Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Cooperative di Consumo

Trasferta, turni e reperibilità nel CCNL Cooperative di Consumo

Nel CCNL della distribuzione cooperativa la trasferta e il lavoro fuori sede danno diritto al rimborso delle spese e a eventuali indennità fissate in azienda; il lavoro notturno, festivo e nel riposo settimanale è compensato con maggiorazioni percentuali. Il contratto nazionale non prevede un’indennità di turno né di reperibilità. Il regime fiscale delle somme è quello dell’art. 51 TUIR.

In sintesi

Il CCNL Cooperative di Consumo (artt. 114 e 151) prevede il rimborso delle spese di trasporto, vitto e pernottamento nel lavoro fuori sede e rinvia alla contrattazione aziendale per le indennità di trasferta. Lavoro notturno ordinario (22-6) +25%, riposo settimanale lavorato +35%, straordinario +20% fino alla 48ª ora e +25% oltre, straordinario festivo +35%, straordinario notturno +55%. Non esistono indennità nazionali di turno o di reperibilità.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
ANCC-Coop · Confcooperative Consumo e Utenza · A.G.C.I. Agrital · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
Istituti trattati
Lavoro fuori sede (art. 114) · Trasferta (art. 151) · Maggiorazioni per notturno, festivo e riposo settimanale (artt. 121, 126, 129) · Reperibilità (non prevista)
Riferimenti
Art. 51, commi 5 e 6, TUIR (regime fiscale) · D.Lgs. 66/2003 (riposi)
Fonte
Testo del CCNL 22 dicembre 2011 (Filcams) e ipotesi di rinnovo del 29 marzo 2024

Le voci in sintesi

Trasferta, turni e disagio nel CCNL Distribuzione Cooperativa — quadro generale
Voce Cosa prevede il CCNL Regime fiscale (regola di legge)
Lavoro fuori sede (art. 114) L’orario inizia sul posto indicato; se si rientra in sede a fine giornata il lavoro cessa in anticipo del tempo necessario al viaggio; spese di trasporto, vitto e pernottamento rimborsate dall’impresa Rimborso analitico documentato: non imponibile
Trasferta (art. 151) Rimborso delle spese sostenute, graduate secondo le distanze; rimborsi e indennità di trasferta stabiliti in sede aziendale, su documentazione Indennità fuori Comune: esente fino a 46,48 €/giorno in Italia e 77,47 €/giorno all’estero (art. 51 c. 5 TUIR)
Lavoro notturno ordinario (art. 121) Dalle 22 alle 6, quota oraria della retribuzione di fatto con maggiorazione del 25% sulla retribuzione normale Imponibile
Riposo settimanale lavorato (art. 129) Maggiorazione del 35% sulla quota oraria della retribuzione normale, salvo il riposo compensativo Imponibile
Straordinario (art. 126) +20% fino alla 48ª ora settimanale, +25% oltre; festivo +35%; notturno (non in turni regolari) +55%; le maggiorazioni non si cumulano Imponibile
Indennità di turno e di reperibilità Non previste dal CCNL nazionale: solo eventuale accordo aziendale Imponibile (retribuzione a tutti gli effetti)
Indennità di trasfertismo Lavoratori abitualmente in trasferta (importo fisso e continuativo) Imponibile al 50% (art. 51 c. 6 TUIR)
Il CCNL non fissa un importo nazionale per la trasferta: rinvia alla contrattazione aziendale. Le percentuali di maggiorazione sono quelle degli artt. 121, 126 e 129 del CCNL 22 dicembre 2011, non modificati dal rinnovo del 2024 per quanto risulta dal testo dell’ipotesi di accordo. Le soglie di esenzione fiscale sono invece di legge.

Turni e reperibilità: cosa non c’è nel contratto nazionale

Il contratto non disciplina un’indennità di turno distinta dalle maggiorazioni né un’indennità di reperibilità: eventuali importi derivano da accordi aziendali o territoriali. Le aperture domenicali e festive sono oggetto di confronto a livello aziendale (art. 128); la domenica ordinariamente lavorata nelle aziende autorizzate all’apertura non dà diritto alla maggiorazione straordinaria, ma al riposo settimanale in altro giorno. Le ore prestate nelle festività (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e infrasettimanali) sono retribuite come straordinario festivo (art. 132).

Turni e riposi

La programmazione dei turni deve rispettare i vincoli del D.Lgs. 66/2003: riposo giornaliero di 11 ore consecutive ogni 24 (frazionabile in caso di cambio turno in attesa della contrattazione di secondo livello, le parti ritengono che un riposo minimo di 9 ore consecutive possa rappresentare un’adeguata protezione, art. 130), riposo settimanale di 24 ore ogni sette giorni, calcolato come media in non più di 14 giorni (art. 128).

I tre sistemi di rimborso: forfettario, analitico, misto

La normativa fiscale (art. 51, comma 5, TUIR) prevede tre modalità di trattamento della trasferta fuori dal Comune, che il CCNL e la prassi aziendale possono combinare.

1. Rimborso forfettario

Al lavoratore è riconosciuta un’indennità giornaliera fissa. È esente da imposte e contributi fino a 46,48 € al giorno per le trasferte in Italia e 77,47 € al giorno per quelle all’estero; la parte eccedente concorre al reddito.

2. Rimborso analitico (a piè di lista)

Vengono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate (vitto, alloggio, viaggio). Tali rimborsi, se giustificati, non sono imponibili. È possibile riconoscere in più una piccola indennità non documentata, esente entro un limite ridotto.

3. Rimborso misto

Si combinano indennità forfettaria e rimborso analitico. In questo caso le soglie di esenzione forfettaria si riducono: di un terzo se è rimborsato analiticamente il vitto oppure l’alloggio, di due terzi se sono rimborsati entrambi.

Trasfertisti: il regime dell’art. 51, comma 6 TUIR

È trasfertista chi, per la natura della mansione, lavora abitualmente fuori dalla sede e percepisce un’indennità fissa e continuativa, non legata alla singola missione. Per questi lavoratori le indennità e maggiorazioni concorrono al reddito imponibile nella misura del 50%. La distinzione tra trasferta occasionale e trasfertismo va valutata sulle concrete modalità di svolgimento del rapporto.

Trasferta e trasferimento

Il CCNL (art. 152) richiama l’art. 13 dello Statuto dei lavoratori: il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva a un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive; chi non accetta il trasferimento resta titolare delle indennità contrattuali e può essere soggetto al licenziamento secondo le procedure di legge.

Casi pratici

Tizio — trasferta per l’apertura di un nuovo punto vendita
Tizio, addetto di una cooperativa di consumo, viene inviato per due settimane in un’altra città per supportare l’apertura di un supermercato. L’azienda rimborsa viaggio, vitto e pernottamento documentati (art. 114) e, se prevista da accordo aziendale, riconosce un’indennità di trasferta, esente entro 46,48 € al giorno in Italia solo se la trasferta è fuori dal Comune della sede.
Caia — turno notturno e domenica
Caia lavora di notte, dalle 22 alle 6, in un magazzino: sulle ore notturne ordinarie ha la maggiorazione del 25% (art. 121). Una domenica ordinariamente lavorata nelle aperture autorizzate non dà diritto a maggiorazione straordinaria; se invece presta lavoro nel suo giorno di riposo settimanale, ha la maggiorazione del 35% (art. 129) fermo il riposo compensativo.

Approfondisci con la guida pratica

Reperibilita: indennita e obblighi →

Domande frequenti

L’indennità di trasferta è sempre tassata?
Dipende. Per la trasferta fuori dal comune l’art. 51 TUIR prevede una soglia giornaliera esente (46,48 € in Italia, 77,47 € all’estero); oltre quella soglia, o per la trasferta entro il comune, le somme sono di regola imponibili. I rimborsi analitici documentati restano esenti.
Trasferta e trasferimento sono la stessa cosa?
No. La trasferta è uno spostamento temporaneo con rientro previsto, con rimborso delle spese e indennità stabilite in azienda; il trasferimento è stabile e ricade nell’art. 13 dello Statuto dei lavoratori e nell’art. 2103 c.c. (comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive).
Il CCNL prevede la reperibilità o l’indennità di turno?
No: il contratto nazionale non disciplina né l’indennità di reperibilità né un’indennità di turno. Eventuali importi dipendono da accordi aziendali; le ore effettivamente lavorate sono retribuite con le maggiorazioni degli artt. 121, 126 e 129.
Quanto è la maggiorazione per il lavoro notturno?
25% sulla retribuzione normale per il lavoro dalle 22 alle 6 (art. 121); per lo straordinario notturno non in turni regolari 55% (art. 126). Le maggiorazioni non sono cumulabili: si applica la più alta.
Perché mi chiedono di conservare le ricevute della trasferta?
Perché i rimborsi analitici documentati di vitto, alloggio e viaggio non concorrono al reddito. Senza giustificativi si rischia di perdere il regime di favore e di vedere la somma tassata per intero; il CCNL (art. 151) richiede adeguata documentazione.

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Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge e al testo del CCNL Distribuzione Cooperativa (artt. 114, 121, 126, 128, 129, 132 e 151 del CCNL 22 dicembre 2011). Accordi aziendali possono prevedere voci ulteriori.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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