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CCNL Studi Odontoiatrici: ferie, permessi e festivita 2026

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Studi Odontoiatrici e Medici

In sintesi

Il CCNL degli studi odontoiatrici garantisce un minimo di 26 giorni lavorativi di ferie annue (4 settimane di legge piu giorni aggiuntivi contrattuali), oltre a permessi per riduzione dell’orario di lavoro (ROL/ex festivita). Il periodo di godimento preferenziale e estivo, ma almeno 2 settimane devono essere fruite consecutivamente entro l’anno di maturazione.

Dati contrattuali

Parti firmatarie
ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL
Ultimo rinnovo
Ultimo rinnovo disponibile: testo in vigore con accordi integrativi 2022-2024 (rinnovo atteso 2025-2026)
Vigenza
Prorogato fino a rinnovo; ultimo accordo economico indicativo maggio 2026
Platea
~60.000-80.000 (ASO, igienisti dentali, segretarie, ausiliari studi dentistici)

Tabella riepilogativa

Ferie e permessi – CCNL Studi Odontoiatrici (valori indicativi)
Istituto Durata / Importo Note
Ferie annue minime (legge) 4 settimane (20 gg lavorativi) D.Lgs. 66/2003, non monetizzabili salvo cessazione
Ferie contrattuali aggiuntive 4-6 gg lavorativi ulteriori Totale indicativo 24-26 gg lavorativi
ROL / ex festivita 32-40 ore/anno Corrispondenti alle festivita soppresse ex L. 54/1977
Festivita nazionali 12 giorni fissi 1° gen, 6 gen, Pasquetta, 25 apr, 1° mag, 2 giu, 15 ago, 1° nov, 8-25-26 dic, Santo Patrono
Permessi per matrimonio 15 gg di calendario Retribuiti, non computabili nelle ferie
Permessi per lutto 3 gg lavorativi (coniuge, figli, genitori) Retribuiti, estensibili per accordo aziendale

Maturazione e fruizione delle ferie

Le ferie maturano mensilmente in proporzione ai mesi di servizio effettivo nell’anno solare. Per i lavoratori con contratto part-time, le ferie si calcolano proporzionalmente all’orario ridotto.

Regole chiave:

  • Almeno 2 settimane consecutive (10 giorni lavorativi) devono essere fruite entro l’anno di maturazione, su richiesta del lavoratore.
  • Le restanti ferie devono essere godute entro 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione (es. le ferie 2025 entro il 30 giugno 2027).
  • La monetizzazione delle ferie non godute e vietata durante il rapporto di lavoro; e ammessa solo alla cessazione.
  • Il datore di lavoro ha il potere di fissare il periodo feriale collettivo, ma deve comunicarlo con congruo preavviso (di norma almeno 30 giorni).

ROL e permessi per ex festivita

Le festivita religiose soppresse nel 1977 (L. 54/1977 e D.P.R. 792/1985) sono state trasformate in permessi retribuiti aggiuntivi, confluiti nei cosiddetti ROL (Riduzione dell’Orario di Lavoro) o ex festivita.

Nella prassi degli studi odontoiatrici il monte ore ROL indicativo e di 32-40 ore annue (equivalenti a 4-5 giornate). I ROL:

  • Si maturano in dodicesimi nel corso dell’anno.
  • Devono essere richiesti con preavviso (di norma 48-72 ore) salvo accordo diverso.
  • Se non goduti entro l’anno (o entro il termine contrattuale), vengono monetizzati nella retribuzione del mese successivo.

Festivita e Santo Patrono

Le 12 festivita nazionali previste dalla legge (L. 260/1949 e successive) sono remunerate come giornate lavorative anche se cadono in un giorno di riposo settimanale (in quest’ultimo caso spetta una giornata aggiuntiva di riposo o la maggiorazione prevista dal contratto).

Il Santo Patrono della localita in cui e ubicato lo studio e anch’esso festivita retribuita. Se lo studio opera in una citta con patrono diverso dalla sede legale, si applica il patrono del Comune ove il lavoratore effettivamente presta servizio.

Il lavoro nelle festivita e ammesso solo in presenza di accordo o di deroga contrattuale, con maggiorazione di norma del 30-50% sulla retribuzione oraria o riposo compensativo.

Casi pratici

Tizio – Ferie negate e maturazione ROL
Tizio e ASO e richiede due settimane di ferie ad agosto. Il titolare le nega senza motivazione scritta. Il CCNL impone che almeno 2 settimane consecutive siano accordate su richiesta del lavoratore entro l’anno. Tizio deposita reclamo e ottiene le ferie. I ROL maturati (es. 32 ore) non goduti a dicembre vengono automaticamente liquidati in busta paga.
Caia – Permesso per matrimonio
Caia si sposa e chiede il congedo matrimoniale di 15 giorni di calendario. Lo studio glielo riconosce, retribuito, senza incidenza sulle ferie annue. Caia deve presentare il certificato di matrimonio entro 30 giorni dalla celebrazione per giustificare l’assenza.
Sempronio – Festivita cadente di domenica
Il 25 aprile cade di domenica. Sempronio, che di solito non lavora la domenica, ha diritto a una giornata aggiuntiva di riposo (o alla relativa indennita sostitutiva), poiche la festivita coincide con il giorno di riposo settimanale. Lo studio deve riconoscere tale compensazione entro il mese successivo.

Domande frequenti

Quante ferie spettano a un'ASO nel 2026?
Indicativamente 24-26 giorni lavorativi annui, di cui almeno 20 obbligatori per legge (D.Lgs. 66/2003). I giorni aggiuntivi dipendono dal testo contrattuale applicato. Per un part-time, i giorni si calcolano in proporzione all’orario.
Le ferie non godute si perdono?
Le 2 settimane ‘di legge’ non godute entro l’anno si perdono solo se il datore ha formalmente invitato il lavoratore a fruirle e il lavoratore ha rifiutato senza giustificazione (sentenza Corte di Giustizia UE, C-619/16). In caso contrario, le ferie si accumulano e vengono liquidate alla cessazione.
Cosa sono i ROL?
I ROL (Riduzione dell’Orario di Lavoro) sono permessi retribuiti derivanti dalla trasformazione delle festivita soppresse nel 1977. Ammontano indicativamente a 32-40 ore/anno e possono essere chiesti singolarmente o cumulati con le ferie.
Il permesso per lutto e retribuito?
Si: il CCNL prevede 3 giorni lavorativi retribuiti per il decesso del coniuge, dei figli o dei genitori. Il lavoratore deve documentare l’evento con certificato di morte. Alcuni accordi aziendali estendono il permesso a 5 giorni o lo ampliano ai parenti di secondo grado.
Se lo studio chiude per ferie collettive, il lavoratore deve usare le sue ferie?
Si: il periodo di chiusura collettiva (es. agosto) viene scalato dalle ferie individuali del lavoratore. Se il lavoratore non ha ancora maturato ferie sufficienti, la differenza puo essere anticipata come ferie future o, in alternativa, gestita con aspettativa non retribuita.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Studi Odontoiatrici e Medici. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.