Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Stabilimenti Balneari

Welfare e sanità integrativa nel CCNL Stabilimenti Balneari: Fondo EST, QUAS e Fon.Te 2026

Oltre alla retribuzione mensile, il CCNL Turismo Confcommercio prevede per i lavoratori degli stabilimenti balneari un sistema di welfare contrattuale: sanità integrativa con il Fondo EST, copertura per i quadri con la Cassa Qu.A.S. e pensione integrativa con Fon.Te. Per chi lavora solo la stagione estiva le regole sono più strette di quanto si creda: a termine, Fondo EST e Fon.Te riguardano solo i contratti di durata superiore a tre mesi.

In sintesi

Il CCNL prevede tre pilastri di welfare. Fondo EST: 12 € al mese per 12 mensilità a carico del datore (15 € dal 1° gennaio 2027), per i dipendenti a tempo indeterminato e gli apprendisti; a termine solo con contratto oltre tre mesi e su richiesta scritta, con le mensilità non lavorate a carico del lavoratore (art. 186). Qu.A.S. per i quadri: 340 € a carico dell’azienda e 50 € del lavoratore, con +20 € dal 2025 e +20 € dal 2026 a carico del datore (art. 153). Fon.Te: adesione volontaria, contribuzione dello 0,55% a carico del lavoratore e dello 0,55% a carico del datore (art. 185).

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Dati contrattuali

Parti firmatarie (datoriali)
FIPE-Confcommercio · Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative · AGCI Servizi
Parti firmatarie (sindacali)
Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · Uiltucs-UIL
Ultimo rinnovo
Ipotesi di accordo del 5 giugno 2024
Vigenza
1° giugno 2024 – 31 dicembre 2027
Fondi di settore
Fondo EST (sanità) · Qu.A.S. (sanità quadri) · Fon.Te (previdenza complementare)
Fonte
CCNL 8 febbraio 2018, artt. 153, 185 e 186, e ipotesi di accordo del 5 giugno 2024

Tabella riepilogativa

Welfare contrattuale CCNL Turismo Confcommercio – stabilimenti balneari
Fondo Destinatari Contribuzione Articolo
Fondo EST Dipendenti a tempo indeterminato (pieno e parziale) e apprendisti, esclusi i quadri. A termine: solo contratto iniziale oltre 3 mesi, su richiesta scritta all’assunzione 12 € al mese per 12 mensilità a carico del datore (dal 2019); +3 € al mese dal 1° gennaio 2027, quindi 15 €. Quota di iscrizione: 15 € a tempo pieno, 8 € a tempo parziale, a carico del datore 186
Qu.A.S. Quadri (nei balneari il solo quadro A, art. 239) 340 € annui a carico dell’azienda e 50 € del lavoratore; quota costitutiva una tantum di 340 € a carico dell’azienda; +20 € a carico del datore dal 1° gennaio 2025 e +20 € dal 1° gennaio 2026 153
Fon.Te Adesione volontaria: tempo indeterminato (pieno e parziale) e a termine con contratto oltre 3 mesi 0,55% a carico del lavoratore e 0,55% a carico del datore (di cui 0,05% di quota associativa ciascuno) sulla retribuzione utile per il TFR; TFR prelevato dal maturando (3,45% o 6,91%); una tantum di 15,50 € (11,88 € azienda, 3,62 € lavoratore) 185

I fondi sono istituiti a livello nazionale di settore: il datore di lavoro è obbligato a iscrivervi i lavoratori aventi diritto, e il diritto all’assistenza sanitaria integrativa è irrinunciabile (art. 186, c. 11). Se il datore omette i versamenti al Fondo EST, deve riconoscere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione, non assorbibile, di 16 € lordi per 14 mensilità, fermo il risarcimento del maggior danno (art. 186, c. 12). Gli importi del Fondo EST e della Qu.A.S. dopo il 2018 vengono dall’ipotesi di accordo del 5 giugno 2024; per le retribuzioni vedi le tabelle retributive.

Il Fondo EST: assistenza sanitaria integrativa

Il Fondo EST è il fondo di assistenza sanitaria integrativa istituito da FIPE, Filcams, Fisascat e Uiltucs, a cui il CCNL aderisce (art. 186). Vanno iscritti i dipendenti assunti a tempo indeterminato, a tempo pieno (quota di iscrizione di 15 €) o parziale (8 €), e gli apprendisti; sono esclusi i quadri, che hanno la Qu.A.S. Il contributo è di 12 € al mese per dodici mensilità, a carico del datore, e dal 1° gennaio 2027 sale di 3 € al mese (ipotesi di accordo del 5 giugno 2024). Il lavoratore a tempo indeterminato non versa quote proprie.

Le prestazioni sono quelle del piano sanitario del Fondo: l’elenco, i massimali e le quote a carico dell’iscritto stanno nel suo regolamento, non nel CCNL. Di norma comprendono:

  • Rimborso parziale di visite mediche specialistiche;
  • Esami diagnostici (analisi del sangue, radiologie, ecografie);
  • Trattamenti odontoiatrici (visite, estrazioni, devitalizzazioni);
  • Ricoveri ospedalieri in caso di interventi chirurgici;
  • Protesi, lenti, ausili.

Il lavoratore a termine può essere iscritto solo se il contratto iniziale dura più di tre mesi e se ne fa richiesta scritta all’azienda all’atto dell’assunzione, assumendo a proprio carico l’intero onere dei periodi dell’anno non lavorati: l’importo viene trattenuto dalle competenze di fine rapporto (art. 186, c. 8). Per un contratto stagionale di tre mesi o meno il CCNL non prevede l’iscrizione.

Qu.A.S.: la cassa sanitaria per i quadri

I quadri non sono iscritti al Fondo EST: devono essere iscritti alla Cassa di assistenza sanitaria per i quadri del settore terziario (Qu.A.S.), per l’art. 153 del CCNL. Nei balneari l’unico quadro è il quadro A, cioè il direttore (art. 239). La quota annua è di 340 € a carico dell’azienda e di 50 € a carico del dipendente, più una quota costitutiva una tantum di 340 € a carico dell’azienda. L’ipotesi di accordo del 5 giugno 2024 aggiunge 20 € a carico del datore dal 1° gennaio 2025 e altri 20 € dal 1° gennaio 2026: se gli aumenti si sommano, dal 2026 sono 380 € dell’azienda più 50 € del lavoratore, cioè 430 € annui. Le prestazioni sono quelle del piano della Cassa.

Fon.Te: la pensione integrativa del settore

Fon.Te è il fondo pensione complementare a capitalizzazione individuale costituito il 9 aprile 1998, riconosciuto dal CCNL come forma pensionistica applicabile ai lavoratori del settore (art. 185). È un fondo negoziale (di categoria), che investe i contributi in strumenti finanziari diversificati e garantisce una rendita o un capitale aggiuntivo alla pensione pubblica al momento del pensionamento. L’adesione è volontaria e può riguardare i lavoratori a tempo indeterminato, pieno o parziale, e quelli a termine con contratto di durata superiore a tre mesi.

L’adesione a Fon.Te offre vantaggi significativi:

  • Deducibilità fiscale: i contributi versati a Fon.Te dal lavoratore e dal datore sono deducibili dal reddito complessivo fino a 5.164,57 € all’anno (art. 8, c. 4, D.Lgs. 252/2005); il TFR conferito non rientra in questo limite.
  • Tassazione agevolata in uscita: le prestazioni in uscita (rendita o capitale) sono tassate con un’aliquota del 15%, ridotta fino al 9% per i periodi di iscrizione più lunghi, molto inferiore rispetto all’IRPEF ordinaria.
  • Contributo datoriale: per chi aderisce, il CCNL (art. 185, c. 3) prevede lo 0,55% della retribuzione utile per il TFR a carico del lavoratore e lo 0,55% a carico del datore (in ciascun caso 0,05% è quota associativa), oltre al TFR prelevato dal maturando (3,45% o 6,91% della stessa retribuzione) e a una quota una tantum di 15,50 € all’iscrizione, di cui 11,88 € a carico dell’azienda e 3,62 € del lavoratore. Con l’ipotesi del 2024 il lavoratore può anche destinare a Fon.Te il premio di risultato dell’art. 13: vedi tredicesima, quattordicesima e premi.

Per i lavoratori stagionali che cambiano datore ogni anno, l’adesione a Fon.Te garantisce la portabilità del capitale accumulato: la posizione individuale rimane aperta nel fondo anche durante i periodi di inattività, continuando a rivalutarsi con gli investimenti del fondo.

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Il ruolo degli enti bilaterali del turismo

Il sistema di welfare contrattuale si completa con gli enti bilaterali del turismo: organismi paritetici (costituiti da rappresentanti dei datori e dei sindacati) che gestiscono servizi di supporto a lavoratori e imprese del settore. Tra le funzioni degli enti bilaterali vi sono:

  • Sostegno al reddito: il 30% della quota contrattuale di servizio dell’ente territoriale è destinato ai lavoratori di aziende in crisi o in ristrutturazione che subiscono sospensioni dell’attività, e quando integra la disoccupazione INPS è almeno il 20% dell’indennità (art. 21);
  • Interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che partecipano ai corsi di formazione dell’ente (art. 22, c. 3);
  • Formazione e qualificazione professionale, anche dell’apprendistato (artt. 20 e 22);
  • Raccolta degli accordi territoriali e aziendali e dei dati sui contratti a termine e sull’apprendistato (art. 20).

L’ente bilaterale nazionale di riferimento è EBNT (Ente Bilaterale Nazionale del Turismo); a livello territoriale operano gli enti bilaterali territoriali, di norma regionali (art. 22).

Casi pratici

Tizio – bagnino stagionale con Fondo EST, cure odontoiatriche rimborsate
Tizio ha un contratto stagionale di cinque mesi e all’assunzione ha chiesto per iscritto l’iscrizione al Fondo EST, accettando la trattenuta dei mesi non lavorati dalle competenze di fine rapporto (art. 186, c. 8). A luglio, durante la stagione, subisce un intervento odontoiatrico d’urgenza per una devitalizzazione. Il costo è di 320 €. Presenta la richiesta di rimborso al Fondo EST con le ricevute fiscali. Il fondo rimborsa una quota (variabile in base alle condizioni del piano sanitario in vigore). Il rimborso viene accreditato sul suo conto corrente entro le tempistiche previste dal fondo.
Caia – prima assunzione, scelta tra Fon.Te e TFR in azienda
Caia, 24 anni, viene assunta per la prima volta a tempo indeterminato. Entro 6 mesi deve scegliere dove destinare il TFR. Il consulente del lavoro le illustra i vantaggi di Fon.Te: a 24 anni, con 40 anni davanti di carriera, anche piccoli contributi annuali si moltiplicano grazie alla capitalizzazione. Caia sceglie Fon.Te: versa lo 0,55% della retribuzione utile per il TFR e il datore aggiunge lo 0,55% (art. 185 CCNL); il TFR futuro viene versato direttamente al fondo.
Sempronio – quadro di stabilimento, Qu.A.S. e aumenti 2025-2026
Sempronio è direttore (quadro A) di un grande complesso balneare ed è iscritto alla Qu.A.S. Per l’art. 153 la quota annua è di 340 € a carico dell’azienda e 50 € a suo carico. Con l’ipotesi di accordo del 5 giugno 2024 l’azienda versa 20 € in più dal 1° gennaio 2025 e altri 20 € dal 1° gennaio 2026: se gli aumenti si sommano, dal 2026 la quota è di 380 € dell’azienda più i suoi 50 €, cioè 430 € annui.
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Domande frequenti

Cos’è il Fondo EST e chi ha diritto a iscriversi?
Il Fondo EST è il fondo di assistenza sanitaria integrativa del CCNL Turismo Confcommercio. Vi devono essere iscritti i dipendenti a tempo indeterminato, pieno o parziale, e gli apprendisti, esclusi i quadri (art. 186). Il contributo è di 12 € al mese per dodici mensilità, a carico del datore; dal 1° gennaio 2027 sale a 15 €.
Il lavoratore stagionale è iscritto al Fondo EST?
Non automaticamente. L’art. 186, c. 8, consente l’iscrizione dei lavoratori a termine con contratto iniziale di durata superiore a tre mesi, se ne fanno richiesta scritta all’assunzione e si fanno carico dell’intero onere dei periodi dell’anno non lavorati, trattenuto dalle competenze di fine rapporto.
Cos’è Fon.Te e come si aderisce?
Fon.Te è il Fondo di previdenza complementare del settore, riconosciuto dal CCNL (art. 185). L’adesione è volontaria; entro 6 mesi dalla prima assunzione il lavoratore deve invece decidere la destinazione del TFR (art. 8 D.Lgs. 252/2005). Consente la deducibilità dei contributi fino a 5.164,57 € all’anno e la tassazione agevolata delle prestazioni in uscita.
Quando aumenta la contribuzione al Fondo EST?
L’ipotesi di accordo del 5 giugno 2024 prevede, dal 1° gennaio 2027, un aumento di 3 € mensili del contributo obbligatorio al Fondo EST, a carico del datore: da 12 a 15 € al mese.
Cosa copre la Qu.A.S. e a chi si applica?
La Qu.A.S. è la cassa di assistenza sanitaria dei quadri (art. 153 CCNL), che nei balneari sono il solo quadro A. La quota è di 340 € annui a carico dell’azienda e 50 € del lavoratore, con +20 € a carico del datore dal 1° gennaio 2025 e +20 € dal 1° gennaio 2026. Le prestazioni sono quelle del piano della Cassa.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità e congedi 2026 e tredicesima, quattordicesima e premi 2026.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Turismo-Confcommercio dell’8 febbraio 2018 (artt. 153, 185 e 186) e all’ipotesi di accordo del 5 giugno 2024 (vigenza 2024-2027). Le prestazioni sanitarie e previdenziali sono quelle dei regolamenti dei fondi (EST, Qu.A.S., Fon.Te), che non fanno parte del CCNL. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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