Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Edilizia Industria (ANCE)

In sintesi

Operai: posto conservato 9 mesi, 12 con oltre tre anni e mezzo di anzianità; l’impresa integra l’indennità INPS con coefficienti fissi. Impiegati: 6, 9 o 12 mesi secondo l’anzianità, con stipendio pagato dall’impresa. In caso di infortunio il posto è conservato fino alla guarigione.

Dati contrattuali

Risorsa gratuita
Minimi CCNL 2026: il punto d'ingresso settore per settore (PDF)
  • Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
  • Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Niente spam, solo lavoro e fisco utile. Inviando accetti la privacy policy. P.IVA 04180610133.

Parti firmatarie
ANCE · Legacoop · Confcooperative · Agci · FenealUil · Filca-CISL · Fillea-CGIL
Ultimo rinnovo
29 gennaio 2025
Vigenza
Fino al 30 giugno 2028
Platea
~600.000

Tabella riepilogativa

Malattia e infortunio – CCNL Edilizia Industria
Caso Conservazione del posto Trattamento a carico dell’impresa
Operaio, malattia 9 mesi consecutivi (270 giorni); 12 mesi (365 giorni) con oltre 3 anni e mezzo di anzianità. Per più malattie: 9 mesi in 20 mesi, oppure 12 mesi in 24 mesi Integrazione dell’indennità INPS con coefficienti fissi (art. 26); accantonamento del 18,5% in Cassa Edile
Operaio, infortunio sul lavoro Finché dura l’inabilità temporanea, fino al certificato INAIL di ripresa Integrazione dell’indennità INAIL con coefficienti fissi (art. 27)
Operaio, malattia professionale 9 mesi consecutivi; per più episodi 9 mesi in 12 mesi Come l’infortunio (art. 27)
Impiegato, fino a 2 anni di anzianità 6 mesi 100% per 6 mesi
Impiegato, da 2 a 6 anni 9 mesi 100% per 6 mesi, 50% per i successivi
Impiegato, oltre 6 anni 12 mesi 100% per 6 mesi, 75% per 3 mesi, 50% per i successivi
Impiegato, infortunio o malattia professionale Fino alla guarigione o stabilizzazione clinica Come la malattia; oltre quei limiti il 50% (art. 67)

Per gli impiegati con più malattie il posto è conservato al massimo 9, 12 o 15 mesi in 30 mesi, secondo le tre fasce di anzianità; nei tre mesi in più spetta il 100% per il primo mese e il 50% per gli altri (art. 66).

La malattia degli operai

L’operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto per 9 mesi consecutivi (270 giorni di calendario), che salgono a 12 mesi (365 giorni) se ha più di tre anni e mezzo di anzianità. Se le malattie sono più d’una, il limite è di 9 mesi complessivi in 20 mesi consecutivi, o di 12 mesi in 24 mesi per chi supera i tre anni e mezzo (art. 26).

L’indennità di malattia la paga l’INPS secondo le regole degli operai dell’industria. L’impresa aggiunge un trattamento giornaliero calcolato sulla paga base, l’indennità territoriale di settore e l’ex contingenza, moltiplicata per questi coefficienti:

  • 1°, 2° e 3° giorno, se la malattia supera i 6 giorni: 0,5495; se supera i 12 giorni: 1,0495;
  • dal 4° al 20° giorno: 0,3795;
  • dal 21° al 180° giorno: 0,1565;
  • dal 181° al 365° giorno, per i soli giorni non pagati dall’INPS: 0,5495.

Per una malattia di non più di 6 giorni i tre giorni di carenza non hanno questo trattamento: l’impresa paga per intero solo la percentuale del 4,95% dei permessi individuali. Durante tutta la malattia, entro il comporto, l’impresa continua ad accantonare in Cassa Edile il 18,5% per ferie e gratifica natalizia.

La malattia degli impiegati

Gli impiegati dell’industria non ricevono l’indennità di malattia dall’INPS: il trattamento lo paga l’impresa, secondo l’anzianità (art. 66). Fino a 2 anni: posto e stipendio intero per 6 mesi. Da 2 a 6 anni: posto per 9 mesi, stipendio intero per 6 e il 50% per gli altri. Oltre 6 anni: posto per 12 mesi, stipendio intero per 6, il 75% per 3 e il 50% per gli altri. Superati i limiti, se l’impresa licenzia deve l’indennità sostitutiva del preavviso e il TFR; se non licenzia, il rapporto resta sospeso.

Infortunio sul lavoro e malattia professionale

Per legge l’INAIL paga il 60% della retribuzione dal 4° al 90° giorno e il 75% dal 91°; il giorno dell’infortunio è pagato per intero dall’impresa e i tre giorni successivi al 60%. L’operaio infortunato conserva il posto finché dura l’inabilità temporanea, fino al certificato definitivo di ripresa; per la malattia professionale il posto è conservato 9 mesi (art. 27).

All’indennità INAIL l’impresa aggiunge un trattamento giornaliero con coefficiente 0,2538 fino al 90° giorno e 0,0574 dal 91°, per tutte le giornate indennizzate, domeniche comprese. L’impiegato infortunato ha lo stesso trattamento economico della malattia e conserva il posto fino alla guarigione; se l’assenza supera i limiti dell’art. 66, l’impresa paga il 50% per il periodo in più (art. 67).

Pubblicita

Casi pratici

Tizio – Operaio con influenza di 5 giorni
La malattia non supera i 6 giorni: per i primi tre giorni (carenza) l’impresa paga solo la percentuale del 4,95% dei permessi; dal 4° giorno l’INPS paga l’indennità e l’impresa aggiunge il trattamento con coefficiente 0,3795. Se la malattia fosse durata più di 12 giorni, anche i primi tre giorni avrebbero avuto il coefficiente 1,0495.
Caia – Impiegata infortunata con un anno di anzianità
Caia si frattura un polso in cantiere e resta a casa 4 mesi. Ha lo stesso trattamento della malattia: stipendio intero, con l’impresa che integra l’indennità INAIL. Il posto è conservato fino alla guarigione clinica certificata.
Sempronio – Operaio con quattro anni di anzianità
Sempronio ha più di tre anni e mezzo di anzianità: per una malattia lunga il posto è conservato 12 mesi consecutivi. Se le malattie sono più d’una, la somma non può superare 12 mesi in 24 mesi consecutivi.

Domande frequenti

Quanto dura il comporto per gli operai?
9 mesi consecutivi, 12 con più di tre anni e mezzo di anzianità. Con più malattie: 9 mesi in 20 mesi, o 12 mesi in 24 mesi.
Quanto dura il comporto per gli impiegati?
6 mesi fino a 2 anni di anzianità, 9 mesi da 2 a 6 anni, 12 mesi oltre 6 anni. Con più malattie i limiti diventano 9, 12 e 15 mesi in 30 mesi.
Chi paga i primi 3 giorni di malattia dell’operaio?
Dipende dalla durata: se la malattia supera i 6 giorni l’impresa paga i primi tre con coefficiente 0,5495, se supera i 12 con 1,0495. Per malattie più brevi paga solo il 4,95% dei permessi individuali.
L’infortunio consuma il comporto della malattia?
No. L’operaio infortunato conserva il posto finché dura l’inabilità temporanea; l’impiegato fino alla guarigione o stabilizzazione clinica. Per la malattia professionale dell’operaio il limite è di 9 mesi.
Cosa succede dopo il comporto?
Se l’impresa licenzia, spettano l’indennità sostitutiva del preavviso e il TFR. Se non licenzia, il rapporto resta sospeso.

Fonti: CCNL Edilizia industria e cooperative, artt. 18, 26, 27, 66, 67 (testo Feneal Uil). Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e paga base operai e impiegati, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Edilizia Industria, il ruolo della Cassa Edile, Maternità e congedi parentali nel CCNL Edilizia Industria, Gratifica natalizia e mensilità aggiuntive nel CCNL Edilizia Industria e operai e impiegati.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Edilizia Industria (ANCE). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.