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La guida
Trasferta, turni e reperibilità nel CCNL Cooperative di Consumo
Nel CCNL della distribuzione cooperativa la trasferta e il lavoro fuori sede danno diritto al rimborso delle spese e a eventuali indennità fissate in azienda; il lavoro notturno, festivo e nel riposo settimanale è compensato con maggiorazioni percentuali. Il contratto nazionale non prevede un’indennità di turno né di reperibilità. Il regime fiscale delle somme è quello dell’art. 51 TUIR.
Il CCNL Cooperative di Consumo (artt. 114 e 151) prevede il rimborso delle spese di trasporto, vitto e pernottamento nel lavoro fuori sede e rinvia alla contrattazione aziendale per le indennità di trasferta. Lavoro notturno ordinario (22-6) +25%, riposo settimanale lavorato +35%, straordinario +20% fino alla 48ª ora e +25% oltre, straordinario festivo +35%, straordinario notturno +55%. Non esistono indennità nazionali di turno o di reperibilità.
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Le voci in sintesi
| Voce | Cosa prevede il CCNL | Regime fiscale (regola di legge) |
|---|---|---|
| Lavoro fuori sede (art. 114) | L’orario inizia sul posto indicato; se si rientra in sede a fine giornata il lavoro cessa in anticipo del tempo necessario al viaggio; spese di trasporto, vitto e pernottamento rimborsate dall’impresa | Rimborso analitico documentato: non imponibile |
| Trasferta (art. 151) | Rimborso delle spese sostenute, graduate secondo le distanze; rimborsi e indennità di trasferta stabiliti in sede aziendale, su documentazione | Indennità fuori Comune: esente fino a 46,48 €/giorno in Italia e 77,47 €/giorno all’estero (art. 51 c. 5 TUIR) |
| Lavoro notturno ordinario (art. 121) | Dalle 22 alle 6, quota oraria della retribuzione di fatto con maggiorazione del 25% sulla retribuzione normale | Imponibile |
| Riposo settimanale lavorato (art. 129) | Maggiorazione del 35% sulla quota oraria della retribuzione normale, salvo il riposo compensativo | Imponibile |
| Straordinario (art. 126) | +20% fino alla 48ª ora settimanale, +25% oltre; festivo +35%; notturno (non in turni regolari) +55%; le maggiorazioni non si cumulano | Imponibile |
| Indennità di turno e di reperibilità | Non previste dal CCNL nazionale: solo eventuale accordo aziendale | Imponibile (retribuzione a tutti gli effetti) |
| Indennità di trasfertismo | Lavoratori abitualmente in trasferta (importo fisso e continuativo) | Imponibile al 50% (art. 51 c. 6 TUIR) |
Turni e reperibilità: cosa non c’è nel contratto nazionale
Il contratto non disciplina un’indennità di turno distinta dalle maggiorazioni né un’indennità di reperibilità: eventuali importi derivano da accordi aziendali o territoriali. Le aperture domenicali e festive sono oggetto di confronto a livello aziendale (art. 128); la domenica ordinariamente lavorata nelle aziende autorizzate all’apertura non dà diritto alla maggiorazione straordinaria, ma al riposo settimanale in altro giorno. Le ore prestate nelle festività (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e infrasettimanali) sono retribuite come straordinario festivo (art. 132).
Turni e riposi
La programmazione dei turni deve rispettare i vincoli del D.Lgs. 66/2003: riposo giornaliero di 11 ore consecutive ogni 24 (frazionabile in caso di cambio turno in attesa della contrattazione di secondo livello, le parti ritengono che un riposo minimo di 9 ore consecutive possa rappresentare un’adeguata protezione, art. 130), riposo settimanale di 24 ore ogni sette giorni, calcolato come media in non più di 14 giorni (art. 128).
I tre sistemi di rimborso: forfettario, analitico, misto
La normativa fiscale (art. 51, comma 5, TUIR) prevede tre modalità di trattamento della trasferta fuori dal Comune, che il CCNL e la prassi aziendale possono combinare.
1. Rimborso forfettario
Al lavoratore è riconosciuta un’indennità giornaliera fissa. È esente da imposte e contributi fino a 46,48 € al giorno per le trasferte in Italia e 77,47 € al giorno per quelle all’estero; la parte eccedente concorre al reddito.
2. Rimborso analitico (a piè di lista)
Vengono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate (vitto, alloggio, viaggio). Tali rimborsi, se giustificati, non sono imponibili. È possibile riconoscere in più una piccola indennità non documentata, esente entro un limite ridotto.
3. Rimborso misto
Si combinano indennità forfettaria e rimborso analitico. In questo caso le soglie di esenzione forfettaria si riducono: di un terzo se è rimborsato analiticamente il vitto oppure l’alloggio, di due terzi se sono rimborsati entrambi.
Trasfertisti: il regime dell’art. 51, comma 6 TUIR
È trasfertista chi, per la natura della mansione, lavora abitualmente fuori dalla sede e percepisce un’indennità fissa e continuativa, non legata alla singola missione. Per questi lavoratori le indennità e maggiorazioni concorrono al reddito imponibile nella misura del 50%. La distinzione tra trasferta occasionale e trasfertismo va valutata sulle concrete modalità di svolgimento del rapporto.
Trasferta e trasferimento
Il CCNL (art. 152) richiama l’art. 13 dello Statuto dei lavoratori: il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva a un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive; chi non accetta il trasferimento resta titolare delle indennità contrattuali e può essere soggetto al licenziamento secondo le procedure di legge.
Casi pratici
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Domande frequenti
L’indennità di trasferta è sempre tassata?
Trasferta e trasferimento sono la stessa cosa?
Il CCNL prevede la reperibilità o l’indennità di turno?
Quanto è la maggiorazione per il lavoro notturno?
Perché mi chiedono di conservare le ricevute della trasferta?
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Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge e al testo del CCNL Distribuzione Cooperativa (artt. 114, 121, 126, 128, 129, 132 e 151 del CCNL 22 dicembre 2011). Accordi aziendali possono prevedere voci ulteriori.