Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Formazione Professionale

Orario di lavoro e straordinari nel CCNL Formazione Professionale Enti

Il CCNL Formazione Professionale fissa l’orario settimanale a 36 ore su 5 giorni. Come funzionano gli straordinari, le maggiorazioni notturne e festive e il limite annuo delle ore aggiuntive.

In sintesi

Il CCNL Formazione Professionale 2024-2027 fissa l’orario a 36 ore settimanali su non meno di 5 giorni (156 ore mensili convenzionali). Lo straordinario si paga con la paga oraria (retribuzione mensile divisa per 156) maggiorata del 15%, del 30% se è notturno o festivo e del 50% se è notturno festivo; il limite è di 120 ore annue, fino a 200 con accordo RSA/RSU. Il lavoro ordinario dopo le 22 o nei giorni festivi ha una maggiorazione del 15% (artt. 37, 39 e 41).

Risorsa gratuita
Minimi CCNL 2026: il punto d'ingresso settore per settore (PDF)
  • Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
  • Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Niente spam, solo lavoro e fisco utile. Inviando accetti la privacy policy. P.IVA 04180610133.

Dati contrattuali

Parti datoriali
FORMA · CENFOP
Parti sindacali
FLC-CGIL · CISL Scuola · UIL Scuola RUA · SNALS-CONFSAL
Orario settimanale
36 ore su non meno di 5 giorni
Limite straordinario annuo
120 ore (200 con accordo RSA/RSU)

Tabella riepilogativa delle maggiorazioni

Straordinario e maggiorazioni – CCNL Formazione Professionale 2024-2027
Tipologia Maggiorazione Note
Straordinario diurno feriale +15% Ore oltre l’orario contrattuale settimanale (36 ore), autorizzate
Straordinario notturno o nei giorni festivi per legge +30% Stessa base di calcolo
Straordinario notturno nei giorni festivi per legge +50% Stessa base di calcolo
Lavoro ordinario dopo le 22 o nei giorni festivi +15% Ore che rientrano nell’orario normale
Limite annuo di straordinario 120 ore Fino a 200 ore se concordato con la RSA/RSU

Paga oraria per lo straordinario: retribuzione mensile divisa per 156 (art. 39). Lo straordinario non può essere forfetizzato e, d’accordo con il dipendente, può essere compensato con riposo o accantonato nella Banca delle ore (art. 40). Il riposo giornaliero minimo è quello di legge: 11 ore consecutive (art. 7 D.Lgs. 66/2003). Fonte: artt. 37, 39, 40 e 41 del testo del CCNL Formazione Professionale 2024-2027 (revisione del 18 dicembre 2023, pubblicato da CNOS-FAP).

L’orario di 36 ore: come si articola

Il CCNL Formazione Professionale si distingue da molti contratti del terziario per aver fissato l’orario normale a 36 ore settimanali (anziè 40 ore), distribuite su almeno 5 giorni. Ciò comporta una giornata lavorativa media di 7,2 ore. La distribuzione giornaliera e settimanale può essere definita dall’ente nell’ambito dei limiti contrattuali, tenendo conto delle esigenze operative dei corsi e del calendario didattico.

La specificità del settore — con corsi che si svolgono spesso su moduli intensivi, con calendari dettati dalla programmazione regionale o dal FSE+ — rende frequente la necessità di organizzazioni orarie flessibili. Il CCNL consente la contrattazione di secondo livello (regionale o di ente) per definire modalità specifiche di distribuzione dell’orario.

Straordinario: limiti e autorizzazione

Il lavoro straordinario è quello prestato oltre le 36 ore settimanali contrattualmente previste. Il CCNL pone un limite individuale di 120 ore annue. Con accordo tra l’ente e la rappresentanza sindacale aziendale (RSA) o unitaria (RSU), tale limite può essere elevato fino a 200 ore annue.

Lo straordinario deve essere:

  • autorizzato preventivamente dal responsabile dell’ente;
  • documentato ai fini del pagamento delle maggiorazioni;
  • retribuito nel cedolino del mese in cui è prestato o in quello successivo.

Il lavoratore può rifiutarsi di prestare straordinario eccedente i limiti contrattuali senza incorrere in sanzioni disciplinari.

Lavoro notturno: quando e come

Per il CCNL è lavoro notturno quello svolto, in via non eccezionale, per almeno 3 ore del tempo di lavoro giornaliero tra le 22.00 e le 5.00; l’orario notturno non può superare le 8 ore nelle 24 (art. 41). Nel settore della formazione professionale il lavoro notturno strutturale è raro (i corsi si svolgono prevalentemente di giorno), ma può verificarsi in particolari tipologie formative (es. operatori della ristorazione, sicurezza notturna, percorsi serali per lavoratori occupati).

Il CCNL distingue tra:

  • Lavoro ordinario prestato dopo le 22.00 o nei giorni festivi: maggiorazione del 15%;
  • Lavoro straordinario notturno: maggiorazione del 30%, che sale al 50% se è notturno in un giorno festivo per legge.

Particolarità per il personale docente/formatore

Per i formatori le 36 ore settimanali comprendono la formazione diretta e le altre funzioni del profilo (art. 37, lettera B). La formazione diretta (aula, laboratorio, azienda, sostegno in compresenza, supplenze, esami finali con l’utenza) vale in media 22 ore settimanali, fino a un massimo di 800 ore annue distribuite su non più di 46 settimane. Le ore di formazione diretta assegnate comportano un impegno minimo pari al 30% per le attività connesse (preparazione, valutazione, riunioni, report). Con accordo regionale o di ente si possono aggiungere fino a 150 ore annue di formazione diretta incentivata, sempre dentro le 36 ore settimanali, con un incentivo minimo del 15% della retribuzione oraria (art. 25, lettera F). Per l’aggiornamento il CCNL garantisce almeno 100 ore medie annue al personale dell’erogazione e 36 ore agli altri dipendenti.

Pubblicita

Casi pratici

Tizio – Formatore che supera le 36 ore in una settimana intensa
Tizio lavora come formatore a tempo pieno (36 ore settimanali). In una settimana di modulo intensivo, l’ente gli richiede 40 ore. Le 4 ore aggiuntive sono straordinario diurno: vengono retribuite con la maggiorazione del 15%. Con il minimo del livello V dal settembre 2025 (2.057,63 €) la paga oraria è 2.057,63 ÷ 156 = 13,19 €; le 4 ore valgono 4 × 13,19 × 1,15 ≈ 60,67 € lordi (di più se in busta paga ci sono altre voci fisse).
Caia – Coordinatrice che lavora un sabato per una selezione
Caia è coordinatrice al livello VII e lavora 4 ore il 25 aprile, festivo per legge, per una giornata di selezione degli allievi, oltre il suo orario settimanale. Le 4 ore sono straordinario festivo: maggiorazione del 30%. In alternativa al pagamento, d’accordo con Caia, l’ente può compensarle con riposo o accantonarle nella Banca delle ore.
Sempronio – Addetto alla segreteria con orario part-time 18 ore
Sempronio è assunto part-time a 18 ore settimanali (50% del contratto pieno di 36 ore). In una settimana ne lavora 22 su richiesta del responsabile. Le 4 ore eccedenti le 18 pattuite sono lavoro supplementare (non straordinario in senso tecnico, in quanto non superano le 36 ore), che il CCNL ammette con il suo consenso fino all’orario convenzionale e comunque entro 8 ore al giorno, retribuite come completamento d’orario (art. 23). Lo straordinario vero e proprio scatta solo oltre le 36 ore.

Approfondisci con la guida pratica

Lavoro notturno: tutele e maggiorazioni →

Domande frequenti

Quante ore si lavora a settimana nel CCNL Formazione Professionale?
36 ore settimanali, distribuite su non meno di 5 giorni lavorativi. Si tratta di un orario più basso rispetto al contratto standard di 40 ore di altri settori.
Qual è la maggiorazione per il lavoro straordinario diurno?
Il lavoro straordinario diurno feriale è maggiorato del 15% rispetto alla retribuzione oraria ordinaria.
Quante ore di straordinario si possono fare nel CCNL Formazione Professionale?
Il limite è di 120 ore annue per lavoratore. Con accordo RSA/RSU il limite può essere elevato fino a 200 ore annue.
Come vengono retribuite le ore notturne?
Le ore ordinarie dopo le 22 (e quelle nei giorni festivi) hanno una maggiorazione del 15%. Lo straordinario notturno è maggiorato del 30%, quello notturno in un giorno festivo per legge del 50%. Per il CCNL è lavoro notturno quello di almeno 3 ore tra le 22 e le 5.
I formatori hanno un orario specifico distinto dal resto del personale?
Sì. Le 36 ore comprendono in media 22 ore settimanali di formazione diretta, fino a 800 ore annue su massimo 46 settimane, e le altre funzioni del profilo; con accordo regionale o di ente si possono aggiungere fino a 150 ore annue di formazione diretta incentivata (art. 37).

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, premi e fondo incentivi.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Formazione Professionale 2024-2027 (firma del 1° marzo 2024). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FLC-CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS-CONFSAL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.