Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Agricoltura (Impiegati e Quadri)

CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri: livelli, qualifiche e mansioni

Conoscere il proprio livello di inquadramento è il primo passo per capire stipendio, diritti e trattamenti normativi. Il CCNL per i Quadri e gli Impiegati Agricoli 2024-2027 articola la classificazione in sette livelli – dal Quadro (massima autonomia) agli impiegati esecutivi – con nuovi profili introdotti dal rinnovo di giugno 2024.

In sintesi

Il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri 2024-2027 prevede 7 livelli: Quadri (autonomia gestionale), 1ª e 2ª categoria (impiegati di concetto), 3ª, 4ª, 5ª e 6ª categoria (impiegati d’ordine). Con il rinnovo 2024 sono stati introdotti nuovi profili: biologo, fitopatologo, responsabile igiene allevamenti, esperto PA, social media manager.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Confagricoltura · Coldiretti · Cia · Fai-Cisl · Flai-Cgil · Uila-Uil · Confederdia
Ultimo rinnovo
18 giugno 2024
Vigenza
1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027
Platea
circa 22.000 impiegati e quadri in aziende agricole, zootecniche, florovivaistiche

Tabella riepilogativa dei livelli di inquadramento

Livelli e declaratorie sintetiche – CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri 2024-2027
Livello Denominazione Caratteristica principale Esempi di mansione
Q Quadro Collaborazione con la direzione, autonomia di concezione, potere di iniziativa Direttore tecnico, responsabile di produzione agricola, capo azienda
Impiegato di concetto (1° grado) Funzioni amm./tecniche/commerciali con responsabilità e preparazione elevata Contabile senior, tecnico agrario responsabile, agronomo con responsabilità
Impiegato di concetto (2° grado) Mansioni nel ramo tecnico, amm. o commerciale con preparazione specialistica Contabile, tecnico di campo, responsabile acquisti
Impiegato d’ordine (1° grado) Operazioni contabili/amm. seguendo istruzioni; discreta preparazione Addetto alla contabilità ordinaria, segretario tecnico
Impiegato d’ordine (2° grado) Compiti che non richiedono preparazione specialistica Addetto archivio, centralinista, assistente amministrativo
Impiegato d’ordine (3° grado) Compiti comuni nell’ambito della propria qualifica Fattorino, archivista junior
Impiegato esecutivo / ausiliario Mansioni esecutive elementari Portiere, addetto pulizie uffici, custode

Nota: Le declaratorie complete sono riportate nel testo contrattuale. L’inquadramento deve rispecchiare le mansioni effettivamente svolte, non la sola denominazione del ruolo.

La categoria dei Quadri: chi sono e cosa li distingue

La categoria dei Quadri è stata introdotta nel sistema contrattuale agricolo in applicazione della legge 13 maggio 1985, n. 190, che ha previsto a livello generale questa categoria intermedia tra dirigenti e impiegati. Nel CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri, i Quadri sono lavoratori che:

  • collaborano con la direzione aziendale in posizione di alta rilevanza per il conseguimento degli obiettivi aziendali;
  • svolgono funzioni con autonomia di concezione, ovvero con possibilità di determinare in modo sostanziale le scelte operative;
  • esercitano potere di iniziativa e di coordinamento, anche in assenza di un formale potere gerarchico su altri dipendenti.

Fino al 31 dicembre 2015, i Quadri erano inclusi nella 1ª categoria impiegatizia. Dal 2017 hanno ottenuto una classificazione autonoma con minimo tabellare proprio e indennità di funzione di €100,00 mensili.

I Quadri iscritti alla Fondazione ENPAIA versano contributi secondo l’aliquota datoriale del 9% e quella del lavoratore del 2% sulla retribuzione imponibile, come gli impiegati delle categorie superiori.

Impiegati di concetto: 1ª e 2ª categoria

Gli impiegati di concetto sono il cuore professionale dell’amministrazione agricola. Il discrimine tra 1ª e 2ª categoria è il grado di responsabilità e autonomia:

  • La 1ª categoria include chi ha responsabilità diretta su un’area funzionale (es. tutta la contabilità aziendale, la gestione delle relazioni con enti pubblici, la supervisione tecnica di produzioni).
  • La 2ª categoria comprende chi svolge mansioni tecniche o amministrative complesse ma con un perimetro di autonomia più limitato e nell’ambito di direttive ricevute.

Impiegati d’ordine: dalla 3ª alla 6ª categoria

Gli impiegati d’ordine svolgono mansioni esecutive o di supporto, con grado crescente di semplicità man mano che si scende di categoria:

  • 3ª categoria: mansioni contabili o amministrative ordinarie che richiedono una discreta preparazione di base (diploma, esperienza specifica).
  • 4ª categoria: compiti di supporto che non richiedono qualifiche tecniche specifiche (centralino, archivio, reception).
  • 5ª categoria: compiti comuni entro la propria qualifica, senza responsabilità particolari.
  • 6ª categoria: mansioni elementari ausiliarie (portineria, custodia, pulizie uffici).

I nuovi profili professionali introdotti nel 2024

Il rinnovo del 18 giugno 2024 ha introdotto cinque nuovi profili professionali per rispecchiare l’evoluzione dell’impresa agricola moderna:

  • Biologo e fitopatologo: figure scientifiche che operano nella tutela delle colture e nella diagnostica fitosanitaria; inquadramento tipicamente in 1ª categoria con laurea e responsabilità, in 2ª per ruoli più esecutivi.
  • Responsabile della salute degli allevamenti: supervisore veterinario-gestionale negli allevamenti zootecnici; il livello dipende dall’autonomia e dalla qualifica.
  • Specialista in relazioni con le pubbliche amministrazioni e gli enti: profilo che gestisce i rapporti con istituzioni, PAC, contributi europei, bandi regionali; richiede laurea specifica, tendenzialmente 1ª o 2ª categoria.
  • Social media manager agricolo: nuovo profilo digitale per la comunicazione di aziende e consorzi agricoli; l’inquadramento varia in base all’autonomia e alla seniority.

Casi pratici

Tizio – Tecnico di campo: 1ª o 2ª categoria?
Tizio è assunto come tecnico agrario in una grande tenuta vinicola. Supervisiona la produzione di 80 ettari, gestisce i rapporti con i fornitori di agrofarmaci e coordina tre operatori. In virtù dell’autonomia operativa e della responsabilità diretta su un’area funzionale rilevante, il suo inquadramento corretto è 1ª categoria impiegato di concetto. Se invece avesse compiti analisi di laboratorio sotto la supervisione di un agronomo senior senza responsabilità autonome, sarebbe 2ª categoria.
Caia – Contabile assunta come 3ª categoria, poi promossa
Caia è assunta come addetta alla contabilità ordinaria (3ª categoria) in un consorzio agrario. Dopo due anni, le vengono affidate in modo stabile la gestione completa del ciclo attivo e passivo e la predisposizione del bilancio. Queste mansioni corrispondono alla 2ª categoria. Caia segnala al datore la variazione e, trascorsi 3 mesi di esercizio continuativo delle nuove mansioni, matura il diritto all’inquadramento superiore in base all’art. 2103 c.c.
Sempronio – Social media manager in una cantina cooperativa
Sempronio è assunto nel 2025 come social media manager in una cantina cooperativa che rientra nell’ambito del CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri. Gestisce i profili social dell’azienda con ampia autonomia creativa, propone campagne, misura i KPI. Il rinnovo 2024 ha formalmente introdotto questo profilo nel CCNL. L’inquadramento in 1ª o 2ª categoria dipende dal grado di autonomia contrattualizzato: se lavora su direttive del responsabile marketing sarà 2ª, se ha piena autonomia editoriale e di budget potrà essere 1ª.

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Domande frequenti

Qual è la differenza tra Quadro e impiegato di 1ª categoria?
Il Quadro collabora con la direzione aziendale con autonomia di concezione e potere di iniziativa; è una categoria autonoma introdotta dalla legge n. 190/1985. L’impiegato di 1ª categoria (impiegato di concetto di 1° grado) svolge funzioni di alta responsabilità ma nell’ambito di direttive ricevute, senza quella piena autonomia decisionale che caratterizza il Quadro.
Chi è un impiegato di concetto?
Gli impiegati di concetto (1ª e 2ª categoria) svolgono mansioni che richiedono preparazione specialistica: contabili con responsabilità, tecnici agrari, responsabili amministrativi, addetti a funzioni commerciali complesse. Si distinguono dagli impiegati d’ordine perché le loro mansioni comportano elaborazione autonoma e decisioni nell’ambito delle proprie competenze.
I biologi e i fitopatologi in quale livello rientrano?
Con il rinnovo del 18 giugno 2024 sono stati introdotti nuovi profili professionali: biologi, fitopatologi, responsabili della salute degli allevamenti, specialisti PA e social media manager. L’inquadramento in 1ª o 2ª categoria dipende dal grado di autonomia e responsabilità effettivamente esercitato.
Un perito agrario a quale livello appartiene?
I periti agrari rientrano tipicamente nella 1ª o 2ª categoria di impiegato di concetto, a seconda delle mansioni svolte e del grado di autonomia. I periti agrari iscritti all’albo professionale hanno anche una gestione separata in seno alla Fondazione ENPAIA.
Come si cambia livello di inquadramento?
In caso di variazione stabile delle mansioni, il lavoratore ha diritto all’inquadramento superiore. Dopo 3 mesi di esercizio continuativo di mansioni superiori scatta il diritto al livello corrispondente secondo l’art. 2103 del Codice Civile. È consigliabile documentare per iscritto il cambiamento delle mansioni.

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Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Quadri e gli Impiegati Agricoli del 18 giugno 2024 (vigenza 2024-2027). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, i sindacati di categoria (Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, Confederdia) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri ordina il personale in livelli e qualifiche secondo le declaratorie contrattuali.
  • L'inquadramento dipende dalle mansioni effettivamente svolte, secondo l'art. 2103 c.c.
  • Le declaratorie descrivono competenze, autonomia e responsabilita' di ciascun livello.
  • La figura del quadro ha autonomia e responsabilita' superiori, con tutele specifiche.
  • Lo ius variandi consente l'assegnazione a mansioni equivalenti o, nei limiti, inferiori.
  • Per la corrispondenza livello-retribuzione si rinvia alle tabelle del CCNL vigente.
Indice dei contenuti

La classificazione del personale e' l'architettura portante di ogni contratto collettivo: stabilisce in quale livello collocare ciascun lavoratore in base alle mansioni svolte e, di conseguenza, quale trattamento normativo ed economico applicare. Nel CCNL Agricoltura per impiegati e quadri questa struttura distingue il lavoro intellettuale e direttivo da quello operaio, articolando i livelli secondo crescenti gradi di competenza, autonomia e responsabilita'.

La logica delle declaratorie

Le declaratorie sono le definizioni generali che descrivono il contenuto professionale di ciascun livello: il tipo di compiti, il grado di autonomia, la responsabilita' e le conoscenze richieste. Accanto alle declaratorie, i profili esemplificativi indicano figure tipiche. L'inquadramento non si fa per titolo o per nome della posizione, ma confrontando le mansioni concretamente affidate al lavoratore con la declaratoria del livello: e' la sostanza dell'attività a determinare la collocazione.

Il principio dell'art. 2103 c.c.

Il collegamento tra mansione e inquadramento e' presidiato dall'art. 2103 del codice civile, che impone al datore di adibire il lavoratore alle mansioni per cui e' stato assunto o a quelle corrispondenti al livello di inquadramento. La norma tutela contro il demansionamento e disciplina lo ius variandi, cioe' il potere del datore di modificare le mansioni: l'assegnazione e' legittima se a mansioni equivalenti, mentre l'assegnazione a mansioni inferiori e' ammessa solo nei casi e con le garanzie previsti.

Impiegati: gradi e responsabilita'

Tra gli impiegati la classificazione distingue posizioni con diverso grado di autonomia: dall'impiegato d'ordine, che svolge compiti esecutivi secondo procedure definite, all'impiegato di concetto, che applica competenze specialistiche con margini di autonomia, fino alle figure con responsabilita' di coordinamento. La progressione tra i livelli riflette l'aumento delle competenze e dell'autonomia richieste, e va verificata sulle declaratorie del CCNL Agricoltura vigente.

La figura del quadro

Il quadro e' una figura introdotta dalla legge per individuare i lavoratori che, pur non essendo dirigenti, svolgono funzioni di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa, con elevata autonomia e responsabilita'. Il CCNL definisce i requisiti per l'attribuzione della qualifica di quadro nel comparto agricolo e le tutele connesse, che possono comprendere coperture assicurative specifiche e trattamenti dedicati.

Mansioni promiscue e prevalenza

Spesso un lavoratore svolge mansioni riconducibili a livelli diversi. In questi casi il criterio guida e' la prevalenza: l'inquadramento segue la mansione che caratterizza in modo prevalente e qualificante l'attività. Quando il lavoratore e' adibito stabilmente a mansioni superiori, matura il diritto all'inquadramento corrispondente nei termini previsti, secondo il principio fissato dall'art. 2103 c.c. e specificato dal contratto.

Dal livello alla retribuzione

Individuato il livello tramite le declaratorie, la corrispondenza con il trattamento economico si legge nelle tabelle retributive del CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri vigente. La classificazione e' dunque il presupposto logico della retribuzione: prima si determina il livello in base alle mansioni effettive, poi si applica il trattamento previsto per quel livello dal contratto in vigore, evitando importi indicativi non aggiornati.

Domande frequenti

Come si determina il livello di inquadramento?

Confrontando le mansioni effettivamente svolte con le declaratorie del CCNL, non in base al titolo o al nome della posizione. E' la sostanza dell'attivita' a determinare il livello, secondo l'art. 2103 c.c.

Cosa sono le declaratorie?

Sono le definizioni generali che descrivono per ciascun livello il contenuto professionale: compiti, grado di autonomia, responsabilita' e conoscenze richieste, con profili esemplificativi delle figure tipiche.

Chi e' il quadro nel CCNL Agricoltura?

E' il lavoratore che, pur non essendo dirigente, svolge funzioni di rilevante importanza con elevata autonomia e responsabilita'. Il CCNL definisce i requisiti per la qualifica e le tutele connesse.

Cosa succede se svolgo mansioni superiori?

Se l'adibizione a mansioni superiori e' stabile, matura il diritto all'inquadramento corrispondente nei termini previsti, secondo l'art. 2103 c.c. e le specificazioni del contratto.

Il datore puo' cambiarmi mansioni?

Si', nei limiti dell'art. 2103 c.c.: l'assegnazione a mansioni equivalenti e' legittima; quella a mansioni inferiori e' ammessa solo nei casi e con le garanzie previsti dalla legge e dal contratto.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.