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La guida

CCNL Stabilimenti Balneari

Dimissioni nel CCNL Stabilimenti Balneari: come darle, preavviso e telematiche

Quando un dipendente decide di lasciare il posto deve seguire la via telematica voluta dalla legge e rispettare il preavviso previsto dal contratto. Sapere come si compila il modulo, entro quando si può revocare e quando le dimissioni sono «per giusta causa» fa la differenza tra un’uscita ordinata e una piena di contenziosi.

In sintesi

Per dimettersi occorre il modulo telematico (art. 26 D.Lgs. 151/2015), compilabile online o tramite patronato/sindacato e revocabile entro 7 giorni. Il preavviso (art. 208 CCNL) va da 15 giorni (livelli 6S, 6 e 7, fino a 5 anni di servizio) a 6 mesi (quadri, oltre 10 anni); il mancato preavviso comporta un’indennità pari alla retribuzione del periodo non lavorato. Giusta causa: niente preavviso a carico del lavoratore, che ha diritto anche all’indennità sostitutiva (art. 211), e NASpI dovuta.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
FIPE-Confcommercio · Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative · AGCI Servizi · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · Uiltucs-UIL
Istituti trattati
Dimissioni volontarie · Preavviso da CCNL · Modulo telematico · Revoca entro 7 giorni
Riferimenti
Artt. 2118-2119 c.c. · Art. 26 D.Lgs. 151/2015 (dimissioni telematiche) · CCNL artt. 208-211 (preavviso e dimissioni)
Fonte
CCNL 8 febbraio 2018 e ipotesi di accordo del 5 giugno 2024

Che cosa sono le dimissioni

Le dimissioni sono l’atto con cui il lavoratore recede dal contratto. Nel rapporto a tempo indeterminato il recesso è libero, ma richiede un preavviso (art. 2118 c.c.); quando ricorre una causa che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, le dimissioni possono essere date per giusta causa senza preavviso (art. 2119 c.c.). A differenza del licenziamento, qui è il dipendente a prendere l’iniziativa: per questo la legge circonda l’atto di garanzie, per evitare dimissioni «in bianco» o estorte.

Le dimissioni telematiche: la procedura obbligatoria

Dal 2016 le dimissioni (e le risoluzioni consensuali) si comunicano solo per via telematica, a pena di inefficacia (art. 26 D.Lgs. 151/2015). Una semplice lettera o un’e-mail non bastano.

Come si fa

Il modulo si compila e si trasmette in due modi:

Modalità Come
In autonomia Sul portale Servizi Lavoro del Ministero, con identità digitale (SPID/CIE)
Con un intermediario Tramite patronato, organizzazione sindacale, consulente del lavoro, ente bilaterale o Ispettorato del lavoro
Il modulo riporta la data di decorrenza che il lavoratore sceglie: è importante indicarla coerentemente con il preavviso dovuto al CCNL.

La revoca

Entro 7 giorni dalla trasmissione le dimissioni possono essere revocate, sempre con modalità telematica: in tal caso il rapporto di lavoro prosegue normalmente.

Eccezioni alla forma telematica

Non serve il modulo telematico per le dimissioni rese durante il periodo di prova, nel lavoro domestico e nelle sedi «protette» (conciliazioni in sede sindacale o davanti all’Ispettorato). Per i neogenitori entro i 3 anni del bambino resta invece necessaria la convalida presso l’Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001).

Il preavviso e la sua durata

Il recesso del lavoratore richiede un preavviso (art. 2118 c.c.), cioè un periodo in cui si continua a lavorare prima della cessazione effettiva. La sua durata è stabilita dall’art. 208 del CCNL in base al livello e all’anzianità: più alto il livello e più lungo il servizio, più lungo il preavviso.

Preavviso per livello e anzianità (art. 208 CCNL)
Livello Fino a 5 anni Da 5 a 10 anni Oltre 10 anni
Quadri (A e B) 4 mesi 5 mesi 6 mesi
Livello 1 2 mesi 3 mesi 4 mesi
Livelli 2 e 3 1 mese 45 giorni 2 mesi
Livelli 4 e 5 20 giorni 30 giorni 45 giorni
Livelli 6S, 6 e 7 15 giorni 20 giorni 20 giorni

I termini valgono sia per il licenziamento sia per le dimissioni (art. 208, c. 1). Le dimissioni vanno presentate per iscritto e con la procedura telematica (art. 210). Durante il preavviso per licenziamento il dipendente ha due ore di permesso al giorno per cercare un altro lavoro (art. 208, c. 2). I termini per il preavviso del licenziamento sono commentati nella pagina su preavviso e licenziamento.

Mancato preavviso

Se il dipendente lascia il lavoro senza rispettare il preavviso, deve al datore un’indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato, di norma trattenuta sul saldo finale. Il datore può rinunciare al preavviso se lo chiede il dimissionario, facendo cessare subito il rapporto; se decide di sua iniziativa di interromperlo prima della scadenza, deve pagare l’indennità per il periodo anticipato (art. 210, c. 3). In caso di dimissioni per giusta causa, il lavoratore ha diritto al TFR e anche all’indennità sostitutiva del preavviso (art. 211). Nei contratti a termine, se il lavoratore interrompe senza giusta causa, il datore può effettuare una trattenuta cautelativa sulla retribuzione, nella misura fissata dagli accordi integrativi provinciali, e trattenerla a titolo di risarcimento (art. 242, c. 2 e 3).

Quando decorre

Il CCNL non prevede una decorrenza dal 1° o dal 16 del mese: il preavviso decorre dalla comunicazione scritta delle dimissioni, per cui la data di invio del modulo incide sul giorno effettivo di uscita. Nel licenziamento il preavviso non può iniziare durante la malattia o le ferie e le ferie non possono essere concesse durante il preavviso (artt. 209 e 135).

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Dimissioni volontarie e per giusta causa a confronto

Aspetto Dimissioni volontarie Dimissioni per giusta causa
Riferimento Art. 2118 c.c. Art. 2119 c.c.
Preavviso Dovuto, secondo il CCNL Non dovuto (recesso immediato)
Modulo telematico Sì Sì
NASpI Di regola no Sì, spetta
Esempi tipici Nuovo impiego, scelta personale Stipendi non pagati, mobbing, demansionamento grave, molestie
La «giusta causa» deve essere reale e dimostrabile: conviene indicarne i motivi nel modulo e conservare la documentazione, perché da essa dipende il diritto alla NASpI.

Dimissioni e NASpI: quando spetta la disoccupazione

La NASpI è pensata per chi perde involontariamente il lavoro: per questo, di norma, non spetta a chi si dimette. Esistono però eccezioni in cui le dimissioni sono equiparate a una perdita involontaria dell’impiego:

  • dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.);
  • dimissioni della lavoratrice madre o del lavoratore padre nel periodo tutelato (fino a 1 anno del bambino), con convalida all’Ispettorato;
  • risoluzione consensuale a seguito del rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici.

In questi casi conviene attivarsi: la domanda di NASpI va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione.

Casi pratici

Tizio — revoca delle dimissioni
Tizio invia il modulo telematico ma, due giorni dopo, ci ripensa. Essendo entro i 7 giorni, revoca le dimissioni con la stessa procedura telematica: il rapporto prosegue come se nulla fosse, senza bisogno dell’accordo del datore.
Caia — dimissioni per giusta causa
A Caia non viene pagato lo stipendio per più mesi. Si dimette per giusta causa (art. 2119 c.c.) senza preavviso, indicandone i motivi: oltre al TFR le spetta l’indennità sostitutiva del preavviso (art. 211 CCNL) e, pur trattandosi di dimissioni, le viene riconosciuta la NASpI perché la cessazione non è una libera scelta.
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Domande frequenti

Le dimissioni inviate per e-mail o con una lettera sono valide?
No. Dal 2016 le dimissioni del lavoratore sono efficaci solo se trasmesse con il modulo telematico previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 151/2015, in autonomia (portale Servizi Lavoro con SPID/CIE) o tramite patronato, sindacato, consulente o Ispettorato. Una lettera consegnata a mano, da sola, non basta.
Devo per forza lavorare il preavviso?
No, ma se non lo lavori devi al datore l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione del periodo non lavorato, che ti viene trattenuta dalle spettanze finali (art. 209). Il datore può rinunciare al preavviso se glielo chiedi e liberarti subito.
Cosa cambia tra dimissioni e risoluzione consensuale?
Le dimissioni sono un atto unilaterale del lavoratore; la risoluzione consensuale è un accordo tra le parti per chiudere il rapporto. Entrambe passano dal modulo telematico. La risoluzione consensuale può dare diritto alla NASpI solo in casi particolari (ad esempio dopo il rifiuto di un trasferimento molto distante).
Posso ritirare le dimissioni dopo averle inviate?
Sì: hai 7 giorni di tempo dalla trasmissione del modulo per revocarle, sempre per via telematica e senza bisogno del consenso del datore. Trascorsi i 7 giorni le dimissioni diventano definitive.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2027, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità e congedi 2026, tredicesima, quattordicesima e premi 2026 e malattia e infortunio 2026.

Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (artt. 2118-2119 c.c.; art. 26 D.Lgs. 151/2015; art. 55 D.Lgs. 151/2001). La durata del preavviso è quella dell’art. 208 del CCNL (tabella nella pagina).

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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