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CCNL Croce Rossa Italiana: tabelle retributive e minimi per livello
Il contratto collettivo della CRI e del Terzo Settore fissa i minimi tabellari per i dipendenti dell’Associazione CRI. Questa guida illustra la struttura retributiva, i valori verificati, gli aumenti triennali e come si compone la busta paga.
Il CCNL CRI e Terzo Settore (firmato 27 maggio 2020, vigenza 1/1/2020-31/12/2022, in ultrattività normativa) prevede minimi tabellari verificati al 01/09/2022 da €1.302,72 (A1) a €1.446,01 (A4) per l’Area A. L’aumento triennale sul livello C3 è stato di €70,68 totali (+4,5%), distribuiti in tre tranche. Il rinnovo 2023-2025 è in fase di trattativa congiunta con ANPAS e Misericordie.
Il quadro contrattuale: Associazione CRI e dualismo post-privatizzazione
Per comprendere le tabelle retributive occorre prima chiarire a quale contratto si fa riferimento. Con il d.lgs. 178/2012, la Croce Rossa Italiana è stata trasformata in un’associazione con personalità giuridica di diritto privato, a pieno regime dal 1° gennaio 2016. Il personale dipendente dell’Associazione CRI è quindi assoggettato al CCNL privatistico sottoscritto con FP CGIL, CISL FP e UIL FPL — non al CCNL Funzioni Centrali negoziato dall’ARAN per il pubblico impiego.
Parallelamente, l’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana (ESACRI), ente pubblico residuo istituito in liquidazione per gestire le passività della vecchia organizzazione, ha applicato il CCNL del comparto Funzioni Centrali fino al suo progressivo esaurimento. I lavoratori dell’Ente Strumentale che non sono transitati all’Associazione hanno dunque avuto un regime contrattuale diverso.
Questa guida riguarda esclusivamente il CCNL dell’Associazione CRI (codice CNEL T19E), che è il contratto applicabile al personale dipendente neoassunto o transitato nell’associazione privata.
Tabella riepilogativa dei minimi verificati
| Livello | Minimo mensile lordo | Tredicesima (stima) | Lordo annuo (13 mensilità) |
|---|---|---|---|
| A1 | €1.302,72 | €1.302,72 | €16.935,36 |
| A2 | €1.341,79 | €1.341,79 | €17.443,27 |
| A3 | €1.380,87 | €1.380,87 | €17.951,31 |
| A4 | €1.446,01 | €1.446,01 | €18.798,13 |
Nota: I dati dell’Area A (posizioni A1-A4) sono quelli disponibili pubblicamente nelle tabelle CNEL al 01/09/2022. Per le Aree B, C, D ed E i minimi esatti sono contenuti nell’Allegato retributivo al CCNL (art. 52 del contratto); a titolo di riferimento, l’accordo economico triennale ha previsto un aumento complessivo di €70,68 sul livello C3 (+4,5%). Per i valori aggiornati per area e livello consultare il testo integrale disponibile su cri.it o sui siti di FP CGIL e CISL FP.
Gli aumenti triennali 2020-2022
Il CCNL firmato il 27 maggio 2020 ha disciplinato gli aumenti economici per l’intero triennio 2020-2022, calcolati sul livello C3 come parametro di riferimento. L’incremento complessivo è stato di €70,68 mensili su 13 mensilità, corrispondenti a un aumento percentuale del 4,5% sulla retribuzione tabellare, distribuito in tre tranche uguali:
| Decorrenza | Aumento mensile (C3) | Aumento cumulato |
|---|---|---|
| 1° dicembre 2020 | +€23,56 | +€23,56 |
| 1° dicembre 2021 | +€23,56 | +€47,12 |
| 1° settembre 2022 | +€23,56 | +€70,68 |
Gli aumenti sulle altre Aree e livelli sono stati calcolati proporzionalmente al parametro retributivo di ciascun inquadramento.
Struttura della busta paga: voci fisse e variabili
Il minimo tabellare è solo la base della retribuzione. Sulla retribuzione lorda si stratificano altre voci:
- Scatti di anzianità: il CCNL prevede incrementi biennali di anzianità, il cui importo varia per livello. Sono corrisposti automaticamente maturando l’anzianità di servizio.
- Indennitˆ specifiche: il contratto e gli accordi integrativi prevedono indennitˆ per rischio radiazioni, missioni estere, lavoro in condizioni di disagio, tempo di vestizione e spostamento riconosciuto come orario lavorativo.
- Tredicesima mensilità: corrisposta entro il mese di dicembre, pari a un’intera mensilità del minimo tabellare più scatti maturati.
- Superminimo individuale: eventuale importo aggiuntivo concordato individualmente con il datore di lavoro, assorbibile o non assorbibile.
- Premi e contrattazione di secondo livello: il CCNL valorizza la contrattazione aziendale e decentrata per l’erogazione di premi di produttività o risultato.
Stato del rinnovo contrattuale
Il CCNL è scaduto il 31 dicembre 2022 sul versante economico. La contrattazione per il rinnovo 2023-2025 è inserita in un percorso più ampio: le parti (FP CGIL, CISL FP, UIL FPL) e le organizzazioni datoriali (CRI, ANPAS e Confederazione Nazionale delle Misericordie) stanno lavorando all’unificazione in un unico CCNL del settore del soccorso e dell’emergenza. Al secondo incontro del 14 ottobre 2025 si è avviata l’analisi comparativa dei testi contrattuali; le parti auspicano una rapida conclusione del percorso.
Fino alla firma del rinnovo, il CCNL continua a produrre effetti normativi per il principio di ultrattività contrattuale: le clausole su livelli, orario, ferie, malattia, TFR restano pienamente operative.
Volontari e personale militare: nessun rapporto di lavoro subordinato
Il CCNL riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti dell’Associazione CRI. È importante distinguere:
- Volontari del Corpo Ausiliario CRI (CD Corpo dei Volontari): non sono lavoratori subordinati; la loro attività è retta dallo statuto dell’associazione e dalla normativa sul volontariato (d.lgs. 117/2017). Non percepiscono salario e non sono coperti dal CCNL.
- Corpo Militare Volontario CRI: figura di diritto speciale, anch’essa estranea al CCNL privatistico. Le relative norme di stato sono disciplinate da provvedimenti del Ministero della Difesa.
- Personale dipendente assunto con contratto di lavoro subordinato (a tempo indeterminato, determinato, apprendistato): è l’unica categoria coperta dal CCNL T19E.
Casi pratici
Domande frequenti
Il CCNL CRI è scaduto: si applica ancora?
Quali sono i minimi verificati dell’Area A al 01/09/2022?
I volontari CRI ricevono lo stipendio previsto dal CCNL?
Quando si concluderà il rinnovo del CCNL CRI?
Il mio stipendio è sotto il minimo: cosa posso fare?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Croce Rossa Italiana e Terzo Settore del 27 maggio 2020 e alle tabelle retributive in vigore dal 1° settembre 2022. I dati numerici per le sole posizioni A1-A4 sono stati verificati sulla banca dati CNEL (codice T19E); per le altre Aree fare riferimento all’Allegato retributivo ufficiale. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP o UIL FPL, oppure l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Il CCNL CRI è scaduto: si applica ancora?
Sì. Il CCNL firmato il 27 maggio 2020 è scaduto il 31 dicembre 2022 dal punto di vista economico, ma continua a produrre effetti normativi (cd. ultrattività) fino alla stipula del rinnovo. Le disposizioni su livelli, ferie, orario, malattia restano in vigore. Il rinnovo per il triennio 2023-2025 è in fase di trattativa nell'ambito di un processo di unificazione con i CCNL ANPAS e Misericordie.
Quali sono i livelli retributivi verificati del CCNL CRI?
Le tabelle ufficiali al 01/09/2022 indicano per l'Area A: A1 €1.302,72, A2 €1.341,79, A3 €1.380,87, A4 €1.446,01 mensili lordi. Per le aree B, C, D, E i valori esatti sono riportati nell'Allegato retributivo al CCNL (art. 52); a titolo indicativo l'autista soccorritore è classificato in C3 con il relativo minimo.
La CRI è ancora un ente pubblico o privato?
Dal 1° gennaio 2016 la Croce Rossa Italiana è un'associazione con personalità giuridica di diritto privato (d.lgs. 178/2012). Il personale dipendente è quindi assoggettato al CCNL di diritto privato sottoscritto con FP CGIL, CISL FP e UIL FPL, non al CCNL Funzioni Centrali ARAN. L'Ente Strumentale alla CRI (ente pubblico residuo in liquidazione) seguiva invece la disciplina del comparto Funzioni Centrali.
Come si calcolano tredicesima e annuale lordo?
La tredicesima è pari a un'intera mensilità del minimo tabellare, corrisposta a dicembre. Il lordo annuo si calcola come minimo mensile × 13 mensilità. Ad esempio, A1: €1.302,72 × 13 = €16.935,36 annui lordi (esclusi scatti di anzianità e altre voci).
Ci sono scatti di anzianità nel CCNL CRI?
Sì, il CCNL prevede scatti biennali di anzianità il cui importo varia per livello. Per i dettagli precisi degli importi per scatto occorre consultare l'articolato del contratto o la propria organizzazione sindacale (FP CGIL, CISL FP, UIL FPL).
Dove trovo le tabelle retributive ufficiali aggiornate?
Le tabelle ufficiali sono reperibili sul sito cri.it nella sezione dedicata al personale, sul portale ilccnl.it, e nelle pagine sindacali di FP CGIL (fpcgil.it) e CISL FP (cislfp.it) che pubblicano i testi integrali del CCNL e dei successivi accordi integrativi.
Vedi anche