Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Edilizia Industria (ANCE)

In sintesi

Prova massima: operai 30 giorni di lavoro (quarto livello e specializzati), 25 (qualificati), 15 (altri); impiegati 6 mesi (1ª super, 1ª e 2ª categoria) o 3 mesi (gli altri). Deve risultare dalla lettera di assunzione; malattia e infortunio la sospendono.

Dati contrattuali

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Parti firmatarie
ANCE · Legacoop · Confcooperative · Agci · FenealUil · Filca-CISL · Fillea-CGIL
Ultimo rinnovo
29 gennaio 2025
Vigenza
Fino al 30 giugno 2028
Platea
~600.000

Tabella riepilogativa

Durata massima del periodo di prova – CCNL Edilizia Industria
Lavoratore Durata massima
Operai di quarto livello 30 giorni di lavoro
Operai specializzati 30 giorni di lavoro
Operai qualificati 25 giorni di lavoro
Altri operai 15 giorni di lavoro
Impiegati di 1ª categoria super, 1ª e 2ª categoria 6 mesi
Impiegati di quarto livello, 3ª e 4ª categoria, 4ª categoria primo impiego 3 mesi

Fonte: art. 2 (operai) e art. 42 (impiegati). Per gli operai la prova si conta in giorni di lavoro, non di calendario.

Forma scritta

Il periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione, sia per gli operai sia per gli impiegati. Per gli impiegati non sono ammesse né la proroga né il rinnovo della prova.

Malattia e infortunio durante la prova

Operai. La malattia sospende la prova e l’operaio può completarla se la malattia non dura più della prova stessa. In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale la prova resta sospesa fino alla ripresa, purché questa avvenga entro 30 giorni dalla comunicazione dell’evento (art. 2).

Impiegati. La malattia sospende la prova se non dura più della prova stessa; l’infortunio sul lavoro o la malattia professionale la sospendono fino alla guarigione clinica. Durante l’assenza in prova non spetta trattamento economico (art. 42).

Recesso durante la prova

Durante la prova ciascuna parte può interrompere il rapporto senza preavviso e senza indennità. Per gli impiegati, se è l’impresa a interrompere, deve pagare lo stipendio fino alla metà o alla fine del mese in corso, secondo che il recesso avvenga nella prima o nella seconda quindicina. Restano illegittimi i recessi discriminatori o per motivi diversi dall’esito della prova.

Chi non fa la prova e conferma in servizio

Non rifanno la prova gli operai riassunti dalla stessa impresa con le stesse mansioni, se il rapporto precedente è finito da non più di 3 anni, e gli impiegati che hanno lavorato nella stessa impresa con le stesse mansioni da non più di un anno. Per l’impiegato, se alla scadenza l’impresa non disdice per iscritto, il rapporto è confermato con anzianità dall’inizio della prova; per l’operaio confermato la prova conta ai fini dell’anzianità.

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Casi pratici

Tizio – Operaio qualificato
Tizio è assunto come operaio qualificato con 25 giorni di prova. Dopo 10 giorni si ammala per una settimana: la prova si sospende e riprende al rientro, perché la malattia non supera la durata della prova. I giorni di pioggia in cui il cantiere è fermo non sono giorni di lavoro e quindi non consumano la prova.
Caia – Impiegata di 2ª categoria
Caia ha 6 mesi di prova. Al quinto mese, il 10 del mese, l’impresa interrompe il rapporto: non deve preavviso né indennità, ma deve pagarle lo stipendio fino al 15, metà del mese in corso.
Sempronio – Riassunto dopo due anni
Sempronio aveva lavorato come operaio specializzato nella stessa impresa fino a due anni fa. Riassunto con le stesse mansioni, non deve rifare la prova: il rapporto precedente è finito da meno di 3 anni.

Domande frequenti

Quanto dura la prova per un operaio edile?
30 giorni di lavoro per il quarto livello e gli specializzati, 25 per i qualificati, 15 per gli altri operai.
Quanto dura la prova per un impiegato?
6 mesi per la 1ª categoria super, la 1ª e la 2ª categoria; 3 mesi per gli impiegati di quarto livello, di 3ª e 4ª categoria e di 4ª categoria primo impiego.
La prova si può prorogare?
Per gli impiegati il CCNL esclude espressamente proroga e rinnovo. La malattia e l’infortunio la sospendono, nei limiti indicati sopra.
Chi viene riassunto deve rifare la prova?
No, se ha già svolto le stesse mansioni nella stessa impresa: per gli operai entro 3 anni dalla fine del rapporto precedente, per gli impiegati entro un anno.

Fonti: CCNL Edilizia industria e cooperative, artt. 2 e 42 (testo Feneal Uil). Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e paga base operai e impiegati, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Edilizia Industria, il ruolo della Cassa Edile, Maternità e congedi parentali nel CCNL Edilizia Industria, Gratifica natalizia e mensilità aggiuntive nel CCNL Edilizia Industria e tutele e comporto.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Edilizia Industria (ANCE). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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