Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Studi Odontoiatrici e Medici

In sintesi

Negli studi odontoiatrici che applicano il CCNL Studi professionali il datore versa per ogni dipendente un contributo unificato di 29 € al mese per 12 mensilità, di cui 2 € a carico del lavoratore: 20 € vanno alla Cassa sanitaria CADIPROF e 9 € all’ente bilaterale EBIPRO (art. 13). Chi non aderisce deve pagare al lavoratore 43 € lordi al mese per 14 mensilità. Il fondo pensione è FON.TE.: 1,55% a carico del datore e almeno 0,55% a carico del lavoratore sulla retribuzione utile al TFR (art. 18).

Dati contrattuali

Risorsa gratuita
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Parti firmatarie
Confprofessioni · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL (CCNL Studi professionali, applicato agli studi odontoiatrici)
Ultimo rinnovo
16 febbraio 2024 (testo integrale pubblicato da Confprofessioni)
Vigenza
16 febbraio 2024 – 15 febbraio 2027 (resta applicabile fino al rinnovo)
Platea
ASO, igienisti dentali, segretarie e ausiliari degli studi dentistici

Bilateralità, sanità integrativa e fondo pensione: tabella riepilogativa

Welfare contrattuale negli studi odontoiatrici (CCNL Studi professionali 16 febbraio 2024)
Ente o fondo A cosa serve Contributo
CADIPROF Cassa di assistenza sanitaria integrativa 20 € al mese per 12 mensilità a carico del datore, più 24 € una tantum di iscrizione
EBIPRO Ente bilaterale nazionale degli studi professionali 9 € al mese per 12 mensilità: 7 € datore, 2 € lavoratore
Contributo unificato Finanzia CADIPROF ed EBIPRO, versato con F24 (causale ASSP) 29 € al mese per 12 mensilità, anche per i part-time
Studio non aderente Elemento aggiuntivo in busta paga 43 € lordi al mese per 14 mensilità, non riproporzionabile
FON.TE. Previdenza complementare 1,55% datore e almeno 0,55% lavoratore sulla retribuzione utile al TFR, più il TFR
FONDOPROFESSIONI Formazione continua Fondo interprofessionale per i lavoratori degli studi professionali

Fonte: artt. 13, 16 e 18 del CCNL Studi professionali del 16 febbraio 2024.

Enti bilaterali: funzioni e obblighi

Negli studi che applicano il CCNL Studi professionali la bilateralità è affidata all’EBIPRO, ente bilaterale nazionale di settore, e alla cassa sanitaria CADIPROF, entrambe costituite da Confprofessioni e dai sindacati firmatari (artt. 13-16).

Funzioni principali degli enti bilaterali:

  • Welfare contrattuale: prestazioni integrative in caso di malattia, infortunio, maternita (contributi una tantum o mensili), assistenza legale, sostegno al reddito in caso di sospensione lavorativa.
  • Formazione professionale: finanziamento e organizzazione di corsi di aggiornamento per ASO (obbligatorio ai sensi del DPCM 2018), igienisti dentali e segretarie.
  • Mercato del lavoro: gestione delle clausole contrattuali che richiedono l’intervento dell’ente bilaterale (es. contratti a termine eccedenti le percentuali, apprendistato).

Il contributo è dovuto da tutti i datori che rientrano nel campo di applicazione del CCNL. Lo studio che non aderisce alla bilateralità deve pagare al lavoratore un elemento aggiuntivo di 43 € lordi al mese per 14 mensilità, non assorbibile e utile per tutti gli istituti, TFR compreso; resta comunque tenuto a garantire le prestazioni che il lavoratore avrebbe ricevuto (art. 13).

Sanita integrativa e previdenza complementare

Il CCNL Studi professionali prevede:

  • CADIPROF, la cassa di assistenza sanitaria integrativa: le prestazioni sono quelle del Piano sanitario della cassa; la quota di 20 € al mese è a carico del datore, più 24 € una tantum di iscrizione, e non è imponibile né ai fini fiscali né previdenziali (art. 16).
  • FON.TE., il fondo pensione di riferimento (dove è confluito PRE.VI.PROF.): per gli iscritti il datore versa l’1,55% e il lavoratore almeno lo 0,55% della retribuzione utile al TFR; per chi ha iniziato a lavorare dopo il 28 aprile 1993 va al fondo tutto il TFR maturando. Possono iscriversi anche i lavoratori a termine con contratto oltre i tre mesi e gli apprendisti (art. 18).

Per gli studi odontoiatrici con pochi dipendenti, la previdenza complementare rappresenta un elemento di welfare particolarmente rilevante, considerato che il pensionamento del medico-titolare comporta spesso la cessazione o riorganizzazione dell’attivita.

Formazione obbligatoria e sicurezza sul lavoro

Il CCNL e la normativa di settore impongono specifici obblighi formativi:

  • Formazione ASO: aggiornamento periodico dopo il conseguimento dell’attestato DPCM 2018; la cadenza e fissata dal profilo professionale e dagli accordi regionali.
  • Formazione sicurezza: D.Lgs. 81/2008 impone formazione generale (4 ore) e specifica (4-8 ore per il settore sanita) per tutti i lavoratori, a carico del datore, durante l’orario di lavoro.
  • Radioprotezione: il personale classificato come esposto (D.Lgs. 101/2020) deve ricevere formazione specifica e sorveglianza medica annuale. Il medico autorizzato/esperto qualificato deve essere nominato dal titolare.
  • Privacy sanitaria (GDPR e D.Lgs. 101/2018): il personale che tratta dati sanitari dei pazienti deve ricevere istruzione scritta da parte del titolare del trattamento (il datore/odontoiatra).

Casi pratici

Tizio – Datore non iscritto all’ente bilaterale
Lo studio di Tizio non ha mai iscritto i dipendenti all’ente bilaterale. Tizio si ammala per 20 giorni e non puo accedere alla prestazione integrativa (sussidio una tantum). Puo rivendicare il danno subito e richiedere al datore il rimborso corrispondente alle prestazioni perdute, oltre alla regolarizzazione contributiva retroattiva verso l’ente.
Caia – Formazione ASO non erogata dal datore
Caia e ASO da 5 anni e non ha mai ricevuto la formazione di aggiornamento obbligatoria post-attestato DPCM 2018. Il datore e in inadempimento sia del CCNL sia del D.Lgs. 81/2008. Caia segnala all’ente bilaterale e all’ASL competente. Lo studio viene diffidato a erogare la formazione entro 30 giorni.
Sempronio – Iscrizione al fondo pensione di settore
Sempronio e stato assunto 4 mesi fa e non ha ancora ricevuto il modulo di scelta della destinazione del TFR. Se è alla prima assunzione, dal 1° luglio 2026 aderisce automaticamente alla previdenza complementare, salvo rinuncia entro 60 giorni (art. 8, comma 7, D.Lgs. 252/2005): lo studio deve informarlo e, in mancanza di rinuncia, versare TFR e contributi al fondo dalla data di assunzione.

Domande frequenti

Cos'e l'ente bilaterale degli studi odontoiatrici?
E un organismo paritetico istituito dalle parti firmatarie del CCNL (datori e sindacati) per erogare welfare contrattuale (prestazioni integrative, formazione, mercato del lavoro). L’iscrizione e obbligatoria per i datori che applicano il contratto.
La cassa sanitaria CADIPROF è obbligatoria?
Sì per lo studio che applica il CCNL: la quota di 20 € al mese è compresa nel contributo unificato di 29 €. Lo studio che non aderisce alla bilateralità deve pagare al lavoratore 43 € lordi al mese per 14 mensilità (art. 13).
Quanto versa lo studio al fondo pensione?
Per il lavoratore iscritto a FON.TE. lo studio versa l’1,55% della retribuzione utile al TFR e il lavoratore almeno lo 0,55%, oltre al TFR (art. 18). Chi non si iscrive non riceve il contributo del datore.
La formazione sicurezza e a carico del datore?
Si: ai sensi del D.Lgs. 81/2008 tutti i costi della formazione obbligatoria (generale e specifica) sono a carico del datore e devono essere erogati durante l’orario di lavoro, senza alcuna decurtazione della retribuzione.
Come si accede alle prestazioni dell'ente bilaterale?
Occorre che il datore sia in regola con i versamenti all’ente bilaterale. Il lavoratore presenta la domanda di prestazione all’ente (modulo cartaceo o online) allegando la documentazione richiesta (es. certificato medico per il sussidio malattia, fattura per il rimborso sanitario). I tempi di liquidazione variano da ente a ente.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2026 e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento 2026, ferie, permessi e festivita 2026, maternita, paternita e congedi parentali 2026, scatti di anzianita, tredicesima e mensilita aggiuntive 2026 e malattia, infortunio e periodo di comporto 2026.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Studi Odontoiatrici e Medici. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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