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Il CCNL degli studi odontoiatrici prevede un sistema di bilateralita che include enti bilaterali di settore, fondi di assistenza sanitaria integrativa e fondi di previdenza complementare. La contribuzione bilaterale e a carico dello studio e del lavoratore. Gli enti bilaterali erogano prestazioni di welfare (assistenza legale, sostegno al reddito) e gestiscono la formazione professionale obbligatoria.
Tabella riepilogativa
| Ente / Fondo | Tipo | Contributo indicativo |
|---|---|---|
| Ente bilaterale di settore (EBAS o equivalente) | Welfare, formazione, mercato del lavoro | ~10-20 €/mese per dipendente (quota datore + lavoratore) |
| Fondo sanitario integrativo di settore | Sanita integrativa (visite, esami, odontoiatria) | ~15-25 €/mese per dipendente |
| Fondo pensione complementare | Previdenza integrativa | % su TFR o quota fissa da CCNL |
| Fondo formazione continua | Finanziamento piani formativi aziendali | 0,30% del monte salari (Fondimpresa o equivalente) |
Enti bilaterali: funzioni e obblighi
La bilateralita negli studi odontoiatrici si inserisce nel quadro degli enti bilaterali del terziario o degli studi professionali (EBAS, ESPE, o enti regionali equivalenti), istituiti dai medesimi soggetti firmatari del CCNL.
Funzioni principali degli enti bilaterali:
- Welfare contrattuale: prestazioni integrative in caso di malattia, infortunio, maternita (contributi una tantum o mensili), assistenza legale, sostegno al reddito in caso di sospensione lavorativa.
- Formazione professionale: finanziamento e organizzazione di corsi di aggiornamento per ASO (obbligatorio ai sensi del DPCM 2018), igienisti dentali e segretarie.
- Mercato del lavoro: gestione delle clausole contrattuali che richiedono l’intervento dell’ente bilaterale (es. contratti a termine eccedenti le percentuali, apprendistato).
La contribuzione all’ente bilaterale e obbligatoria per i datori che applicano il CCNL. L’inadempimento priva il lavoratore delle prestazioni integrative e puo comportare sanzioni in sede di ispezione del lavoro.
Sanita integrativa e previdenza complementare
Il CCNL degli studi odontoiatrici puo prevedere:
- Fondo sanitario integrativo: rimborsa o copre in forma diretta (network di strutture convenzionate) visite specialistiche, esami diagnostici, protesi dentarie, spese oculistiche. Il contributo e versato pariteticamente da datore e lavoratore.
- Fondo pensione complementare: i lavoratori possono conferire il TFR futuro al fondo pensione di settore. Il CCNL puo prevedere un contributo aggiuntivo del datore al fondo (di norma una percentuale della retribuzione), erogato solo se il lavoratore versa la propria quota.
Per gli studi odontoiatrici con pochi dipendenti, la previdenza complementare rappresenta un elemento di welfare particolarmente rilevante, considerato che il pensionamento del medico-titolare comporta spesso la cessazione o riorganizzazione dell’attivita.
Formazione obbligatoria e sicurezza sul lavoro
Il CCNL e la normativa di settore impongono specifici obblighi formativi:
- Formazione ASO: aggiornamento periodico dopo il conseguimento dell’attestato DPCM 2018; la cadenza e fissata dal profilo professionale e dagli accordi regionali.
- Formazione sicurezza: D.Lgs. 81/2008 impone formazione generale (4 ore) e specifica (4-8 ore per il settore sanita) per tutti i lavoratori, a carico del datore, durante l’orario di lavoro.
- Radioprotezione: il personale classificato come esposto (D.Lgs. 101/2020) deve ricevere formazione specifica e sorveglianza medica annuale. Il medico autorizzato/esperto qualificato deve essere nominato dal titolare.
- Privacy sanitaria (GDPR e D.Lgs. 101/2018): il personale che tratta dati sanitari dei pazienti deve ricevere istruzione scritta da parte del titolare del trattamento (il datore/odontoiatra).
Casi pratici
Domande frequenti
Cos'e l'ente bilaterale degli studi odontoiatrici?
Il fondo sanitario integrativo e obbligatorio?
Il fondo pensione complementare e meglio del TFR in azienda?
La formazione sicurezza e a carico del datore?
Come si accede alle prestazioni dell'ente bilaterale?
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Studi Odontoiatrici e Medici. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Domande frequenti
Cos'e l'ente bilaterale degli studi odontoiatrici?
E un organismo paritetico istituito dalle parti firmatarie del CCNL (datori e sindacati) per erogare welfare contrattuale (prestazioni integrative, formazione, mercato del lavoro). L'iscrizione e obbligatoria per i datori che applicano il contratto.
Il fondo sanitario integrativo e obbligatorio?
Si, se previsto dal CCNL applicato. Il datore e tenuto a versare la propria quota di contribuzione. Il lavoratore beneficia delle prestazioni sanitarie integrative indipendentemente dalla sua quota (che viene in genere dedotta dalla busta paga).
Il fondo pensione complementare e meglio del TFR in azienda?
Per la maggior parte dei lavoratori il fondo pensione complementare e piu vantaggioso: tassazione agevolata alla prestazione (15-9%), eventuale contributo aggiuntivo del datore, rendimenti medi storicamente superiori alla rivalutazione legale del TFR. Valutare con un consulente previdenziale la situazione individuale.
La formazione sicurezza e a carico del datore?
Si: ai sensi del D.Lgs. 81/2008 tutti i costi della formazione obbligatoria (generale e specifica) sono a carico del datore e devono essere erogati durante l'orario di lavoro, senza alcuna decurtazione della retribuzione.
Come si accede alle prestazioni dell'ente bilaterale?
Occorre che il datore sia in regola con i versamenti all'ente bilaterale. Il lavoratore presenta la domanda di prestazione all'ente (modulo cartaceo o online) allegando la documentazione richiesta (es. certificato medico per il sussidio malattia, fattura per il rimborso sanitario). I tempi di liquidazione variano da ente a ente.
Vedi anche