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Scatti di anzianità nel CCNL Formazione Professionale: regole, decorrenza e calcolo
Negli enti di assistenza l’anzianità di servizio si traduce anche in scatti: aumenti periodici della retribuzione che riconoscono l’esperienza. Sono un istituto contrattuale, non di legge: il CCNL ne fissa cadenza, numero e importo. Vediamo come si calcolano, da quando decorrono e quali effetti hanno su TFR e mensilità aggiuntive.
Gli scatti di anzianità sono aumenti retributivi periodici legati all’anzianità di servizio, previsti dal CCNL e non dalla legge. Nel CCNL Formazione Professionale (art. 25, lettera D) si chiamano progressione economica orizzontale individuale (P.E.O.I.): cinque incrementi quadriennali, di 30 € al mese (livelli I-III), 40 € (IV), 55 € (V) o 60 € (livelli VI-IX). Sono parte della retribuzione e incidono su TFR (art. 2120 c.c.).
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Che cosa sono gli scatti di anzianità
Gli scatti di anzianità sono aumenti periodici della retribuzione che maturano automaticamente con il crescere dell’anzianità di servizio presso lo stesso datore. Non sono previsti dalla legge: sono un istituto della contrattazione collettiva. La legge si limita a stabilire che la retribuzione è determinata anche dal contratto collettivo (art. 2099 c.c.) e deve essere proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.); il come — cadenza, numero, importo — lo decide il CCNL.
La logica è semplice: più cresce l’esperienza maturata in azienda, più aumenta, entro certi limiti, la retribuzione. A differenza degli aumenti dei minimi tabellari — che valgono per tutti e arrivano con i rinnovi — lo scatto è legato alla posizione individuale del singolo lavoratore.
La struttura degli scatti nel CCNL Formazione Professionale
Il CCNL Formazione Professionale non parla di scatti biennali o triennali: la progressione per anzianità si chiama progressione economica orizzontale individuale (P.E.O.I., art. 25, lettera D). Si basa sull’anzianità maturata nel sistema di formazione professionale e si realizza con cinque incrementi retributivi quadriennali, comprensivi di quelli già attribuiti nel regime transitorio del CCNL 2007/2010 e sequenziali a partire dall’ultimo già attribuito.
| Livello | Incremento mensile |
|---|---|
| I, II, III | 30,00 € |
| IV | 40,00 € |
| V | 55,00 € |
| VI, VII, VIII, IX | 60,00 € |
Anzianità e cambio di profilo
Il testo del CCNL non disciplina in modo espresso cosa accade agli incrementi già maturati con il passaggio a un livello superiore: la cifra di ogni incremento dipende dalla tabella n. 2 per livello, quindi conviene chiedere all’ente come viene applicata.
Decorrenza, irreversibilità e calcolo
Tre principi valgono per quasi tutti i contratti:
- decorrenza: il CCNL non indica il giorno; di regola l’incremento compare in busta paga dal mese in cui si compiono i quattro anni;
- irreversibilità: una volta maturato, lo scatto entra stabilmente nella retribuzione e non può essere tolto;
- incidenza: essendo parte della retribuzione, gli scatti concorrono al calcolo del TFR (art. 2120 c.c., che computa nella base tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto, salvo diversa previsione) e, secondo il CCNL, delle mensilità aggiuntive.
Casi pratici
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Domande frequenti
Gli scatti di anzianità sono obbligatori per legge?
Ogni quanto matura uno scatto?
Se cambio azienda riparto da zero con gli scatti?
Gli scatti incidono sul TFR e sulla tredicesima?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, premi e fondo incentivi.
Contenuto divulgativo aggiornato ai principi generali (art. 2099 c.c.; art. 36 Cost.; art. 2120 c.c.). Cadenza, numero massimo e importi sono quelli dell’art. 25 e della tabella n. 2 del CCNL Formazione Professionale 2024-2027 (revisione del 18 dicembre 2023).