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La guida

CCNL Cooperative di Consumo

CCNL Cooperative di Consumo: malattia e infortunio

Nel CCNL della distribuzione cooperativa il lavoratore ammalato non in prova o infortunato conserva il posto fino a guarigione clinica, purché non si tratti di malattie croniche e siano esibiti i certificati; il periodo oltre 180 giorni per anno solare è aspettativa senza retribuzione (art. 162). L’azienda integra l’indennità INPS fino al normale trattamento economico complessivo. Dal 2024, per le malattie oncologiche con invalidità almeno del 50%, in caso di superamento del comporto spetta una mensilità aggiuntiva.

In sintesi

Il posto è conservato fino a guarigione clinica (art. 162) se la malattia non è cronica e i certificati sono esibiti; oltre i 180 giorni per anno solare l’assenza è aspettativa non retribuita ma utile per l’anzianità. La cooperativa integra l’indennità INPS fino al normale trattamento complessivo e paga i primi 3 giorni di carenza. Per le malattie oncologiche con invalidità non inferiore al 50%, al superamento del comporto spetta una mensilità aggiuntiva a carico della cooperativa.

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Dati contrattuali

Parti datoriali
Ancc-Coop · Confcooperative Consumo e Utenza · A.G.C.I. Agrital
Parti sindacali
Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
Data rinnovo
29 marzo 2024 (ipotesi di accordo)
Vigenza
1° aprile 2023 – 31 marzo 2027
Conservazione del posto
Fino a guarigione clinica; oltre 180 giorni per anno solare aspettativa non retribuita (art. 162)
Malattie oncologiche
Invalidità non inferiore al 50%: una mensilità aggiuntiva al superamento del comporto (art. 162)

Conservazione del posto e comporto

L’art. 162 riconosce al lavoratore ammalato non in prova, o infortunato sul lavoro, il diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di malattia o infortunio fino ad avvenuta guarigione clinica, purché: non si tratti di malattie croniche; siano esibiti regolari certificati medici; il periodo eccedente i 180 giorni per anno solare sia considerato di aspettativa senza retribuzione. Il periodo di aspettativa è comunque utile ai fini dell’anzianità in caso di prosecuzione del rapporto o di decesso del lavoratore.

Per i lavoratori con malattie oncologiche a cui sia stata riconosciuta un’invalidità non inferiore al 50%, in caso di superamento del periodo di comporto verrà riconosciuta una ulteriore mensilità aggiuntiva a carico della cooperativa (testo del rinnovo del 29 marzo 2024). Per le malattie croniche il CCNL non garantisce la conservazione del posto fino a guarigione: valgono l’art. 2110 c.c. e le regole di legge sul comporto.

Il trattamento economico

Trattamento economico di malattia e infortunio nel CCNL Distribuzione Cooperativa
Voce Regola
Indennità INPS Anticipata dalla cooperativa e posta a conguaglio con i contributi INPS
Integrazione aziendale A tutti i lavoratori, apprendisti compresi, fino al normale trattamento economico complessivo che avrebbero percepito lavorando, nell’ambito della conservazione del posto
Carenza (primi 3 giorni) Normale retribuzione a carico della cooperativa
Indennità INPS ridotta o non erogata La cooperativa non integra la parte non corrisposta dall’INPS né i giorni in cui l’INPS non paga
Limite complessivo Indennità degli istituti e integrazione aziendale non possono superare il 100% del normale trattamento economico complessivo netto

Nota: il testo dell’art. 162 è quello del rinnovo 2024; le regole sul trattamento economico e sugli obblighi del lavoratore non compaiono nell’ipotesi del 2024 e le riportiamo dal testo base del CCNL (copia reperita con numerazione non ufficiale), per questo non le citiamo con il numero di articolo.

Obblighi del lavoratore

  • Comunicazione: immediata alla cooperativa, anche per la prosecuzione; trascorso un giorno dall’inizio senza comunicazione l’assenza è ingiustificata.
  • Reperibilità: al domicilio dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 (o nelle fasce stabilite da provvedimenti), salvo visite e accertamenti documentati; la violazione comporta le sanzioni dell’art. 5 D.L. 463/1983 e profili disciplinari.
  • Ripresa: il giorno successivo alla guarigione accertata dagli istituti, salvo legittimo impedimento; chi lavora con sostanze alimentari deve presentare, per malattie oltre 5 giorni, il certificato di assenza di pericolo di contagio.

Casi pratici

Tizio – Cassiere con malattia di 40 giorni
Tizio si ammala per 40 giorni. I primi 3 giorni di carenza sono a carico della cooperativa con normale retribuzione; poi l’INPS paga l’indennità e la cooperativa la integra fino al normale trattamento complessivo, perché Tizio resta ben sotto i 180 giorni dell’anno solare.
Caia – Diagnosi oncologica con invalidità del 55%
Caia ha una malattia oncologica con invalidità del 55%. Oltre alla conservazione del posto fino a guarigione, se il comporto viene superato le spetta una mensilità aggiuntiva a carico della cooperativa (art. 162).
Sempronio – Infortunio sul lavoro
Sempronio si frattura un polso sul lavoro e resta a casa 45 giorni: il posto è conservato fino a guarigione clinica (art. 162) e l’indennità è quella dell’INAIL, con le integrazioni previste dal contratto.
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Domande frequenti

Qual è il periodo di comporto nel CCNL Distribuzione Cooperativa?
Il posto è conservato fino a guarigione clinica per le malattie non croniche con certificati regolari (art. 162); non c’è un tetto di 180 giorni in 36 mesi: oltre 180 giorni per anno solare l’assenza è aspettativa senza retribuzione, utile per l’anzianità.
La cooperativa copre i giorni di carenza?
Sì: ferma restando la normale retribuzione per i primi tre giorni di malattia (carenza), l’integrazione non è dovuta per i giorni in cui l’INPS non paga l’indennità.
Come funziona l’integrazione?
La cooperativa integra l’indennità INPS fino al normale trattamento economico complessivo che il lavoratore avrebbe avuto lavorando, senza superare il 100% del netto.
Cosa spetta con una malattia oncologica?
Con invalidità riconosciuta non inferiore al 50%, al superamento del comporto una mensilità aggiuntiva a carico della cooperativa (art. 162, rinnovo 2024).
Come si comunica la malattia?
Con immediata notizia alla cooperativa; dopo un giorno senza comunicazione l’assenza è ingiustificata. Il lavoratore è reperibile 10-12 e 17-19.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si basano sull’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL della distribuzione cooperativa del 29 marzo 2024 (art. 162) e sul testo base del contratto. Per situazioni individuali rivolgersi al sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil), all’INPS o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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