Testo dell'articoloVigente
Il CCNL Edilizia Industria prevede preavvisi differenziati per categoria e anzianità. Per gli operai sono molto brevi (7-10 giorni lavorativi); per gli impiegati vanno da 1 a 6 mesi in base al livello e anzianità. La durata ridotta riflette la natura del settore (cantieri a termine, mobilità tra imprese). Si applica l’indennità sostitutiva in caso di mancato rispetto.
Tabella riepilogativa
| Categoria | Anzianità | Preavviso |
|---|---|---|
| Operai (industria) | ≤3 anni | 7 giorni lavorativi |
| Operai (industria) | >3 anni | 10 giorni lavorativi |
| Impiegati 7° livello | – | 1 mese |
| Impiegati 4°-6° livello | ≤5 anni | 1-2 mesi |
| Impiegati 4°-6° livello | >5 anni | 2-3 mesi |
| Impiegati 2°-3° livello | ≤5 anni | 3-4 mesi |
| Impiegati 1° / 1ª super | – | 4-6 mesi |
I giorni operai si computano lavorativi (esclusi sabato/domenica e festivi). I mesi impiegati si computano di calendario.
Preavviso operai: brevi termini
L’edilizia prevede preavvisi molto brevi per gli operai, riflettendo la natura del settore con cantieri a termine, mobilità tra imprese, lavoro stagionale:
- Anzianità fino a 3 anni: 7 giorni lavorativi
- Anzianità oltre 3 anni: 10 giorni lavorativi
I giorni lavorativi escludono sabato, domenica e festivi. Esempio: 10 giorni lavorativi a partire da lunedì coprono fino al venerdì della seconda settimana successiva.
Preavviso impiegati: termini standard
Per gli impiegati il preavviso è più lungo, in linea con altri settori:
- Da 1 mese (7° livello) a 6 mesi (1ª categoria super)
- Modulazione in base al livello e all’anzianità
- I mesi si computano di calendario
Per le dimissioni il preavviso è di norma metà di quello previsto per il licenziamento.
Indennità sostitutiva del preavviso
In caso di licenziamento immediato senza preavviso, il datore deve corrispondere l’indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato (compresi ratei gratifica natalizia, ferie, ROL).
Particolarità edilizia: l’indennità sostitutiva include anche l’accantonamento Cassa Edile proporzionale (18,5% sul periodo di preavviso non lavorato).
In caso di dimissioni senza preavviso del lavoratore, il datore trattiene il corrispondente dalla liquidazione.
Malattia durante il preavviso
Una particolarità importante: l’operaio che cada ammalato durante il periodo di preavviso ha diritto alla conservazione del posto fino alla scadenza del preavviso stesso, oltre al trattamento economico di malattia.
In pratica: se il lavoratore è in malattia durante il preavviso, il periodo non si interrompe per il computo (a differenza del periodo di prova). Il rapporto cessa alla scadenza naturale.
Casi pratici
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Domande frequenti
Quanto preavviso devo dare se mi licenzio come operaio edile?
Quanto preavviso per gli impiegati?
I giorni del preavviso operai sono lavorativi?
Cosa succede se mi ammalo durante il preavviso?
L'indennità sostitutiva include la Cassa Edile?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e paga base operai e impiegati, il ruolo della Cassa Edile, Maternità e congedi parentali nel CCNL Edilizia Industria, Gratifica natalizia e mensilità aggiuntive nel CCNL Edilizia Industria, tutele e comporto e operai e impiegati.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Edilizia Industria (ANCE). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il regime del preavviso nell'edilizia industria va letto come applicazione settoriale degli artt. 2118 e 2119 del codice civile: il recesso dal rapporto a tempo indeterminato e' libero da una parte e dall'altra, ma deve essere preceduto da un congruo preavviso la cui misura e' demandata alla contrattazione collettiva. La specificita' del comparto - cantieri a termine, elevata mobilita' tra imprese, lavoro per fasi - spiega perché i termini per gli operai siano tradizionalmente più contenuti rispetto ad altri settori.
Fonte del termine e ruolo del CCNL
L'art. 2118 c.c. fissa il principio del preavviso ma ne rimette la durata agli usi o, in concreto, al contratto collettivo. Le tabelle del CCNL Edilizia Industria vigente graduano il termine in funzione della categoria (operai/impiegati), del livello di inquadramento e dell'anzianita' di servizio. Per individuare la durata esatta occorre sempre consultare la tabella aggiornata, evitando di affidarsi a valori memorizzati che i rinnovi possono modificare.
Operai: computo in giorni lavorativi
Per gli operai il preavviso e' di regola espresso in giorni lavorativi, con esclusione di sabato, domenica e festivi dal conteggio. La brevita' dei termini riflette la struttura produttiva del settore. Il decorso parte dal giorno successivo alla comunicazione del recesso e si computa secondo il calendario lavorativo effettivo dell'impresa.
Impiegati: computo in mesi di calendario
Per gli impiegati il preavviso e' più ampio ed e' espresso in mesi di calendario, modulato per livello e anzianita'. Il termine decorre, salvo diversa previsione contrattuale, dal primo o dal sedicesimo giorno del mese in cui interviene la comunicazione, secondo la prassi consolidata per i rapporti impiegatizi.
Dimissioni: preavviso ridotto
Quando e' il lavoratore a recedere, il preavviso dovuto e' tipicamente inferiore a quello previsto a carico del datore per il licenziamento. La ratio e' agevolare la mobilita' del lavoratore senza sacrificare del tutto l'esigenza organizzativa dell'impresa di reperire una sostituzione. La misura precisa va letta nelle tabelle del CCNL vigente.
Indennita' sostitutiva del preavviso
Se il recesso e' immediato, la parte che non rispetta il preavviso deve all'altra l'indennita' sostitutiva pari alla retribuzione che sarebbe spettata per il periodo non lavorato (art. 2118, comma 2, c.c.), comprensiva dei relativi ratei. Nell'edilizia industria l'indennita' include anche l'accantonamento dovuto alla Cassa Edile, proporzionale al periodo di preavviso non goduto; per l'aliquota di accantonamento si rinvia alle regole della Cassa Edile competente. In caso di dimissioni senza preavviso, il datore può trattenere l'importo corrispondente dalle competenze di fine rapporto.
Malattia e altre sospensioni durante il preavviso
La malattia che colpisce il lavoratore durante il preavviso già in corso non ne sospende il decorso: a differenza del periodo di prova, il termine continua a maturare e il rapporto cessa alla scadenza naturale, fermo restando il trattamento economico di malattia per i giorni indennizzabili. Diverso e' il caso in cui un evento sospensivo preesista all'inizio del preavviso, che in tal caso non può essere intimato durante la sospensione del rapporto.
Domande frequenti
Da quale norma deriva l'obbligo di preavviso nell'edilizia?
Dall'art. 2118 c.c., che impone il preavviso per il recesso dai rapporti a tempo indeterminato; la durata concreta e' fissata dalle tabelle del CCNL Edilizia Industria vigente in base a categoria, livello e anzianita'.
Il preavviso degli operai si conta in giorni di calendario o lavorativi?
Di regola in giorni lavorativi, con esclusione di sabato, domenica e festivi. Per gli impiegati il computo e' invece in mesi di calendario.
Cosa succede se il datore licenzia senza preavviso?
Deve corrispondere l'indennita' sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato (art. 2118, comma 2, c.c.), che nell'edilizia comprende anche l'accantonamento Cassa Edile proporzionale.
La malattia durante il preavviso prolunga il rapporto?
No. Se la malattia insorge a preavviso gia' avviato, il termine continua a decorrere e il rapporto cessa alla scadenza naturale, fermo il trattamento di malattia per i giorni indennizzabili.
Le dimissioni richiedono lo stesso preavviso del licenziamento?
No, di regola e' ridotto. La misura esatta e' indicata nelle tabelle del CCNL vigente; in caso di mancato preavviso il datore puo' trattenere l'importo corrispondente dalle competenze finali.