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La guida

CCNL Formazione Professionale

Preavviso e licenziamento nel CCNL Formazione Professionale Enti

Quanto dura il preavviso, quando può essere omesso e quali sono le tutele contro il licenziamento per i dipendenti degli enti di formazione professionale accreditati.

In sintesi

Nel CCNL Formazione Professionale (art. 57) il preavviso di licenziamento, superato il periodo di prova, è di 3 mesi per tutti i livelli. Per le dimissioni è di 2 mesi per i livelli dal I al IV e di 3 mesi dal V livello in su. Durante il preavviso di licenziamento spettano 2 ore al giorno di permesso retribuito per cercare un altro lavoro. Senza preavviso è dovuta l’indennità sostitutiva; il licenziamento senza preavviso è riservato ai casi più gravi (art. 59, lettera B). Durante il comporto per malattia e la maternità il licenziamento è vietato.

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Dati contrattuali

Parti datoriali
FORMA · CENFOP
Parti sindacali
FLC-CGIL · CISL Scuola · UIL Scuola RUA · SNALS-CONFSAL
Preavviso di licenziamento
3 mesi per tutti i livelli
Preavviso di dimissioni
2 mesi (livelli I-IV); 3 mesi (livelli V-IX)

Tabella riepilogativa

Termini di preavviso – CCNL Formazione Professionale 2024-2027
Livelli Licenziamento Dimissioni
I – IV 3 mesi 2 mesi
V – IX 3 mesi 3 mesi

Il preavviso vale per i rapporti a tempo indeterminato superato il periodo di prova ed è utile a tutti gli effetti contrattuali, anche se sostituito dall’indennità. Durante il preavviso di licenziamento spettano 2 ore al giorno di permesso retribuito per la ricerca di un altro lavoro. Il CCNL esclude il preavviso solo per il licenziamento della lettera B dell’art. 59 (grave nocumento all’ente o delitto connesso al lavoro). Fonte: artt. 57, 59 e 60 del testo del CCNL Formazione Professionale 2024-2027 (revisione del 18 dicembre 2023, pubblicato da CNOS-FAP). Il licenziamento in periodo protetto (malattia nel comporto, maternità) è nullo.

Il preavviso: finalità e funzionamento

Il preavviso è il periodo minimo di anticipo con cui una delle parti deve comunicare la volontà di sciogliere il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Serve a consentire al lavoratore di trovare una nuova occupazione e al datore di organizzare la sostituzione. Il CCNL Formazione Professionale prevede preavvisi semplici, senza differenze per anzianità di servizio: 3 mesi per il licenziamento a ogni livello; per le dimissioni 2 mesi fino al IV livello e 3 mesi dal V in su (art. 57).

Durante il periodo di preavviso:

  • Il rapporto di lavoro resta in vigore a tutti gli effetti;
  • Il lavoratore ha diritto alla retribuzione piena;
  • Continuano a maturare ferie e TFR;
  • Il lavoratore può essere esonerato dal preavviso con pagamento dell’indennità sostitutiva (cosiddetto «messa in disponibilità immediata»).

L’indennità sostitutiva del preavviso

Se il datore di lavoro non vuole che il lavoratore lavori durante il preavviso (o viceversa, se il lavoratore preferisce cessare subito), può essere concordato il pagamento di un’indennità sostitutiva del preavviso pari alle retribuzioni che sarebbero spettate per l’intero periodo di preavviso. L’indennità è soggetta a contributi previdenziali e a imposte IRPEF (con trattamento separato ai fini dell’aliquota fiscale).

In caso di dimissioni, se il lavoratore non rispetta il preavviso è il lavoratore a dover corrispondere al datore l’indennità sostitutiva (il datore può trattenerne l’importo dall’ultima busta paga).

Licenziamento per giusta causa e giustificato motivo

Il quadro del licenziamento nel settore della formazione professionale si fonda sulla normativa legale (legge 604/1966, Statuto dei Lavoratori, legge 92/2012, d.lgs. 23/2015) integrata dal CCNL:

  • Giusta causa (art. 2119 c.c.): mancanze gravissime (furto, gravi inadempienze, ecc.) che non consentono nemmeno la prosecuzione provvisoria. Non richiede preavviso. La tutela del lavoratore dipende dall’anzianità e dalla dimensione dell’ente.
  • Giustificato motivo soggettivo: inadempimento del lavoratore di gravità inferiore alla giusta causa. Richiede preavviso.
  • Giustificato motivo oggettivo: ragioni economiche, organizzative o produttive. Richiede preavviso e, per le aziende sopra 15 dipendenti, il rispetto della procedura preventiva di conciliazione (art. 7 l. 604/1966).
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I periodi protetti: quando il licenziamento è vietato

Il licenziamento è vietato (e nullo se intimato) nei seguenti periodi:

  • Durante il comporto per malattia (18 mesi nel CCNL, art. 50);
  • Durante la maternità obbligatoria e fino al compimento di un anno di età del figlio;
  • Durante il congedo di paternità obbligatorio;
  • In caso di matrimonio del lavoratore (anno di tutela).

Il licenziamento intimato in tali periodi è nullo di diritto e il lavoratore ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro (o all’indennità sostitutiva, a scelta, nei casi previsti dalla legge).

Casi pratici

Tizio – Formatore al livello V che si dimette
Tizio (livello V) trova un lavoro migliore e vuole lasciare l’ente il prima possibile. Il suo preavviso contrattuale è di 3 mesi. Comunica le dimissioni il 1° marzo 2026; il contratto si risolve il 31 maggio 2026. Se l’ente accetta la riduzione del preavviso per esigenze reciproche, il rapporto cessa prima; altrimenti Tizio deve lavorare fino al 31 maggio o pagare l’indennità sostitutiva dei mesi non rispettati.
Caia – Impiegata al livello III licenziata con preavviso ridotto
Caia (livello III) riceve comunicazione di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (riduzione dei finanziamenti regionali). Il preavviso di licenziamento è di 3 mesi anche al livello III. L’ente le comunica che per esigenze organizzative la messa in disponibilità è immediata e le corrisponde l’indennità sostitutiva del preavviso (sul solo minimo tabellare: 3 × 1.834,59 € = 5.503,77 € lordi; vanno aggiunti gli altri elementi continuativi della retribuzione, art. 60) in aggiunta al TFR e agli altri istituti. Caia chiede al sindacato di verificare se la procedura di licenziamento per GMO sia stata rispettata.
Sempronio – Responsabile di sede licenziato durante il comporto
Sempronio (livello VIII) è assente per malattia da 150 giorni (il comporto del CCNL è di 18 mesi, sommando le malattie dei tre anni precedenti). L’ente gli invia una lettera di licenziamento. Il licenziamento è nullo: Sempronio è ancora nel periodo di comporto. Con l’assistenza del delegato FLC-CGIL impugna il licenziamento entro 60 giorni e ottiene la reintegrazione nel posto di lavoro e il pagamento delle retribuzioni nel frattempo non percepite.
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Domande frequenti

Quanto è il preavviso nel CCNL Formazione Professionale?
In caso di licenziamento 3 mesi per tutti i livelli. In caso di dimissioni 2 mesi per i livelli dal I al IV e 3 mesi per i livelli dal V al IX (art. 57).
Cosa succede se il datore licenzia senza preavviso?
Se il datore non rispetta il preavviso (salvo giusta causa), deve corrispondere al lavoratore l’indennità sostitutiva pari alle retribuzioni del periodo di preavviso non goduto.
Il licenziamento per giusta causa richiede il preavviso?
No. Il licenziamento per giusta causa non richiede preavviso perché la gravità della mancanza non consente la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto. Quello per giustificato motivo (soggettivo o oggettivo) richiede invece il rispetto del preavviso.
Quando il lavoratore è protetto contro il licenziamento?
Durante il comporto per malattia, la maternità obbligatoria (fino a un anno del figlio), il congedo di paternità obbligatorio e il matrimonio. In questi periodi il licenziamento è nullo.
Come si calcolano i mesi di preavviso?
I mesi di preavviso sono di calendario: un preavviso di 2 mesi comunicato il 15 marzo scade il 15 maggio. Durante il preavviso il lavoratore mantiene tutti i diritti contrattuali.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima, premi e fondo incentivi e malattia e infortunio sul lavoro.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Formazione Professionale 2024-2027 (firma del 1° marzo 2024). La disciplina del licenziamento si fonda anche sulla normativa legale (l. 604/1966, Statuto dei Lavoratori, l. 92/2012, d.lgs. 23/2015). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FLC-CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS-CONFSAL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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