Indice
La guida
Lavoro notturno, festivo e domenicale nel CCNL Spedizionieri e Corrieri: turni e maggiorazioni
Nei cicli produttivi su turni il lavoro di notte, di domenica e nei giorni festivi è spesso la regola. La legge fissa limiti e tutele (durata, riposi, sorveglianza sanitaria), mentre la maggiorazione economica di queste prestazioni è stabilita dal CCNL. Vediamo cosa spetta e quali sono i paletti invalicabili.
Il lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003) è quello svolto nel periodo di almeno 7 ore tra le 24 e le 5; per i lavoratori notturni l’orario medio non supera le 8 ore nelle 24 e spetta la sorveglianza sanitaria. Restano fermi il riposo di 11 ore al giorno e di 24 ore a settimana, di regola di domenica. Nel CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione il notturno va dalle 22 alle 6 ed è maggiorato del 15% se compreso in turni e del 25% se non compreso in turni; il lavoro nelle festività è maggiorato del 50% (art. 12).
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Che cosa è il lavoro notturno per la legge
Il D.Lgs. 66/2003 dà due definizioni che conviene tenere distinte. Il lavoro notturno è l’attività svolta in un periodo di almeno 7 ore consecutive che comprende l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino. Il lavoratore notturno è invece chi svolge, in via non occasionale, almeno 3 ore di lavoro notturno per una parte rilevante dell’anno, secondo i criteri fissati dal CCNL. Questa qualifica fa scattare tutele aggiuntive.
Limiti e tutele del lavoratore notturno
- l’orario di lavoro non può superare, in media, le 8 ore nell’arco di 24 ore;
- il lavoratore ha diritto a sorveglianza sanitaria periodica e gratuita;
- se sopravviene un’inidoneità al notturno certificata, deve essere adibito, ove possibile, a mansioni diurne.
Le maggiorazioni: lo schema e i valori del CCNL
La legge non fissa l’importo della maggiorazione per il lavoro «disagiato»: lo fa il CCNL, che riconosce percentuali sulla retribuzione oraria diverse a seconda del tipo di prestazione. Nel CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione:
| Tipo di prestazione | Cosa riconosce di norma il CCNL |
|---|---|
| Lavoro notturno (22-6) | +15% se compreso in turni, +25% se non compreso in turni, +20% per il guardiano (art. 12) |
| Lavoro festivo | +50% nell’orario normale; per il viaggiante +50% di domenica e nei festivi |
| Lavoro domenicale con riposo compensativo | +20% di giorno, +50% di notte (escluso il viaggiante) |
| Festivo notturno | Le maggiorazioni non si cumulano: la maggiore assorbe la minore (art. 13 c. 7) |
Le maggiorazioni nel CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione
Le schede «Spedizionieri e Corrieri» fanno riferimento al CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione del 6 dicembre 2024, che scade il 31 dicembre 2027 (art. 1). Il contratto fissa un proprio orario notturno: per l’art. 12, comma 2, «è considerato lavoro notturno quello compiuto dalle ore 22,00 alle 6,00»; nei magazzini generali situati entro un recinto portuale il notturno va dalle 20 alle 24 e dall’1 alle 5.
Le maggiorazioni dell’art. 12, comma 4, si calcolano sulla retribuzione globale (artt. 61 e 74 del CCNL):
- lavoro notturno del personale non viaggiante: 20% se compiuto dal guardiano, 15% se compreso in turni, 25% se non compreso in turni;
- lavoro domenicale con riposo compensativo del personale non viaggiante: 20% se diurno, 50% se notturno;
- lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali, nell’orario normale: 50%;
- personale viaggiante: 50% per il lavoro prestato di domenica e/o nei festivi.
Se la prestazione è anche straordinaria si applicano le percentuali dell’art. 13: 50% per lo straordinario feriale notturno, 65% per il festivo diurno, 75% per il festivo notturno. Le percentuali «non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore», salvo che per il guardiano (art. 13, comma 7). Per la quota oraria la retribuzione mensile si divide per 168 (art. 13, comma 8).
Per il personale viaggiante l’art. 16 prevede inoltre un’indennità di lavoro notturno di 0,93 euro per ciascuna indennità di trasferta da 18 a 24 ore, oppure per ogni trasferta dovuta per un’assenza che coincide, anche in parte, con l’orario notturno; è computata solo ai fini del TFR.
Fonte: testo unico del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione del 6 dicembre 2024, artt. 1, 12, 13 e 16 (pp. 15, 38-40).
Turni e rotazioni
Nei cicli continui il personale ruota su turni (mattina, pomeriggio, notte). Per chi lavora in turni continui sulle 24 ore, ogni turno notturno dura al massimo 8 ore e l’orario è ridotto di 15 minuti; per ogni turno di 8 ore è prevista una pausa retribuita di 30 minuti (art. 9 c. 10 e 11). Il testo non fissa un’indennità di turno nazionale: la maggiorazione del notturno in turni è quella dell’art. 12.
I riposi: i paletti che restano sempre
Qualunque sia l’organizzazione dei turni, due diritti non si toccano:
| Riposo | Durata minima di legge | Fonte |
|---|---|---|
| Riposo giornaliero | 11 ore consecutive ogni 24 ore | Art. 7 D.Lgs. 66/2003 |
| Riposo settimanale | 24 ore consecutive ogni 7 giorni, di regola di domenica | Art. 9 D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c. |
Il riposo settimanale può essere calcolato come media su un periodo non superiore a 14 giorni: nei settori a ciclo aperto questo consente di concentrare i turni e spostare il riposo, ma il diritto al recupero resta.
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Qual è la differenza tra lavoro notturno e lavoratore notturno?
Il riposo settimanale deve cadere per forza di domenica?
Le maggiorazioni per notturno e festivo si sommano allo straordinario?
Di quanto è la maggiorazione per il lavoro notturno?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.
Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.; D.Lgs. 151/2001). Le percentuali di maggiorazione e le regole di cumulo sono quelle degli artt. 12 e 13 del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione del 6 dicembre 2024.