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La guida
Orario normale di 40 ore settimanali di media annua, massimo 10 al giorno. Per gli operai lo straordinario è ammesso fino a 250 ore l’anno, di cui 150 con il consenso del lavoratore. Le maggiorazioni le fissa il contratto nazionale: diurno 35%, festivo 45%, festivo straordinario 55%, fino al 70% per il festivo notturno straordinario. In trasferta spetta una diaria del 10%.
Tabella riepilogativa
| Voce | Operai (art. 19) | Impiegati (art. 54) |
|---|---|---|
| Orario normale | 40 ore settimanali di media annua, massimo 10 ore al giorno (art. 5) | 40 ore settimanali di media annua, massimo 10 ore al giorno (art. 43) |
| Ore di sabato con orario su 6 giorni | +8% | +8% |
| Straordinario diurno | +35% | +35% |
| Lavoro festivo | +45% | +45% |
| Festivo straordinario | +55% | +55% |
| Notturno non in turni regolari | +28% | +34% |
| Straordinario notturno | +40% | +47% |
| Festivo notturno | +50% | +50% |
| Festivo notturno straordinario | +70% | +70% |
| Limite annuo di straordinario | 250 ore, di cui 150 con il consenso del lavoratore | Limiti di legge |
| Permessi individuali | 88 ore l’anno, 1 ora ogni 20 lavorate (art. 5-bis) | 88 ore l’anno, 1 ora ogni 20 lavorate (art. 43-bis) |
Ore notturne: dalle 22 alle 6. Per gli operai il contratto prevede anche il 9% per il lavoro diurno in turni regolari avvicendati, il 12% per il notturno in turni, l’8% per il lavoro domenicale con riposo compensativo. Gli accordi territoriali possono prevedere condizioni migliori.
L’orario normale nel settore edile
L’orario normale contrattuale è di 40 ore settimanali di media annua, con un massimo di 10 ore al giorno. La media annua è la chiave: gli orari delle varie località li fissano i contratti integrativi territoriali, che ripartiscono l’orario normale nei mesi dell’anno (art. 5 e art. 38). Le ore oltre gli orari così stabiliti sono straordinario.
Se l’impresa, per esigenze tecnico-produttive comunicate prima alla RSU, distribuisce l’orario su sei giorni, le ore del sabato hanno una maggiorazione dell’8%. Per gli impiegati addetti ai cantieri vale la stessa disciplina dell’orario degli operai (art. 43).
Lo straordinario: limiti e preavviso
Per gli operai lo straordinario è ammesso nei limiti di 250 ore annue, di cui 150 con il consenso del lavoratore (art. 19). L’impresa lo chiede con un preavviso di 72 ore, salvo necessità urgenti, indifferibili od occasionali. Lo straordinario di sabato va comunicato prima alla RSU e ogni due mesi l’impresa informa la RSU sulle ore fatte.
Per gli impiegati lo straordinario è ammesso secondo le norme di legge, va autorizzato prima per iscritto (salvo urgenza) e pagato al più tardi con la retribuzione del mese successivo (art. 54).
Le maggiorazioni degli operai si calcolano su paga base, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore e maggiorazione dei capisquadra (art. 24, punto 3); per i cottimisti si tiene conto anche dell’utile di cottimo.
Maltempo, soste e recuperi
Le sospensioni per maltempo sono coperte dalle integrazioni salariali ordinarie dell’INPS. In attesa dell’autorizzazione l’impresa paga degli acconti insieme alla retribuzione del mese, fino a 150 ore per operaio; se l’INPS respinge la domanda le somme vengono conguagliate (art. 9).
Le soste per cause impreviste o di forza maggiore si possono recuperare con un prolungamento massimo di un’ora al giorno, entro i 15 giorni lavorativi successivi; con orario su cinque giorni l’impresa può recuperare a regime normale nel sesto giorno le ore perse nella settimana. In ogni caso non si superano le 10 ore al giorno (art. 10). Le ore recuperate così non sono straordinario.
Festività
Oltre alle domeniche sono festivi (art. 17): 1° e 6 gennaio, lunedì dopo Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 4 ottobre (San Francesco, dal 2026), 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre e il Santo Patrono del luogo del cantiere o della sede dell’impresa. Per queste festività l’impresa paga all’operaio 8 ore di retribuzione, anche se cadono di sabato o di domenica; altre 8 ore spettano per la festività soppressa del 4 novembre.
Trasferta
L’operaio mandato temporaneamente a lavorare fuori dai limiti territoriali fissati dall’accordo locale ha diritto a una diaria del 10% (calcolata su paga base, ex contingenza, indennità territoriale di settore) più il rimborso delle spese di viaggio (art. 21). Se deve pernottare, l’impresa rimborsa il viaggio e provvede a vitto e alloggio o ne rimborsa le spese; in quel caso la diaria del 10% non spetta, salvo accordo diverso. La diaria non è dovuta se il cantiere è nel comune di residenza dell’operaio o lo avvicina a casa.
I permessi individuali
Operai e impiegati maturano permessi individuali retribuiti di un’ora ogni 20 ore di lavoro ordinario effettivo, fino a 88 ore l’anno (artt. 5-bis e 43-bis). Per gli operai l’impresa paga in busta, a ogni periodo di paga, il 4,95% sulle ore lavorate a questo titolo.
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Quante ore settimanali prevede il CCNL Edilizia Industria?
Quante ore di straordinario si possono fare?
Quanto vale la maggiorazione per lo straordinario?
Le ore perse per maltempo si recuperano?
Come funziona la trasferta?
Il sabato lavorato è straordinario?
Fonti: CCNL Edilizia industria e cooperative, artt. 5, 9, 10, 17, 19, 21, 43, 54 (testo Feneal Uil). Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e paga base operai e impiegati, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Edilizia Industria, il ruolo della Cassa Edile, Maternità e congedi parentali nel CCNL Edilizia Industria, Gratifica natalizia e mensilità aggiuntive nel CCNL Edilizia Industria e tutele e comporto.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Edilizia Industria (ANCE). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Approfondimento
Indice dei contenuti
L'organizzazione dell'orario di lavoro nell'edilizia industria riflette una caratteristica strutturale del settore: la produzione è condizionata dal meteo, dalle fasi di cantiere e dalla stagionalità. Per questo il CCNL adotta un modello di orario calcolato in media annua, una soluzione che il D.Lgs. 66/2003 consente espressamente quando la contrattazione collettiva ne disciplina i criteri. Comprendere come si articolano orario ordinario, flessibilità e straordinario è essenziale per leggere correttamente la busta paga e per evitare contestazioni sul computo delle ore.
L'orario medio annuo e la ratio della flessibilità
Il riferimento di 40 ore settimanali non va inteso come limite rigido di ogni singola settimana, ma come media da rispettare sull'arco dell'anno. Nelle fasi di intensa attività si possono superare le 40 ore senza che ciò generi automaticamente straordinario, a condizione che nei periodi di minore attività le ore vengano corrispondentemente ridotte. Il D.Lgs. 66/2003 fissa comunque il tetto invalicabile della durata media massima di 48 ore settimanali comprensive di straordinario, calcolata su un periodo di riferimento che la contrattazione può ampliare.
Il limite giornaliero e il riposo
Anche in regime di flessibilità restano fermi i presidi a tutela della salute: il riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive ogni 24 (art. 7 D.Lgs. 66/2003) e il riposo settimanale di 24 ore. Il limite massimo di durata della singola giornata lavorativa, indicato dal contratto, opera come soglia oltre la quale non è possibile spingere la prestazione neppure in fase di picco produttivo.
Cos'è lo straordinario e come si distingue dalla flessibilità
Lo straordinario è il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro come definito dal contratto. Va tenuto distinto dalla flessibilità annualizzata: quest'ultima ridistribuisce ore già dovute, mentre lo straordinario aggiunge prestazione e attiva il diritto alla maggiorazione. Per gli operai il CCNL ammette lo straordinario nei limiti di 250 ore l'anno, di cui 150 solo con il consenso del lavoratore, con un preavviso di 72 ore salvo urgenze (art. 19); per gli impiegati valgono i limiti di legge e l'autorizzazione scritta preventiva (art. 54).
Le maggiorazioni e il ruolo della Cassa Edile
Le percentuali di maggiorazione sono fissate dal contratto nazionale: straordinario diurno 35%, lavoro festivo 45%, festivo straordinario 55%, festivo notturno 50%, festivo notturno straordinario 70%. Il notturno non in turni vale il 28% per gli operai e il 34% per gli impiegati, lo straordinario notturno il 40% e il 47% (artt. 19 e 54). Per gli operai si calcolano su paga base, ex contingenza, indennità territoriale di settore ed eventuale maggiorazione dei capisquadra. La presenza della Cassa Edile rende il settore peculiare: oltre alla retribuzione diretta, concorrono accantonamenti e prestazioni assistenziali che incidono sul costo del lavoro e sul trattamento complessivo.
Lavoro notturno e festivo
Il lavoro notturno, individuato dal D.Lgs. 66/2003 nella fascia compresa di norma tra le 22 e le 6, comporta tutele specifiche: limiti di durata, sorveglianza sanitaria e maggiorazioni retributive previste dal contratto. Il lavoro nei giorni festivi, in particolare nelle festività infrasettimanali, da' titolo a un trattamento maggiorato e, ove svolto, al recupero o all'indennizzo secondo le regole contrattuali.
perché verificare sempre la fonte aggiornata
Le percentuali e il tetto di 250 ore sono nazionali e valgono in tutte le province. Cambiano invece da territorio a territorio la distribuzione dell'orario nei mesi dell'anno, l'indennità territoriale di settore e le eventuali condizioni migliorative degli accordi locali: per questi elementi il riferimento è il contratto integrativo provinciale.