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CCNL ANPAS Misericordie: orario, straordinari e notturno
Turni, notti, festivi e reperibilità sono la normalità nel soccorso e nel trasporto sanitario. Ecco cosa prevede il CCNL ANPAS-Misericordie su orario ordinario, lavoro supplementare e straordinario, indennità notturne e festive, banca delle ore e reperibilità.
L’orario ordinario è di 38 ore settimanali su 5 o 6 giorni; con calendari plurisettimanali la singola settimana può andare da 28 a 44 ore. Il lavoro oltre le 38 ore è straordinario, con maggiorazioni dal 20% al 50%, entro un tetto di 150 ore annue elevabile a 250. Le ore ordinarie di notte e nei festivi danno diritto a indennità orarie da 2,00 a 4,50 euro.
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Tabella riepilogativa
| Istituto | Regola del contratto | Articolo |
|---|---|---|
| Orario ordinario settimanale | 38 ore su 5 o 6 giorni | art. 26 |
| Calendari plurisettimanali | da un minimo di 28 a un massimo di 44 ore nella settimana | art. 26 |
| Durata media massima, straordinari compresi | 48 ore, come media su 12 mesi | art. 26 |
| Riposo giornaliero | 11 ore consecutive ogni 24 (con deroghe per l’emergenza) | art. 27 |
| Lavoro notturno | tra le 22 e le 6 | art. 55 |
| Indennità notturna (ore ordinarie) | 2,50 € lordi l’ora | art. 57 |
| Indennità festiva (ore ordinarie) | 2,00 € lordi l’ora | art. 57 |
| Indennità festiva notturna (ore ordinarie) | 4,50 € lordi l’ora | art. 57 |
| Supplementare diurno (fino alla 38ª ora) | +25% | art. 55 |
| Straordinario diurno | +20% | art. 55 |
| Notturno | +30% | art. 55 |
| Festivo diurno | +30% | art. 55 |
| Festivo notturno | +50% | art. 55 |
| Tetto annuo supplementare e straordinario | 150 ore, elevabili a 250 per esigenze tecnico-organizzative comprovate | art. 55 |
| Reperibilità | 1,85 € l’ora, turno di norma di 12 ore, di norma non più di 8 giorni al mese | art. 54 |
Orario ordinario e calendari
L’orario ordinario è di 38 ore settimanali, distribuite su 5 o 6 giorni secondo l’organizzazione del lavoro (art. 26). L’ente può programmare l’orario con calendari plurisettimanali o annuali, con settimane da un minimo di 28 a un massimo di 44 ore.
Le settimane lunghe e quelle corte si compensano: le ore in più fatte in una settimana lunga del calendario non sono straordinario, e nelle settimane corte la retribuzione non si riduce (art. 26, commi 4 e 5).
La durata media dell’orario, straordinari compresi, non può superare le 48 ore calcolate come media su 12 mesi, come consente il D.Lgs. 66/2003.
Riposi e deroghe per l’emergenza
Ogni lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutive ogni 24 ore. L’art. 27 ammette deroghe in casi precisi: servizi di emergenza che si prolungano oltre il turno, ritardo del collega che deve dare il cambio, cambio di squadra o di turno, chiamata in reperibilità, trasferimenti oltre le 12 ore, maxi-emergenze, grandi eventi e attività umanitarie straordinarie. Se la prestazione in deroga si aggiunge all’orario settimanale, si paga come straordinario.
Il riposo settimanale cade di norma la domenica; per i turnisti è riposo la giornata successiva allo smonto (art. 28).
Lavoro notturno e festivo nell’orario ordinario
Il lavoro notturno è quello tra le 22 e le 6; il festivo è quello svolto nelle festività, la domenica o nei giorni programmati come riposo settimanale (art. 55, comma 5). Per le ore ordinarie svolte in queste fasce spettano indennità orarie uguali per tutti (art. 57):
- 2,50 euro lordi l’ora per il notturno;
- 2,00 euro lordi l’ora per il festivo;
- 4,50 euro lordi l’ora per il festivo notturno.
Queste indennità valgono solo per le ore di lavoro ordinario e non si sommano alle maggiorazioni dello straordinario.
Lavoro supplementare e straordinario
Il contratto distingue due casi (art. 55):
- supplementare: le ore oltre l’orario ordinario del lavoratore fino alla 38ª ora settimanale (riguarda chi ha un orario più basso, ad esempio il part-time);
- straordinario: le ore oltre le 38 settimanali.
Entrambi hanno carattere eccezionale e vanno richiesti o autorizzati dall’ente. Il tetto è di 150 ore annue per lavoratore, elevabile fino a 250 per comprovate esigenze tecnico-organizzative; non contano per il tetto le ore rese per maxi-emergenze, grandi eventi non programmabili e attività umanitarie straordinarie.
Le maggiorazioni si applicano alla paga oraria dell’art. 53:
- +25% supplementare diurno;
- +20% straordinario diurno;
- +30% notturno;
- +30% festivo diurno;
- +50% festivo notturno.
Le maggiorazioni non si sommano tra loro e sostituiscono le indennità dell’art. 57. La paga oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 26 e poi per 6,33.
La banca delle ore
Le ore di straordinario possono andare in banca delle ore (art. 56): fino alla 150ª ora su richiesta del lavoratore, da fare nel mese in cui si è lavorato; oltre la 150ª in automatico. Le ore accantonate si usano come permessi retribuiti, anche a blocchi di almeno 4 ore, con 15 giorni di preavviso, nell’anno di maturazione e in quello successivo. Le maggiorazioni si pagano comunque con la busta paga del mese successivo.
Per i lavoratori degli enti che applicavano il CCNL Misericordie l’Allegato 2 conserva un pacchetto di 104 ore: 38 confluiscono nella banca delle ore come permessi individuali, 66 sono pagate come elemento aggiuntivo distinto della retribuzione.
La reperibilità
La pronta disponibilità obbliga a intervenire nel più breve tempo possibile dopo la chiamata (art. 54). Si colloca di norma fuori dall’orario programmato, dura di norma 12 ore e vale 1,85 euro per ogni ora. Se il turno è più breve, l’indennità è proporzionale e maggiorata del 10%, ma il turno non può durare meno di 4 ore. Di norma non si possono prevedere più di 8 giorni di reperibilità al mese.
Se il lavoratore viene chiamato, l’attività è pagata come straordinario oppure recuperata con riposo, secondo le esigenze di servizio e su richiesta dell’interessato. Se la reperibilità cade in un giorno di riposo o in una festività infrasettimanale, spetta un riposo compensativo.
Casi pratici
Fonti e approfondimenti
- Testo del CCNL 2020-2022 (ANPAS, PDF): artt. 26-28, 54-57 e Allegato 2
- Comunicato sindacale sulla firma definitiva del 2 febbraio 2024 (PDF)
Scheda divulgativa aggiornata al testo del CCNL ANPAS-Misericordie 2020-2022 (firma definitiva 2 febbraio 2024). Per il proprio caso conviene verificare turni e busta paga con il sindacato di categoria (FP CGIL, CISL FP, UIL FPL), un consulente del lavoro o l’Ispettorato territoriale del lavoro.
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Quante ore settimanali prevede il CCNL ANPAS-Misericordie?
38 ore su 5 o 6 giorni. Con calendari plurisettimanali o annuali la singola settimana può andare da 28 a 44 ore, compensando le settimane lunghe con quelle corte.
Come si paga lo straordinario?
Con una maggiorazione sulla paga oraria: 20% diurno, 30% notturno, 30% festivo diurno, 50% festivo notturno. Il supplementare fino alla 38ª ora è maggiorato del 25%. Le maggiorazioni non si sommano tra loro.
Quanto vale il turno di notte?
Per le ore ordinarie tra le 22 e le 6 spetta un'indennità di 2,50 euro lordi l'ora; nei festivi l'indennità festiva notturna è di 4,50 euro l'ora. Se le ore sono straordinario si applica la maggiorazione al posto dell'indennità.
Quanto si prende per la reperibilità?
1,85 euro per ogni ora di pronta disponibilità, con turni di norma di 12 ore e di norma non più di 8 giorni al mese. Se si viene chiamati, l'intervento si paga come straordinario o si recupera.
C'è un limite allo straordinario?
Sì: 150 ore annue tra supplementare e straordinario, elevabili a 250 per esigenze tecnico-organizzative comprovate. La media settimanale, straordinari compresi, non può superare 48 ore su 12 mesi.