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La guida
Negli studi odontoiatrici che applicano il CCNL Studi professionali il datore versa per ogni dipendente un contributo unificato di 29 € al mese per 12 mensilità, di cui 2 € a carico del lavoratore: 20 € vanno alla Cassa sanitaria CADIPROF e 9 € all’ente bilaterale EBIPRO (art. 13). Chi non aderisce deve pagare al lavoratore 43 € lordi al mese per 14 mensilità. Il fondo pensione è FON.TE.: 1,55% a carico del datore e almeno 0,55% a carico del lavoratore sulla retribuzione utile al TFR (art. 18).
Bilateralità, sanità integrativa e fondo pensione: tabella riepilogativa
| Ente o fondo | A cosa serve | Contributo |
|---|---|---|
| CADIPROF | Cassa di assistenza sanitaria integrativa | 20 € al mese per 12 mensilità a carico del datore, più 24 € una tantum di iscrizione |
| EBIPRO | Ente bilaterale nazionale degli studi professionali | 9 € al mese per 12 mensilità: 7 € datore, 2 € lavoratore |
| Contributo unificato | Finanzia CADIPROF ed EBIPRO, versato con F24 (causale ASSP) | 29 € al mese per 12 mensilità, anche per i part-time |
| Studio non aderente | Elemento aggiuntivo in busta paga | 43 € lordi al mese per 14 mensilità, non riproporzionabile |
| FON.TE. | Previdenza complementare | 1,55% datore e almeno 0,55% lavoratore sulla retribuzione utile al TFR, più il TFR |
| FONDOPROFESSIONI | Formazione continua | Fondo interprofessionale per i lavoratori degli studi professionali |
Fonte: artt. 13, 16 e 18 del CCNL Studi professionali del 16 febbraio 2024.
Enti bilaterali: funzioni e obblighi
Negli studi che applicano il CCNL Studi professionali la bilateralità è affidata all’EBIPRO, ente bilaterale nazionale di settore, e alla cassa sanitaria CADIPROF, entrambe costituite da Confprofessioni e dai sindacati firmatari (artt. 13-16).
Funzioni principali degli enti bilaterali:
- Welfare contrattuale: prestazioni integrative in caso di malattia, infortunio, maternita (contributi una tantum o mensili), assistenza legale, sostegno al reddito in caso di sospensione lavorativa.
- Formazione professionale: finanziamento e organizzazione di corsi di aggiornamento per ASO (obbligatorio ai sensi del DPCM 2018), igienisti dentali e segretarie.
- Mercato del lavoro: gestione delle clausole contrattuali che richiedono l’intervento dell’ente bilaterale (es. contratti a termine eccedenti le percentuali, apprendistato).
Il contributo è dovuto da tutti i datori che rientrano nel campo di applicazione del CCNL. Lo studio che non aderisce alla bilateralità deve pagare al lavoratore un elemento aggiuntivo di 43 € lordi al mese per 14 mensilità, non assorbibile e utile per tutti gli istituti, TFR compreso; resta comunque tenuto a garantire le prestazioni che il lavoratore avrebbe ricevuto (art. 13).
Sanita integrativa e previdenza complementare
Il CCNL Studi professionali prevede:
- CADIPROF, la cassa di assistenza sanitaria integrativa: le prestazioni sono quelle del Piano sanitario della cassa; la quota di 20 € al mese è a carico del datore, più 24 € una tantum di iscrizione, e non è imponibile né ai fini fiscali né previdenziali (art. 16).
- FON.TE., il fondo pensione di riferimento (dove è confluito PRE.VI.PROF.): per gli iscritti il datore versa l’1,55% e il lavoratore almeno lo 0,55% della retribuzione utile al TFR; per chi ha iniziato a lavorare dopo il 28 aprile 1993 va al fondo tutto il TFR maturando. Possono iscriversi anche i lavoratori a termine con contratto oltre i tre mesi e gli apprendisti (art. 18).
Per gli studi odontoiatrici con pochi dipendenti, la previdenza complementare rappresenta un elemento di welfare particolarmente rilevante, considerato che il pensionamento del medico-titolare comporta spesso la cessazione o riorganizzazione dell’attivita.
Formazione obbligatoria e sicurezza sul lavoro
Il CCNL e la normativa di settore impongono specifici obblighi formativi:
- Formazione ASO: aggiornamento periodico dopo il conseguimento dell’attestato DPCM 2018; la cadenza e fissata dal profilo professionale e dagli accordi regionali.
- Formazione sicurezza: D.Lgs. 81/2008 impone formazione generale (4 ore) e specifica (4-8 ore per il settore sanita) per tutti i lavoratori, a carico del datore, durante l’orario di lavoro.
- Radioprotezione: il personale classificato come esposto (D.Lgs. 101/2020) deve ricevere formazione specifica e sorveglianza medica annuale. Il medico autorizzato/esperto qualificato deve essere nominato dal titolare.
- Privacy sanitaria (GDPR e D.Lgs. 101/2018): il personale che tratta dati sanitari dei pazienti deve ricevere istruzione scritta da parte del titolare del trattamento (il datore/odontoiatra).
Casi pratici
Domande frequenti
Cos'e l'ente bilaterale degli studi odontoiatrici?
La cassa sanitaria CADIPROF è obbligatoria?
Quanto versa lo studio al fondo pensione?
La formazione sicurezza e a carico del datore?
Come si accede alle prestazioni dell'ente bilaterale?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2026 e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento 2026, ferie, permessi e festivita 2026, maternita, paternita e congedi parentali 2026, scatti di anzianita, tredicesima e mensilita aggiuntive 2026 e malattia, infortunio e periodo di comporto 2026.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Studi Odontoiatrici e Medici. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.