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La guida
Ferie, permessi e ROL nel CCNL Spedizionieri e Corrieri
Quanti giorni di ferie spettano a uno spedizioniere o a un corriere, come si calcolano i permessi ROL, e cosa succede se non vengono fruiti entro l’anno: la guida pratica al tempo libero retribuito nel settore logistica e spedizioni.
Nel CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione le ferie sono 22 giorni lavorativi (26 per chi lavora il sabato). Il personale non viaggiante ha 40 ore di ROL e 4 permessi per ex festività (fino a 32 ore, 72 ore totali). La maturazione progressiva dei ROL nei primi 3 anni vale solo per i nuovi assunti dei piani di assunzione concordati con i sindacati (art. 4 bis).
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Tabella riepilogativa
| Istituto | Personale non viaggiante (5 gg/sett.) | Personale viaggiante |
|---|---|---|
| Ferie annue | 22 giorni lavorativi | 22 giorni lavorativi |
| Ferie (orario su 6 giorni) | 26 giorni lavorativi | 22 giorni lavorativi (il sabato non conta) |
| ROL annui | 40 ore (5 × 8 ore) | 4,5 giornate lavorative |
| Ex festività abolite | 4 permessi, in gruppi di 4 o 8 ore (fino a 32 ore) | 4 giorni |
| Totale ROL + ex festività | fino a 72 ore | 8,5 giorni |
| Scadenza ROL | 31 dicembre (liquidazione ad aprile) | 31 dicembre (liquidazione ad aprile) |
Le ferie: quante e come si calcolano
Il CCNL riconosce a tutti i lavoratori il diritto a un periodo di riposo annuo retribuito pari a:
- 22 giorni lavorativi per chi lavora su 5 giorni settimanali (la cosiddetta «settimana corta», tipica degli impiegati e degli operatori spedizioni);
- 26 giorni lavorativi per il personale non viaggiante con orario distribuito su 6 giorni settimanali (il sabato conta come lavorativo).
Questi giorni spettano indipendentemente dall’anzianità di servizio, al contrario di quanto avviene in altri CCNL dove l’anzianità incide sulla durata delle ferie.
Per assunzioni o cessazioni in corso d’anno, i giorni si calcolano per dodicesimi. Le frazioni di mese fino a 15 giorni non vengono conteggiate; quelle superiori a 15 giorni contano come mese intero. L’arrotondamento avviene alla mezza giornata superiore. Esempio: un lavoratore assunto il 10 marzo e con contratto fino al 31 dicembre (10 mesi) matura 22 × 10/12 = 18,3 giorni, arrotondati a 18,5 giorni.
Modalità di fruizione delle ferie
L’azienda fissa l’epoca delle ferie tenendo conto delle esigenze di servizio e dei desideri del lavoratore, previa consultazione delle rappresentanze sindacali (RSA/RSU) ove presenti. Il CCNL prevede che le ferie debbano essere godute di preferenza in modo continuativo; per periodi superiori a due settimane è possibile la divisione in più tranche, concordata con il lavoratore.
Attenzione: la legge (d.lgs. 66/2003) impone che almeno 4 settimane di ferie siano effettivamente godute e non possano essere monetizzate, tranne in caso di cessazione del rapporto. Le ferie eccedenti le 4 settimane possono, all’atto della cessazione del rapporto, essere liquidate in busta paga.
I permessi ROL: 40 ore per il personale non viaggiante
I permessi ROL (Riduzione Orario di Lavoro) sono 40 ore annue per il personale non viaggiante, da fruire in gruppi di 8 ore ciascuno (5 permessi da un giorno). Per il personale viaggiante ammontano a 4,5 giornate lavorative retribuite. I ROL si aggiungono alle ferie e non le sostituiscono.
La fruizione avviene su richiesta del lavoratore, concordata con l’azienda nel rispetto delle esigenze operative. Il rifiuto aziendale di un singolo permesso è possibile per esigenze organizzative documentate, ma non può essere sistematico.
Le ex festività abolite
Oltre ai ROL, l’art. 14 riconosce permessi retribuiti individuali, in gruppi di quattro o otto ore, in sostituzione delle 4 festività abolite dalla legge n. 54/1977 (fino a 32 ore l’anno per il personale non viaggiante, 4 giorni per il viaggiante). Si fruiscono in ragione d’anno (1° gennaio – 31 dicembre); quelli non usufruiti decadono e sono pagati entro aprile dell’anno successivo.
La maturazione progressiva per i nuovi assunti (art. 4 bis)
L’art. 4 bis prevede un trattamento temporaneo per i lavoratori assunti a tempo indeterminato nell’ambito di piani di nuova occupazione concordati con i sindacati: per i primi tre anni la maturazione di ROL ed ex festività è progressiva (e la misura si applica una sola volta nella vita lavorativa):
| Anno di servizio | ROL maturati |
|---|---|
| 1° anno | 12 ore di ROL (30% di 40); ex festività 1 giornata; viaggiante 1,5 giornate |
| 2° anno | 24 ore di ROL (60%); ex festività 2,5 giornate; viaggiante 2,5 giornate |
| 3° anno | 36 ore di ROL (90%); ex festività 3,5 giornate; viaggiante 4 giornate |
| Dal 4° anno | 100%; dal 4° anno decorrono anche gli scatti di anzianità (art. 17) |
Le ex festività sono progressive come i ROL. Chi non rientra in un piano di nuove assunzioni matura ROL ed ex festività per intero, in ragione dell’anno di servizio o della frazione di esso.
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Quanti giorni di ferie spettano a un corriere o spedizioniere?
Cosa sono i permessi ROL e quante ore sono?
I ROL scadono se non vengono fruiti?
Un neoassunto ha subito diritto alle 40 ore di ROL?
Le ferie possono essere monetizzate?
Quali altri permessi spettano oltre alle ferie?
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Le informazioni hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione del 6 dicembre 2024. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.