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La guida
CCNL Cooperative di Consumo: periodo di prova per livello, forma scritta e recesso
Il periodo di prova nel CCNL Distribuzione Cooperativa (art. 42) ha una durata massima che dipende dal livello: da 30 giorni per il 6° livello a 150 giorni per i quadri e il 1° livello. Deve risultare da atto scritto (art. 2096 c.c.). Questa guida spiega le durate, come si computano i giorni, il trattamento economico e le regole di recesso.
Nel CCNL Distribuzione Cooperativa la prova dura al massimo 150 giorni di calendario per quadri e 1° livello, 60 giorni di lavoro effettivo per 2° e 3° livello, 45 giorni per 4° e 5° livello, 30 giorni per il 6° livello. Deve risultare da atto scritto. Durante la prova ciascuna parte può recedere in qualsiasi momento senza preavviso, con diritto a TFR e ratei di ferie e mensilità supplementari.
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Durata massima della prova per livello
| Livello | Durata massima | Come si computa |
|---|---|---|
| Quadri e 1° livello | 150 giorni | Giorni di calendario |
| 2° e 3° livello | 60 giorni | Giorni di lavoro effettivo |
| 4° e 5° livello | 45 giorni | Giorni di lavoro effettivo |
| 6° livello | 30 giorni | Giorni di lavoro effettivo |
I parametri 3° super e 4° super non sono livelli distinti: valgono i termini del 3° e del 4° livello. Nell’apprendistato il rinnovo del 2024 (art. 64) fissa la prova, secondo il livello iniziale, in 5 mesi di calendario per il 1° livello, 60 giorni di lavoro effettivo per 2° e 3°, 45 giorni per 4° e 5°, 30 giorni per il 6°. Vedi la scheda sull’apprendistato.
Forma scritta: perché è obbligatoria
Il patto di prova deve risultare da atto scritto (art. 2096 c.c.): nella lettera di assunzione o nel contratto individuale sottoscritto prima o all’inizio del lavoro. In mancanza di forma scritta la clausola è nulla e il rapporto si considera a tempo indeterminato senza prova, con piena tutela del lavoratore fin dal primo giorno. L’atto scritto deve indicare la durata, il livello di inquadramento e le mansioni.
Come si computa la durata
Per i quadri e il 1° livello i 150 giorni sono giorni di calendario; per gli altri livelli sono giorni di lavoro effettivo, per cui le giornate non lavorate (ad esempio per malattia) non si computano. Il CCNL non disciplina in modo specifico la sospensione della prova per malattia, infortunio o maternità: per i livelli con computo in giorni di lavoro effettivo la conseguenza deriva dal criterio stesso; per i quadri e il 1° livello valgono i principi generali e la giurisprudenza, che vanno verificati sul caso concreto.
Trattamento economico e recesso
Durante la prova la retribuzione non può essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica del lavoratore. Il rapporto può essere risolto in qualsiasi momento, da una parte e dall’altra, senza preavviso. In tal caso al lavoratore spettano il TFR e i ratei di ferie e di mensilità supplementari, calcolati per dodicesimi in base ai mesi di servizio prestati, computando come mese intero le frazioni superiori a 15 giorni.
La libertà di recesso incontra i limiti generali: è nullo il recesso discriminatorio (art. 15 Statuto dei lavoratori e D.lgs. 216/2003) o ritorsivo, e il recesso è contestabile se la prova non è stata resa effettivamente possibile (ad esempio perché il lavoratore è stato adibito a mansioni diverse da quelle per cui è stato assunto).
Superamento della prova
Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l’assunzione si intende confermata e il periodo di prova è computato nell’anzianità di servizio (art. 42). Per i licenziamenti dei neo-assunti dopo la prova si applicano, secondo la data di assunzione, l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori o il regime del D.lgs. 23/2015.
Casi pratici
Domande frequenti
Quanto dura il periodo di prova nel CCNL Distribuzione Cooperativa?
Il periodo di prova deve essere messo per iscritto?
La malattia sospende il periodo di prova?
Posso essere licenziato senza motivo durante la prova?
Il periodo di prova viene computato nell’anzianità di servizio?
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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si basano sull’art. 42 del CCNL Distribuzione Cooperativa (22 dicembre 2011) e sul rinnovo del 29 marzo 2024 (vigenza 1° aprile 2023 – 31 marzo 2027). Per situazioni individuali rivolgersi al sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.