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La guida
Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Stabilimenti Balneari
Il lavoratore balneare stagionale ha diritto a due mensilità aggiuntive, calcolate pro quota. La quattordicesima di luglio – che coincide con il culmine della stagione – è una voce economica rilevante che spesso sfugge al cedolino se non correttamente richiesta.
Il CCNL Turismo Confcommercio prevede tredicesima (dicembre) e quattordicesima (luglio). Entrambe maturano pro quota per i lavoratori stagionali. Il rinnovo 2024 ha garantito che i periodi di maternità e paternità obbligatoria maturino entrambe le mensilità aggiuntive per intero. Il premio di risultato è eventuale e dipende dalla contrattazione di secondo livello.
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Tabella riepilogativa
| Istituto | Periodo di maturazione | Pagamento | Pro quota 4 mesi su 12 |
|---|---|---|---|
| Tredicesima mensilità (art. 183) | Anno solare di servizio (ratei per i rapporti iniziati o conclusi in corso d’anno) | In occasione delle ricorrenze natalizie (o al fine rapporto) | ~4/12 di una mensilità |
| Quattordicesima mensilità (art. 184) | I 12 mesi precedenti il 1° luglio; importo calcolato sulla retribuzione in atto al 30 giugno | Con la retribuzione di luglio (o al fine rapporto) | ~4/12 di una mensilità |
Il calcolo pro quota si basa sul servizio effettivo: un rateo mensile per ogni 30 giorni di calendario, più uno per l’eventuale frazione residua pari o superiore a 15 giorni (artt. 183 e 184). Dai ratei si detraggono i periodi di assenza non retribuita; per le assenze per malattia non si detraggono i ratei di tredicesima e quattordicesima (art. 190, c. 4). Per i contratti a termine le mensilità spettano in proporzione al periodo lavorato (art. 243).
La tredicesima mensilità
La tredicesima mensilità – corrisposta tradizionalmente entro il 23-24 dicembre – è determinata sulla retribuzione di riferimento comprendente, secondo l’art. 183: paga base nazionale, contingenza, eventuali scatti di anzianità, eventuale terzo elemento e trattamenti integrativi salariali aziendali, esclusi gli assegni familiari. Non si calcolano le voci variabili come lo straordinario e le maggiorazioni festive.
Per il lavoratore stagionale che cessa il rapporto prima di dicembre, la quota di tredicesima maturata viene corrisposta nel cedolino finale. L’importo si calcola come:
Tredicesima pro quota = (retribuzione mensile × mesi di servizio nell’anno) ÷ 12
La quattordicesima mensilità: rilevanza per i lavoratori stagionali
La quattordicesima mensilità è un istituto previsto dal CCNL (art. 184): una mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno (paga base, contingenza, terzo elemento e trattamenti integrativi, esclusi gli scatti di anzianità maturati), corrisposta con la retribuzione di luglio. Spetta per intero solo a chi ha servizio nei dodici mesi precedenti il 1° luglio; per chi ha lavorato meno si calcolano i ratei. Per i lavoratori stagionali estivi – che tipicamente iniziano la stagione in maggio-giugno – la quattordicesima di luglio è il primo mese in cui compare una voce aggiuntiva significativa in busta paga.
Un bagnino che inizia il contratto il 1° giugno ha, al 30 giugno, un mese di servizio: nel cedolino di luglio compare 1/12 di mensilità come quattordicesima. Se il contratto è partito ad aprile, nel cedolino di luglio sono 3/12.
Maturazione durante maternità e paternità (novità 2024)
L’ipotesi di accordo del 5 giugno 2024 prevede che i periodi di congedo di maternità e di paternità («alternativo» e «obbligatorio») siano computati ai fini dell’integrale maturazione sia della tredicesima (art. 183, c. 4) sia, dalla sottoscrizione del contratto, della quattordicesima (art. 184, c. 6). Per il congedo parentale vale l’integrale maturazione della tredicesima, mentre per la quattordicesima la data è il 1° dicembre 2027. Nel testo del 2018 per i periodi di astensione obbligatoria la lavoratrice aveva solo il 20% della tredicesima (art. 183, c. 4).
Il premio di risultato: strumento di secondo livello
Il CCNL (artt. 11-13) prevede la possibilità di introdurre, mediante contrattazione aziendale o territoriale, un premio di risultato legato a indicatori di produttività, fatturato, qualità del servizio o altri parametri concordati. Il premio di risultato è uno strumento di secondo livello: non è automatico né uniformemente diffuso nel settore balneare, dove la maggior parte degli stabilimenti è di piccola o media dimensione e raramente dispone di RSA o RSU interne. L’ipotesi del 5 giugno 2024 (art. 13, c. 10-11) prevede che, se entro il 31 ottobre 2026 non si definisce un accordo, il datore eroghi con la retribuzione di novembre 2027 un importo di 186 € ai livelli A e B, 158 € ai livelli 1, 2 e 3, 140 € ai livelli 4 e 5 e 112 € ai livelli 6S, 6 e 7; in alternativa, con accordo aziendale o territoriale, 140 € in strumenti di welfare.
Quando esiste, il lavoratore può scegliere di destinare il valore del premio al Fondo di previdenza complementare Fon.Te, beneficiando delle agevolazioni fiscali previste per il welfare aziendale.
Casi pratici
Quanta tredicesima ti spetta?
Calcola il rateo di tredicesima maturato in base ai mesi lavorati e alla retribuzione.
Domande frequenti
Quando vengono pagate la tredicesima e la quattordicesima negli stabilimenti balneari?
Come si calcola la quattordicesima per un bagnino stagionale?
Il lavoratore stagionale in maternità matura la quattordicesima?
Esiste un premio di risultato nel settore balneare?
Come vengono liquidate le mensilità aggiuntive a fine contratto stagionale?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità e congedi 2026 e malattia e infortunio 2026.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Turismo-Confcommercio del 5 giugno 2024 (vigenza 2024-2027). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.