Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Studi Odontoiatrici e Medici

In sintesi

L’Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO) e una figura professionale regolata dal DPCM 9 febbraio 2018, che ne definisce il profilo e impone una formazione obbligatoria di 700 ore. Il personale esposto a radiazioni ionizzanti (radiografie) e soggetto al D.Lgs. 101/2020 con sorveglianza medica e formazione specifica. Tutto il personale che tratta dati sanitari dei pazienti e vincolato dal GDPR e dal segreto professionale sanitario.

Dati contrattuali

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Parti firmatarie
ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
Ultimo rinnovo
Ultimo rinnovo disponibile: testo in vigore con accordi integrativi 2022-2024 (rinnovo atteso 2025-2026)
Vigenza
Prorogato fino a rinnovo; ultimo accordo economico indicativo maggio 2026
Platea
~60.000-80.000 (ASO, igienisti dentali, segretarie, ausiliari studi dentistici)

Tabella riepilogativa

Obblighi normativi specifici per il personale degli studi odontoiatrici
Norma Soggetto obbligato Adempimento principale
DPCM 9/2/2018 (profilo ASO) ASO e datori che le impiegano Attestato di qualifica 700 ore (formazione iniziale)
D.Lgs. 101/2020 (radioprotezione) Personale esposto (ASO, assistente OPT) Sorveglianza medica annuale, formazione, registro esposizioni
D.Lgs. 81/2008 (sicurezza lavoro) Tutto il personale Formazione 8-12 ore, DPI, DVR, medico competente
GDPR – Reg. UE 2016/679 Tutto il personale che tratta dati sanitari Designazione come autorizzato al trattamento, riservatezza
D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) Datore (titolare trattamento) Registro trattamenti, consenso pazienti, misure di sicurezza

Il profilo professionale ASO: DPCM 9 febbraio 2018

Il DPCM 9 febbraio 2018 ha istituito e regolamentato la figura dell’Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO), colmando una lacuna normativa che per decenni aveva lasciato questa professione senza un riconoscimento giuridico formale.

Contenuto del DPCM:

  • Profilo professionale: l’ASO opera in affiancamento al medico odontoiatra per la preparazione del paziente, l’assistenza alla poltrona durante le sedute cliniche, la gestione e sterilizzazione degli strumenti, la preparazione dei materiali odontoiatrici e le attivita di segreteria correlate alle prestazioni cliniche.
  • Formazione obbligatoria: percorso di 700 ore articolato in moduli teorici (anatomia, microbiologia, farmacologia di base, normativa sicurezza e radioprotezione) e pratici (tirocinio in studio). La formazione e erogata da enti accreditati dalle Regioni.
  • Attestato di qualifica: rilasciato al termine del percorso, necessario per svolgere legalmente le mansioni di ASO come dipendente di uno studio odontoiatrico. Chi esercitava prima del 2018 ha beneficiato di un regime transitorio.

Il CCNL degli studi odontoiatrici ha recepito la figura ASO inquadrandola al livello II (con attestato) o al livello III-IV (in formazione o senza attestato).

Radioprotezione: D.Lgs. 101/2020 e obblighi per lo studio

Il D.Lgs. 101/2020 (attuativo della Direttiva Euratom 2013/59) ha ridisegnato il quadro della radioprotezione per i lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti. Negli studi odontoiatrici la fonte di esposizione principale e l’apparecchiatura per radiografie intraorali e l’ortopantomografo (OPT).

Obblighi del titolare dello studio (datore di lavoro):

  • Nominare un esperto qualificato in radioprotezione (o medico autorizzato) per la sorveglianza fisica e la classificazione del personale esposto.
  • Classificare il personale in Categoria A (esposizione superiore a 6 mSv/anno) o Categoria B (1-6 mSv/anno) in base alla valutazione dosimetrica.
  • Assicurare la sorveglianza medica annuale per il personale classificato (esame medico, eventuale dosimetria individuale).
  • Tenere il registro degli esposti e conservarlo per 30 anni dalla cessazione dell’esposizione.
  • Fornire formazione specifica in radioprotezione a tutto il personale che opera in prossimita delle apparecchiature.

Le lavoratrici in gravidanza devono essere immediatamente allontanate dalle mansioni con esposizione a radiazioni (art. 11 D.Lgs. 151/2001). Alla comunicazione dello stato di gravidanza, il titolare adotta immediatamente le misure di protezione o, se impossibile, anticipa il congedo.

Privacy sanitaria e GDPR in studio odontoiatrico

Il dato sanitario e una categoria speciale di dato personale ai sensi dell’art. 9 GDPR (Reg. UE 2016/679) e del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy). Lo studio odontoiatrico, come titolare del trattamento, e tenuto a:

  • Acquisire il consenso esplicito del paziente per il trattamento dei dati sanitari (cartella clinica, radiografie, fotografie intraorali) prima di avviare le prestazioni.
  • Redigere e tenere aggiornato il registro delle attivita di trattamento (art. 30 GDPR).
  • Designare formalmente il personale (ASO, segretarie, igienisti) come autorizzati al trattamento con istruzioni scritte che specificano le finalita e i limiti dell’accesso ai dati.
  • Adottare misure di sicurezza tecniche e organizzative: credenziali di accesso individuali per il gestionale clinico, blocco automatico dei terminali, archivi cartacei chiusi a chiave.
  • Garantire il segreto professionale sanitario: tutto il personale e vincolato all’obbligo di riservatezza anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro. La violazione configura illecito civile (risarcimento danni) e penale (art. 622 c.p.).

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha emanato specifiche linee guida per le strutture sanitarie che si applicano anche agli studi odontoiatrici privati.

Casi pratici

Tizio – ASO senza attestato DPCM 2018: rischio per lo studio
Lo studio ha assunto Tizio come ASO senza il corso da 700 ore, in regime di apprendistato. Il DPCM 2018 non esenta l’apprendista dagli obblighi di qualifica se svolge mansioni clinico-assistenziali tipiche dell’ASO. Il titolare rischia sanzioni ispettive e, in caso di evento avverso al paziente, responsabilita professionale aggravata. La soluzione corretta e iscrivere Tizio al percorso formativo entro i tempi previsti.
Caia – Gravidanza e radioprotezione: allontanamento immediato
Caia e ASO e comunica la gravidanza al titolare. Il titolare deve immediatamente sospenderla dalle mansioni in prossimita dell’apparecchiatura radiologica e assegnarla a mansioni di reception e sterilizzazione non radioscopica. Se non vi sono mansioni alternative, richiede all’Ispettorato del Lavoro l’anticipazione dell’astensione obbligatoria (dal primo mese, ai sensi dell’art. 11 D.Lgs. 151/2001).
Sempronio – Violazione GDPR: comunicazione dati paziente a terzi
Sempronio e segretaria e risponde al telefono a un parente di un paziente, confermando la diagnosi e il piano di cura. Si tratta di comunicazione non autorizzata di dato sanitario a soggetto non legittimato, in violazione del GDPR. Il titolare dello studio (titolare del trattamento) e responsabile dell’inadeguata formazione di Sempronio e puo essere sanzionato dal Garante. Sempronio risponde disciplinarmente e, nei casi piu gravi, penalmente (art. 622 c.p.).

Domande frequenti

Un'ASO senza attestato DPCM 2018 puo lavorare regolarmente?
No: dal DPCM 9 febbraio 2018 il possesso dell’attestato e obbligatorio per svolgere le mansioni di ASO. Il personale in formazione (apprendistato) puo svolgere attivita di studio sotto supervisione, ma non autonomamente. Gli studi che impiegano ASO senza attestato rischiano sanzioni ispettive.
La sorveglianza medica per radioprotezione e obbligatoria ogni anno?
Si: il D.Lgs. 101/2020 impone la visita medica annuale per il personale classificato esposto (Categoria A o B). La visita e effettuata dal medico autorizzato (o dal medico competente con specifica abilitazione) e l’idoneita e documentata in cartella sanitaria.
Il personale dello studio puo accedere liberamente alle cartelle cliniche di tutti i pazienti?
No: ogni autorizzato al trattamento ha accesso ai dati solo nella misura necessaria per le proprie mansioni (principio di minimizzazione, art. 5 GDPR). L’accesso indiscriminato alle cartelle di pazienti non seguiti direttamente configura violazione del GDPR e puo costituire reato ex art. 622 c.p.
Il segreto professionale sanitario si applica anche alle segretarie dello studio?
Si: l’obbligo di riservatezza si estende a tutto il personale che, nell’ambito delle proprie mansioni, viene a conoscenza di dati sanitari dei pazienti. Il vincolo permane anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Chi e responsabile della formazione sulla privacy in studio?
Il titolare dello studio (in quanto titolare del trattamento ai sensi del GDPR) e responsabile della formazione del personale sugli obblighi di riservatezza e sulle procedure di trattamento dei dati. La formazione deve essere documentata e periodicamente aggiornata (almeno ogni 2 anni o in caso di cambiamenti normativi rilevanti).

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2026 e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento 2026, ferie, permessi e festivita 2026, maternita, paternita e congedi parentali 2026, scatti di anzianita, tredicesima e mensilita aggiuntive 2026 e malattia, infortunio e periodo di comporto 2026.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Studi Odontoiatrici e Medici. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • La figura dell'Assistente di Studio Odontoiatrico (ASO) e regolata dal DPCM 9 febbraio 2018, che ne definisce il profilo e impone una formazione iniziale obbligatoria di 700 ore.
  • Il personale esposto a radiazioni ionizzanti e soggetto al D.Lgs. 101/2020: sorveglianza medica, formazione specifica e registro delle esposizioni.
  • Tutto il personale che tratta dati sanitari dei pazienti e vincolato dal GDPR (Reg. UE 2016/679) e dal Codice Privacy, oltre che dal segreto professionale.
  • Restano fermi gli obblighi generali di sicurezza del D.Lgs. 81/2008: DVR, DPI, formazione, medico competente.
  • Inquadramenti e minimi vanno letti nelle tabelle del CCNL di settore vigente.
Indice dei contenuti

Lo studio odontoiatrico e un ambiente di lavoro a elevata densita normativa: convivono una professione sanitaria regolamentata, l'uso di apparecchiature radiogene e il trattamento sistematico di dati sanitari, che sono dati particolari ai sensi del GDPR. Il CCNL di settore inquadra il rapporto di lavoro, ma il vero perimetro degli obblighi nasce da fonti pubblicistiche che si sovrappongono: comprenderne l'intreccio e essenziale sia per il titolare-datore sia per l'ASO.

Il profilo ASO e la formazione obbligatoria

Il DPCM 9 febbraio 2018 ha colmato una lacuna storica istituendo formalmente la figura dell'Assistente di Studio Odontoiatrico. L'ASO affianca l'odontoiatra nella preparazione del paziente, nell'assistenza alla poltrona, nella sterilizzazione degli strumenti e nelle attivita di segreteria clinica. L'accesso alla professione richiede un percorso formativo iniziale di 700 ore, articolato in moduli teorici e pratici, erogato da enti accreditati. Senza la qualifica non e possibile svolgere legittimamente le mansioni cliniche tipiche del profilo.

Radioprotezione: il D.Lgs. 101/2020

Quando lo studio impiega apparecchiature radiografiche, il personale che vi opera in condizioni di esposizione e soggetto alla disciplina di radioprotezione del D.Lgs. 101/2020. Gli adempimenti includono la classificazione del lavoratore esposto, la sorveglianza sanitaria periodica da parte del medico autorizzato, la formazione specifica sui rischi da radiazioni ionizzanti e la tenuta del registro delle esposizioni. Si tratta di obblighi rafforzati rispetto alla sicurezza generale, proporzionati alla peculiarita del rischio.

La sicurezza generale del D.Lgs. 81/2008

A monte degli obblighi specifici resta la cornice del Testo Unico sicurezza: il datore deve redigere il documento di valutazione dei rischi, fornire i dispositivi di protezione, garantire la formazione di base e nominare il medico competente per la sorveglianza sanitaria. Nello studio odontoiatrico questi obblighi si combinano con i rischi biologici (contatto con fluidi e materiali potenzialmente infetti) e chimici (disinfettanti, materiali da impronta), che vanno specificamente valutati.

Il trattamento dei dati sanitari

Lo studio tratta quotidianamente dati relativi alla salute dei pazienti, che il GDPR qualifica come categorie particolari di dati con tutela rafforzata. Il titolare del trattamento e di norma l'odontoiatra-datore, che deve tenere il registro delle attivita di trattamento, raccogliere le basi giuridiche idonee, adottare misure tecniche e organizzative adeguate e designare per iscritto come autorizzati al trattamento i collaboratori che accedono ai dati, ASO compresa.

Segreto professionale e riservatezza

Oltre al GDPR, il personale dello studio e vincolato al segreto professionale sanitario e a un dovere di riservatezza che permea tutta l'attivita: dalla gestione delle cartelle alla comunicazione in sala d'attesa. La violazione di questi doveri puo avere conseguenze sul piano disciplinare interno, su quello civile risarcitorio e, nei casi piu gravi, sul piano sanzionatorio amministrativo previsto dalla normativa privacy.

Perche la compliance e parte del rapporto di lavoro

Questi obblighi non sono adempimenti formali staccati dalla prestazione: la qualifica ASO, la formazione di radioprotezione e la designazione privacy condizionano la legittimita stessa dell'attivita del lavoratore. Un'ASO priva della qualifica o un addetto esposto senza sorveglianza sanitaria espongono lo studio a responsabilita. La gestione del personale in questo settore richiede dunque un presidio costante della formazione e degli adempimenti, da verificare alla luce delle norme vigenti.

Domande frequenti

Che formazione serve per fare l'ASO?

Il DPCM 9 febbraio 2018 prevede un percorso formativo iniziale obbligatorio di 700 ore, teorico e pratico, erogato da enti accreditati. Senza la qualifica non si possono svolgere legittimamente le mansioni cliniche del profilo.

Chi lavora con le radiografie deve fare visite mediche particolari?

Si. Il personale esposto a radiazioni ionizzanti e soggetto al D.Lgs. 101/2020: sorveglianza sanitaria periodica, formazione specifica sui rischi e registrazione delle esposizioni.

L'ASO puo accedere alle cartelle dei pazienti?

Si, ma deve essere designata per iscritto come autorizzata al trattamento dei dati ai sensi del GDPR ed e tenuta alla riservatezza e al segreto professionale sanitario.

Chi e il titolare del trattamento dei dati nello studio?

Di norma l'odontoiatra-datore di lavoro, che deve tenere il registro dei trattamenti, individuare le basi giuridiche, adottare misure di sicurezza adeguate e designare gli autorizzati.

Dove trovo l'inquadramento e i minimi dell'ASO?

Nelle tabelle del CCNL di settore vigente: livelli e minimi sono aggiornati a ogni rinnovo e vanno verificati sul testo in vigore alla data della busta paga.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.