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La guida
CCNL Cooperative di Consumo: malattia e infortunio
Nel CCNL della distribuzione cooperativa il lavoratore ammalato non in prova o infortunato conserva il posto fino a guarigione clinica, purché non si tratti di malattie croniche e siano esibiti i certificati; il periodo oltre 180 giorni per anno solare è aspettativa senza retribuzione (art. 162). L’azienda integra l’indennità INPS fino al normale trattamento economico complessivo. Dal 2024, per le malattie oncologiche con invalidità almeno del 50%, in caso di superamento del comporto spetta una mensilità aggiuntiva.
Il posto è conservato fino a guarigione clinica (art. 162) se la malattia non è cronica e i certificati sono esibiti; oltre i 180 giorni per anno solare l’assenza è aspettativa non retribuita ma utile per l’anzianità. La cooperativa integra l’indennità INPS fino al normale trattamento complessivo e paga i primi 3 giorni di carenza. Per le malattie oncologiche con invalidità non inferiore al 50%, al superamento del comporto spetta una mensilità aggiuntiva a carico della cooperativa.
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Conservazione del posto e comporto
L’art. 162 riconosce al lavoratore ammalato non in prova, o infortunato sul lavoro, il diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di malattia o infortunio fino ad avvenuta guarigione clinica, purché: non si tratti di malattie croniche; siano esibiti regolari certificati medici; il periodo eccedente i 180 giorni per anno solare sia considerato di aspettativa senza retribuzione. Il periodo di aspettativa è comunque utile ai fini dell’anzianità in caso di prosecuzione del rapporto o di decesso del lavoratore.
Per i lavoratori con malattie oncologiche a cui sia stata riconosciuta un’invalidità non inferiore al 50%, in caso di superamento del periodo di comporto verrà riconosciuta una ulteriore mensilità aggiuntiva a carico della cooperativa (testo del rinnovo del 29 marzo 2024). Per le malattie croniche il CCNL non garantisce la conservazione del posto fino a guarigione: valgono l’art. 2110 c.c. e le regole di legge sul comporto.
Il trattamento economico
| Voce | Regola |
|---|---|
| Indennità INPS | Anticipata dalla cooperativa e posta a conguaglio con i contributi INPS |
| Integrazione aziendale | A tutti i lavoratori, apprendisti compresi, fino al normale trattamento economico complessivo che avrebbero percepito lavorando, nell’ambito della conservazione del posto |
| Carenza (primi 3 giorni) | Normale retribuzione a carico della cooperativa |
| Indennità INPS ridotta o non erogata | La cooperativa non integra la parte non corrisposta dall’INPS né i giorni in cui l’INPS non paga |
| Limite complessivo | Indennità degli istituti e integrazione aziendale non possono superare il 100% del normale trattamento economico complessivo netto |
Nota: il testo dell’art. 162 è quello del rinnovo 2024; le regole sul trattamento economico e sugli obblighi del lavoratore non compaiono nell’ipotesi del 2024 e le riportiamo dal testo base del CCNL (copia reperita con numerazione non ufficiale), per questo non le citiamo con il numero di articolo.
Obblighi del lavoratore
- Comunicazione: immediata alla cooperativa, anche per la prosecuzione; trascorso un giorno dall’inizio senza comunicazione l’assenza è ingiustificata.
- Reperibilità: al domicilio dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 (o nelle fasce stabilite da provvedimenti), salvo visite e accertamenti documentati; la violazione comporta le sanzioni dell’art. 5 D.L. 463/1983 e profili disciplinari.
- Ripresa: il giorno successivo alla guarigione accertata dagli istituti, salvo legittimo impedimento; chi lavora con sostanze alimentari deve presentare, per malattie oltre 5 giorni, il certificato di assenza di pericolo di contagio.
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Qual è il periodo di comporto nel CCNL Distribuzione Cooperativa?
La cooperativa copre i giorni di carenza?
Come funziona l’integrazione?
Cosa spetta con una malattia oncologica?
Come si comunica la malattia?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si basano sull’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL della distribuzione cooperativa del 29 marzo 2024 (art. 162) e sul testo base del contratto. Per situazioni individuali rivolgersi al sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil), all’INPS o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.