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La guida

CCNL Formazione Professionale

Scatti di anzianità nel CCNL Formazione Professionale: regole, decorrenza e calcolo

Negli enti di assistenza l’anzianità di servizio si traduce anche in scatti: aumenti periodici della retribuzione che riconoscono l’esperienza. Sono un istituto contrattuale, non di legge: il CCNL ne fissa cadenza, numero e importo. Vediamo come si calcolano, da quando decorrono e quali effetti hanno su TFR e mensilità aggiuntive.

In sintesi

Gli scatti di anzianità sono aumenti retributivi periodici legati all’anzianità di servizio, previsti dal CCNL e non dalla legge. Nel CCNL Formazione Professionale (art. 25, lettera D) si chiamano progressione economica orizzontale individuale (P.E.O.I.): cinque incrementi quadriennali, di 30 € al mese (livelli I-III), 40 € (IV), 55 € (V) o 60 € (livelli VI-IX). Sono parte della retribuzione e incidono su TFR (art. 2120 c.c.).

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Forma · Cenfop · FLC-CGIL · CISL Scuola · UIL Scuola · SNALS-Confsal
Istituti trattati
Scatti di anzianità · Anzianità di servizio · Decorrenza · Effetti su TFR e mensilità
Riferimenti
Art. 2099 c.c. (retribuzione) · Art. 36 Cost. · Art. 2120 c.c. (incidenza TFR) · Scatti previsti dal CCNL
Fonte
testo del CCNL Formazione Professionale 2024-2027 (revisione del 18 dicembre 2023, pubblicato da CNOS-FAP)

Che cosa sono gli scatti di anzianità

Gli scatti di anzianità sono aumenti periodici della retribuzione che maturano automaticamente con il crescere dell’anzianità di servizio presso lo stesso datore. Non sono previsti dalla legge: sono un istituto della contrattazione collettiva. La legge si limita a stabilire che la retribuzione è determinata anche dal contratto collettivo (art. 2099 c.c.) e deve essere proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.); il come — cadenza, numero, importo — lo decide il CCNL.

La logica è semplice: più cresce l’esperienza maturata in azienda, più aumenta, entro certi limiti, la retribuzione. A differenza degli aumenti dei minimi tabellari — che valgono per tutti e arrivano con i rinnovi — lo scatto è legato alla posizione individuale del singolo lavoratore.

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La struttura degli scatti nel CCNL Formazione Professionale

Il CCNL Formazione Professionale non parla di scatti biennali o triennali: la progressione per anzianità si chiama progressione economica orizzontale individuale (P.E.O.I., art. 25, lettera D). Si basa sull’anzianità maturata nel sistema di formazione professionale e si realizza con cinque incrementi retributivi quadriennali, comprensivi di quelli già attribuiti nel regime transitorio del CCNL 2007/2010 e sequenziali a partire dall’ultimo già attribuito.

Valore di ogni incremento P.E.O.I. (tabella n. 2, scatti maturati dopo il 1° febbraio 2012)
Livello Incremento mensile
I, II, III 30,00 €
IV 40,00 €
V 55,00 €
VI, VII, VIII, IX 60,00 €
Fonte: art. 25, lettere A e D, e tabella n. 2 del testo del CCNL Formazione Professionale 2024-2027 (revisione del 18 dicembre 2023, pubblicato da CNOS-FAP). Il testo conserva anche il «salario di anzianità congelato» già in godimento (CCNL 1994/97). Il testo non indica la decorrenza mensile dell’incremento né la regola per il passaggio di livello.

Anzianità e cambio di profilo

Il testo del CCNL non disciplina in modo espresso cosa accade agli incrementi già maturati con il passaggio a un livello superiore: la cifra di ogni incremento dipende dalla tabella n. 2 per livello, quindi conviene chiedere all’ente come viene applicata.

Decorrenza, irreversibilità e calcolo

Tre principi valgono per quasi tutti i contratti:

  • decorrenza: il CCNL non indica il giorno; di regola l’incremento compare in busta paga dal mese in cui si compiono i quattro anni;
  • irreversibilità: una volta maturato, lo scatto entra stabilmente nella retribuzione e non può essere tolto;
  • incidenza: essendo parte della retribuzione, gli scatti concorrono al calcolo del TFR (art. 2120 c.c., che computa nella base tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto, salvo diversa previsione) e, secondo il CCNL, delle mensilità aggiuntive.
Per il lavoro a tempo parziale gli scatti, come le altre voci, sono di norma riproporzionati all’orario ridotto secondo le regole del contratto.

Casi pratici

Tizio — OSS con anzianità
Tizio, inquadrato al livello IV, completa il quarto anno di anzianità nel sistema di formazione professionale e matura un incremento P.E.O.I. di 40 € al mese (tabella n. 2). L’aumento si somma a quelli precedenti; resta acquisito anche se in seguito cambierà sede.
Caia — passaggio di livello
Caia viene inquadrata dal livello V al livello VI. Gli incrementi futuri varranno 60 € invece di 55 € (tabella n. 2); per quelli già maturati il CCNL non detta una regola espressa, quindi Caia chiede all’ente come sono trattati e controlla il cedolino.

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Domande frequenti

Gli scatti di anzianità sono obbligatori per legge?
No. Sono un istituto previsto dalla contrattazione collettiva, non dalla legge. La legge stabilisce solo che la retribuzione è fissata anche dal contratto collettivo (art. 2099 c.c.) e deve essere proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.). Cadenza, numero e importo degli scatti dipendono quindi dal CCNL applicato: in questo CCNL sono cinque incrementi quadriennali da 30 a 60 € al mese secondo il livello (art. 25, lettera D, e tabella n. 2).
Ogni quanto matura uno scatto?
Ogni quattro anni di anzianità maturata nel sistema di formazione professionale, fino a un massimo di cinque incrementi (art. 25, lettera D). Il valore dipende dal livello: 30 € per i livelli I-III, 40 € per il IV, 55 € per il V, 60 € per i livelli VI-IX.
Se cambio azienda riparto da zero con gli scatti?
Di regola sì: l’anzianità di servizio che fa maturare gli scatti è quella presso lo stesso datore, e con un nuovo rapporto si riparte. Alcuni CCNL o accordi possono riconoscere l’anzianità pregressa in casi particolari (ad esempio passaggi di appalto con clausola sociale): va verificato nel contratto applicato.
Gli scatti incidono sul TFR e sulla tredicesima?
Sì. Essendo parte stabile della retribuzione, gli scatti di anzianità concorrono alla base di calcolo del TFR (art. 2120 c.c.) e, secondo le regole del CCNL, delle mensilità aggiuntive. Il loro valore nel tempo è quindi superiore al solo aumento mensile.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, premi e fondo incentivi.

Contenuto divulgativo aggiornato ai principi generali (art. 2099 c.c.; art. 36 Cost.; art. 2120 c.c.). Cadenza, numero massimo e importi sono quelli dell’art. 25 e della tabella n. 2 del CCNL Formazione Professionale 2024-2027 (revisione del 18 dicembre 2023).

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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