione. In busta paga compare la maggiorazione del 50% per il lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali nell’orario normale (art. 12); se la prestazione è oltre l’orario normale vale lo straordinario festivo diurno (+65%) o notturno (+75%) dell’art. 13.

Approfondisci con la guida pratica

Lavoro festivo e domenicale: come va pagato →

Domande frequenti

Qual è la differenza tra lavoro notturno e lavoratore notturno?
Il lavoro notturno è la singola prestazione resa nel periodo di almeno 7 ore che comprende l’intervallo tra mezzanotte e le 5. Il lavoratore notturno è invece chi svolge il notturno in modo abituale (almeno 3 ore per una parte rilevante dell’anno, secondo il CCNL): solo per lui scattano tutele come il limite delle 8 ore medie e la sorveglianza sanitaria.
Il riposo settimanale deve cadere per forza di domenica?
Di regola sì (art. 2109 c.c.), ma nei settori a ciclo aperto — dove si lavora anche la domenica — il riposo può essere collocato in un altro giorno. Resta comunque il diritto a 24 ore consecutive di riposo ogni 7 giorni, e per la domenica lavorata il CCNL riconosce di norma una maggiorazione.
Le maggiorazioni per notturno e festivo si sommano allo straordinario?
No: l’art. 13 c. 7 stabilisce che le percentuali, comprese quelle dell’art. 12, non si cumulano e la maggiore assorbe la minore (salvo il guardiano, per il notturno). Se il notturno o il festivo sono anche straordinario si applica la percentuale più alta dell’art. 13.
Di quanto è la maggiorazione per il lavoro notturno?
Lo fissa l’art. 12 del CCNL: +15% se il notturno (22-6) è compreso in turni, +25% se non lo è, +20% per il guardiano; per il personale viaggiante non vale questa maggiorazione ma l’indennità di 0,93 euro dell’art. 16. Il notturno straordinario feriale vale +50%.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.; D.Lgs. 151/2001). Le percentuali di maggiorazione e le regole di cumulo sono quelle degli artt. 12 e 13 del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione del 6 dicembre 2024.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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