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La guida
Operai: posto conservato 9 mesi, 12 con oltre tre anni e mezzo di anzianità; l’impresa integra l’indennità INPS con coefficienti fissi. Impiegati: 6, 9 o 12 mesi secondo l’anzianità, con stipendio pagato dall’impresa. In caso di infortunio il posto è conservato fino alla guarigione.
Tabella riepilogativa
| Caso | Conservazione del posto | Trattamento a carico dell’impresa |
|---|---|---|
| Operaio, malattia | 9 mesi consecutivi (270 giorni); 12 mesi (365 giorni) con oltre 3 anni e mezzo di anzianità. Per più malattie: 9 mesi in 20 mesi, oppure 12 mesi in 24 mesi | Integrazione dell’indennità INPS con coefficienti fissi (art. 26); accantonamento del 18,5% in Cassa Edile |
| Operaio, infortunio sul lavoro | Finché dura l’inabilità temporanea, fino al certificato INAIL di ripresa | Integrazione dell’indennità INAIL con coefficienti fissi (art. 27) |
| Operaio, malattia professionale | 9 mesi consecutivi; per più episodi 9 mesi in 12 mesi | Come l’infortunio (art. 27) |
| Impiegato, fino a 2 anni di anzianità | 6 mesi | 100% per 6 mesi |
| Impiegato, da 2 a 6 anni | 9 mesi | 100% per 6 mesi, 50% per i successivi |
| Impiegato, oltre 6 anni | 12 mesi | 100% per 6 mesi, 75% per 3 mesi, 50% per i successivi |
| Impiegato, infortunio o malattia professionale | Fino alla guarigione o stabilizzazione clinica | Come la malattia; oltre quei limiti il 50% (art. 67) |
Per gli impiegati con più malattie il posto è conservato al massimo 9, 12 o 15 mesi in 30 mesi, secondo le tre fasce di anzianità; nei tre mesi in più spetta il 100% per il primo mese e il 50% per gli altri (art. 66).
La malattia degli operai
L’operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto per 9 mesi consecutivi (270 giorni di calendario), che salgono a 12 mesi (365 giorni) se ha più di tre anni e mezzo di anzianità. Se le malattie sono più d’una, il limite è di 9 mesi complessivi in 20 mesi consecutivi, o di 12 mesi in 24 mesi per chi supera i tre anni e mezzo (art. 26).
L’indennità di malattia la paga l’INPS secondo le regole degli operai dell’industria. L’impresa aggiunge un trattamento giornaliero calcolato sulla paga base, l’indennità territoriale di settore e l’ex contingenza, moltiplicata per questi coefficienti:
- 1°, 2° e 3° giorno, se la malattia supera i 6 giorni: 0,5495; se supera i 12 giorni: 1,0495;
- dal 4° al 20° giorno: 0,3795;
- dal 21° al 180° giorno: 0,1565;
- dal 181° al 365° giorno, per i soli giorni non pagati dall’INPS: 0,5495.
Per una malattia di non più di 6 giorni i tre giorni di carenza non hanno questo trattamento: l’impresa paga per intero solo la percentuale del 4,95% dei permessi individuali. Durante tutta la malattia, entro il comporto, l’impresa continua ad accantonare in Cassa Edile il 18,5% per ferie e gratifica natalizia.
La malattia degli impiegati
Gli impiegati dell’industria non ricevono l’indennità di malattia dall’INPS: il trattamento lo paga l’impresa, secondo l’anzianità (art. 66). Fino a 2 anni: posto e stipendio intero per 6 mesi. Da 2 a 6 anni: posto per 9 mesi, stipendio intero per 6 e il 50% per gli altri. Oltre 6 anni: posto per 12 mesi, stipendio intero per 6, il 75% per 3 e il 50% per gli altri. Superati i limiti, se l’impresa licenzia deve l’indennità sostitutiva del preavviso e il TFR; se non licenzia, il rapporto resta sospeso.
Infortunio sul lavoro e malattia professionale
Per legge l’INAIL paga il 60% della retribuzione dal 4° al 90° giorno e il 75% dal 91°; il giorno dell’infortunio è pagato per intero dall’impresa e i tre giorni successivi al 60%. L’operaio infortunato conserva il posto finché dura l’inabilità temporanea, fino al certificato definitivo di ripresa; per la malattia professionale il posto è conservato 9 mesi (art. 27).
All’indennità INAIL l’impresa aggiunge un trattamento giornaliero con coefficiente 0,2538 fino al 90° giorno e 0,0574 dal 91°, per tutte le giornate indennizzate, domeniche comprese. L’impiegato infortunato ha lo stesso trattamento economico della malattia e conserva il posto fino alla guarigione; se l’assenza supera i limiti dell’art. 66, l’impresa paga il 50% per il periodo in più (art. 67).
Casi pratici
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Domande frequenti
Quanto dura il comporto per gli operai?
Quanto dura il comporto per gli impiegati?
Chi paga i primi 3 giorni di malattia dell’operaio?
L’infortunio consuma il comporto della malattia?
Cosa succede dopo il comporto?
Fonti: CCNL Edilizia industria e cooperative, artt. 18, 26, 27, 66, 67 (testo Feneal Uil). Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e paga base operai e impiegati, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Edilizia Industria, il ruolo della Cassa Edile, Maternità e congedi parentali nel CCNL Edilizia Industria, Gratifica natalizia e mensilità aggiuntive nel CCNL Edilizia Industria e operai e impiegati.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Edilizia Industria (ANCE). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.