Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Stabilimenti Balneari

Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Stabilimenti Balneari

Il lavoratore balneare stagionale ha diritto a due mensilità aggiuntive, calcolate pro quota. La quattordicesima di luglio – che coincide con il culmine della stagione – è una voce economica rilevante che spesso sfugge al cedolino se non correttamente richiesta.

In sintesi

Il CCNL Turismo Confcommercio prevede tredicesima (dicembre) e quattordicesima (luglio). Entrambe maturano pro quota per i lavoratori stagionali. Il rinnovo 2024 ha garantito che i periodi di maternità e paternità obbligatoria maturino entrambe le mensilità aggiuntive per intero. Il premio di risultato è eventuale e dipende dalla contrattazione di secondo livello.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie (datoriali)
FIPE-Confcommercio · Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative · AGCI Servizi
Parti firmatarie (sindacali)
Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · Uiltucs-UIL
Ultimo rinnovo
5 giugno 2024
Vigenza
1° giugno 2024 – 31 dicembre 2027
Fonte specifica
Art. 243 Titolo XII CCNL (mensilità aggiuntive per il personale stagionale)

Tabella riepilogativa

Mensilità aggiuntive – calcolo pro quota per stagionali (esempio 4 mesi di lavoro)
Istituto Periodo di maturazione Pagamento Pro quota 4 mesi su 12
Tredicesima mensilità (art. 183) Anno solare di servizio (ratei per i rapporti iniziati o conclusi in corso d’anno) In occasione delle ricorrenze natalizie (o al fine rapporto) ~4/12 di una mensilità
Quattordicesima mensilità (art. 184) I 12 mesi precedenti il 1° luglio; importo calcolato sulla retribuzione in atto al 30 giugno Con la retribuzione di luglio (o al fine rapporto) ~4/12 di una mensilità

Il calcolo pro quota si basa sul servizio effettivo: un rateo mensile per ogni 30 giorni di calendario, più uno per l’eventuale frazione residua pari o superiore a 15 giorni (artt. 183 e 184). Dai ratei si detraggono i periodi di assenza non retribuita; per le assenze per malattia non si detraggono i ratei di tredicesima e quattordicesima (art. 190, c. 4). Per i contratti a termine le mensilità spettano in proporzione al periodo lavorato (art. 243).

La tredicesima mensilità

La tredicesima mensilità – corrisposta tradizionalmente entro il 23-24 dicembre – è determinata sulla retribuzione di riferimento comprendente, secondo l’art. 183: paga base nazionale, contingenza, eventuali scatti di anzianità, eventuale terzo elemento e trattamenti integrativi salariali aziendali, esclusi gli assegni familiari. Non si calcolano le voci variabili come lo straordinario e le maggiorazioni festive.

Per il lavoratore stagionale che cessa il rapporto prima di dicembre, la quota di tredicesima maturata viene corrisposta nel cedolino finale. L’importo si calcola come:

Tredicesima pro quota = (retribuzione mensile × mesi di servizio nell’anno) ÷ 12

La quattordicesima mensilità: rilevanza per i lavoratori stagionali

La quattordicesima mensilità è un istituto previsto dal CCNL (art. 184): una mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno (paga base, contingenza, terzo elemento e trattamenti integrativi, esclusi gli scatti di anzianità maturati), corrisposta con la retribuzione di luglio. Spetta per intero solo a chi ha servizio nei dodici mesi precedenti il 1° luglio; per chi ha lavorato meno si calcolano i ratei. Per i lavoratori stagionali estivi – che tipicamente iniziano la stagione in maggio-giugno – la quattordicesima di luglio è il primo mese in cui compare una voce aggiuntiva significativa in busta paga.

Un bagnino che inizia il contratto il 1° giugno ha, al 30 giugno, un mese di servizio: nel cedolino di luglio compare 1/12 di mensilità come quattordicesima. Se il contratto è partito ad aprile, nel cedolino di luglio sono 3/12.

Maturazione durante maternità e paternità (novità 2024)

L’ipotesi di accordo del 5 giugno 2024 prevede che i periodi di congedo di maternità e di paternità («alternativo» e «obbligatorio») siano computati ai fini dell’integrale maturazione sia della tredicesima (art. 183, c. 4) sia, dalla sottoscrizione del contratto, della quattordicesima (art. 184, c. 6). Per il congedo parentale vale l’integrale maturazione della tredicesima, mentre per la quattordicesima la data è il 1° dicembre 2027. Nel testo del 2018 per i periodi di astensione obbligatoria la lavoratrice aveva solo il 20% della tredicesima (art. 183, c. 4).

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Il premio di risultato: strumento di secondo livello

Il CCNL (artt. 11-13) prevede la possibilità di introdurre, mediante contrattazione aziendale o territoriale, un premio di risultato legato a indicatori di produttività, fatturato, qualità del servizio o altri parametri concordati. Il premio di risultato è uno strumento di secondo livello: non è automatico né uniformemente diffuso nel settore balneare, dove la maggior parte degli stabilimenti è di piccola o media dimensione e raramente dispone di RSA o RSU interne. L’ipotesi del 5 giugno 2024 (art. 13, c. 10-11) prevede che, se entro il 31 ottobre 2026 non si definisce un accordo, il datore eroghi con la retribuzione di novembre 2027 un importo di 186 € ai livelli A e B, 158 € ai livelli 1, 2 e 3, 140 € ai livelli 4 e 5 e 112 € ai livelli 6S, 6 e 7; in alternativa, con accordo aziendale o territoriale, 140 € in strumenti di welfare.

Quando esiste, il lavoratore può scegliere di destinare il valore del premio al Fondo di previdenza complementare Fon.Te, beneficiando delle agevolazioni fiscali previste per il welfare aziendale.

Casi pratici

Tizio – bagnino stagionale, quattordicesima di luglio
Tizio inizia il contratto il 3 giugno 2026 e termina il 30 settembre 2026. Il cedolino di luglio contiene la quattordicesima maturata fino al 30 giugno: 28 giorni di servizio, cioè 1/12 di mensilità perché la frazione supera i 15 giorni (art. 184, c. 4). Per i mesi da luglio a settembre, essendo un rapporto a termine, la mensilità spetta in proporzione al periodo lavorato (art. 243) e si liquida alla cessazione, nel cedolino di settembre: 3/12. I conteggi esatti vanno verificati con il consulente del lavoro.
Caia – assunta dall’1 aprile, tredicesima e quattordicesima a luglio
Caia è assunta dall’1 aprile al 31 ottobre. A luglio il cedolino contiene la quattordicesima maturata fino al 30 giugno: 3 mesi (aprile, maggio, giugno) = 3/12 di una mensilità. A fine rapporto (ottobre) il cedolino finale liquida la tredicesima maturata nell’anno, da aprile a ottobre: 7/12 di mensilità, oltre al rateo di quattordicesima dei mesi da luglio a ottobre. Il cedolino finale può quindi essere significativamente più alto rispetto ai cedolini ordinari della stagione.
Sempronio – addetto bar annuale, quattordicesima e premio
Sempronio è assunto a tempo indeterminato come addetto bar (livello 4). A luglio riceve la quattordicesima intera (12/12). Il suo stabilimento ha siglato un accordo territoriale che prevede un premio di risultato di 400 € annui se il fatturato del bar supera il target. In accordo con il datore, Sempronio decide di destinare i 400 € a Fon.Te: il versamento al fondo pensione non concorre al reddito entro il limite annuo di 5.164,57 € di contributi alla previdenza complementare (art. 8, c. 4, D.Lgs. 252/2005). Le condizioni di accesso a Fon.Te per i lavoratori a termine sono nell’art. 185 del CCNL (contratti di durata superiore a tre mesi).

Quanta tredicesima ti spetta?

Calcola il rateo di tredicesima maturato in base ai mesi lavorati e alla retribuzione.

Apri il calcolatore della tredicesima →

Domande frequenti

Quando vengono pagate la tredicesima e la quattordicesima negli stabilimenti balneari?
La tredicesima viene corrisposta con il cedolino di dicembre. La quattordicesima con il cedolino di luglio. Per i lavoratori stagionali le mensilità aggiuntive vengono pagate pro quota in proporzione ai mesi lavorati, oppure liquidate a fine rapporto nel cedolino di conguaglio.
Come si calcola la quattordicesima per un bagnino stagionale?
Si calcola sulla retribuzione in atto al 30 giugno (paga base, contingenza e trattamenti integrativi, senza scatti), a ratei: un dodicesimo per ogni 30 giorni di servizio e per le frazioni di almeno 15 giorni. Un bagnino che lavora 3 mesi estivi matura 3/12 di quattordicesima, liquidata a luglio o a fine rapporto.
Il lavoratore stagionale in maternità matura la quattordicesima?
Sì, con il rinnovo del 2024. L’ipotesi di accordo del 5 giugno 2024 stabilisce che i periodi di congedo di maternità e paternità maturano tredicesima e quattordicesima per intero; per il congedo parentale la quattordicesima si aggiunge dal 1° dicembre 2027.
Esiste un premio di risultato nel settore balneare?
Il CCNL prevede un premio di risultato da negoziare a livello aziendale o territoriale: se non c’è accordo entro il 31 ottobre 2026, l’ipotesi del 2024 prevede un importo a novembre 2027 (da 112 € ai livelli 6S-7 a 186 € ai quadri), o in alternativa 140 € di welfare. Può essere destinato a Fon.Te.
Come vengono liquidate le mensilità aggiuntive a fine contratto stagionale?
A fine rapporto, la tredicesima e la quattordicesima maturate e non corrisposte vengono liquidate nel cedolino finale, insieme a ferie non godute, ROL e TFR. Il datore è tenuto a corrisponderle entro i termini di legge per la liquidazione finale.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità e congedi 2026 e malattia e infortunio 2026.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Turismo-Confcommercio del 5 giugno 2024 (vigenza 2024-2027). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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