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La guida
CCNL Croce Rossa Italiana: tabelle retributive e minimi per livello
Il contratto collettivo della CRI e del Terzo Settore fissa i minimi tabellari per i dipendenti dell’Associazione CRI. Questa guida riporta la tabella completa dei minimi per categoria e posizione, gli aumenti triennali e come si compone la busta paga.
Il CCNL CRI e Terzo Settore (firmato 27 maggio 2020, vigenza 1/1/2020-31/12/2022, in ultrattività normativa) prevede minimi tabellari in vigore dal 1° settembre 2022 da € 1.302,72 (posizione A1) a € 5.291,84 (posizione G6), in sette categorie da sei posizioni (art. 52). L’aumento triennale sul livello C3 è stato di €70,68 totali (+4,5%), distribuiti in tre tranche. Il rinnovo 2023-2025 è in fase di trattativa congiunta con ANPAS e Misericordie.
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Il quadro contrattuale: Associazione CRI e dualismo post-privatizzazione
Per comprendere le tabelle retributive occorre prima chiarire a quale contratto si fa riferimento. Con il d.lgs. 178/2012, la Croce Rossa Italiana è stata trasformata in un’associazione con personalità giuridica di diritto privato, a pieno regime dal 1° gennaio 2016. Il personale dipendente dell’Associazione CRI è quindi assoggettato al CCNL privatistico sottoscritto con FP CGIL, CISL FP e UIL FPL — non al CCNL Funzioni Centrali negoziato dall’ARAN per il pubblico impiego.
Parallelamente, l’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana (ESACRI), ente pubblico residuo istituito in liquidazione per gestire le passività della vecchia organizzazione, ha applicato il CCNL del comparto Funzioni Centrali fino al suo progressivo esaurimento. I lavoratori dell’Ente Strumentale che non sono transitati all’Associazione hanno dunque avuto un regime contrattuale diverso.
Questa guida riguarda esclusivamente il CCNL dell’Associazione CRI (codice CNEL T19E), che è il contratto applicabile al personale dipendente neoassunto o transitato nell’associazione privata.
Minimi tabellari per categoria e posizione dal 1° settembre 2022
| Categoria | Pos. 1 | Pos. 2 | Pos. 3 | Pos. 4 | Pos. 5 | Pos. 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | € 1.302,72 | € 1.341,79 | € 1.380,87 | € 1.446,01 | € 1.511,15 | € 1.576,29 |
| B | € 1.380,87 | € 1.446,01 | € 1.511,15 | € 1.576,29 | € 1.641,43 | € 1.732,61 |
| C | € 1.511,15 | € 1.576,29 | € 1.641,43 | € 1.732,61 | € 1.836,82 | € 1.954,07 |
| D | € 1.732,61 | € 1.836,82 | € 1.958,98 | € 2.071,32 | € 2.188,55 | € 2.370,95 |
| E | € 1.836,82 | € 1.954,07 | € 2.071,32 | € 2.188,55 | € 2.370,95 | € 2.514,24 |
| F | € 2.071,32 | € 2.188,55 | € 2.370,95 | € 2.722,67 | € 3.022,30 | € 3.647,59 |
| G | € 2.335,75 | € 2.451,18 | € 2.713,93 | € 3.387,15 | € 3.852,58 | € 5.291,84 |
Nota: la tabella riproduce la «Tabella 7» dell’art. 52 del CCNL, cioè le retribuzioni lorde mensili in vigore dal 1° settembre 2022; ogni categoria ha sei posizioni economiche (F e G sono l’Area Quadri). Gli importi sono 13 mensilità l’anno: la tredicesima è una mensilità di stipendio base secondo l’inquadramento (art. 60), quindi, per esempio, la posizione A1 vale 1.302,72 × 13 = 16.935,36 euro lordi l’anno. Il testo è quello pubblicato nel testo del CCNL CRI 2020-2022 (PDF); la tabella è coerente con le tre tranche di aumento (le somme delle tabelle 1, 2, 4 e 6 tornano su tutte le 42 posizioni).
Gli aumenti triennali 2020-2022
Il CCNL firmato il 27 maggio 2020 ha disciplinato gli aumenti economici per l’intero triennio 2020-2022, calcolati sul livello C3 come parametro di riferimento. L’incremento complessivo è stato di €70,68 mensili su 13 mensilità, corrispondenti a un aumento percentuale del 4,5% sulla retribuzione tabellare, distribuito in tre tranche uguali:
| Decorrenza | Aumento mensile (C3) | Aumento cumulato |
|---|---|---|
| 1° dicembre 2020 | +€23,56 | +€23,56 |
| 1° dicembre 2021 | +€23,56 | +€47,12 |
| 1° settembre 2022 | +€23,56 | +€70,68 |
Il parametro è la C3, ma il CCNL fissa l’aumento di ogni singola posizione, uguale in ciascuna delle tre tranche (1,5% della retribuzione al 1° dicembre 2019):
| Categoria | Pos. 1 | Pos. 2 | Pos. 3 | Pos. 4 | Pos. 5 | Pos. 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | € 18,70 | € 19,26 | € 19,82 | € 20,76 | € 21,69 | € 22,63 |
| B | € 19,82 | € 20,76 | € 21,69 | € 22,63 | € 23,56 | € 24,87 |
| C | € 21,69 | € 22,63 | € 23,56 | € 24,87 | € 26,37 | € 28,05 |
| D | € 24,87 | € 26,37 | € 28,12 | € 29,73 | € 31,41 | € 34,03 |
| E | € 26,37 | € 28,05 | € 29,73 | € 31,41 | € 34,03 | € 36,09 |
| F | € 29,73 | € 31,41 | € 34,03 | € 39,08 | € 43,38 | € 52,36 |
| G | € 33,53 | € 35,18 | € 38,96 | € 48,62 | € 55,30 | € 75,96 |
Struttura della busta paga: voci fisse e variabili
Il minimo tabellare è solo la base della retribuzione. Sulla retribuzione lorda si stratificano altre voci:
- Anzianità: il CCNL non ha scatti biennali. L’anzianità emerge nella retribuzione individuale di anzianità e nei passaggi automatici di posizione economica dell’art. 51 (nelle categorie A, B e C dopo 12, 24 e 48 mesi; nelle categorie D ed E dopo 24 mesi la prima volta).
- Indennità specifiche: il CCNL fissa la pronta disponibilità (1,85 € l’ora), le indennità notturna, festiva e festiva notturna (2,50, 2,00 e 4,50 € l’ora), il rischio da radiazioni (1.300 € l’anno) e la flessibilità nell’assistenza domiciliare (1,80 € al giorno); turno, maneggio valori, coordinamento e sede estera sono fissate in sede aziendale (artt. 54, 57, 64 e 65).
- Tredicesima mensilità: corrisposta entro il 20 dicembre, composta da uno stipendio base secondo l’inquadramento di riferimento; a dodicesimi nell’anno di assunzione o cessazione (art. 60).
- Superminimo individuale: eventuale importo aggiuntivo concordato individualmente con il datore di lavoro, assorbibile o non assorbibile.
- Premi e contrattazione di secondo livello: il CCNL valorizza la contrattazione aziendale e decentrata per l’erogazione di premi di produttività o risultato.
Stato del rinnovo contrattuale
Il CCNL è scaduto il 31 dicembre 2022 sul versante economico. La contrattazione per il rinnovo 2023-2025 è inserita in un percorso più ampio: le parti (FP CGIL, CISL FP, UIL FPL) e le organizzazioni datoriali (CRI, ANPAS e Confederazione Nazionale delle Misericordie) stanno lavorando all’unificazione in un unico CCNL del settore del soccorso e dell’emergenza. Al secondo incontro del 14 ottobre 2025 si è avviata l’analisi comparativa dei testi contrattuali; le parti auspicano una rapida conclusione del percorso.
Fino alla firma del rinnovo, il CCNL continua a produrre effetti normativi per il principio di ultrattività contrattuale: le clausole su livelli, orario, ferie, malattia, TFR restano pienamente operative.
Volontari e personale militare: nessun rapporto di lavoro subordinato
Il CCNL riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti dell’Associazione CRI. È importante distinguere:
- Volontari del Corpo Ausiliario CRI (CD Corpo dei Volontari): non sono lavoratori subordinati; la loro attività è retta dallo statuto dell’associazione e dalla normativa sul volontariato (d.lgs. 117/2017). Non percepiscono salario e non sono coperti dal CCNL.
- Corpo Militare Volontario CRI: figura di diritto speciale, anch’essa estranea al CCNL privatistico. Le relative norme di stato sono disciplinate da provvedimenti del Ministero della Difesa.
- Personale dipendente assunto con contratto di lavoro subordinato (a tempo indeterminato, determinato, apprendistato): è l’unica categoria coperta dal CCNL T19E.
Casi pratici
Quanto prendi netto in busta paga?
Calcola lo stipendio netto dal lordo con IRPEF, addizionali e contributi, partendo dal tuo livello CCNL.
Domande frequenti
Il CCNL CRI è scaduto: si applica ancora?
Quali sono i minimi del CCNL CRI al 1° settembre 2022?
I volontari CRI ricevono lo stipendio previsto dal CCNL?
Quando si concluderà il rinnovo del CCNL CRI?
Il mio stipendio è sotto il minimo: cosa posso fare?
Stesso CCNL: consulta anche preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima, premi e mensilità aggiuntive e malattia, infortunio e comporto.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL del personale dipendente dalla Croce Rossa Italiana 2020-2022 e alle tabelle retributive in vigore dal 1° settembre 2022, lette sul testo del CCNL CRI 2020-2022 (PDF) (art. 52). Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP o UIL FPL, oppure l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.