Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Soccorso e Volontariato (Misericordie / Anpas)

CCNL Misericordie ANPAS: orario di lavoro e straordinari 2024

Il settore del soccorso e del trasporto sanitario è caratterizzato da turni, notti, week-end e reperibilità. Il CCNL Servizi Assistenziali ANPAS-Misericordie disciplina l’orario ordinario, la flessibilità settimanale, le maggiorazioni per lavoro notturno e festivo e i limiti allo straordinario.

In sintesi

Il CCNL ANPAS-Misericordie fissa un orario settimanale ordinario di 38 ore su 5 o 6 giorni. I turni possono variare fra 28 e 44 ore settimanali in regime di flessibilità. Lo straordinario è maggiorato dal 20% (diurno feriale) al 50% (festivo notturno), con tetto annuo di 150 ore elevabile a 250.

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Dati contrattuali

CCNL
Servizi Assistenziali ANPAS-Misericordie (unificato)
Parti datoriali
ANPAS ODV · Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia ODV
Parti sindacali
FP-CGIL · CISL-FP · UIL-FPL
Data firma
2 febbraio 2024
Vigenza
1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2022 (prorogato tacitamente)
Orario ordinario
38 ore settimanali

Tabella riepilogativa

Orario, maggiorazioni e reperibilità – CCNL ANPAS-Misericordie 2024
Istituto Parametro contrattuale
Orario ordinario settimanale 38 ore su 5 o 6 giorni
Range flessibilità settimanale 28 – 44 ore (media 38 ore)
Media settimanale massima (D.Lgs. 66/2003) 48 ore su 12 mesi
Riposo giornaliero minimo 11 ore consecutive ogni 24 ore
Lavoro notturno (fascia) 22:00 – 06:00
Indennità oraria notturna 2,50 € lordi per ora
Indennità oraria festiva 2,00 € lordi per ora
Maggiorazione straordinario diurno feriale +20% sulla tariffa oraria
Maggiorazione straordinario notturno feriale +30%
Maggiorazione straordinario festivo diurno +35%
Maggiorazione straordinario festivo notturno +50%
Tetto annuo straordinario ordinario 150 ore
Tetto annuo straordinario elevato 250 ore
Reperibilità: compenso orario 1,85 € per ora
Reperibilità: durata standard 12 ore
Reperibilità: massimo mensile Circa 8 giornate per dipendente

Orario ordinario e distribuzione settimanale

L’orario ordinario settimanale è fissato in 38 ore. La distribuzione avviene di norma su 6 giorni (lunedi-sabato), ma l’organizzazione può adottare la settimana corta su 5 giorni laddove le esigenze operative lo consentano. Data la natura del servizio di emergenza e trasporto sanitario, la distribuzione dei turni è articolata sull’intero arco della settimana, compresi i giorni festivi.

Il CCNL prevede la possibilità di adottare regimi di flessibilità oraria: in determinati periodi l’orario settimanale può scendere a 28 ore o salire fino a 44 ore, a condizione che la media su base plurisettimanale resti pari a 38 ore. Ciò consente di gestire i picchi operativi tipici del settore (festivi, periodi estivi, emergenze).

Lavoro notturno

Si considera lavoro notturno quello svolto nella fascia 22:00-06:00. Il dipendente che presta servizio in queste ore ha diritto a un’indennità di 2,50 € lordi per ora, aggiuntiva rispetto alla retribuzione tabellare ordinaria.

Le organizzazioni che impiegano sistematicamente lavoratori notturni (centrale operativa 118, ambulanze in turno notturno) devono rispettare anche le norme di legge sul lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003): visite mediche preventive e periodiche, priorità di trasferimento su turni diurni per lavoratrici gestanti e nei 12 mesi successivi al parto.

Lavoro festivo e domenicale

Il lavoro svolto nelle giornate festive (domeniche e festività nazionali) dà diritto a un’indennità di 2,00 € lordi per ora lavorata. Se il lavoro festivo è anche notturno, si sommano le due indennità (2,50 € per il notturno + 2,00 € per il festivo). Per il lavoratore che lavora abitualmente la domenica è garantito un giorno di riposo compensativo settimanale.

Straordinario: regole e limiti

Si considera straordinario ogni prestazione che eccede le 38 ore settimanali. Il CCNL prevede un tetto ordinario di 150 ore annue per lavoratore, elevabile a 250 ore in caso di esigenze tecnico-organizzative straordinarie concordate con le RSU o le organizzazioni sindacali territoriali.

Le maggiorazioni applicabili sulla tariffa oraria base sono:

  • +20% per straordinario diurno feriale
  • +30% per straordinario notturno feriale
  • +35% per straordinario festivo diurno
  • +50% per straordinario festivo notturno

La tariffa oraria base si calcola dividendo il minimo mensile per 26 (giorni) e per 6,33 (ore giornaliere convenzionali).

La reperibilità

Nel settore del soccorso, la reperibilità è un istituto ricorrente: il lavoratore è obbligato a tenersi disponibile fuori orario per essere chiamato in servizio. Il CCNL ANPAS-Misericordie prevede un compenso di 1,85 € per ora di reperibilità, per una durata standard di 12 ore per turno. Il massimo mensile è di circa 8 giornate di reperibilità per dipendente. Quando il lavoratore viene effettivamente chiamato durante la reperibilità, si applicano le tariffe ordinarie o straordinarie a seconda dell’orario di intervento.

Casi pratici

Tizio – Autista soccorritore con turno festivo notturno
Tizio lavora il 25 dicembre dalle 22:00 alle 06:00. La sua tariffa oraria base (categoria B3, minimo 1.511,15 €) è di circa 9,18 €. Per 8 ore lavorate percepisce: tariffa base 8 × 9,18 € = 73,44 € + indennità festiva 8 × 2,00 € = 16,00 € + indennità notturna 8 × 2,50 € = 20,00 €. Se è anche straordinario rispetto alle 38 ore settimanali, si aggiunge la maggiorazione del 50% sulla tariffa base.
Caia – Infermiera con reperibilità non utilizzata
Caia è in reperibilità per 12 ore (sabato notte) ma non viene chiamata. Percepisce comunque 12 × 1,85 € = 22,20 € lordi come compenso di reperibilità, indipendentemente dall’effettiva chiamata. Se fosse stata chiamata, il compenso di reperibilità si sarebbe cumulato con la retribuzione per le ore di servizio effettuate.
Sempronio – Operatore con flessibilità oraria
Sempronio lavora 44 ore nella settimana di ferragosto (periodo di picco) e solo 32 ore nelle due settimane successive. La media sulle 3 settimane è di (44+32+32)/3 = 36 ore, ben sotto le 38 ore medie previste. Non matura straordinario perché il regime di flessibilità concordato consente queste variazioni, a condizione che la media nel periodo di riferimento non superi le 38 ore.

Approfondisci con la guida pratica

Lavoro notturno: tutele e maggiorazioni →

Domande frequenti

Quante ore settimanali prevede il CCNL ANPAS-Misericordie?
L’orario ordinario è fissato in 38 ore settimanali, articolato di norma su 6 giorni o su 5 giorni quando possibile. Nei regimi di flessibilità l’orario può variare tra 28 e 44 ore settimanali.
Come viene pagato lo straordinario nel CCNL ANPAS-Misericordie?
Lo straordinario è maggiorato sulla tariffa oraria base: 20% per il diurno feriale, 30% per il notturno feriale, 35% per il festivo diurno, 50% per il festivo notturno. Il tetto annuo è di 150 ore, elevabile a 250.
Come viene retribuito il turno notturno?
Il lavoro nella fascia 22:00-06:00 dà diritto a un’indennità di 2,50 € lordi per ora, aggiuntiva rispetto alla retribuzione ordinaria.
Cos’è la reperibilità nel CCNL ANPAS-Misericordie?
La reperibilità è l’obbligo di tenersi disponibile per essere chiamato in servizio fuori orario. Il CCNL prevede un compenso di 1,85 € per ora per una durata standard di 12 ore, con un massimo mensile di circa 8 giornate per dipendente.
Quali sono i limiti al lavoro straordinario?
Il tetto ordinario è di 150 ore annue per lavoratore, elevabile a 250 ore per esigenze straordinarie. La media settimanale non può comunque superare le 48 ore nel periodo di riferimento di 12 mesi (D.Lgs. 66/2003).

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima e premi 2024.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Servizi Assistenziali ANPAS-Misericordie del 2 febbraio 2024. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • L'orario di lavoro nelle Misericordie e nelle ANPAS segue il D.Lgs. 66/2003: orario normale di riferimento, riposo giornaliero di 11 ore continuative ogni 24 e riposo settimanale.
  • La durata media settimanale, compreso lo straordinario, non puo superare le 48 ore calcolate su un periodo di riferimento; le 4 settimane di ferie annue sono un minimo inderogabile.
  • Il soccorso sanitario impone turni, reperibilita e lavoro notturno: il CCNL detta maggiorazioni e limiti specifici, da leggere nelle tabelle vigenti.
  • Lo straordinario e prestazione eccedente l'orario normale, soggetta a limiti e maggiorazioni contrattuali; la reperibilita ha disciplina autonoma.
  • Importi e maggiorazioni esatte seguono il CCNL vigente, non stime.
Indice dei contenuti

Il lavoro nel terzo settore del soccorso sanitario, svolto dalle Misericordie e dalle pubbliche assistenze ANPAS, presenta esigenze organizzative peculiari: continuita del servizio, copertura notturna e festiva, picchi imprevedibili legati alle emergenze. La disciplina dell'orario deve conciliare queste esigenze con le tutele inderogabili del D.Lgs. 66/2003, che recepisce la normativa europea sull'organizzazione dell'orario di lavoro e fissa soglie che il contratto collettivo puo articolare ma non comprimere oltre certi limiti.

L'orario normale e il tetto delle 48 ore

Il D.Lgs. 66/2003 individua un orario normale di riferimento settimanale e impone che la durata media dell'orario, comprensiva dello straordinario, non superi le 48 ore per ogni periodo di sette giorni, calcolata come media su un periodo di riferimento. Questo tetto e una garanzia di salute e sicurezza prima ancora che una questione economica: nel soccorso, dove la stanchezza incide sulla qualita dell'intervento, il rispetto della media e particolarmente delicato e va monitorato sull'arco del periodo di riferimento fissato dal CCNL.

Riposo giornaliero e settimanale

Il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro e a un riposo settimanale di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con il riposo giornaliero. Nelle attivita di soccorso, caratterizzate da turnazione continua, la legge ammette deroghe e regimi compensativi: il riposo non goduto deve essere recuperato con periodi equivalenti, secondo le modalita stabilite dalla contrattazione. La continuita del servizio non puo tradursi nella soppressione del riposo, ma nella sua riorganizzazione.

Turni, lavoro notturno e soccorso

L'organizzazione a turni e fisiologica nel soccorso. Il lavoro notturno gode di tutele specifiche: limiti alla durata, sorveglianza sanitaria periodica e, sul piano economico, le maggiorazioni previste dal CCNL. Il lavoratore notturno e una figura definita dalla legge in base a un numero minimo di ore prestate in fascia notturna; a essa si collegano accertamenti sanitari e il diritto al trasferimento a mansioni diurne in caso di inidoneita certificata. Le maggiorazioni per il notturno e il festivo vanno reperite nelle tabelle del contratto.

Lo straordinario: nozione, limiti e maggiorazioni

E straordinario il lavoro prestato oltre l'orario normale. La legge ne ammette il ricorso entro limiti annui e impone maggiorazioni retributive, la cui misura e demandata alla contrattazione collettiva. Nel soccorso lo straordinario e spesso indotto dall'imprevedibilita delle emergenze: il CCNL puo prevedere regimi di flessibilita, banca ore e recuperi, alternativi alla monetizzazione. La distinzione tra straordinario e flessibilita programmata e rilevante perche incide su limiti e maggiorazioni.

La reperibilita: un istituto distinto

La reperibilita non e orario di lavoro in senso pieno: il lavoratore non presta attivita ma resta a disposizione per essere chiamato. Il tempo di mera reperibilita e compensato con un'indennita dedicata, mentre l'eventuale chiamata e intervento si conteggia come lavoro effettivo, eventualmente straordinario. La corretta qualificazione e essenziale: la giurisprudenza europea ha chiarito che la reperibilita con obbligo di permanenza in sede o di intervento immediato puo configurare orario di lavoro, mentre quella che lascia liberta di gestione del tempo no.

Ferie e diritto al riposo annuale

Il diritto a quattro settimane di ferie annue retribuite e un minimo inderogabile fissato dalla legge: almeno due settimane vanno godute nell'anno di maturazione e le restanti entro i diciotto mesi successivi. Le ferie non sono di regola monetizzabili in costanza di rapporto, proprio perche assolvono una funzione di recupero psicofisico particolarmente importante nel soccorso. Maggiorazioni, indennita e limiti puntuali dello straordinario vanno sempre letti nel CCNL Misericordie-ANPAS vigente.

Domande frequenti

Qual e il limite massimo di orario settimanale nel soccorso ANPAS?

La durata media settimanale, compreso lo straordinario, non puo superare le 48 ore calcolate su un periodo di riferimento (D.Lgs. 66/2003). L'orario normale di riferimento e fissato dal CCNL.

Spettano 11 ore di riposo anche con la turnazione?

Si, il riposo giornaliero di 11 ore consecutive ogni 24 e un principio inderogabile. Nelle attivita di soccorso sono ammesse deroghe con riposi compensativi equivalenti da recuperare.

La reperibilita conta come orario di lavoro?

La mera reperibilita e compensata con un'indennita e non e orario pieno; l'intervento effettivo si conteggia come lavoro. La reperibilita con obbligo di permanenza immediata puo configurare orario di lavoro.

Come e retribuito il lavoro notturno nel soccorso?

Con le maggiorazioni previste dal CCNL e con tutele specifiche: limiti di durata e sorveglianza sanitaria periodica. Le percentuali esatte sono nelle tabelle del contratto vigente.

Quante ferie spettano agli operatori del soccorso?

Almeno quattro settimane annue retribuite, minimo inderogabile di legge. Almeno due settimane vanno godute nell'anno, le altre entro 18 mesi; non sono monetizzabili in costanza di rapporto.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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