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La guida

CCNL Soccorso e Volontariato (Misericordie / Anpas)

Scatti di anzianità nel CCNL ANPAS-Misericordie: non ci sono, ma si sale di posizione

Il CCNL ANPAS-Misericordie 2020-2022 non prevede scatti di anzianità a scadenza biennale o triennale. L’anzianità di servizio fa crescere la paga attraverso i passaggi automatici di posizione economica (art. 51). Vediamo quando scattano, quanto valgono e che effetti hanno su tredicesima e TFR.

In sintesi

Nel testo del CCNL non ci sono scatti di anzianità biennali o triennali. Nelle categorie A, B e C la posizione economica sale in automatico dopo 12 mesi (da 1 a 2), 24 mesi (da 2 a 3) e 48 mesi (da 3 a 4); nelle categorie D ed E dopo 24 mesi (da 1 a 2). Le altre posizioni si raggiungono con percorsi formativi e accordi di ente (art. 51). Il passaggio incide su tredicesima e TFR.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
ANPAS ODV · Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia ODV · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL (firma definitiva 2 febbraio 2024)
Istituti trattati
Scatti di anzianità · Anzianità di servizio · Decorrenza · Effetti su TFR e mensilità
Riferimenti
Art. 2099 c.c. (retribuzione) · Art. 36 Cost. · Art. 2120 c.c. (incidenza TFR) · CCNL artt. 51-53, 59 e 64
Fonte
Testo del CCNL 2020-2022 pubblicato da ANPAS; vigenza dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, con ultrattività e rinnovo tacito (art. 5)

Che cosa sono gli scatti di anzianità

Gli scatti di anzianità sono aumenti periodici della retribuzione che maturano automaticamente con il crescere dell’anzianità di servizio presso lo stesso datore. Non sono previsti dalla legge: sono un istituto della contrattazione collettiva. La legge si limita a stabilire che la retribuzione è determinata anche dal contratto collettivo (art. 2099 c.c.) e deve essere proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.); il come — cadenza, numero, importo — lo decide il CCNL. Il CCNL ANPAS-Misericordie, però, non ha scatti: la paga cresce in altro modo (vedi sotto).

In molti contratti lo scatto è legato alla posizione individuale del singolo lavoratore, a differenza degli aumenti dei minimi tabellari, che valgono per tutti e arrivano con i rinnovi.

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Cosa c’è al posto degli scatti

Nel testo del CCNL 2020-2022 non compaiono scatti di anzianità a cadenza fissa, né un tetto al loro numero. La retribuzione cresce per anzianità con le posizioni economiche (sei per ogni categoria, art. 52) e con i passaggi automatici dell’art. 51:

Passaggi automatici di posizione economica (art. 51, commi 4 e 5)
Categorie Passaggio Dopo quanti mesi nella posizione
A, B, C da 1 a 2 12
A, B, C da 2 a 3 24
A, B, C da 3 a 4 48
D, E da 1 a 2 24
  • Il passaggio decorre dal mese successivo a quello in cui si compie il periodo.
  • Assenze, congedi e aspettative non retribuite non contano per maturare i periodi (comma 6).
  • Le posizioni successive e la categoria F si raggiungono con percorsi formativi e accordi a livello di ente (commi 1 e 2).

Anzianità e cambio di categoria

Se si passa a una categoria superiore, l’anzianità per le posizioni successive alla prima riparte dal giorno del passaggio, ma la retribuzione di fatto non può essere inferiore a quella percepita prima: l’eventuale differenza è pagata come assegno assorbibile da futuri aumenti di fascia o da passaggi di categoria (comma 8).

Quanto vale in busta paga

  • Importi: la differenza tra una posizione e la successiva è nella Tabella A, riportata nelle tabelle retributive: ad esempio da C1 (1.511,15 € lordi al mese) a C2 (1.576,29 €) sono 65,14 € in più.
  • Tredicesima: è pari a uno stipendio base secondo l’inquadramento (art. 59), quindi sale con la posizione.
  • TFR: nella base rientrano la retribuzione come da inquadramento, la retribuzione individuale di anzianità, i superminimi e le indennità fisse e ricorrenti (art. 64, comma 4).
La retribuzione individuale di anzianità compare tra le componenti della paga (artt. 52, 53 e 64), ma il testo del contratto non ne fissa gli importi: vanno letti in busta paga. Per il part-time le voci sono riproporzionate all’orario (art. 35).

Casi pratici

Tizio — OSS che sale di posizione
Tizio, operatore socio-sanitario, entra in C3 (1.641,43 € lordi al mese, art. 50). Dopo 48 mesi nella posizione 3 passa in automatico in C4 (1.732,61 €), con 91,18 € in più al mese; C5 e C6 richiedono percorsi formativi e accordi di ente.
Caia — passaggio di categoria
Caia, impiegata d’ordine in C4 (1.732,61 €), diventa impiegata di concetto in categoria D. D1 vale 1.732,61 €, come la sua C4: la retribuzione non scende e non c’è assegno. L’anzianità per D2 riparte dal giorno del passaggio e D2 (1.836,82 €) arriva dopo 24 mesi.

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Domande frequenti

Gli scatti di anzianità sono obbligatori per legge?
No. Sono un istituto previsto dalla contrattazione collettiva, non dalla legge. La legge stabilisce solo che la retribuzione è fissata anche dal contratto collettivo (art. 2099 c.c.) e deve essere proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.). Cadenza, numero e importo degli scatti dipendono quindi dal CCNL applicato.
Il CCNL ANPAS-Misericordie prevede gli scatti di anzianità?
No, non nel testo 2020-2022. L’anzianità si traduce nei passaggi automatici di posizione economica (art. 51), con gli importi della Tabella A.
Ogni quanto si cambia posizione economica?
Nelle categorie A, B e C dopo 12 mesi nella posizione 1, 24 nella 2 e 48 nella 3; nelle categorie D ed E dopo 24 mesi dalla posizione 1 alla 2. Le altre posizioni si raggiungono con percorsi formativi e accordi di ente.
Se cambio azienda riparto da zero?
Il contratto conta la permanenza nella posizione economica presso l’ente e non prevede il riconoscimento dell’anzianità maturata altrove; fa eccezione il periodo di apprendistato svolto presso altre aziende (art. 39). Accordi di ente possono prevedere condizioni diverse.
Il passaggio di posizione incide sul TFR e sulla tredicesima?
Sì: nel TFR rientra la retribuzione come da inquadramento (art. 64, comma 4) e la tredicesima è pari a uno stipendio base secondo l’inquadramento (art. 59).

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima e premi 2024.

Contenuto divulgativo aggiornato al testo del CCNL ANPAS-Misericordie 2020-2022 (artt. 35, 50-53, 59, 64) e ai principi generali (art. 2099 c.c.; art. 36 Cost.; art. 2120 c.c.). Fonte: testo del CCNL 2020-2022 (ANPAS, PDF).

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →

Approfondimento

Indice dei contenuti

Negli enti del Terzo settore che gestiscono soccorso ed emergenza sanitaria - le Misericordie e le associazioni aderenti ad Anpas - la gestione del rapporto di lavoro presenta una dualità tipica: accanto a una solida base di volontari opera personale dipendente (autisti-soccorritori, infermieri, addetti amministrativi, centralini 118) il cui rapporto è pienamente subordinato e retribuito secondo CCNL. Lo scatto di anzianità appartiene esclusivamente a questa seconda dimensione e premia la continuità del servizio prestato.

La natura dello scatto e il suo fondamento

Lo scatto di anzianità non discende direttamente dal codice civile: è un istituto di fonte contrattuale collettiva che si innesta sul sinallagma del rapporto di lavoro (art. 2094 e 2099 c.c.), aggiungendo alla retribuzione base una quota crescente con il decorrere del tempo. Premia la fedeltà e l'esperienza accumulata, traducendo in valore economico l'anzianità maturata presso lo stesso ente.

Decorrenza e cadenza nel comparto soccorso

Nel CCNL ANPAS-Misericordie non ci sono scatti a cadenza biennale o triennale: la crescita per anzianità passa dai cambi di posizione economica (art. 51). Nelle categorie A, B e C il passaggio è automatico dopo 12 mesi nella prima posizione, 24 nella seconda e 48 nella terza; nelle categorie D ed E dopo 24 mesi dalla prima alla seconda. Decorre dal mese successivo a quello in cui si compie il periodo.

Volontari e dipendenti: una distinzione netta

L'attività resa dal volontario è per definizione gratuita e non subordinata: non genera anzianità retributiva né scatti. La distinzione è sostanziale e va presidiata per evitare riqualificazioni del rapporto, soprattutto quando il volontario svolge mansioni operative analoghe a quelle del personale assunto.

Calcolo e base di computo

Il passaggio si calcola sulla permanenza effettiva nella posizione (assenze, congedi e aspettative non retribuite non contano, art. 51, comma 6) e si applica secondo gli importi della Tabella A, distinti per categoria e posizione: ad esempio da C1 (1.511,15 euro lordi al mese) a C2 (1.576,29).

Effetti sugli istituti differiti

Una volta consolidato, lo scatto entra stabilmente nella retribuzione e incide sugli istituti differiti e indiretti: tredicesima e TFR (il CCNL non prevede la quattordicesima), accantonato annualmente secondo il meccanismo dell'art. 2120 c.c. (quota pari alla retribuzione utile divisa per 13,5, rivalutata dell'1,5% fisso più il 75% dell'indice ISTAT).

Mobilità interna e passaggi di livello

In caso di passaggio di mansione o livello (art. 2103 c.c.) il trattamento già maturato per scatti resta acquisito; nel CCNL, con il passaggio a categoria superiore l'anzianità per le posizioni successive riparte dal giorno del passaggio e la retribuzione di fatto non può scendere: l'eventuale differenza resta come assegno assorbibile (art. 51, comma 8).

Ultimo aggiornamento redazionale: 20 giugno 2026
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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