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Ultimo aggiornamento: 9 Febbraio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche
In sintesi
Il CCNL Distribuzione Cooperativa riconosce da 22 a 26 giorni di ferie annuali in base all'anzianità di servizio. I lavoratori maturano inoltre un monte ore di permessi ROL (ex festività soppresse) pari a circa 32-40 ore annue a seconda del livello e dell'anzianità. Le ferie non godute entro l'anno devono essere fruite entro 18 mesi, salvo accordo diverso.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Cooperative di Consumo

CCNL Cooperative di Consumo: ferie, permessi e ROL

Ferie, permessi retribuiti e ROL sono istituti fondamentali per chi lavora nella distribuzione cooperativa. Il CCNL Distribuzione Cooperativa garantisce standard superiori al minimo legale, con un numero di giorni di ferie che cresce con l’anzianità e un monte ore ROL per la riduzione dell’orario. Questa guida spiega durate, maturazione e regole di fruizione.

In sintesi

Le ferie annuali vanno da 22 a 26 giorni lavorativi secondo l’anzianità. I permessi ROL ammontano a circa 32–40 ore annue. Le ferie non godute non si perdono ma devono essere fruite entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione. Il datore può fissare il periodo feriale in base all’organizzazione, ma deve garantire almeno due settimane consecutive estive.

Dati contrattuali

Parti datoriali
Ancc-Coop · Confcooperative Consumo e Utenza · Agci Agrital Settore Consumo
Parti sindacali
Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
Data rinnovo
29 marzo 2024
Vigenza
1° aprile 2023 – 31 marzo 2027
Ambito
Distribuzione cooperativa (supermercati, ipermercati, punti vendita Coop e Conad cooperative)

Le ferie annuali: durata e maturazione

Il CCNL Distribuzione Cooperativa riconosce a ogni lavoratore a tempo pieno un periodo di ferie annuali retribuite che cresce con l’anzianità di servizio. Il contratto parte da una base superiore al minimo legale di 4 settimane (20 giorni lavorativi per chi lavora su 5 giorni) garantito dal d.lgs. 66/2003:

  • nelle prime fasce di anzianità: circa 22 giorni lavorativi annui;
  • con anzianità intermedia (indicativamente da 5 o 10 anni, secondo le tabelle contrattuali): 24 giorni;
  • con anzianità elevata (indicativamente oltre 10 o 15 anni): 26 giorni.

Le ferie si maturano proporzionalmente ai mesi lavorati nell’anno. Per i lavoratori part-time si applicano le stesse regole in proporzione all’orario contrattuale. Sono computate le assenze per malattia, infortunio, maternità obbligatoria e donazione del sangue; non sono di norma computate le assenze ingiustificate prolungate.

Tabella riepilogativa

Ferie e permessi ROL – CCNL Distribuzione Cooperativa (valori indicativi per anzianità)
Anzianità di servizio Ferie annuali (gg lavorativi) Permessi ROL indicativi (ore) Note
Fino a 4–5 anni 22 giorni 32 ore Valori di ingresso
Da 5–10 anni 24 giorni 36 ore Soglie da verificare sul testo contrattuale
Oltre 10–15 anni 26 giorni 40 ore Massimo contrattuale
Ex festività soppresse 32 ore (4 gg × 8 ore) Incluse nel monte ROL o gestite separatamente

Nota: i valori riportati sono orientativi e coerenti con la struttura del CCNL. Le soglie di anzianità esatte e il monte ROL preciso per livello vanno verificati sulle tabelle allegate al testo del rinnovo 2024 disponibile presso Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs.

I permessi ROL: cosa sono e come si fruiscono

Il ROL (Riduzione dell’Orario di Lavoro) è un istituto nato dalla contrattazione collettiva per gestire la differenza tra l’orario contrattuale (38 ore settimanali nel CCNL Distribuzione Cooperativa) e il precedente orario standard. Il monte ore ROL annuo comprende anche le ore derivanti dalle ex festività soppresse (legge 5 marzo 1977 n. 54, che ha abolito 4 festività nazionali), convertite in permessi retribuiti.

Le modalità di fruizione del ROL sono le seguenti:

  • A ore: il lavoratore può richiedere la fruizione in blocchi di ore singole o metà giornata;
  • A giornata intera: possibile per permessi più lunghi, compatibilmente con le esigenze di servizio;
  • Preavviso: di norma il lavoratore deve preavvisare il responsabile con almeno 2–3 giorni di anticipo (il contratto può prevedere un preavviso diverso). La cooperativa può posticipare la fruizione per esigenze organizzative motivate;
  • Scadenza: il ROL non fruito entro l’anno di maturazione deve essere liquidato con la retribuzione di dicembre o, al più tardi, alla cessazione del rapporto.

Ferie e malattia: interferenze

La legge e la contrattazione collettiva stabiliscono alcune regole importanti sull’interazione tra ferie e malattia:

  • Malattia insorta durante le ferie: se il lavoratore si ammala durante il periodo feriale e presenta regolare certificato medico, le giornate di malattia certificata sospendono le ferie. Il lavoratore potrà fruire le ferie sospese in un momento successivo;
  • Malattia prima delle ferie programmate: se la malattia insorge prima dell’inizio del periodo feriale già autorizzato, il datore deve posticipare le ferie a una data compatibile con il rientro del lavoratore;
  • Gravidanza e ferie: il congedo di maternità obbligatoria non consuma le ferie maturate, che restano disponibili per la fruizione successiva.

Permessi retribuiti per motivi personali e familiari

Oltre alle ferie e al ROL, il CCNL Distribuzione Cooperativa riconosce permessi retribuiti per specifiche situazioni:

  • Matrimonio (o unione civile): 15 giorni consecutivi di congedo matrimoniale retribuito;
  • Lutto: permessi retribuiti per il decesso di familiari stretti (coniuge, figli, genitori, fratelli/sorelle), di norma 3 giorni per evento;
  • Donazione del sangue: la giornata della donazione è retribuita per legge (l. 584/1967) e non si computa nelle ferie;
  • Visite mediche e terapie: i permessi per visite specialistiche sono disciplinati dalla legge e possono essere coperti parzialmente dal ROL su accordo individuale.

Casi pratici

Tizio – Cassiere, malattia durante le ferie estive
Tizio ottiene le ferie dal 1° al 20 agosto. Il 5 agosto si ammala e il medico certifica 7 giorni di malattia. Tizio invia il certificato alla cooperativa. Le 7 giornate di malattia sospendono le ferie: Tizio ha diritto di fruire quei 7 giorni come ferie in data successiva, da concordare col datore entro i termini contrattualmente previsti. Non perde i giorni di ferie «consumati» dalla malattia.
Caia – Addetta vendita, monte ROL non fruito a fine anno
Caia ha maturato 36 ore di ROL nel corso dell’anno ma ne ha fruite solo 20. Le 16 ore residue non vengono perse: la cooperativa è tenuta a liquidarle con la retribuzione di dicembre (o, se il contratto aziendale lo prevede, a consentirne il recupero entro i primi mesi dell’anno successivo). In caso di cessazione del rapporto, le ore ROL non fruite sono retribuite nelle competenze di fine rapporto.
Sempronio – Caporeparto, congedo matrimoniale e ferie
Sempronio si sposa a giugno. Ha diritto a 15 giorni di congedo matrimoniale retribuito, che non si computa nelle ferie annuali. Sempronio può quindi godere del congedo matrimoniale in giugno e delle ferie estive in agosto separatamente. Entrambi i periodi sono retribuiti con la retribuzione di fatto (paga base, contingenza, terzo elemento).

Domande frequenti

Quanti giorni di ferie spettano nel CCNL Distribuzione Cooperativa?
Il contratto garantisce da 22 a 26 giorni lavorativi annui in base all’anzianità. Il minimo legale è di 4 settimane (d.lgs. 66/2003): il CCNL è più favorevole. Le ferie si maturano proporzionalmente nell’anno di assunzione e cessazione.
Cosa sono i permessi ROL e a quanto ammontano?
I permessi ROL sono ore di riposo retribuito aggiuntive alle ferie, nate dalla riduzione dell’orario di lavoro. Nel CCNL Distribuzione Cooperativa ammontano indicativamente a 32–40 ore annue, comprensive delle ex festività soppresse. Le ore non fruite devono essere liquidate entro l’anno.
Le ferie non godute entro l’anno si perdono?
No. La parte eccedente le due settimane minime di legge può essere fruita entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione. In caso di cessazione del rapporto, le ferie non godute sono sempre liquidate monetariamente nelle competenze finali.
Il datore può imporre le ferie?
Sì, ma deve garantire almeno due settimane consecutive nel periodo estivo e avvisare il lavoratore con congruo anticipo. Il lavoratore può esprimere preferenze, che il datore tiene in considerazione compatibilmente con le esigenze operative.
La malattia durante le ferie sospende il periodo feriale?
Sì, se il lavoratore si ammala durante le ferie e presenta regolare certificato medico, le giornate di malattia certificata sospendono le ferie. I giorni di ferie interrotti potranno essere fruiti in data successiva concordata con il datore.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Distribuzione Cooperativa del 29 marzo 2024 (vigenza 1° aprile 2023 – 31 marzo 2027). Il monte ore ROL esatto e le soglie di anzianità per le ferie vanno verificati sul testo contrattuale ufficiale, disponibile presso Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e le associazioni datoriali. Per situazioni individuali è consigliabile consultare un consulente del lavoro o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Domande frequenti

Quanti giorni di ferie spettano nel CCNL Distribuzione Cooperativa?

Il contratto riconosce da 22 a 26 giorni lavorativi di ferie annuali, in funzione dell'anzianità di servizio maturata presso lo stesso datore. La soglia massima si raggiunge generalmente dopo un certo numero di anni indicato nel CCNL. Le ferie si maturano proporzionalmente nell'anno di assunzione e in quello di cessazione.

Cosa sono i permessi ROL nel CCNL della distribuzione cooperativa?

I permessi ROL (Riduzione Orario di Lavoro) sono ore di riposo retribuito che il lavoratore matura annualmente in aggiunta alle ferie, a compensazione della storica riduzione dell'orario. Nel CCNL Distribuzione Cooperativa il monte ROL annuo è di circa 32-40 ore, da verificare sulle tabelle contrattuali per livello e anzianità. Si fruiscono su richiesta del lavoratore compatibilmente con le esigenze organizzative.

Le ferie non godute entro l'anno si perdono?

No, le ferie non godute non si perdono automaticamente. Il CCNL e la legge (art. 36 Cost., d.lgs. 66/2003) tutelano il diritto alle ferie: la parte eccedente le due settimane minime di legge può essere fruita entro 18 mesi dalla fine dell'anno di maturazione. Le ferie non godute entro tale termine devono comunque essere monetizzate in caso di cessazione del rapporto.

Il datore può imporre il periodo feriale?

Sì, il datore ha il potere di fissare il periodo feriale in base alle esigenze organizzative dell'impresa, sentito il lavoratore. Il CCNL prevede che almeno due settimane continuative di ferie vengano fruite nel periodo estivo (giugno-settembre), salvo diverso accordo. Il lavoratore deve essere avvisato con congruo anticipo.

Quanti permessi per ex festività soppresse spettano?

Le ex festività soppresse (4 festività abolite dalla legge 5 marzo 1977 n. 54) danno diritto a permessi retribuiti aggiuntivi, di norma inclusi nel monte ROL. Il CCNL Distribuzione Cooperativa disciplina queste giornate come permessi da fruire nell'anno solare. L'importo spettante in caso di mancata fruizione è liquidato con la retribuzione dell'anno successivo o alla cessazione del rapporto.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.