Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Cooperative di Consumo

CCNL Cooperative di Consumo: malattia e infortunio

La malattia e l’infortunio sono eventi che il CCNL Distribuzione Cooperativa disciplina con attenzione, garantendo integrazioni economiche superiori al minimo legale e un periodo di comporto che tutela il lavoratore prima che il datore possa procedere al licenziamento. Questa guida illustra comporto, trattamento economico e obblighi di certificazione.

In sintesi

Il comporto è di 180 giorni nell’arco di 36 mesi (270 giorni per patologie gravi). Il CCNL integra l’indennità INPS fino al 100% della retribuzione di fatto nei primi periodi. L’infortunio sul lavoro è coperto dall’INAIL con integrazione contrattuale aggiuntiva. Il certificato medico telematico deve essere inviato tempestivamente.

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Dati contrattuali

Parti datoriali
Ancc-Coop · Confcooperative Consumo e Utenza · Agci Agrital Settore Consumo
Parti sindacali
Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
Data rinnovo
29 marzo 2024
Vigenza
1° aprile 2023 – 31 marzo 2027
Riferimenti normativi
Art. 2110 c.c.; d.lgs. 151/2001 (maternità); d.P.R. 1124/1965 (INAIL); l. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori)

Il periodo di comporto: legge e contratto a confronto

Il periodo di comporto è il periodo massimo durante il quale il lavoratore ammalato ha diritto alla conservazione del posto di lavoro (art. 2110 c.c.). Superato tale periodo, il datore può procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

La legge non fissa una durata minima: è la contrattazione collettiva a determinarla. Il CCNL Distribuzione Cooperativa prevede:

  • Comporto secco: 180 giorni calcolati nell’arco dei 36 mesi precedenti ogni singolo evento di malattia. Si tratta di un «comporto per sommatoria»: si contano tutte le giornate di assenza per malattia negli ultimi tre anni, non solo quelle dell’evento in corso;
  • Comporto per patologie gravi: per malattie oncologiche, patologie croniche degenerative e malattie rare riconosciute come tali dalle competenti autorità sanitarie, il CCNL estende il comporto a 270 giorni nell’arco di 36 mesi. È importante che il lavoratore comunichi tempestivamente la natura della patologia (con certificazione specialistica) per beneficiare del periodo esteso;
  • Infortunio sul lavoro: il comporto per infortunio è disciplinato separatamente. Il lavoratore infortunato non può essere licenziato per superamento del comporto relativo all’infortunio stesso: la disciplina speciale dell’INAIL e l’art. 2110 c.c. tutelano il posto durante l’intero periodo di inabilità temporanea.

Trattamento economico durante la malattia

Il trattamento economico durante la malattia si compone di due livelli: la tutela legale (indennità INPS) e l’integrazione contrattuale a carico del datore.

Indennità INPS di malattia

Per la malattia comune, l’INPS eroga:

  • Nessuna indennità per i primi 3 giorni («carenza»), a meno che il CCNL non la copra;
  • 50% della retribuzione giornaliera media dal 4° al 20° giorno;
  • 66,67% dal 21° giorno in poi.

Integrazione contrattuale

Il CCNL Distribuzione Cooperativa integra la prestazione INPS in modo che il lavoratore non subisca una riduzione di reddito nelle prime fasi della malattia. In linea con la struttura tipica del contratto:

  • per i primi eventi brevi (fino a 3 giorni di carenza): il CCNL copre i giorni di carenza, azzerando o riducendo il taglio retributivo;
  • nelle prime settimane di malattia: l’integrazione porta il trattamento complessivo (INPS + datore) fino al 100% della retribuzione di fatto;
  • per assenze più prolungate: la percentuale di integrazione può decrescere con il protrarsi dell’assenza (ad esempio all’80% o al 50% oltre determinate soglie di giorni); le percentuali esatte sono specificate nelle tabelle del CCNL.

Tabella riepilogativa

Trattamento economico malattia – CCNL Distribuzione Cooperativa (schema indicativo)
Periodo di assenza Indennità INPS Integrazione contrattuale Trattamento complessivo indicativo
Giorni 1–3 (carenza) 0% Copertura contrattuale carenza Retribuzione garantita (vedi CCNL)
Dal 4° al 20° giorno 50% Integrazione fino al 100% ~100% della retribuzione di fatto
Dal 21° giorno in poi 66,67% Integrazione parziale (vedi CCNL) 100% o ridotto, secondo le soglie contrattuali
Infortunio sul lavoro (dal 4° giorno) INAIL 60% (poi 75–100%) Integrazione CCNL a carico cooperativa Fino al 100% per i periodi contrattualmente coperti

Nota: le percentuali di integrazione esatte, le soglie di durata e la copertura della carenza vanno verificate sulle tabelle allegate al testo del CCNL. I dati INPS sopra indicati sono quelli di legge (d.lgs. 151/2001 e normativa previdenziale vigente) e costituiscono il livello minimo garantito.

Certificazione e obblighi del lavoratore

Il lavoratore ammalato ha precisi obblighi di comportamento:

  • Certificato medico telematico: il medico curante del SSN (o del medico di guardia) deve rilasciare il certificato telematico all’INPS. Il lavoratore non è tenuto a consegnare alcun documento cartaceo alla cooperativa: il numero di protocollo del certificato telematico è sufficiente;
  • Comunicazione al responsabile: il lavoratore deve avvisare il proprio responsabile o l’ufficio HR entro l’inizio del turno (o entro il primo mattino), anche telefonicamente;
  • Reperibilità: il lavoratore è obbligato a rendersi reperibile per le visite di controllo INPS (art. 5 Stat. Lav.) nelle fasce orarie di reperibilità previste (di norma 10–12 e 17–19 per i dipendenti privati). L’assenza ingiustificata alla visita di controllo comporta la perdita dell’indennità INPS per i giorni di assenza;
  • Prolungamento: se la malattia si prolunga, occorre un nuovo certificato per ogni periodo; il numero di protocollo va comunicato alla cooperativa.

Infortunio sul lavoro: peculiarità

L’infortunio sul lavoro è un evento lesivo avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro (d.P.R. 1124/1965 e d.lgs. 38/2000). La gestione è affidata all’INAIL, non all’INPS, e la copertura assicurativa è obbligatoria a carico del datore. Il CCNL Distribuzione Cooperativa prevede:

  • la segnalazione immediata al responsabile e la compilazione del modulo di denuncia infortuni entro 2 giorni dall’evento (obbligo del datore);
  • il trattamento economico integrativo INAIL: il CCNL integra l’indennità INAIL per portare il trattamento complessivo a un livello vicino alla retribuzione di fatto;
  • il comporto speciale per infortunio: la malattia derivante da infortunio non si computa nel comporto ordinario per malattia comune, e il lavoratore non può essere licenziato per superamento del comporto relativo all’infortunio durante la prognosi INAIL.

Casi pratici

Tizio – Cassiere, malattia ricorrente e comporto per sommatoria
Tizio ha avuto 60 giorni di malattia nel 2023, 70 giorni nel 2024 e si ammala di nuovo a marzo 2025. La cooperativa verifica il comporto per sommatoria: negli ultimi 36 mesi Tizio ha totalizzato già 130 giorni di assenza; con l’evento in corso si avvicina a 180. Il datore non può ancora licenziarlo finché non supera la soglia. Quando la supera, Tizio riceve comunicazione formale del superamento del comporto e del diritto al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con il preavviso contrattuale o l’indennità sostitutiva.
Caia – Addetta vendita, diagnosi oncologica e comporto esteso
Caia riceve una diagnosi oncologica e sarà assente per chemioterapia e convalescenza. Informa la cooperativa con certificazione specialistica allegata. Il suo comporto passa da 180 a 270 giorni (norma contrattuale per patologie oncologiche). Caia beneficia dell’integrazione CCNL al trattamento INPS durante tutto il periodo. La cooperativa non può avviare la procedura di licenziamento fino al superamento dei 270 giorni nell’arco di 36 mesi, salvo diversa norma più favorevole di fonte aziendale.
Sempronio – Magazziniere, infortunio sul lavoro e denuncia INAIL
Sempronio cade da una scala durante le operazioni di magazzino e si frattura un polso. L’infortunio è denunciato all’INAIL entro 2 giorni dalla cooperativa. Il medico prognosa 45 giorni di inabilità temporanea assoluta. Sempronio percepisce l’indennità INAIL (60% dal 4° giorno), integrata dalla cooperativa fino alla retribuzione di fatto per il periodo coperto dal CCNL. I 45 giorni di infortunio non si sommano al comporto per malattia comune già maturato da Sempronio.

Domande frequenti

Qual è il periodo di comporto nel CCNL Distribuzione Cooperativa?
Il comporto ordinario è di 180 giorni nell’arco dei 36 mesi precedenti. Per patologie oncologiche, malattie croniche degenerative e malattie rare il contratto estende il comporto a 270 giorni. Superato il comporto il datore può licenziare per giustificato motivo oggettivo (art. 2110 c.c.).
La cooperativa copre i giorni di carenza della malattia?
Sì, il CCNL Distribuzione Cooperativa prevede l’integrazione contrattuale della carenza (i primi 3 giorni non coperti dall’INPS), totale o parziale a seconda delle soglie annuali di assenza. Le condizioni esatte vanno verificate sul testo contrattuale.
Come si certifica la malattia?
Il medico curante invia il certificato telematicamente all’INPS. Il lavoratore riceve il numero di protocollo e deve comunicarlo alla cooperativa. Non è più necessario consegnare il certificato cartaceo. Occorre comunque avvisare il responsabile entro l’inizio del turno.
L’infortunio sul lavoro è trattato diversamente dalla malattia?
Sì. L’infortunio è coperto dall’INAIL (non dall’INPS) e non si computa nel comporto per malattia comune. Il CCNL integra il trattamento INAIL. Il lavoratore infortunato non può essere licenziato per il superamento del comporto relativo all’infortunio durante la prognosi.
Cosa succede se supero il comporto contrattuale?
Il datore può procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con preavviso o indennità sostitutiva. Il lavoratore ha sempre diritto al TFR e alle competenze di fine rapporto. Prima di licenziare, la cooperativa deve verificare se esistono mansioni compatibili con le residue capacità del lavoratore (obbligo di repêchage).

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Distribuzione Cooperativa del 29 marzo 2024 (vigenza 1° aprile 2023 – 31 marzo 2027). Le percentuali di integrazione e le soglie di comporto esatte vanno verificate sul testo contrattuale ufficiale, disponibile presso Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e le associazioni datoriali firmatarie. Per situazioni individuali consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

In sintesi

  • Il CCNL Distribuzione Cooperativa disciplina malattia e infortunio con un periodo di comporto a tutela del posto di lavoro.
  • Durante la malattia opera l'integrazione contrattuale dell'indennita, secondo le regole del CCNL vigente.
  • L'infortunio sul lavoro e coperto dall'INAIL, con eventuale integrazione contrattuale aggiuntiva.
  • Sono obbligatori la comunicazione tempestiva dell'assenza e l'invio del certificato medico telematico.
  • Il superamento del comporto puo legittimare il licenziamento ex art. 2110 c.c., nei limiti e con le garanzie di legge.
Indice dei contenuti

Malattia e infortunio sono eventi che sospendono temporaneamente la prestazione ma non il rapporto: il lavoratore conserva il posto per un arco di tempo, il periodo di comporto, durante il quale il licenziamento per il solo fatto dell'assenza e precluso. Il CCNL Distribuzione Cooperativa (Cooperative di Consumo) declina questa tutela aggiungendo integrazioni economiche e regole pratiche, su una base normativa rappresentata dall'art. 2110 c.c.

Il comporto: cosa e e a cosa serve

Il comporto e il periodo massimo durante il quale il lavoratore assente per malattia o infortunio ha diritto alla conservazione del posto. Puo essere calcolato come comporto secco (un unico periodo continuativo) o per sommatoria (somma di piu assenze in un arco temporale di riferimento). Il CCNL ne fissa la durata, spesso piu ampia per le patologie gravi e continuative. Superato il comporto, il datore puo recedere, ma solo nel rispetto delle garanzie procedurali.

Il trattamento economico in malattia

Durante la malattia interviene l'indennita a carico dell'INPS per le categorie tutelate, che il CCNL tipicamente integra fino a una percentuale piu alta della retribuzione, secondo scaglioni temporali. Le misure esatte dell'integrazione vanno lette nel CCNL vigente e, per la parte INPS, nelle circolari aggiornate: il presente commento non riporta percentuali o importi, che variano nel tempo.

L'infortunio sul lavoro e l'INAIL

L'infortunio occorso in occasione di lavoro segue un binario diverso: la copertura economica e affidata all'INAIL, con un'indennita giornaliera per inabilita temporanea. Il CCNL puo prevedere un'integrazione contrattuale aggiuntiva. Il datore ha l'obbligo di denuncia all'INAIL nei termini di legge; l'infortunio in itinere, occorso nel tragitto casa-lavoro, e parificato a determinate condizioni.

Gli obblighi del lavoratore

Il lavoratore deve comunicare tempestivamente l'assenza al datore e farsi rilasciare dal medico il certificato telematico, che l'INPS rende disponibile al datore. Deve inoltre rispettare le fasce orarie di reperibilita per le visite di controllo. L'inosservanza di questi obblighi puo comportare la perdita dell'indennita per i periodi interessati e profili disciplinari.

Il superamento del comporto

Quando le assenze superano il comporto, il datore puo intimare il licenziamento ex art. 2110 c.c. Si tratta di un recesso peculiare: non e disciplinare e non richiede una giusta causa, ma deve rispettare il superamento effettivo del periodo e, secondo l'orientamento prevalente, un'adeguata informazione al lavoratore. Per i lavoratori con disabilita possono operare tutele rafforzate contro il licenziamento legato alla malattia.

Buone prassi operative

Per il lavoratore conviene conservare i certificati, monitorare il proprio plafond di comporto soprattutto in caso di patologie ricorrenti, ed eventualmente chiedere il computo separato delle assenze legate a malattie gravi. Per l'azienda e essenziale un conteggio rigoroso del comporto e il rispetto delle procedure prima di ogni recesso, per evitare contestazioni di illegittimita.

Domande frequenti

Cos'e il periodo di comporto?

E il periodo massimo durante il quale il lavoratore assente per malattia o infortunio conserva il posto di lavoro. La sua durata e fissata dal CCNL, spesso piu ampia per le patologie gravi. Superato il comporto, il datore puo recedere ex art. 2110 c.c.

Come viene retribuita la malattia?

Interviene l'indennita INPS per le categorie tutelate, integrata dal CCNL fino a una percentuale piu alta della retribuzione secondo scaglioni temporali. Le misure esatte vanno lette nel CCNL vigente e nelle circolari INPS aggiornate.

Chi paga in caso di infortunio sul lavoro?

L'indennita per inabilita temporanea e a carico dell'INAIL; il CCNL puo prevedere un'integrazione aggiuntiva. Il datore ha l'obbligo di denuncia all'INAIL nei termini di legge.

Quali obblighi ha il lavoratore in malattia?

Comunicare tempestivamente l'assenza, farsi rilasciare il certificato medico telematico e rispettare le fasce di reperibilita per le visite di controllo. L'inosservanza puo comportare la perdita dell'indennita e profili disciplinari.

Si puo essere licenziati per troppe assenze?

Solo dopo il superamento effettivo del comporto, con licenziamento ex art. 2110 c.c. Non e un licenziamento disciplinare ma deve rispettare il calcolo corretto del periodo e le garanzie informative; per i disabili possono valere tutele rafforzate.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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