Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Croce Rossa Italiana

CCNL Croce Rossa Italiana: TFR e trattamento di fine rapporto

Il TFR è la liquidazione che ogni lavoratore dipendente accumula nel corso del rapporto di lavoro. Per il personale CRI, la disciplina fondamentale è quella dell’art. 2120 c.c., integrata dal CCNL che prevede la previdenza complementare come possibile destinazione del TFR maturando.

In sintesi

Il TFR matura in base all’art. 2120 c.c. (1/13,5 della retribuzione annua lorda). Si rivaluta annualmente con tasso del 1,5% fisso + 75% inflazione ISTAT. I dipendenti CRI possono destinarlo al fondo di previdenza complementare (art. 80 CCNL) o mantenerlo in azienda (o all’INPS per aziende >49 addetti). Anticipazione possibile dall’8° anno per prima casa o spese sanitarie gravi (max 70% del maturato).

Risorsa gratuita
Minimi CCNL 2026: il punto d'ingresso settore per settore (PDF)
  • Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
  • Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Niente spam, solo lavoro e fisco utile. Inviando accetti la privacy policy. P.IVA 04180610133.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
Croce Rossa Italiana · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL
CCNL
27 maggio 2020, vigenza 1/1/2020-31/12/2022 (in ultrattività)
Articoli di riferimento
Art. 68 CCNL; art. 2120 c.c.; d.lgs. 252/2005

Cos’è il TFR e come matura

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è la somma che il datore di lavoro accumula per il lavoratore nel corso del rapporto e che deve corrispondere al termine, a qualunque causa di cessazione. È disciplinato dall’art. 2120 del codice civile, che è la fonte primaria applicabile anche al personale CRI.

La formula di calcolo è:

  • Ogni anno si accantona una quota pari alla retribuzione annua lorda divisa per 13,5. Per retribuzione annua lorda si intende tutto ciò che il lavoratore percepisce in modo continuativo, compresa la tredicesima, ma escluse le voci variabili non strutturali (es. rimborsi spese).
  • Al 31 dicembre di ogni anno la quota accantonata viene rivalutata applicando un tasso composto da: 1,5% fisso + 75% della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Tabella riepilogativa: stima TFR annuo per livello Area A

Stima della quota TFR annua per i livelli Area A (valori al 01/09/2022)
Livello Lordo annuo (13 mesilità) Quota TFR annua (÷13,5)
A1 €16.935,36 ~ €1.254,47
A2 €17.443,27 ~ €1.292,09
A3 €17.951,31 ~ €1.329,73
A4 €18.798,13 ~ €1.392,45

Stime basate sul solo minimo tabellare dell’Area A verificato al 01/09/2022. Non includono scatti di anzianità, superminimi o altre voci retributive continuative. Il TFR effettivo sarà proporzionalmente più alto in presenza di scatti e di livelli superiori.

Destinazione del TFR: in azienda o al fondo complementare

Il d.lgs. 252/2005 ha introdotto il sistema del silenzio-assenso per la destinazione del TFR maturando alla previdenza complementare. Il lavoratore neoassunto ha 6 mesi per scegliere dove destinare il TFR maturando:

  • Fondo di previdenza complementare: il TFR confluisce nel fondo, accrescendo la futura pensione complementare. Il CCNL CRI prevede all’art. 80 un fondo di previdenza complementare; per il nome esatto e le condizioni di adesione occorre consultare il testo integrale del CCNL e le comunicazioni dell’ente.
  • Mantenimento in azienda (o all’INPS per aziende con più di 49 dipendenti, tramite il Fondo di Tesoreria INPS): il TFR continua a maturare secondo il regime ordinario dell’art. 2120 c.c.

In mancanza di scelta esplicita, per i dipendenti di datori con più di 49 dipendenti il TFR confluisce automaticamente nel fondo collettivo designato (silenzio-assenso). Il lavoratore che sceglie il fondo complementare non può revocare la scelta, tranne in rari casi previsti dalla legge.

Anticipazione del TFR

L’art. 2120 c.c. (comma 6 e segg.) consente al lavoratore di richiedere un’anticipazione del TFR dopo almeno 8 anni di servizio continuativo presso lo stesso datore. Le condizioni sono:

  • Acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione propria o dei figli (non è ammessa per abitazioni secondarie o per investimento).
  • Spese sanitarie straordinarie per terapie e interventi non coperti dal SSN in caso di malattie gravi o infortuni.
  • Congedi parentali e formativi (ai sensi del d.lgs. 151/2001 e della L. 53/2000).

L’importo massimo anticipabile è il 70% del TFR accantonato fino alla data della richiesta. La stessa richiesta può essere effettuata una sola volta. L’anticipazione riduce il TFR finale che sarà corrisposto alla cessazione.

Tassazione del TFR

Il TFR è soggetto a tassazione separata (art. 17 TUIR), con un’aliquota media che si calcola in base ai redditi degli ultimi anni. La tassazione separata è di norma più favorevole rispetto all’aliquota marginale IRPEF ordinaria. L’Agenzia delle Entrate liquida in modo definitivo l’imposta dopo che ha ricevuto la comunicazione del datore di lavoro.

Casi pratici

Tizio — Neoassunto e scelta del TFR
Tizio è assunto in Area A2 il 1° giugno 2026. Entro il 30 novembre 2026 deve scegliere dove destinare il TFR maturando: al fondo di previdenza complementare previsto dall’art. 80 del CCNL o in azienda. Tizio chiede chiarimenti alla CISL FP del suo comitato per capire le condizioni del fondo e confrontarle con il regime ordinario prima di decidere.
Caia — Anticipazione per acquisto prima casa
Caia (Area D, 9 anni di anzianità) vuole acquistare la prima casa. Ha diritto all’anticipazione del TFR per un massimo del 70% del maturato. La sua retribuzione annua lorda è di circa €24.000; il TFR annuo matura a circa €1.777. In 9 anni ha accumulato (senza rivalutazione) circa €16.000 di TFR; l’anticipazione massima è di circa €11.200.
Sempronio — Dimissioni dopo 5 anni
Sempronio (Area B, 5 anni di servizio) si dimette. Il TFR (tutto in azienda, non ha aderito al fondo) gli viene liquidato al termine del rapporto. L’azienda ha 30 dipendenti, quindi il TFR non è versato al Fondo di Tesoreria INPS ma accantonato direttamente dall’ente. Sempronio riceve il TFR contestualmente al saldo finale del rapporto.

Quanto TFR hai maturato?

Calcola il TFR netto: accantonamento annuo, rivalutazione ISTAT e tassazione separata, partendo dalla retribuzione del tuo CCNL.

Apri il calcolatore del TFR →

Domande frequenti

Come si calcola il TFR per il personale CRI?
Si applica l’art. 2120 c.c.: retribuzione annua lorda divisa per 13,5, accantonata ogni anno e rivalutata al 31 dicembre con il tasso 1,5% fisso + 75% dell’inflazione ISTAT.
Posso destinare il TFR alla previdenza complementare?
Sì. Il CCNL CRI prevede un fondo di previdenza complementare (art. 80). La scelta va effettuata entro 6 mesi dall’assunzione. In assenza di scelta, per le aziende con più di 49 dipendenti il TFR confluisce automaticamente nel fondo designato.
Quando posso richiedere l’anticipazione del TFR?
Dall’8° anno di servizio continuativo, per acquisto/ristrutturazione prima casa, spese sanitarie gravi o congedi. Massimo 70% del TFR accantonato; un’unica anticipazione possibile.
Il TFR matura anche durante la malattia?
Sì. I periodi di malattia entro il comporto, infortunio sul lavoro e congedo obbligatorio di maternità sono computati integralmente ai fini del TFR.
I volontari CRI hanno diritto al TFR?
No. Il TFR spetta solo ai lavoratori subordinati. I volontari del Corpo Ausiliario CRI non sono lavoratori dipendenti e non hanno diritto al TFR.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2022, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, premi e mensilità aggiuntive.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Croce Rossa Italiana e Terzo Settore del 27 maggio 2020 (art. 68) e all’art. 2120 c.c. Per il nome esatto del fondo di previdenza complementare e le condizioni di adesione consultare il testo integrale del CCNL e le comunicazioni ufficiali CRI. Per situazioni specifiche rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP o UIL FPL, oppure all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il TFR del personale CRI matura ex art. 2120 c.c.: quota annua pari alla retribuzione utile divisa per 13,5.
  • Si rivaluta ogni anno con un tasso fisso dell'1,5% più il 75% dell'aumento ISTAT dei prezzi al consumo.
  • Il dipendente può destinare il TFR maturando alla previdenza complementare o mantenerlo in azienda (o presso il Fondo Tesoreria INPS, per i datori sopra soglia).
  • È ammessa una sola anticipazione, nei limiti e per le causali di legge (max 70% del maturato, 8 anni di anzianità).
  • Il TFR è dovuto a ogni cessazione del rapporto, qualunque ne sia la causa.
Indice dei contenuti

Il trattamento di fine rapporto è la retribuzione differita che accompagna ogni lavoratore subordinato fino all'uscita. Per il personale della Croce Rossa la disciplina di riferimento è quella generale dell'art. 2120 c.c., integrata dalle previsioni del CCNL sulla previdenza complementare. Capire come si forma e come si può anticipare evita sorprese alla cessazione.

Come matura il TFR

Per ogni anno di servizio si accantona una quota pari alla retribuzione annua utile divisa per 13,5; per le frazioni di anno l'accantonamento è proporzionale ai mesi (con arrotondamento per le frazioni superiori a quindici giorni). Concorrono alla base di calcolo gli emolumenti non occasionali, salvo diversa pattuizione collettiva.

La rivalutazione annua

Il TFR già accantonato non resta fermo: si rivaluta al 31 dicembre di ogni anno con un coefficiente composto da una parte fissa dell'1,5% e da una variabile pari al 75% dell'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. È un meccanismo che protegge, sia pure parzialmente, il valore reale dell'accantonamento dall'inflazione.

Destinazione: azienda o previdenza complementare

Il lavoratore sceglie se lasciare il TFR maturando in azienda oppure conferirlo alla previdenza complementare (per il personale CRI, il fondo previsto dal CCNL). Per i datori che superano la soglia dimensionale di legge, il TFR non destinato a previdenza confluisce nel Fondo di Tesoreria gestito dall'INPS. La scelta è, salvo eccezioni, irreversibile per il conferito a fondo.

L'anticipazione

L'art. 2120 c.c. consente una sola anticipazione nel corso del rapporto, fino al 70% del maturato, a chi abbia almeno 8 anni di anzianità, per causali tassative: spese sanitarie straordinarie e acquisto della prima casa per sé o per i figli. Il contratto collettivo può ampliare causali e platea, ma non ridurre la garanzia legale. Le richieste possono essere contingentate annualmente.

Pagamento alla cessazione

Il TFR è dovuto a ogni cessazione del rapporto - dimissioni, licenziamento, scadenza del termine, pensionamento - indipendentemente dalla causa. La parte maturata e rivalutata viene liquidata; quella conferita a previdenza complementare segue invece le regole del fondo.

Profili fiscali in sintesi

Il TFR è soggetto a tassazione separata, con aliquota calcolata sulla media dei redditi degli anni di formazione, salvo conguaglio dell'Agenzia delle Entrate. Le rivalutazioni annue scontano invece un'imposta sostitutiva. Gli importi puntuali dipendono dalla posizione individuale e dalle aliquote vigenti.

Domande frequenti

Come si calcola il TFR di un dipendente CRI?

Si accantona ogni anno una quota pari alla retribuzione utile annua divisa per 13,5 (art. 2120 c.c.), proporzionale per le frazioni di anno; il maturato si rivaluta annualmente.

Come funziona la rivalutazione del TFR?

Ogni 31 dicembre il TFR già accantonato si rivaluta con l'1,5% fisso più il 75% dell'aumento ISTAT dei prezzi al consumo dell'anno.

Posso chiedere un anticipo del TFR?

Sì, una sola volta, fino al 70% del maturato, con almeno 8 anni di anzianità e per causali di legge (spese sanitarie, prima casa). Il CCNL può ampliare le condizioni.

Posso destinare il TFR a un fondo pensione?

Sì. Il TFR maturando può essere conferito alla previdenza complementare prevista dal CCNL oppure mantenuto in azienda; per i datori sopra soglia confluisce nel Fondo Tesoreria INPS.

Il TFR spetta anche in caso di dimissioni?

Sì. Il TFR è dovuto a ogni cessazione del rapporto, qualunque ne sia la causa: dimissioni, licenziamento, scadenza del termine o pensionamento.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.