Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Stabilimenti Balneari

Lavoro festivo, domenicale e notturno nel CCNL Stabilimenti Balneari: maggiorazioni

Aperture domenicali, festivi lavorati, turni di notte: negli stabilimenti balneari il lavoro nei giorni e nelle ore «non ordinarie» è frequentissimo. La legge garantisce riposi e protezioni; la maggiorazione in busta paga è quella del CCNL 8 febbraio 2018: 25% per il notturno, indennità del 10% per la domenica, 20% per le festività. Ecco come funziona e cosa controllare.

In sintesi

Il lavoro domenicale e festivo è ammesso nei settori a ciclo aperto, ma resta il diritto al riposo settimanale di 24 ore, che chi lavora di domenica gode in un altro giorno. Il lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003, periodo mezzanotte-5) comporta limiti di durata e sorveglianza sanitaria. Per il CCNL: notturno dalle 24 alle 6 +25% (art. 124); domenica lavorata con riposo in altro giorno, indennità del 10% di paga base e contingenza per ogni ora ordinaria (art. 130); festività dell’art. 131 +20% (artt. 132 e 247). Domenica e festivo non si sommano: vale la maggiore.

Risorsa gratuita
Minimi CCNL 2026: il punto d'ingresso settore per settore (PDF)
  • Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
  • Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Niente spam, solo lavoro e fisco utile. Inviando accetti la privacy policy. P.IVA 04180610133.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
FIPE-Confcommercio · Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative · AGCI Servizi · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · Uiltucs-UIL
Istituti trattati
Lavoro domenicale e festivo · Maggiorazioni · Riposo compensativo · Lavoro notturno
Riferimenti
D.Lgs. 66/2003 (orario, notturno, riposi) · Art. 2109 c.c. · D.Lgs. 151/2001 (tutela maternità) · CCNL artt. 123-132 e 245-247 (notturno, domenica, festività, straordinario)
Fonte
CCNL 8 febbraio 2018 e ipotesi di accordo del 5 giugno 2024

Che cosa è il lavoro notturno per la legge

Il D.Lgs. 66/2003 dà due definizioni che conviene tenere distinte. Il lavoro notturno è l’attività svolta in un periodo di almeno 7 ore consecutive che comprende l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino. Il lavoratore notturno è invece chi svolge, in via non occasionale, almeno 3 ore di lavoro notturno per una parte rilevante dell’anno; il CCNL (art. 123) non fissa criteri diversi da quelli di legge. Questa qualifica fa scattare tutele aggiuntive.

Limiti e tutele del lavoratore notturno

  • l’orario di lavoro non può superare, in media, le 8 ore nell’arco di 24 ore;
  • il lavoratore ha diritto a sorveglianza sanitaria periodica e gratuita;
  • se sopravviene un’inidoneità al notturno certificata, deve essere adibito, ove possibile, a mansioni diurne.

Il CCNL, all’art. 123, definisce il periodo notturno come l’intervallo tra le 23 e le 6 e ripete per i lavoratori notturni il limite di 8 ore medie giornaliere nella settimana (c. 3), con la possibilità per i contratti integrativi di fissare un periodo di riferimento più ampio (c. 4). In caso di inidoneità sopravvenuta il lavoratore va assegnato ad altre mansioni o a ruoli diurni, compatibilmente con le esigenze organizzative (c. 7).

Domeniche e festivi: riposo e compenso

Il riposo settimanale di 24 ore coincide di regola con la domenica (art. 2109 c.c.), ma nei settori a ciclo aperto — commercio, turismo, servizi — si può lavorare la domenica facendo cadere il riposo in un altro giorno. Per il CCNL, in questi casi e nei giorni festivi, spettano queste maggiorazioni:

Maggiorazioni del CCNL per notturno, domenica e festività
Situazione Che cosa spetta Articolo
Lavoro ordinario notturno Retribuzione oraria maggiorata del 25% per le ore dalle 24 alle 6, salve condizioni di miglior favore 124 (per i lavoratori notturni, c. 2 dell’art. 123 applica le maggiorazioni dalle 23 alle 6)
Domenica lavorata, con riposo in altro giorno Indennità in cifra fissa pari al 10% della quota oraria di paga base e contingenza, per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata di domenica 130, c. 1
Festività dell’art. 131 lavorata Normale retribuzione giornaliera più la retribuzione delle ore effettivamente prestate con maggiorazione del 20% 132; 247 per i balneari
Festività che cade nel giorno di riposo settimanale o di malattia/infortunio, senza lavorare Una giornata di retribuzione contrattuale, senza maggiorazione 131, c. 4
Straordinario +30% se diurno, +60% se notturno (ore 24-6) 126; 246
Cumuli Domenica e festivo non si sommano: vale la maggiore. Straordinario notturno e notturno ordinario non si sommano: vale la maggiore 130, c. 2; 126, c. 3
Turno serale (prima delle 24) Nessuna maggiorazione specifica nel CCNL —
Le festività dell’art. 131 sono il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, Natale, Santo Stefano e il Patrono della città; il loro godimento può essere subordinato alle esigenze aziendali (c. 2). La voce in busta paga va confrontata con queste percentuali; per la quota oraria e lo straordinario vedi orario di lavoro e straordinari. Nell’art. 123 il periodo notturno parte dalle 23, nell’art. 124 la maggiorazione dalle 24: se il lavoro inizia prima di mezzanotte, la maggiorazione sulle ore 23-24 spetta secondo l’art. 123, c. 2, solo ai lavoratori notturni.

I riposi: i paletti che restano sempre

Qualunque sia l’organizzazione dei turni, due diritti non si toccano:

Riposo Durata minima di legge Fonte
Riposo giornaliero 11 ore consecutive ogni 24 ore Art. 7 D.Lgs. 66/2003
Riposo settimanale 24 ore consecutive ogni 7 giorni, di regola di domenica Art. 9 D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.

Il riposo settimanale può essere calcolato come media su un periodo non superiore a 14 giorni: nei settori a ciclo aperto questo consente di concentrare i turni e spostare il riposo, ma il diritto al recupero resta. Per il CCNL (art. 129) il riposo goduto a intervalli più lunghi di una settimana deve comunque dare, ogni 14 giorni, almeno 24 ore consecutive per ogni 6 giornate lavorate, da sommare al riposo giornaliero. I «riposi compensativi» dell’art. 127 riguardano invece solo lo straordinario dei lavoratori stagionali.

Casi pratici

Tizio — domenica allo stabilimento
Tizio, addetto al bar di uno stabilimento aperto la domenica, ha il riposo settimanale il martedì. Per ogni ora ordinaria di domenica gli spetta l’indennità del 10% della quota oraria di paga base e contingenza (art. 130): se la quota oraria è 8,00 euro, sono 0,80 euro in più per ogni ora, che ritrova nel cedolino del mese.
Caia — festività infrasettimanale
Caia lavora in una festività nazionale infrasettimanale. Le spetta, oltre alla normale retribuzione giornaliera, la retribuzione delle ore lavorate con la maggiorazione del 20% (artt. 132 e 247). Se la festività cade nel suo giorno di riposo settimanale e non lavora, ha diritto a una giornata di retribuzione contrattuale senza maggiorazione (art. 131, c. 4).

Approfondisci con la guida pratica

Lavoro festivo e domenicale: come va pagato →

Domande frequenti

Qual è la differenza tra lavoro notturno e lavoratore notturno?
Il lavoro notturno è la singola prestazione resa nel periodo di almeno 7 ore che comprende l’intervallo tra mezzanotte e le 5. Il lavoratore notturno è invece chi svolge il notturno in modo abituale (almeno 3 ore per una parte rilevante dell’anno, secondo il CCNL): solo per lui scattano tutele come il limite delle 8 ore medie e la sorveglianza sanitaria.
Il riposo settimanale deve cadere per forza di domenica?
Di regola sì (art. 2109 c.c.), ma nei settori a ciclo aperto — dove si lavora anche la domenica — il riposo può essere collocato in un altro giorno. Resta comunque il diritto a 24 ore consecutive di riposo ogni 7 giorni, e per la domenica lavorata il CCNL riconosce un’indennità del 10% della quota oraria di paga base e contingenza (art. 130).
Le maggiorazioni per notturno e festivo si sommano allo straordinario?
Solo in parte. Per il CCNL lo straordinario notturno (+60%) non si cumula con la maggiorazione del notturno ordinario (+25%): vale la maggiore (art. 126, c. 3). Domenica e festivo non si cumulano tra loro: vale la maggiore (art. 130, c. 2). Lo straordinario diurno è +30% (art. 126).
Se lavoro di domenica ho diritto a un altro giorno di riposo?
Sì. Il riposo settimanale di 24 ore consecutive resta un diritto: se lavori la domenica, deve essere garantito in un altro giorno. In più, per la domenica lavorata, il CCNL riconosce un’indennità del 10% della quota oraria di paga base e contingenza (art. 130).

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità e congedi 2026 e tredicesima, quattordicesima e premi 2026.

Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.; D.Lgs. 151/2001). Percentuali e cumuli sono quelli degli artt. 123-132 e 245-247 del CCNL 8 febbraio 2018, che l’ipotesi di rinnovo del 5 giugno 2024 non modifica.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.