Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Agricoltura (Impiegati e Quadri)

CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri: orario di lavoro e straordinari

L’orario ordinario degli impiegati agricoli è fissato in 39 ore settimanali. Il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri 2024-2027 disciplina le maggiorazioni per straordinario, lavoro notturno e festivo, le modalità di calcolo della paga oraria e i limiti legali da rispettare.

In sintesi

Il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri 2024-2027 fissa l’orario ordinario in 39 ore settimanali. Lo straordinario è maggiorato del 30%, il lavoro notturno e il festivo del 50%, lo straordinario festivo del 60% e il lavoro festivo notturno del 65% (art. 20). Lo straordinario non può superare 3 ore al giorno, 18 a settimana e 300 l’anno. La paga oraria si calcola dividendo la retribuzione mensile per 169.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Confagricoltura · Coldiretti · Cia (lato datoriale) · Fai-Cisl · Flai-Cgil · Uila-Uil · Confederdia (lato sindacale)
Ultimo rinnovo
18 giugno 2024
Vigenza
1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027
Orario ordinario
39 ore settimanali
Divisore orario
169 (per paga oraria da mensile)

Tabella riepilogativa delle maggiorazioni

Maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo – CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri 2024-2027
Tipologia di prestazione Maggiorazione sulla paga oraria ordinaria
Lavoro straordinario (oltre le 39 ore settimanali) + 30%
Lavoro notturno (dalle 20 alle 6 con l’ora solare, dalle 22 alle 5 con l’ora legale) + 50%
Lavoro festivo (domeniche e festività dell’art. 22) + 50%
Lavoro straordinario festivo + 60%
Lavoro festivo notturno + 65%

Nota: Le maggiorazioni si applicano sulla paga oraria base (minimo mensile ÷ 169). In caso di contratti aziendali o accordi individuali che prevedano una retribuzione onnicomprensiva, è necessario verificare che i minimi CCNL siano rispettati anche per le componenti variabili.

L’orario ordinario di 39 ore settimanali

Il CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri fissa in 39 ore settimanali la durata ordinaria dell’orario di lavoro. Questo è inferiore al limite di 40 ore previsto dal D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 (attuazione della direttiva europea 2003/88/CE), che si applica come tetto legale massimo in assenza di accordi collettivi di deroga.

La suddivisione delle 39 ore nei giorni della settimana è affidata ai contratti territoriali, che devono distribuirle su cinque giorni oppure su cinque giorni e mezzo (art. 19). Su cinque giorni sono 7 ore e 48 minuti al giorno. La mezza giornata o la giornata libera, anche se cade di sabato, non è festiva né ai fini dello straordinario né ai fini delle ferie.

L’orario può essere calcolato come media su un periodo fino a dodici mesi, con settimane più lunghe compensate da settimane più corte, nel limite di 85 ore annue di variabilità e con un massimo di 44 ore settimanali; modalità e criteri possono essere precisati dalla contrattazione territoriale (art. 19). Chi fa straordinario può scegliere di farsi pagare solo la maggiorazione e accantonare le ore come riposo compensativo nella banca delle ore, secondo le regole territoriali; se i riposi non possono essere goduti, le ore accantonate vanno pagate (art. 20).

Il lavoro straordinario: definizione e limiti

È lavoro straordinario ogni prestazione che supera le 39 ore settimanali ordinarie. Il D.Lgs. 66/2003 impone un limite medio di 48 ore settimanali (ordinario + straordinario) calcolato su un periodo di riferimento di quattro mesi (estensibile a sei o dodici mesi da contratto collettivo). Il CCNL aggiunge limiti propri: lo straordinario non può superare 3 ore al giorno, 18 a settimana e 300 ore l’anno per ciascun lavoratore, va richiesto e autorizzato di volta in volta dal datore e pagato nello stesso mese in cui è prestato (art. 20).

Il lavoro straordinario deve essere:

  • Disposto dal datore di lavoro e non auto-organizzato dal lavoratore;
  • Registrato in modo verificabile (registro presenze, badge, sistema di rilevazione);
  • Retribuito con le maggiorazioni previste dal CCNL o, ove previsto da accordo aziendale, compensato con riposi in banca ore.

Calcolo pratico della paga oraria e del compenso per straordinario

La paga oraria di un impiegato agricolo si ricava con la formula:

  • Paga oraria = retribuzione mensile ÷ 169

Per un impiegato di 2ª categoria pagato al minimo nazionale conglobato (1.541,41 € dal 1° luglio 2024, Tab. 1 del CCNL), la paga oraria è: €1.541,41 ÷ 169 = circa €9,12 lordi all’ora.

Il compenso per un’ora di straordinario ordinario (maggiorazione 30%) sarà: €9,12 × 1,30 = circa €11,86.

Il compenso per un’ora di lavoro notturno (maggiorazione 50%) sarà: €9,12 × 1,50 = circa €13,68.

I valori sopra usano il minimo nazionale della Tab. 1 del CCNL, che è un pavimento: lo stipendio contrattuale vero è fissato dal contratto provinciale e può essere più alto. Le maggiorazioni si calcolano sugli elementi della retribuzione dell’art. 31 (stipendio contrattuale e scatti di anzianità). Gli importi per categoria sono nella scheda sulle tabelle retributive degli impiegati agricoli.

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Lavoro notturno e tutele specifiche

Per il CCNL è notturno il lavoro svolto dalle 20 alle 6 nel periodo dell’ora solare e dalle 22 alle 5 nel periodo dell’ora legale (art. 20). Negli uffici agricoli è meno comune che nelle operazioni di campo, ma può riguardare, ad esempio, il personale di sorveglianza, i tecnici di cantina durante la vendemmia notturna, o il personale amministrativo in turni. Il D.Lgs. 66/2003 (artt. 11-15) prevede tutele specifiche per i lavoratori notturni abituali (più di 80 notti all’anno): visita medica preventiva e periodica, limitazione a 8 ore medie nell’arco di 24 ore, garanzie di trasferimento a lavoro diurno in caso di problemi di salute.

Casi pratici

Tizio – Contabile di 3ª categoria, settimana con straordinario
Tizio lavora come addetto alla contabilità (3ª categoria) pagato al minimo nazionale di 1.417,89 €. La sua paga oraria è €1.417,89 ÷ 169 = €8,39. Una settimana lavora 45 ore (6 ore di straordinario, entro il limite di 3 ore al giorno). Il compenso per lo straordinario è: €8,39 × 1,30 × 6 = €65,44 lordi. Nel mese accumula 18 ore di straordinario: €8,39 × 1,30 × 18 = €196,33 lordi in busta, pagati nello stesso mese.
Caia – Tecnica di 1ª categoria, lavoro festivo durante la raccolta
Caia è tecnica agraria di 1ª categoria (minimo nazionale 1.686,76 €). L’azienda la chiama a lavorare la domenica durante la campagna olearia. La paga oraria è €1.686,76 ÷ 169 = €9,98. Le vengono retribuite 8 ore festive con maggiorazione del 50%: €9,98 × 1,50 × 8 = €119,76 lordi. Le ore festive che sono anche straordinario hanno la maggiorazione del 60% (€9,98 × 1,60 = €15,97 l’ora).
Sempronio – Quadro con retribuzione onnicomprensiva
Sempronio, Quadro con minimo contrattuale e indennità di funzione, ha negoziato una retribuzione lorda mensile di €2.500 definita contrattualmente come «onnicomprensiva di ogni compenso aggiuntivo». L’accordo è valido solo se la retribuzione pattuita supera il minimo CCNL (minimo Q + indennità funzione + eventuali scatti) aumentato delle maggiorazioni medie prevedibili. In caso contrario, il lavoratore può comunque rivendicare le maggiorazioni CCNL separatamente.

Approfondisci con la guida pratica

Lavoro notturno: tutele e maggiorazioni →

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Domande frequenti

Quante ore settimanali prevede il CCNL Agricoltura Impiegati?
Il CCNL fissa l’orario ordinario in 39 ore settimanali, inferiore al limite legale di 40 ore del D.Lgs. 66/2003. I contratti territoriali le distribuiscono su cinque giorni (7 ore e 48 minuti al giorno) o su cinque giorni e mezzo (art. 19).
Come si calcola la paga oraria degli impiegati agricoli?
La paga oraria si calcola dividendo la retribuzione mensile per 169. Il divisore 169 è fissato dal CCNL e corrisponde a 39 ore × 52 settimane ÷ 12 mesi. Serve per calcolare compensi per straordinario, trattenute per assenze orarie e ratei di mensilità aggiuntive.
Qual è la maggiorazione per il lavoro straordinario notturno?
L’art. 20 del CCNL non prevede una voce specifica per lo straordinario notturno feriale: elenca straordinario 30%, notturno 50%, festivo 50%, straordinario festivo 60% e festivo notturno 65%. Per il notturno vale quindi almeno il 50%.
I Quadri hanno diritto alle maggiorazioni per straordinario?
Sì, le maggiorazioni si applicano in via generale a tutti i livelli inclusi i Quadri, salvo che il contratto individuale preveda espressamente una retribuzione onnicomprensiva che remuneri forfettariamente tali prestazioni, sempre nel rispetto dei minimi CCNL.
Quante ore di straordinario si possono fare all’anno?
Il D.Lgs. 66/2003 fissa il limite di 48 ore medie settimanali (ordinario + straordinario) su un periodo di quattro mesi, estensibile a sei o dodici mesi da accordo collettivo. Il CCNL fissa in più un limite individuale di 300 ore l’anno, con un massimo di 3 ore al giorno e 18 a settimana (art. 20).

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e stipendi, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Quadri e gli Impiegati Agricoli del 18 giugno 2024 (vigenza 2024-2027). Orario e maggiorazioni: artt. 19 e 20 del testo del CCNL; per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, i sindacati di categoria (Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, Confederdia) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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