Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Croce Rossa Italiana

CCNL Croce Rossa Italiana: TFR e trattamento di fine rapporto

Il TFR è la liquidazione che ogni lavoratore dipendente accumula nel corso del rapporto di lavoro. Per il personale CRI, la disciplina fondamentale è quella dell’art. 2120 c.c., integrata dall’art. 68 del CCNL, che elenca le voci che entrano nel calcolo. Il fondo di previdenza complementare di settore non esiste ancora: l’art. 80 ha solo previsto una commissione paritetica incaricata di individuarlo.

In sintesi

Il TFR matura in base all’art. 2120 c.c. (1/13,5 della retribuzione annua lorda). Si rivaluta annualmente con tasso del 1,5% fisso + 75% inflazione ISTAT. Il fondo di settore previsto dall’art. 80 CCNL non è ancora stato individuato: il TFR può andare a un fondo pensione scelto dal lavoratore o restare in azienda (o all’INPS per datori con più di 49 addetti). Per i neoassunti alla prima assunzione l’adesione alla previdenza complementare è automatica dal 1° luglio 2026, salvo rinuncia entro 60 giorni. Anticipazione possibile dall’8° anno per prima casa o spese sanitarie gravi (max 70% del maturato).

Risorsa gratuita
Minimi CCNL 2026: il punto d'ingresso settore per settore (PDF)
  • Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
  • Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Niente spam, solo lavoro e fisco utile. Inviando accetti la privacy policy. P.IVA 04180610133.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Croce Rossa Italiana · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL
CCNL
27 maggio 2020, vigenza 1/1/2020-31/12/2022 (in ultrattività)
Articoli di riferimento
Art. 68 CCNL; art. 2120 c.c.; d.lgs. 252/2005

Cos’è il TFR e come matura

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è la somma che il datore di lavoro accumula per il lavoratore nel corso del rapporto e che deve corrispondere al termine, a qualunque causa di cessazione. È disciplinato dall’art. 2120 del codice civile, che è la fonte primaria applicabile anche al personale CRI.

La formula di calcolo è:

  • Ogni anno si accantona una quota pari alla retribuzione annua lorda divisa per 13,5. Per retribuzione annua lorda si intende tutto ciò che il lavoratore percepisce in modo continuativo, compresa la tredicesima, ma escluse le voci variabili non strutturali (es. rimborsi spese). L’art. 68 c. 4 del CCNL elenca le voci che rientrano nel TFR: retribuzione come da inquadramento, retribuzione individuale di anzianità, indennità per mansioni superiori, superminimi, assegni ad personam, premio di incentivazione, tredicesima mensilità, indennità sostitutiva del preavviso ed eventuali altre indennità fisse e ricorrenti.
  • Al 31 dicembre di ogni anno la quota accantonata viene rivalutata applicando un tasso composto da: 1,5% fisso + 75% della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Tabella riepilogativa: stima TFR annuo per le posizioni A1-A4

Stima della quota TFR annua per la categoria A (tabella in vigore dal 1/9/2022)
Livello Lordo annuo (13 mensilità) Quota TFR annua (÷13,5)
A1 €16.935,36 ~ €1.254,47
A2 €17.443,27 ~ €1.292,09
A3 €17.951,31 ~ €1.329,73
A4 €18.798,13 ~ €1.392,45

Stime basate sul solo stipendio base della categoria A (art. 52 CCNL, tabella in vigore dal 1/9/2022). Non includono retribuzione individuale di anzianità, superminimi o altre voci fisse e ricorrenti, che l’art. 68 fa rientrare nel TFR: il TFR effettivo sarà più alto in presenza di queste voci e di categorie superiori (stipendi base di tutte le posizioni nella scheda sulle tabelle retributive).

Destinazione del TFR: in azienda o al fondo complementare

Il d.lgs. 252/2005 disciplina la destinazione del TFR maturando. Dal 1° luglio 2026 i lavoratori alla prima assunzione sono iscritti in automatico a una forma di previdenza complementare, con il TFR maturando conferito al fondo, salvo rinuncia entro 60 giorni dall’assunzione (art. 8 c. 7 d.lgs. 252/2005). Per chi è stato assunto prima di quella data valeva la scelta entro 6 mesi dall’assunzione. Le alternative sono:

  • Fondo di previdenza complementare: il TFR confluisce nel fondo, accrescendo la futura pensione complementare. Il CCNL CRI non indica un fondo: l’art. 80 prevede soltanto che le parti costituiscano una commissione paritetica per individuare un fondo di settore.
  • Mantenimento in azienda (o all’INPS per datori con più di 49 dipendenti, tramite il Fondo di Tesoreria INPS): il TFR continua a maturare secondo il regime ordinario dell’art. 2120 c.c.

Il lavoratore che conferisce il TFR al fondo complementare non può revocare la scelta, tranne nei casi previsti dalla legge. Il CCNL (art. 68 c. 2) fissa il pagamento del TFR di norma entro il mese successivo alla risoluzione del rapporto; le assenze non retribuite non fanno maturare il TFR (art. 68 c. 3).

Anticipazione del TFR

L’art. 2120 c.c. (comma 6 e segg.) consente al lavoratore di richiedere un’anticipazione del TFR dopo almeno 8 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore. Le condizioni sono:

  • Acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione propria o dei figli (non è ammessa per abitazioni secondarie o per investimento).
  • Spese sanitarie straordinarie per terapie e interventi non coperti dal SSN in caso di malattie gravi o infortuni.
  • Congedi parentali e formativi (ai sensi del d.lgs. 151/2001 e della L. 53/2000).

L’importo massimo anticipabile è il 70% del TFR accantonato fino alla data della richiesta. La stessa richiesta può essere effettuata una sola volta. L’anticipazione riduce il TFR finale che sarà corrisposto alla cessazione.

Pubblicita

Tassazione del TFR

Il TFR è soggetto a tassazione separata (art. 17 TUIR), con un’aliquota media che si calcola in base ai redditi degli ultimi anni. La tassazione separata è di norma più favorevole rispetto all’aliquota marginale IRPEF ordinaria. L’Agenzia delle Entrate liquida in modo definitivo l’imposta dopo che ha ricevuto la comunicazione del datore di lavoro.

Casi pratici

Tizio — Neoassunto e scelta del TFR
Tizio è assunto nella categoria A, posizione A2, il 1° giugno 2026, prima dell’adesione automatica del 1° luglio 2026. Entro il 30 novembre 2026 deve scegliere dove destinare il TFR maturando: a un fondo pensione o in azienda. Il CCNL non indica un fondo di settore (art. 80), quindi Tizio confronta i fondi disponibili con il regime ordinario prima di decidere.
Caia — Anticipazione per acquisto prima casa
Caia (categoria D, 9 anni di anzianità) vuole acquistare la prima casa. Ha diritto all’anticipazione del TFR per un massimo del 70% del maturato. La sua retribuzione annua lorda è di circa €24.000; il TFR annuo matura a circa €1.777. In 9 anni ha accumulato (senza rivalutazione) circa €16.000 di TFR; l’anticipazione massima è di circa €11.200.
Sempronio — Dimissioni dopo 5 anni
Sempronio (categoria B, 5 anni di servizio) si dimette. Il TFR (tutto in azienda, non ha aderito al fondo) gli viene liquidato al termine del rapporto. L’azienda ha 30 dipendenti, quindi il TFR non è versato al Fondo di Tesoreria INPS ma accantonato direttamente dall’ente. Sempronio riceve il TFR contestualmente al saldo finale del rapporto.

Quanto TFR hai maturato?

Calcola il TFR netto: accantonamento annuo, rivalutazione ISTAT e tassazione separata, partendo dalla retribuzione del tuo CCNL.

Apri il calcolatore del TFR →

Domande frequenti

Come si calcola il TFR per il personale CRI?
Si applica l’art. 2120 c.c.: retribuzione annua lorda divisa per 13,5, accantonata ogni anno e rivalutata al 31 dicembre con il tasso 1,5% fisso + 75% dell’inflazione ISTAT.
Posso destinare il TFR alla previdenza complementare?
Sì, ma il CCNL CRI non indica ancora un fondo: l’art. 80 prevede solo una commissione paritetica per individuarne uno di settore. Dal 1° luglio 2026 i neoassunti alla prima assunzione sono iscritti in automatico a una forma di previdenza complementare, salvo rinuncia entro 60 giorni (art. 8 c. 7 d.lgs. 252/2005).
Quando posso richiedere l’anticipazione del TFR?
Dall’8° anno di servizio continuativo, per acquisto/ristrutturazione prima casa, spese sanitarie gravi o congedi. Massimo 70% del TFR accantonato; un’unica anticipazione possibile.
Il TFR matura anche durante la malattia?
Sì, finché l’assenza è retribuita: le assenze non retribuite non danno titolo alla maturazione del TFR (art. 68 c. 3 CCNL). Il congedo obbligatorio di maternità è computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti (art. 78 c. 7).
I volontari CRI hanno diritto al TFR?
No. Il TFR spetta solo ai lavoratori subordinati. I volontari del Corpo Ausiliario CRI non sono lavoratori dipendenti e non hanno diritto al TFR.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2022, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, premi e mensilità aggiuntive.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Croce Rossa Italiana e Terzo Settore del 27 maggio 2020 (art. 68) e all’art. 2120 c.c. Per la previdenza complementare l’art. 80 non indica ancora un fondo di settore. Per situazioni specifiche rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP o UIL FPL, oppure all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.