Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Croce Rossa Italiana

CCNL Croce Rossa Italiana: welfare e sanità integrativa

Il CCNL CRI del 2020 introduce per la prima volta tutele strutturate di welfare contrattuale per i dipendenti dell’Associazione: un fondo di assistenza sanitaria integrativa e un fondo di previdenza complementare, da integrare con la contrattazione di secondo livello.

In sintesi

Il CCNL CRI prevede: assistenza sanitaria integrativa (art. 79) e previdenza complementare (art. 80). Nomi specifici dei fondi non sono stati reperiti con certezza da fonti pubbliche secondarie: per i dettagli operativi (importi, coperture, adesione) occorre consultare il testo integrale del CCNL disponibile su cri.it o i sindacati FP CGIL, CISL FP, UIL FPL. La contrattazione di secondo livello può aggiungere ulteriori benefit (buoni pasto, borse di studio, rimborsi trasporti).

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Croce Rossa Italiana · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL
CCNL
27 maggio 2020, vigenza 1/1/2020-31/12/2022 (in ultrattività)
Articoli di riferimento
Art. 79 (sanità integrativa), art. 80 (previdenza complementare), art. 8 (contrattazione di secondo livello)

Il contesto: primo CCNL del Terzo Settore

Il CCNL firmato il 27 maggio 2020 è stato definito da tutti i soggetti firmatari «il primo CCNL del Terzo Settore», in quanto per la prima volta ha creato un quadro contrattuale organico per un’organizzazione di questo tipo con personalità giuridica privata. Tra le novità più rilevanti vi sono proprio le disposizioni sul welfare, assenti o frammentarie nei contratti precedenti applicabili alla CRI.

Tuttavia è doveroso precisare che i nomi specifici del fondo sanitario e del fondo previdenziale indicati dal CCNL non sono stati reperiti con certezza dalle fonti pubbliche secondarie consultate (CNEL, portali sindacali, comunicati ufficiali). Questa guida espone la struttura dell’istituto e rinvia al testo contrattuale e ai sindacati per i dati precisi.

Tabella riepilogativa: pilastri del welfare CRI

I tre pilastri del welfare nel CCNL CRI
Pilastro Fonte Contenuto Per saperne di più
Assistenza sanitaria integrativa Art. 79 CCNL Copertura per visite specialistiche, esami diagnostici, ricoveri, odontoiatria e altre prestazioni non coperte dal SSN Testo CCNL, FP CGIL, CISL FP, UIL FPL
Previdenza complementare Art. 80 CCNL Destinazione del TFR maturando e contribuzioni al fondo pensione di categoria; integra la pensione pubblica INPS Testo CCNL, d.lgs. 252/2005
Welfare di secondo livello Art. 8 CCNL + accordi decentrati Buoni pasto, borse di studio, rimborsi trasporti, assicurazioni aggiuntive, ecc. Accordo integrativo del proprio comitato CRI

Assistenza sanitaria integrativa (art. 79)

L’art. 79 del CCNL CRI prevede che i dipendenti abbiano accesso a forme di assistenza sanitaria integrativa (o complementare) rispetto al Servizio Sanitario Nazionale. Questo istituto ha la funzione di ridurre i costi out-of-pocket per prestazioni sanitarie non coperte o parzialmente coperte dal SSN, come:

  • Visite mediche specialistiche;
  • Esami diagnostici e analisi di laboratorio;
  • Ricoveri in strutture convenzionate con il fondo;
  • Cure odontoiatriche;
  • Fisioterapia e riabilitazione.

Il fondo sanitario si finanzia mediante contribuzioni del datore di lavoro e, eventualmente, del lavoratore. Per conoscere le coperture effettive, i massimali e le procedure di rimborso è indispensabile consultare il regolamento del fondo, disponibile presso il responsabile del personale o il sindacato del proprio comitato CRI.

Previdenza complementare (art. 80)

L’art. 80 del CCNL disciplina la previdenza complementare, il secondo pilastro del sistema pensionistico italiano (accanto alla pensione pubblica INPS, prima pilastro). L’adesione al fondo di previdenza complementare consente di:

  • Destinare il TFR maturando al fondo anziché all’azienda o al Fondo di Tesoreria INPS;
  • Versare contribuzioni volontarie del lavoratore, spesso cofinanziate dal datore di lavoro;
  • Fruire di benefici fiscali: le contribuzioni al fondo sono deducibili dal reddito imponibile IRPEF fino a €5.164,57 annui.

I rendimenti del fondo dipendono dall’andamento dei mercati finanziari e dalla tipologia di comparto scelto (garantito, bilanciato, azionario). Per i nomi esatti del fondo e le percentuali di contribuzione datoriale occorre consultare l’art. 80 del CCNL e le comunicazioni del fondo.

Contrattazione di secondo livello e piani di welfare

Il CCNL CRI (art. 8) valorizza esplicitamente la contrattazione di secondo livello come sede per la definizione di piani di welfare aziendale aggiuntivi. I comitati CRI con più dipendenti possono stipulare accordi integrativi che prevedono:

  • Buoni pasto;
  • Borse di studio per i figli dei dipendenti;
  • Rimborsi abbonamenti trasporti pubblici;
  • Assicurazioni infortuni extraprofessionali;
  • Servizi di asilo nido convenzionato;
  • Piattaforme welfare digitali per la fruizione di benefit.

In assenza di accordo decentrato nel proprio comitato, i dipendenti CRI beneficiano solo delle tutele del CCNL nazionale (artt. 79 e 80), senza ulteriori benefit aggiuntivi.

Casi pratici

Tizio — Neoassunto e adesione alla sanità integrativa
Tizio è assunto come soccorritore (Area C3). Entro i termini previsti dall’art. 79 del CCNL deve decidere se aderire al fondo sanitario integrativo. Chiede informazioni alla CISL FP del suo comitato per capire le coperture e l’eventuale contribuzione richiesta. Se non aderisce entro i termini previsti potrebbe perdere il diritto all’adesione agevolata.
Caia — Previdenza complementare e TFR
Caia (Area D) decide di destinare il TFR maturando al fondo di previdenza complementare indicato dall’art. 80 del CCNL. Grazie alla deduzione fiscale delle contribuzioni (fino a €5.164,57/anno), riduce l’imponibile IRPEF. Il fondo le consentirà di integrare la futura pensione INPS con un assegno integrativo al momento del pensionamento.
Sempronio — Comitato con accordo integrativo
Sempronio lavora in un comitato CRI che ha stipulato un accordo decentrato di welfare con la RSU. L’accordo prevede buoni pasto da €7 per ogni giornata lavorativa e un contributo per gli abbonamenti ai trasporti pubblici. Questi benefit non sono garantiti dal CCNL nazionale ma dall’accordo locale; se Sempronio dovesse cambiare comitato, potrebbe non trovare lo stesso pacchetto.

Domande frequenti

Il CCNL CRI prevede una sanità integrativa?
Sì, l’art. 79 prevede l’assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti. Per i dettagli delle coperture e del fondo specifico occorre consultare il testo integrale del CCNL o il proprio sindacato (FP CGIL, CISL FP, UIL FPL).
Devo obbligatoriamente aderire al fondo previdenziale?
No. L’adesione alla previdenza complementare è volontaria. Tuttavia, se non si esprime una scelta esplicita nei primi 6 mesi dall’assunzione e il datore ha più di 49 dipendenti, il TFR maturando confluisce automaticamente nel fondo designato per effetto del silenzio-assenso (d.lgs. 252/2005).
I buoni pasto sono garantiti dal CCNL nazionale?
No. I buoni pasto non sono previsti dal CCNL CRI nazionale. Possono essere previsti da accordi decentrati nei singoli comitati. Verificare con il responsabile del personale o il sindacato locale.
Cosa succede ai fondi se cambio comitato CRI?
La sanità integrativa e la previdenza complementare seguono il lavoratore: l’iscrizione al fondo rimane anche in caso di cambio di datore. Le posizioni accumulate non si perdono. I benefit del welfare di secondo livello, invece, dipendono dall’accordo del singolo comitato e potrebbero non essere trasferibili.
I volontari hanno diritto al welfare contrattuale?
No. I fondi sanitari e previdenziali del CCNL sono riservati ai lavoratori dipendenti dell’Associazione CRI. I volontari non sono lavoratori subordinati e non hanno accesso a questi istituti contrattuali.

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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Croce Rossa Italiana e Terzo Settore del 27 maggio 2020 (artt. 79, 80). I nomi specifici del fondo sanitario e del fondo previdenziale complementare indicati nel CCNL non sono stati reperiti con certezza da fonti pubbliche secondarie; per i dati precisi consultare il testo ufficiale del CCNL disponibile su cri.it, fpcgil.it o cislfp.it. Per situazioni specifiche rivolgersi alle organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP o UIL FPL, a un consulente del lavoro, oppure all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il CCNL CRI del 2020 - primo contratto organico del Terzo Settore - introduce assistenza sanitaria integrativa (art. 79) e previdenza complementare (art. 80).
  • Il welfare contrattuale si fonda su fondi negoziali, da integrare con la contrattazione di secondo livello (art. 8).
  • I trattamenti di welfare beneficiano del regime fiscale agevolato dell'art. 51 TUIR entro i limiti di legge.
  • Per importi, coperture e modalità di adesione occorre consultare il testo integrale del CCNL e le fonti sindacali, non valori stimati.
  • Il secondo livello può aggiungere benefit ulteriori: buoni pasto, borse di studio, rimborsi per i trasporti.
Indice dei contenuti

Il CCNL della Croce Rossa Italiana del 2020 ha un valore quasi fondativo: è stato definito dai firmatari il primo contratto collettivo organico del Terzo Settore, perché per la prima volta ha dato a un'organizzazione di quel tipo un assetto contrattuale completo. Tra le sue innovazioni spiccano gli istituti di welfare - sanità integrativa e previdenza complementare - che spostano parte della tutela dal solo salario diretto a un sistema di prestazioni a valore aggiunto.

Che cos'è il welfare contrattuale

Per welfare contrattuale si intende l'insieme di prestazioni e servizi che il contratto riconosce al lavoratore in aggiunta alla retribuzione monetaria: assistenza sanitaria, previdenza integrativa, benefit per la famiglia. La logica è duplice: offrire al dipendente coperture che la retribuzione diretta non garantirebbe e sfruttare il regime fiscale di favore che la legge riserva a queste voci, con un beneficio netto superiore rispetto a un equivalente aumento in busta paga.

La sanità integrativa (art. 79)

L'art. 79 istituisce un'assistenza sanitaria integrativa: un fondo che rimborsa o eroga prestazioni sanitarie a integrazione del Servizio Sanitario Nazionale, dalle visite specialistiche alle cure odontoiatriche, secondo il piano sanitario adottato. I nomi dei fondi e le coperture specifiche vanno verificati sul testo del CCNL e presso le organizzazioni firmatarie, perché il dettaglio operativo non sempre risulta da fonti secondarie e cambia con i piani di adesione.

La previdenza complementare (art. 80)

L'art. 80 introduce la previdenza complementare: un fondo pensione negoziale che affianca la pensione pubblica, alimentato da contributo del lavoratore, contributo del datore e - nei termini scelti dall'aderente - quota di TFR. È lo strumento con cui costruire un secondo pilastro pensionistico; le aliquote contributive e le condizioni di adesione sono definite dal contratto e dal regolamento del fondo, da consultare nelle fonti aggiornate.

Il vantaggio fiscale dell'art. 51 TUIR

Il filo che unisce questi istituti è il regime fiscale: i contributi a fondi sanitari e di previdenza, entro i limiti fissati dall'art. 51 TUIR, non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente. Ne deriva che una quota destinata al welfare è più efficiente, sul piano netto, di un equivalente importo erogato come retribuzione tassata. I limiti di deducibilità e di esclusione vanno però verificati sulle norme vigenti, perché il legislatore li aggiorna periodicamente.

Il ruolo della contrattazione di secondo livello

L'art. 8 rimanda alla contrattazione di secondo livello la possibilità di arricchire il pacchetto: buoni pasto, borse di studio per i figli, rimborsi per i trasporti, ulteriori coperture. È il livello più vicino alla realtà organizzativa, dove il welfare prende forma concreta in base alle esigenze del personale e alle risorse disponibili.

Come orientarsi nel concreto

Per il singolo dipendente CRI la regola operativa è chiara: il contratto fissa l'architettura - quali fondi, con quali finalità - ma gli importi, le coperture e le modalità di adesione vanno letti sul testo integrale del CCNL e sui regolamenti dei fondi. Trasporre cifre da fonti generiche è rischioso: i valori cambiano con i rinnovi e con i piani sanitari. Il riferimento certo restano il testo del CCNL vigente e le organizzazioni firmatarie.

Domande frequenti

Quali istituti di welfare prevede il CCNL CRI?

Assistenza sanitaria integrativa (art. 79) e previdenza complementare (art. 80), affiancate da eventuali benefit della contrattazione di secondo livello (art. 8).

La sanità integrativa sostituisce il Servizio Sanitario Nazionale?

No. È integrativa: rimborsa o eroga prestazioni a complemento del SSN, secondo il piano sanitario del fondo, dalle visite specialistiche alle cure odontoiatriche.

Il welfare contrattuale ha vantaggi fiscali?

Sì. I contributi ai fondi sanitari e di previdenza, entro i limiti dell'art. 51 TUIR, non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente, con un beneficio netto superiore a un pari importo tassato.

Dove trovo importi e coperture esatte?

Sul testo integrale del CCNL CRI e sui regolamenti dei fondi, oltre che presso le organizzazioni firmatarie: i valori cambiano con i rinnovi e non vanno desunti da fonti generiche.

Il secondo livello può aggiungere altri benefit?

Sì. La contrattazione di secondo livello (art. 8) può prevedere buoni pasto, borse di studio, rimborsi trasporti e ulteriori coperture.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.