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Ultimo aggiornamento: 24 Marzo 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il CCNL Distribuzione Cooperativa fissa l'orario normale a 38 ore settimanali. Lo straordinario è ammesso entro 250 ore annue e comporta maggiorazioni dal 25% al 50% a seconda dell'orario e del giorno. Il contratto disciplina anche i turni, il lavoro domenicale e il part-time, con specifiche indennità per i punti vendita aperti in orari disagiati.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Cooperative di Consumo

CCNL Cooperative di Consumo: orario di lavoro e straordinari

Nei punti vendita della distribuzione cooperativa l’organizzazione dell’orario è particolarmente articolata: aperture serali, domenicali e festive impongono turnazioni che il CCNL Distribuzione Cooperativa disciplina con regole precise su maggiorazioni, limiti e riposi. Questa guida spiega come funziona l’orario di lavoro, quando scatta lo straordinario e quali indennità spettano al lavoratore.

In sintesi

Il CCNL fissa l’orario normale a 38 ore settimanali. Lo straordinario supera tale soglia entro il limite annuo di 250 ore e comporta maggiorazioni dal 25% al 50%. Il lavoro domenicale dà diritto a riposo compensativo e maggiorazione. Le aperture serali e notturne godono di specifiche indennità di disagio. La flessibilità multiperiodale richiede accordo aziendale sindacale.

Dati contrattuali

Parti datoriali
Ancc-Coop · Confcooperative Consumo e Utenza · Agci Agrital Settore Consumo
Parti sindacali
Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
Data rinnovo
29 marzo 2024
Vigenza
1° aprile 2023 – 31 marzo 2027
Ambito
Distribuzione cooperativa: supermercati, ipermercati, punti vendita Coop e Conad cooperative

Orario normale e distribuzione settimanale

Il CCNL Distribuzione Cooperativa stabilisce che l’orario normale di lavoro è pari a 38 ore settimanali. Questa soglia rappresenta il confine oltre il quale ogni prestazione ulteriore è considerata straordinaria e dà diritto alle relative maggiorazioni.

La distribuzione delle 38 ore nell’arco della settimana è demandata all’organizzazione aziendale, nei limiti fissati dal contratto:

  • Distribuzione su cinque giorni (giornate da circa 7,6 ore): la formula più diffusa nei grandi ipermercati con personale full-time;
  • Distribuzione su sei giorni (giornate da circa 6,3 ore): frequente nei supermercati di medie dimensioni con aperture prolungate;
  • Turni: nei punti vendita aperti con orario continuato (es. 8–21) si adottano turni mattutini, pomeridiani e, in alcuni casi, serali. Il cambio turno deve rispettare il riposo minimo di undici ore consecutive tra la fine di un turno e l’inizio del successivo (d.lgs. 66/2003).

La pausa pasto non è computata nell’orario di lavoro. Di norma il CCNL prevede una pausa di almeno 30 minuti per le prestazioni superiori a 6 ore consecutive.

Lo straordinario: definizione, limiti e procedura

È considerato lavoro straordinario ogni prestazione che supera le 38 ore settimanali. Il CCNL Distribuzione Cooperativa fissa i seguenti paletti:

  • Limite annuo: 250 ore di straordinario per lavoratore per anno solare. Il superamento richiede accordo sindacale aziendale;
  • Richiesta del datore: lo straordinario può essere richiesto dal datore di lavoro per esigenze tecnico-produttive o organizzative; il rifiuto reiterato e ingiustificato del lavoratore può integrare inadempienza contrattuale;
  • Consenso del lavoratore: salvo situazioni di urgenza, il CCNL richiede in linea generale il consenso o almeno la comunicazione preventiva al lavoratore;
  • Limite legale: indipendentemente dal contratto, il d.lgs. 66/2003 vieta di superare in media le 48 ore settimanali (straordinario compreso) calcolate su un periodo di quattro mesi (estendibile a sei o dodici mesi con accordo sindacale).

Tabella riepilogativa delle maggiorazioni

Maggiorazioni per lavoro straordinario e disagiato – CCNL Distribuzione Cooperativa
Tipologia di prestazione Maggiorazione indicativa Note
Straordinario diurno feriale (oltre 38h/sett.) 25% sulla retribuzione ordinaria Si calcola sulla retribuzione di fatto
Straordinario diurno oltre la 48° ora settimanale 35% Soglia da verificare sul testo contrattuale
Straordinario notturno (ore notturne) 35–50% La fascia notturna è definita nel CCNL (es. 22–06)
Straordinario in giorno festivo 50% Si cumula con l’indennità festiva
Lavoro domenicale (turno ordinario) Maggiorazione percentuale + riposo compensativo Il riposo compensativo spetta in altro giorno lavorativo
Lavoro in giorno festivo nazionale (turno ordinario) Indennità festiva prevista dal CCNL Alternativa o cumulabile con riposo, vedi testo contrattuale
Turno serale/notturno abituale Indennità di disagio orario Importo forfettario per turni serali strutturali

Nota: le percentuali esatte e gli importi delle indennità vanno verificati sulle tabelle allegate al testo del rinnovo 2024, disponibili presso Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs. Le percentuali indicate sono coerenti con la struttura tipica del contratto della distribuzione cooperativa; possono variare in presenza di accordi aziendali migliorativi.

Lavoro domenicale e festivo: regole specifiche

Nella distribuzione cooperativa il lavoro domenicale è parte integrante dell’organizzazione dei turni, in particolare per i punti vendita aperti sette giorni su sette. La legge (d.lgs. 66/2003, art. 9) garantisce al lavoratore un giorno di riposo settimanale ogni sette, coincidente di norma con la domenica. Quando il riposo settimanale non cade di domenica, il CCNL prevede:

  • il riposo compensativo in un altro giorno della settimana (di norma entro i sei giorni successivi);
  • la maggiorazione domenicale sulla retribuzione della giornata lavorata di domenica.

I giorni festivi nazionali (1° gennaio, 6 gennaio, Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre) danno diritto a un’indennità festiva se il lavoratore presta servizio. In alternativa, con accordo aziendale, la giornata può essere recuperata come riposo aggiuntivo.

Part-time e orario ridotto

Il part-time nella distribuzione cooperativa è disciplinato dal d.lgs. 81/2015 e dalle disposizioni contrattuali. Il CCNL prevede:

  • Indennità part-time: elevata a 155 euro annui dal rinnovo 2024 per i lavoratori con orario ridotto;
  • Clausole elastiche e flessibili: il datore può variare la collocazione dell’orario part-time con preavviso di almeno due giorni (clausola flessibile) oppure aumentare temporaneamente la durata (clausola elastica), previo accordo individuale scritto o intesa sindacale;
  • Diritto di precedenza: il lavoratore part-time ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per posizioni analoghe, se ne fa richiesta.

È importante distinguere la distribuzione cooperativa dalla GDO non cooperativa: le percentuali di part-time involontario e le regole sulle clausole elastiche sono identiche sul piano legale, ma i minimi tabellari e le indennità differiscono tra questo CCNL e il CCNL Federdistribuzione o il CCNL Confcommercio Terziario.

Flessibilità multiperiodale e banca ore

Il CCNL Distribuzione Cooperativa consente, mediante accordo aziendale con le rappresentanze sindacali, l’adozione di regimi di orario multiperiodale: nelle settimane di picco (es. periodo natalizio, Pasqua, saldi) le ore lavorate possono superare le 38 settimanali, recuperate con ore in meno nelle settimane successive, senza che le ore eccedenti nel singolo periodo breve siano considerate straordinarie.

La banca ore è lo strumento con cui le ore di straordinario accumulate vengono convertite in permessi retribuiti (recuperi) invece di essere monetizzate. Il CCNL prevede questa facoltà, di norma su richiesta del lavoratore: le ore accumulate nella banca ore possono essere fruite come riposo entro un termine concordato (solitamente entro l’anno solare).

Casi pratici

Tizio – Cassiere full-time, straordinario in settimana intensa
Tizio lavora come cassiere al 4° livello, con orario di 38 ore settimanali su cinque giorni. La settimana prima di Natale il responsabile lo convoca anche il sesto giorno per 6 ore a causa dell’afflusso eccezionale di clienti. Le 6 ore aggiuntive sono straordinario al 25% sulla retribuzione ordinaria oraria di Tizio. Se quella giornata cade di domenica, alle 6 ore si applicano sia la maggiorazione domenicale sia, cumulativamente, la maggiorazione straordinaria nelle ore che eccedono le 38 settimanali.
Caia – Addetta vendita a turni serali, indennità di disagio
Caia è addetta alla cassa in un supermercato aperto fino alle 21. Il suo turno pomeridiano termina alle 21 tre sere su cinque. Il CCNL riconosce per le ore prestate in fascia serale (comunemente a partire dalle 18 o 20, secondo quanto stabilito nel testo contrattuale) un’indennità di disagio orario. L’importo è fisso e non è incluso nella retribuzione di fatto ai fini del TFR. La cooperativa deve indicare questa voce nel cedolino paga separatamente dalla retribuzione base.
Sempronio – Caporeparto, orario multiperiodale natalizio
Sempronio è caporeparto al 2° livello in un ipermercato che ha sottoscritto un accordo sindacale aziendale di orario multiperiodale. Nelle quattro settimane di dicembre lavora 42 ore a settimana invece di 38; le 16 ore in eccesso (4 ore × 4 settimane) vengono accumulate nella banca ore. A febbraio Sempronio fruisce di 16 ore di permesso retribuito senza subire decurtazioni della busta paga. Le 4 ore settimanali in più a dicembre non sono pagate come straordinario, perché l’accordo multiperiodale le neutralizza.

Domande frequenti

Quante ore settimanali prevede il CCNL Distribuzione Cooperativa?
L’orario normale è di 38 ore settimanali. Ogni ora in più rispetto a questa soglia è considerata straordinaria e dà diritto alle maggiorazioni previste dal contratto.
Qual è la maggiorazione per lo straordinario diurno feriale?
Il CCNL Distribuzione Cooperativa prevede indicativamente una maggiorazione del 25% sulla retribuzione ordinaria per lo straordinario diurno feriale. Le percentuali per straordinario notturno (35–50%) e festivo (50%) sono più elevate. Le percentuali esatte vanno verificate sul testo del rinnovo 2024.
Esiste un limite annuo alle ore di straordinario?
Sì, il limite contrattuale è di 250 ore annue per lavoratore. La legge (d.lgs. 66/2003) fissa inoltre un massimo di 48 ore medie settimanali su un periodo di quattro mesi, indipendentemente da ciò che prevede il contratto.
Il lavoro domenicale è obbligatorio nella distribuzione cooperativa?
Sì, nei punti vendita aperti la domenica il lavoro domenicale rientra nei turni ordinari. Il lavoratore che lavora di domenica ha diritto al riposo compensativo in un altro giorno della settimana e a una maggiorazione retributiva per la domenica lavorata.
Cosa è la banca ore nel CCNL Distribuzione Cooperativa?
La banca ore è un meccanismo che consente di convertire le ore di straordinario in permessi retribuiti (recuperi) invece di monetizzarle. Le ore accumulate si fruiscono come riposo entro il termine concordato contrattualmente (di norma entro l’anno solare).

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Distribuzione Cooperativa del 29 marzo 2024 (vigenza 1° aprile 2023 – 31 marzo 2027). Le percentuali esatte delle maggiorazioni e gli importi delle indennità vanno verificati sulle tabelle allegate al contratto, disponibili presso Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e le associazioni datoriali firmatarie. Per situazioni individuali è consigliabile consultare un consulente del lavoro o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Quante ore settimanali prevede il CCNL Distribuzione Cooperativa?

Il contratto fissa l'orario normale a 38 ore settimanali, distribuite su cinque o sei giorni secondo le esigenze organizzative del punto vendita. Le ore eccedenti le 38 settimanali sono considerate straordinarie e danno diritto alle relative maggiorazioni.

Qual è la maggiorazione per il lavoro straordinario diurno feriale?

Il CCNL Distribuzione Cooperativa prevede una maggiorazione del 25% sulla retribuzione ordinaria per lo straordinario diurno feriale. La percentuale sale al 35% per lo straordinario notturno e al 50% per lo straordinario in giorno festivo.

Esiste un limite annuo alle ore di straordinario?

Sì. Il limite contrattuale è di 250 ore annue di straordinario per lavoratore. Superato tale limite occorre un accordo sindacale aziendale. La legge (d.lgs. 66/2003) fissa comunque un massimo di 48 ore medie settimanali calcolate su un periodo di riferimento di quattro mesi.

Il lavoro domenicale è obbligatorio nella distribuzione cooperativa?

Sì, nella distribuzione cooperativa il lavoro domenicale rientra nella normale organizzazione dei turni nei punti vendita aperti. Il lavoratore che presta servizio di domenica ha diritto a un riposo compensativo in altro giorno della settimana e a una maggiorazione retributiva stabilita dal CCNL per la prestazione domenicale.

Come funziona la flessibilità dell'orario nella GDO cooperativa?

Il CCNL prevede la possibilità di adottare regimi di orario flessibile o multiperiodali, con accordo aziendale sindacale. In tali regimi il monte ore settimanale può variare in periodi di alta e bassa stagione (es. periodi festivi), ferma restando la media di 38 ore nel periodo di riferimento concordato.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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