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Durante la malattia il dipendente degli studi odontoiatrici percepisce l’indennita INPS integrata dallo studio fino al raggiungimento di una percentuale contrattuale dello stipendio. Il periodo di comporto (la durata massima di assenza per malattia che preserva il posto di lavoro) e tipicamente di 6-12 mesi nel biennio mobile. Superato il comporto, il datore puo licenziare per superamento, con preavviso e TFR.
Tabella riepilogativa
| Anzianita | Comporto (biennio mobile) | Integrazione contrattuale |
|---|---|---|
| Fino a 3 anni di servizio | 6 mesi | 100% retribuzione per i primi 3 mesi; 50% per i successivi 3 |
| Da 3 a 10 anni | 9 mesi | 100% per i primi 6 mesi; 50% per i successivi 3 |
| Oltre 10 anni | 12 mesi | 100% per i primi 9 mesi; 50% per i successivi 3 |
Obblighi del lavoratore durante la malattia
In caso di malattia, il dipendente degli studi odontoiatrici e tenuto a:
- Comunicare l’assenza al datore di lavoro entro l’inizio del turno o con la massima tempestivita possibile.
- Trasmettere il certificato medico online (telematico) tramite il medico di base all’INPS; il numero di protocollo deve essere comunicato allo studio.
- Essere reperibile durante le fasce orarie di visita fiscale (INPS: 10-12 e 17-19 nei giorni feriali).
- In caso di malattia professionale (patologie correlate all’esposizione a rischi lavorativi: raggi X, sostanze chimiche, rischio biologico), il medico deve denunciare all’INAIL e il lavoratore deve informare il datore.
Integrazione contrattuale e indennita INPS
L’INPS eroga l’indennita di malattia direttamente al lavoratore (o anticipata dallo studio e poi conguagliata) nelle seguenti misure:
- 50% della retribuzione media giornaliera dal 4° al 20° giorno.
- 66,67% dal 21° giorno in poi.
Il CCNL degli studi odontoiatrici prevede l’integrazione da parte del datore fino al 100% (o percentuali diverse) della retribuzione netta di fatto, per i periodi e le anzianita indicati in tabella. L’integrazione e a carico del datore e non coperta da INPS.
I primi 3 giorni di malattia (carenza) non sono coperti dall’INPS; l’eventuale copertura contrattuale di questi giorni e prevista solo da alcuni CCNL o accordi aziendali specifici.
Infortunio sul lavoro e malattia professionale
Per l’infortunio sul lavoro (evento traumatico in occasione di lavoro o in itinere) si applicano norme diverse:
- Il primo giorno di inabilita e a carico del datore (100% retribuzione).
- Dal 2° al 3° giorno: INAIL corrisponde il 60% della retribuzione media giornaliera.
- Dal 4° giorno in poi: INAIL corrisponde il 75% fino a guarigione clinica.
Il datore integra fino al 100% ai sensi del CCNL. Il periodo di infortunio non si computa nel comporto e non e computabile come assenza ai fini del licenziamento per superamento del periodo di comporto.
Per gli studi odontoiatrici, i rischi professionali specifici includono: allergie al lattice (guanti), lombalgia da postura, patologie da radiazioni ionizzanti (operatori OPT), stress da contatto con pazienti ansiosi. La denuncia di malattia professionale all’INAIL e obbligatoria per il medico.
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Quanti mesi di malattia si possono fare senza rischiare il licenziamento?
I 3 giorni di carenza sono a carico del lavoratore?
La malattia interrompe il periodo di ferie?
L'infortunio in itinere e tutelato dall'INAIL?
Le assenze per malattia influiscono sulla tredicesima?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2026 e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento 2026, ferie, permessi e festivita 2026, maternita, paternita e congedi parentali 2026, scatti di anzianita, tredicesima e mensilita aggiuntive 2026 e TFR, calcolo e destinazione 2026.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Studi Odontoiatrici e Medici. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Negli studi odontoiatrici e medici la malattia del dipendente - assistente di studio, igienista, segretaria, ausiliario - pone due problemi paralleli: garantire al lavoratore un reddito durante l'assenza e definire fino a quando il posto è conservato. Il sistema poggia su due pilastri: l'integrazione economica a carico dello studio e il periodo di comporto, la cui logica affonda nell'art. 2110 del codice civile. Comprenderne il funzionamento evita sorprese sia al lavoratore sia al datore.
L'integrazione economica della malattia
Durante la malattia il lavoratore percepisce l'indennità erogata dall'INPS secondo le regole generali; il CCNL Studi Odontoiatrici prevede che lo studio integri tale indennità fino al raggiungimento di una percentuale contrattuale della retribuzione, decrescente con il protrarsi dell'assenza. Le percentuali e la durata dell'integrazione vanno lette sulle tabelle del CCNL vigente e sulle circolari INPS aggiornate, senza assumere come definitivo un valore non confermato dalle fonti.
Il periodo di comporto e l'art. 2110 c.c.
Il comporto è il periodo durante il quale, in caso di malattia, il rapporto è sospeso ma il posto è conservato. Trova fondamento nell'art. 2110 c.c., che garantisce al lavoratore la conservazione del posto per il tempo stabilito dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità. È il contratto collettivo a quantificare in concreto questo periodo per il settore.
Il calcolo sul biennio mobile
Nel settore il comporto è di norma calcolato su un biennio mobile e graduato per anzianità di servizio: più lunga l'anzianità, più ampio il periodo di conservazione del posto. Il biennio mobile significa che si sommano le assenze per malattia ricadute nei due anni precedenti, ricalcolando la disponibilità residua a ogni nuovo evento. La durata esatta del comporto va verificata sulle tabelle del CCNL vigente.
Gli obblighi del lavoratore in malattia
Il lavoratore deve comunicare tempestivamente l'assenza allo studio, far trasmettere il certificato medico telematico e rendersi reperibile per le visite di controllo nelle fasce orarie previste. L'inosservanza di questi obblighi può comportare conseguenze disciplinari ed economiche, fino alla perdita dell'indennità per i periodi non coperti correttamente. La diligenza procedurale è parte integrante della tutela.
Il superamento del comporto
Esaurito il periodo di comporto senza che il lavoratore sia rientrato, il datore può procedere al licenziamento per superamento del comporto. Non è un licenziamento disciplinare né per giustificato motivo in senso stretto: è una fattispecie autonoma legata all'eccessiva durata dell'assenza. Spettano comunque il preavviso (o la relativa indennità) e il TFR. Prima di superare il comporto, il lavoratore può di norma chiedere, alle condizioni contrattuali, un periodo di aspettativa non retribuita per evitare il licenziamento.
L'infortunio e la tutela INAIL
L'infortunio segue una disciplina propria rispetto alla malattia comune: opera la tutela INAIL e si applicano regole specifiche sulla conservazione del posto, spesso più favorevoli. Negli studi odontoiatrici, dove esistono rischi specifici legati all'attività clinica, la corretta distinzione tra malattia e infortunio è rilevante anche per l'individuazione dell'ente erogatore e del regime di tutela applicabile.
Domande frequenti
Quanto percepisce il dipendente di uno studio odontoiatrico in malattia?
Percepisce l'indennità INPS secondo le regole generali, integrata dallo studio fino a una percentuale contrattuale della retribuzione, decrescente con il protrarsi dell'assenza. Le percentuali e la durata vanno lette sul CCNL vigente e sulle circolari INPS aggiornate.
Cos'è il periodo di comporto?
È il periodo durante il quale, in caso di malattia, il rapporto è sospeso ma il posto è conservato. Si fonda sull'art. 2110 c.c. ed è quantificato dal contratto collettivo, nel settore di norma su un biennio mobile e graduato per anzianità.
Cosa significa comporto calcolato sul biennio mobile?
Significa che si sommano le assenze per malattia ricadute nei due anni precedenti, ricalcolando la disponibilità residua a ogni nuovo evento. La durata esatta va verificata sulle tabelle del CCNL Studi Odontoiatrici vigente.
Cosa succede se supero il comporto?
Il datore può procedere al licenziamento per superamento del comporto, fattispecie autonoma legata alla durata dell'assenza, con diritto a preavviso (o indennità sostitutiva) e TFR. Prima del superamento si può di norma chiedere un'aspettativa non retribuita.
Quali obblighi ha il lavoratore in malattia?
Comunicare tempestivamente l'assenza, far trasmettere il certificato medico telematico ed essere reperibile per le visite di controllo nelle fasce orarie. L'inosservanza può comportare conseguenze disciplinari ed economiche.