Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

CCNL Studi Odontoiatrici e Medici

In sintesi

Negli studi odontoiatrici che applicano il CCNL Studi professionali il posto è conservato per 180 giorni di malattia, contati nei 365 giorni a ritroso dall’ultimo evento, più 90 giorni per patologie gravi (art. 120). Lo studio integra l’INPS fino al 100% nei primi 3 giorni, al 75% dal 4° al 20° e al 100% dal 21° (art. 121). Prima della scadenza si può chiedere un’aspettativa non retribuita fino a 120 giorni (art. 125); l’infortunio ha un comporto distinto di 180 giorni (art. 126).

Dati contrattuali

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Parti firmatarie
Confprofessioni · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · UILTuCS-UIL (CCNL Studi professionali, applicato agli studi odontoiatrici)
Ultimo rinnovo
16 febbraio 2024 (testo integrale pubblicato da Confprofessioni)
Vigenza
16 febbraio 2024 – 15 febbraio 2027 (resta applicabile fino al rinnovo)
Platea
ASO, igienisti dentali, segretarie e ausiliari degli studi dentistici

Malattia e comporto negli studi odontoiatrici: tabella riepilogativa

Malattia e infortunio nel CCNL Studi professionali (artt. 120-126)
Voce Regola
Comporto per malattia 180 giorni, cumulando le malattie nei 365 giorni a ritroso dall’ultimo evento; uguale per ogni anzianità
Patologie gravi (oncologiche, ictus o sclerosi multipla invalidanti, distrofia muscolare, morbo di Cooley, trapianti) +90 giorni; day hospital e terapie salvavita non si contano
Aspettativa non retribuita Fino a 120 giorni, su richiesta prima della scadenza (8 mesi per le patologie gravi)
Trattamento di malattia 100% della retribuzione di fatto nei primi 3 giorni, 75% dal 4° al 20°, 100% dal 21° (INPS + integrazione dello studio)
Patologie gravi, 90 giorni aggiuntivi 100% nel 7° e 8° mese, 70% nel 9°
Infortunio sul lavoro 100% il giorno dell’evento, 60% nei 3 giorni di carenza, poi INAIL integrata dallo studio fino al 75%; comporto distinto di 180 giorni

Fonte: artt. 120-126 del CCNL Studi professionali del 16 febbraio 2024. Approfondimento nella scheda malattia e infortunio nel CCNL Studi professionali.

Obblighi del lavoratore durante la malattia

In caso di malattia, il dipendente degli studi odontoiatrici e tenuto a:

  • Comunicare l’assenza al datore di lavoro entro l’inizio del turno o con la massima tempestivita possibile.
  • Trasmettere il certificato medico online (telematico) tramite il medico di base all’INPS; il numero di protocollo deve essere comunicato allo studio.
  • Essere reperibile durante le fasce orarie di visita fiscale (INPS: 10-12 e 17-19 nei giorni feriali).
  • In caso di malattia professionale (patologie correlate all’esposizione a rischi lavorativi: raggi X, sostanze chimiche, rischio biologico), il medico deve denunciare all’INAIL e il lavoratore deve informare il datore.

Integrazione contrattuale e indennita INPS

L’INPS eroga l’indennita di malattia direttamente al lavoratore (o anticipata dallo studio e poi conguagliata) nelle seguenti misure:

  • 50% della retribuzione media giornaliera dal 4° al 20° giorno.
  • 66,67% dal 21° giorno in poi.

Il CCNL prevede che lo studio integri l’indennità INPS fino a raggiungere il 100% della retribuzione di fatto nei primi 3 giorni, il 75% dal 4° al 20° giorno e il 100% dal 21° giorno in poi (art. 121). L’integrazione è a carico dello studio ed è dovuta anche durante il periodo di prova; lo studio anticipa anche l’indennità INPS e la recupera a conguaglio.

I primi 3 giorni di malattia (carenza) non sono coperti dall’INPS: in questo CCNL li paga lo studio al 100%.

Infortunio sul lavoro e malattia professionale

Per l’infortunio sul lavoro (evento traumatico in occasione di lavoro o in itinere) si applicano norme diverse:

  • Giorno dell’infortunio: intera retribuzione a carico dello studio.
  • Tre giorni successivi (carenza): 60% della retribuzione giornaliera a carico dello studio (art. 73 d.P.R. 1124/1965, art. 123 CCNL).
  • Dal 4° giorno: indennità INAIL del 60% della retribuzione giornaliera, 75% dal 91° giorno (art. 68 d.P.R. 1124/1965), integrata dallo studio fino al 75% della retribuzione media giornaliera (art. 123 CCNL).

Malattia e infortunio hanno comporti distinti, di 180 giorni ciascuno (art. 126): le assenze per infortunio non si sommano a quelle per malattia.

Per gli studi odontoiatrici, i rischi professionali specifici includono: allergie al lattice (guanti), lombalgia da postura, patologie da radiazioni ionizzanti (operatori OPT), stress da contatto con pazienti ansiosi. La denuncia di malattia professionale all’INAIL e obbligatoria per il medico.

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Casi pratici

Tizio – Superamento del comporto
Tizio è ASO con 5 anni di anzianità. Nei 365 giorni precedenti l’ultima malattia ha accumulato 175 giorni di assenza: il comporto di 180 giorni vale qualunque sia l’anzianità. Prima della scadenza chiede per raccomandata un’aspettativa non retribuita, che può durare fino a 120 giorni (art. 125); senza aspettativa, superati i 180 giorni lo studio potrebbe licenziarlo con preavviso e TFR.
Caia – Malattia professionale da allergia al lattice
Caia e ASO e sviluppa allergia ai guanti in lattice, diagnosticata come malattia professionale. Il medico redige referto e denuncia all’INAIL. Caia riceve la copertura INAIL per il periodo di inabilita (senza computarsi nel comporto) e ha diritto alla fornitura di guanti in nitrile da parte dello studio (D.Lgs. 81/2008, titolo IX sostanze pericolose).
Sempronio – Visita fiscale e assenza ingiustificata
Sempronio e in malattia per lombosciatalgia. Il medico fiscale dell’INPS si presenta alle 11:00 e non trova nessuno. Sempronio deve giustificare l’assenza entro 10 giorni; la mancata giustificazione comporta la perdita dell’indennita INPS per i giorni non reperibili. Lo studio non perde l’integrazione ma puo avviare procedimento disciplinare se l’assenza risulta ingiustificata.

Domande frequenti

Quanti giorni di malattia si possono fare senza rischiare il licenziamento?
180 giorni, cumulando le malattie nei 365 giorni a ritroso dall’ultimo evento, per qualunque anzianità; 270 per le patologie gravi indicate dal CCNL (art. 120). Prima della scadenza si può chiedere un’aspettativa non retribuita fino a 120 giorni (art. 125).
I 3 giorni di carenza sono a carico del lavoratore?
No: nel CCNL Studi professionali lo studio paga il 100% della retribuzione di fatto per i primi tre giorni di malattia (art. 121).
La malattia interrompe il periodo di ferie?
Si, a condizione che la malattia sia certificata da medico e il lavoratore la comunichi tempestivamente al datore durante il periodo feriale. La giurisprudenza (Corte di Giustizia UE) e la Cassazione hanno confermato che la malattia sopravvenuta durante le ferie le sospende.
L'infortunio in itinere e tutelato dall'INAIL?
Si: l’infortunio subito nel tragitto di andata e ritorno tra la residenza e il luogo di lavoro e coperto dall’INAIL, purche il percorso sia il piu diretto e non vi siano deviazioni non necessarie. L’uso del veicolo privato deve essere ‘necessario’ (scarsa accessibilita con mezzi pubblici o orario incompatibile).
Quanto si prende in malattia in uno studio dentistico?
Il 100% della retribuzione di fatto nei primi 3 giorni, il 75% dal 4° al 20° giorno e il 100% dal 21° in poi, sommando indennità INPS e integrazione dello studio (art. 121).

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2026 e minimi per livello, preavviso, dimissioni e licenziamento 2026, ferie, permessi e festivita 2026, maternita, paternita e congedi parentali 2026, scatti di anzianita, tredicesima e mensilita aggiuntive 2026 e TFR, calcolo e destinazione 2026.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Studi Odontoiatrici e Medici. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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